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Commenti di Mauro Biani

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    LE RISPOSTE DI MEDICINA DEMOCRATICA

    DOMANDE DI UN LAVORATORE IMMUNODEPRESSO

    Pubblicato da franco.cilenti

    Osservazione preliminare : Nel decreto “Cura Italia” (lavoratori fragili) NON RISULTA PROROGATA la tutela per l’assenza dal lavoro di immunodepressi e affetti da patologie, equiparata al ricovero ospedaliero, E risulta sparita dalle successive proroghe sullo stato di emergenza pandemica.
    Pertanto i lavoratori fragili, sono costretti a mettersi in malattia con il rischio di superare il periodo di comporto previsto da ogni CCNL di riferimento o esporsi a rischi se rientrano a lavoro.

    Risposta :
    La tutela dell’assenza da lavoro di immunodepressi e affetti da patologie è formalmente diversa da quella dei lavoratori fragili anche se alcune condizioni di morbilità possono essere identiche.
    In effetti come viene rilevato la precedente previsione (art. 26 dl 18/2020) che tutelava con la formula del “ricovero ospedaliero” l’assenza dal lavoro per le persone con disabilità ovvero certificazione medico legale di condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, non è stata confermata nel successivo DL 83/2020) occorre però distinguere tali condizioni – anche se in parte corrispondenti – rispetto a quella di lavoratore riconosciuto come fragile dal medico competente, in questo caso si entra in un ambito di tutela che è regolato dal Protocollo tra le parti sociali che prevede, tra l’altro, lo strumento della rimodulazione dell’attività con l’utilizzo di ammortizzatori sociali (come la “CIG Covid”) che, nei casi in cui non sia “tecnicamente” possibile rendere sicura la mansione del lavoratore fragile o trovargli una diversa mansione sicura, sono gli strumenti da utilizzare.
    Viceversa è pacifico che il lavoratore in quarantena e/o isolamento fiduciario (non positivo al tampone) è automaticamente una assenza di malattia (art. 26 DL 18/2020) ma non è questo il caso che prospetti.

    1. La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute dello scorso 4 settembre ha fornito dei chiarimenti circa il concetto di “fragilità” e indicazioni operative su come gestire il rientro al lavoro ?

    Risposta : La circolare 4.09.2020 n.0028877 dei Ministeri della Salute e del Lavoro ha aggiornato la circolare del 29.04.2020 con cui venivano fornite indicazioni ai medici competenti per le attività di loro competenza (nomen omen) individuate nei protocolli tra le parti sociali come pure aggiornava le prime indicazioni di INAIL nel Documento tecnico del 23.04.2020 finalizzato alla ripresa delle attività anche nei settori “non essenziali”.
    L’ultima circolare ribadisce alcuni criteri costituiti, in sintesi, dall’età (oltre i 55 anni) congiuntamente alla presenza di una o più comorbilità (“malattie cronico-degenerative a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche”). Tali condizioni esplicitamente richiamate sono da considerarsi, secondo il Ministero, come esemplificative. E’ responsabilità del medico competente valutare ulteriori patologie al fine di definire il singolo lavoratore/lavoratrice come fragile.

    2. Le aziende sono chiamate ad attuare misure che garantiscano la prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, assicurando in particolar modo la tutela dei cosiddetti lavoratori fragili ?

