Critical Wine – Terra è libertà

Morire di pena, sabato in Val di Susa contro ergastolo e 41bis

Sabato 27 maggio, nel corso della dodicesima edizione del Critical Wine – Terra è libertàFrancesco Migliaccio, attivista di Morire di pena. Per l’abolizione di ergastolo e 41bis, parlerà con Nicoletta Dosio del lavoro della piattaforma. L’iniziativa si svolgerà a Bussoleno, in Val di Susa, dalle 11:00 alle 12:30.

Pubblichiamo a seguire un estratto dell’intervento di Maria Teresa Pintus da Pensare l’impensabile. Tentare l’impossibile. A fianco di Alfredo, contro l’ergastolo e il 41bis. Il volume, pubblicato nell’aprile 2023 per le Edizioni Colibrì, e curato dall’Archivio Primo MoroniCalusca City Lights e Csoa Cox18, raccoglie una serie di interventi registrati, ampliati e integrati dall’incontro pubblico Dentro, fuori ai bordi del carcere. A fianco di Alfredo, contro l’ergastolo e il 41bis del 26 marzo 2023.

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Il 41bis viola varie norme, tutte alla base della prima parte della Costituzione, quella relativa ai nostri diritti fondamentali. Se, come ci viene detto e stradetto, viviamo in uno Stato di diritto e se la prima parte della Costituzione prevede una serie di diritti che sono invece violati da altre norme, anch’esse emanate dallo Stato, evidentemente qualcosa non funziona.

Per prima cosa, dobbiamo sottolineare che se oggi si parla di 41bis dobbiamo ringraziare Alfredo Cospito. In realtà se ne parlava anche prima – e io stessa, da quando frequento come tecnico del diritto i reparti di 41bis di tutt’Italia e le persone che vi sono rinchiuse, ho partecipato a vari incontri e convegni su questo tema -, però nessuno ne parlava come si fa adesso. È stato finora un tema troppo spinoso.

Per esempio, nella discussione su di una riforma come quella relativa all’ostatività, si è detto: benissimo, se vogliamo modificare l’ostatività facciamolo, però non tocchiamo il 41bis. Tant’è vero che nella norma riformata c’è proprio scritto che essa non si applica a quanti siano sottoposti al regime del 41bis. Quest’ultimo è un argomento tabù, piaccia o non piaccia. Tabù per la destra, la sinistra, il centro, per chiunque. Tant’è vero che non se ne parla o lo si fa in maniera sbagliata, a sproposito e senza cognizione.

Da quando è stato applicato il regime del 41bis ad Alfredo Cospito, o quanto meno dal 20 ottobre 2022, cioè dall’inizio del suo sciopero della fame, invece, se ne parla spesso. E questo è buono, perché, come diceva qualcuno, “non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”; però nel parlarne vengono spesso fatti alcuni errori, abbastanza importanti, che ora cercherò di correggere.

In primo luogo, il regime del 41bis è una misura di prevenzione, non una condanna, come si sente invece dire nei talk show e al telegiornale. La condanna la infligge il giudice, il 41bis no. Il giudice è un magistrato, cioè un membro di quell’organo dello Stato che è costituito dalla magistratura. Ad applicare il regime detentivo speciale del cosiddetto “carcere duro”, ovvero il 41bis, è invece un organo dell’esecutivo. La sottoscrizione avviene a nome e a firma del ministro della Giustizia, quindi di un organo esecutivo dello Stato, di concerto con il ministro dell’Interno, organo esecutivo anch’esso.

Questo è il motivo in ragione del quale sono stati scritti fiumi di parole per sostenere l’illegittimità di questo regime o quanto meno l’illegittimità della sua applicazione da parte di un organo amministrativo qual è il ministro della Giustizia, e quello dell’Interno, invece che da parte di un organo giudiziario. Però, nonostante questi rilievi critici, si è continuato così.

Se da un punto di vista tecnico si tratta di un errore, da un punto di vista popolare il 41bis è invece effettivamente una condanna, perché una misura di prevenzione finisce con l’essere una condanna vera e propria, nel senso che una volta che ti viene applicato questo regime, anche quando hai scontato interamente la tua pena detentiva, qualora si tratti di una pena temporanea, è difficilissimo riuscire ad avere la revoca del 41bis. Secondo la legge, questo può anche essere revocato da parte dello stesso ministro oppure da parte dell’organo giudiziario facendo reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, come appunto è stato fatto per Alfredo.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma è l’unico in Italia deputato per rispondere alle richieste di revoca o di conferma dell’applicazione del regime di 41bis. Fino al 2009, competente per decidere era il tribunale di sorveglianza della circoscrizione nella quale era detenuto il soggetto interessato. Per capirsi, se fosse stata ancora in vigore questa normativa, Alfredo Cospito, dopo essere stato assegnato al regime di 41bis, avrebbe dovuto presentare il reclamo presso il Tribunale di sorveglianza di Sassari, invece che presso quello di Roma, come ha dovuto fare. La questione non è per nulla secondaria o meramente tecnico-formale. Mi spiego: il tribunale di sorveglianza di Roma, essendo l’unico competente in materia, si configura come un tribunale speciale, benché non potrebbe essere considerato tale in quanto non rientra fra i tribunali speciali previsti dalla nostra Carta costituzionale.

Un errore gravissimo, ahimè ripetuto in tutti i salotti e assolutamente da rettificare, è quello secondo cui il regime di 41bis viene applicato a chi ha l’ergastolo ostativo, non solo l’ergastolo ma addirittura l’ergastolo ostativo. Non è così. Esso viene applicato:

– a chi è già stato condannato in via definitiva a una pena temporanea;
– a chi è stato condannato all’ergastolo (ostativo o no);
– a chi è ancora solo imputato, senza avere ricevuto alcun tipo condanna, ovviamente se già in custodia cautelare (io ho parecchi assistiti che attendono il giudizio di primo grado oppure il secondo o la Cassazione e che hanno misure cautelari; quindi non hanno una condanna propriamente intesa ma la cosiddetta condanna del 41bis, e rimangono in carcere);
– infine a chi è già stato scarcerato, ovvero a coloro ai quali, scontata la pena, viene data una ulteriore misura di internamento nella Casa di lavoro e sono ritenuti soggetti talmente pericolosi da vedersi applicato il regime di 41bis. Per cui alla misura della Casa di lavoro può anche essere aggiunto il 41bis.

Da tutto ciò si vede come si tratti di un regime molto, molto afflittivo, che non può essere visto se non sotto questa luce. Stiamo parlando di una norma di stampo ordinario, una legge dello Stato che confligge con la Carta costituzionale, ovverosia con la norma primaria che dev’essere rispettata da tutti. Esiste una gerarchia – così si chiama – in cui prima viene la Carta costituzionale, poi viene la norma ordinaria e poi, ancora più sotto, arrivano altre norme sempre di rango inferiore, tra le quali si annoverano le circolari e i regolamenti.

24/5/2023 https://napolimonitor.it/

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