    Risposta : La risposta è affermativa. Il protocollo tra le parti sociali del 14.03.2020 modificato il 24.04.2020 e assunto a norma in quanto inserito nel DPCM 26.04.2020 ha stabilito che in ogni azienda sia redatto un protocollo aziendale condiviso tra datori di lavoro, RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), medico competente, RLS/RSU (rappresentante dei lavoratori, rappresentanza sindacale unitaria).
    Nell’ambito del protocollo aziendale il ruolo del medico competente è anche quello di individuare i lavoratori fragili in azienda sia tramite le conoscenze acquisite nell’ambito della sorveglianza sanitaria sia richiedendo ai lavoratori che sono soggetti alle patologie individuate (dal medico competente o per indicazione da prassi) di far presente tale condizione. Il datore di lavoro dovrà indicare, se già il medico competente non ne è al corrente come dovrebbe, quali sono le mansioni specifiche del lavoratore per poter individuare le criticità specifiche di maggior probabilità di contagio per le condizioni lavorative.
    In tale ambito è possibile la effettuazione di una visita medica “eccezionale” (art. 83 Dl 34/2020) nei confronti di lavoratori più esposti al contagio “in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. L’art. 83 risulta però decaduto e quindi dal 1.08.2020 rimane in vigore esclusivamente l’accertamento di individuazione della condizione di fragilità ai fini della idoneità alla mansione ovvero alla attuazione delle misure previste nel protocollo aziendale per i lavoratori “classificati” come fragili.
    In tale direzione la eventuale inidoneità non può che essere temporanea e “solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”.
    Va chiarito che la inidoneità alla mansione in quanto fragile ai fini covid non determina un giudizio con effetti diretti e permanenti – fino almeno a nuova visita o a ricorso – prevista dall’art. 41 comma 6 del dlgs 81/2008 in quanto si tratta di specifica norma extra DLgs 81/2008 connessa con la condizione pandemica (infatti la interpretazione corrente è che la pandemia non sia soggetta all’obbligo di valutazione del rischio da agenti biologici – se non per quelle attività già soggette in precedenza – e quindi la sorveglianza sanitaria non riguarda la idoneità del lavoratore ad essere adibito a lavori che lo espongono a rischi biologici dovuti alla attività stessa).
    Sottolineo che non essendo sorveglianza sanitaria “normale” (per rischio biologico “intrinseco” alla attività) le idoneità/non idoneità al lavoro non risultano essere assoggettate (almeno nella interpretazione corrente delle ASL/USL) ai ricorsi previsti dall’art. 41 comma 7 dlgs 81/2008. Va però detto che il Ministero della Salute non ha ancora nettamente chiarito tale aspetto.
    Gli interventi aziendali nei confronti dei lavoratori individuati come fragili devono essere inseriti nel protocollo aziendale e variano in funzione dell’attività, non vi è una “ricetta” unica. Si può andare – in caso di impossibilità di smart working – dal proseguimento della attività con forme di “distanziamento” rafforzato ovvero trasferimento fisico del lavoratore in un ambito ove non sia necessario il contatto con altri lavoratori durante l’attività

    3. Il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti in ordine all’identificazione delle condizioni di “fragilità” per il lavoratore che presenta malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolari, dell’apparato respiratorio, renale, malattie dismetaboliche, patologie a carico del sistema immunitario o patologie oncologiche ?

    Vedi risposta al punto 1.

    4. Cosa può fare il lavoratore affetto da particolari patologie per tutelare la propria posizione all’interno dell’ambiente lavorativo?

    Risposta Pretendere in primo luogo di conoscere nel dettaglio il protocollo anticovid aziendale e se lo ritiene inadeguato per le proprie condizioni di salute rispetto a quelle di lavoro segnalarlo al RLS/RSU affinchè intervengano.
    Verificare se quanto è previsto nel protocollo aziendale (che si presuppone coerente con quello tra le parti sociali) sia correttamente attuato da diversi soggetti chiamati ad attuarlo. In caso di gravi inadempienze o di assenza totale come pure di inerzia di RLS/RSU l’unica strada è rivolgersi agli enti competenti (ASL/USL in primo luogo).

    5. l lavoratore, munito della documentazione che attesta la sua patologia, può richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria e, in particolare, una visita dal medico competente nominato dall’azienda ?

    Risposta : Il lavoratore può chiedere al medico competente di considerare la propria condizione sanitaria – se già non considerata e conosciuta dal medico competente stesso nell’ambito della normale sorveglianza sanitaria- al fine di essere inserito nella “categoria” dei lavoratori fragili e quindi usufruire delle previsioni del protocollo aziendale per i suddetti lavoratori. In tal caso non si tratta di vera e propria “sorveglianza sanitaria” in quanto non riguarda obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 in rapporto tra rischi lavorativi e necessità di sorveglianza definita nel documento di valutazione dei rischi aziendale, ma di un giudizio medico-legale espresso dal medico competente esclusivamente per gli scopi (temporanei) del protocollo anti-covid.

    6. Quali sono i doveri del datore di lavoro rispetto alla mansione svolta dal lavoratore e dell’ambiente di lavoro dove presta l’attività, oltre alle informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da contagio Covid-19 ?

    Risposta: Quelle previste dal protocollo tra le parti sociali in via generale e quelle specifiche previste dal protocollo aziendale.
    Il protocollo tra le parti sociali (e quindi anche quello aziendale) è diviso in diversi capitoli che riguardano : l’informazione dei lavoratori; le modalità di ingresso; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione individuali; l’organizzazione aziendale (che comprende l’orario di lavoro, i luoghi e i posti di lavoro, lo smart working, la rimodulazione dell’attività anche con l’utilizzo di CIG o altri “ammortizzatori”); l’entrata/uscita; gli spostamenti interni, le riunioni e la formazione; la gestione di persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria.
    Come detto ogni azienda deve attuare tenendo conto delle proprie specificità tali “capitoli” mediante la redazione di un protocollo aziendale condiviso tra datore di lavoro, RSPP; medico competente, RLS/RSU (alcune categorie come l’edilizia, la logistica, la sanità ecc hanno propri protocolli tra le parti sociali integrativi rispetto a quello “generale”).

    7. Il medico competente è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore richiedente e a fornire indicazioni per l’adozione delle soluzioni maggiormente cautelative per la salute dello stesso ?

    Risposta : Il medico competente, ai fini covid, deve individuare i lavoratori che possono essere qualificati come fragili dalle conoscenze reperibili dalla sorveglianza sanitaria svolta in precedenza o dalla segnalazione dei lavoratori che ritengono di appartenervi. Si tratta di un giudizio medico-legale nel quale il “giudizio di idoneità” NON ha la valenza dell’art. 41 comma 6 se non in termini temporanei ovvero legati all’emergenza pandemica. Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro, nella redazione del protocollo anticovid aziendale, per individuare le soluzioni cautelative dei potenziali lavoratori fragili presenti in azienda in funzione delle loro mansioni e delle mansioni presenti nella attività.

    8. Accertata l’inidoneità alla prestazione di lavoro l’azienda ha l’obbligo di cercare soluzioni organizzative alternative, al fine di garantire al dipendente la conservazione del posto di lavoro anche se per la sua mansione e profilo professionale non è fattibile lo strumento dello smart working?

    Risposta Va precisato che non si tratta di una “inidoneità alla prestazione di lavoro” ma una inidoneità, per definizione temporanea, alla mansione, obbligo dell’azienda, come indicato nel protocollo tra le parti sociali, è la “tutela” del lavoratore fragile (quindi come farlo lavorare in condizioni di sicurezza “rafforzate” rispetto agli altri lavoratori), non la sua espulsione.
    Il lavoratore fragile non può essere licenziato ai sensi dell’art. 41 comma 6 in quanto non si tratta di inidoneità alla mansione ma di un giudizio medico-legale rispetto alla sua condizione di fragilità ricondotta a norme emergenziali che non hanno modificato il DLgs 81/2008, unica norma che contiene – in caso di giudizio di inidoneità totale e permanente alla mansione ed assenza di mansioni alternative – la possibilità di licenziare il lavoratore.

    9. Se per il lavoratore fragile non si può far ricorso allo strumento dello smart working o all’assegnazione di mansioni compatibili con il suo stato di salute, le aziende devono in ogni caso garantire il ripristino delle visite mediche previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), nonché un’organizzazione delle stesse nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio?

    Risposta : La sorveglianza sanitaria periodica può essere (è stata) sospesa solo momentaneamente per motivi connessi alla situazione di emergenza e va ripristinata (è stata ripristinata) non appena vi siano le condizioni di poterla svolgere in sicurezza.
    Non vi è correlazione tra smart working, possibilità di assegnazione a “mansioni compatibili” da un lato e sospensione della sorveglianza sanitaria preesistente (il protocollo tra le parti sociali invita a non interrompere la sorveglianza sanitaria che può essere al più momentaneamente sospesa per l’assenza di condizioni di sicurezza per il suo svolgimento, condizioni che devono essere sempre ripristinate se già non lo sono state perlomeno dopo il 5.05.2020).
    Lo smart working può peraltro determinare la introduzione di ulteriore sorveglianza come quella connessa alla esposizione per lunghi tempi al lavoro a videoterminale e/o a posizioni incongrue e/o a stress lavoro correlato diversi dalle condizioni usuali.
    Il protocollo tra le parti sociali suggerisce ai medici competenti di rivedere i contenuti della sorveglianza sanitaria proprio in funzione della presenza di lavoratori fragili nel senso di una estensione a questi ultimi, se già non inclusi, nella sorveglianza o alla integrazione della stessa con esami non previsti in precedenza.
    Anche in questo caso la sospensione e la ripresa (in condizioni di sicurezza) sono regolate dal protocollo aziendale anticovid come indicato anche nel protocollo tra le parti sociali (quest’ultimo esplicita che vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia).

    A cura di Marco Caldiroli

    Tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro

    PROTOCOLLO ANTICOVID – UN FACSIMILE DA CONSULTARE E UTILIZZARE

    28/10/2020 https://www.medicinademocratica.org

    Tags: Confindustria Contagi Covid-19 fabbriche Focolai covid Immunodepressi inail lavoratori legge sicurezza sul lavoro 2008 Luoghi di lavoro malattie professionali medicina democratica Ministero del lavoro Ministero della salute Nunzia Catalfo Pandemia prevenzione RLS sanità Roberto Speranza Servizio prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro smartworking Sorveglianza sanitaria
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