• Archivio Lavoro & Salute
  • Medicina Democratica
Log in
Close
Lost your password?
Lavoro & Salute – Blog
Visita Rifondazione.it
  • Home
  • Archivio
    • Cronache Politiche
    • Cronache Sociali
    • Comitati di Lotta
    • Cronache di Lavoro
    • Cronache Sindacali
    • Movimenti di Liberazione
    • Altra Informazione
  • Sito LeS Cartaceo
  • Editoriali
  • Annali
  • Altro Blog
SFOGLIA IL GIORNALE INTERATTIVO
Chi è interessato a scrivere e distribuire la rivìsta nel suo posto di lavoro, o pubblicare una propria edizione territoriale di Lavoro e Salute, scriva a info@lavoroesalute.org Distribuito gratuitamente da 38 anni. A cura di operatori e operatrici della sanità. Finanziato dai promotori con il contributo dei lettori. Tutti i numeri in pdf www.lavoroesalute.org

  •  Seguici su Facebook Lavoro E Salute
  •  Seguimi su FacebookFranco Cilenti
Visita Medicina Democratica

LA RIVISTA NAZIONALE
MEDICINA DEMOCRATICA


Rifondazione Due per mille

Rifondazione Due per mille

Su La Testa – Argomenti per la rifondazione comunista

Su La Testa - Argomenti per la rifondazione comunista

Su La Testa - Argomenti per la rifondazione comunista

Sinistra Europea

Visita Sinistra Europea
Free Palestine
  • Intifada
  • OLP
  • Free Palestine FB Page

Blog Lavoro e Salute – Categorie

  • Ambiente e salute (2.353)
  • Blog (12.475)
    • Altra Informazione (10.749)
    • Comitati di Lotta (9.755)
    • Cronache di Lavoro (8.639)
    • Cronache Politiche (10.842)
    • Cronache Sindacali (7.878)
    • Cronache Sinistra Europea (9.081)
    • Cronache Sociali (10.721)
    • Culture (7.963)
    • Editoria Libera (6.359)
    • Movimenti di Liberazione (826)
    • Politiche di Rifondazione (10.172)
    • Storia e Lotte (7.067)
  • cronache sindacali (54)
  • Internazionale (2.056)
  • lavoratrici (31)
  • OSS sanità (11)
  • sanità e salute (5.097)
  • servizio sanitario privato (55)
  • sicurezza lavoro (1.705)
  • Uncategorized (101)

Archivio Settimanale

  • Gennaio 30, 2023–Febbraio 5, 2023
  • Gennaio 23, 2023–Gennaio 29, 2023
  • Gennaio 16, 2023–Gennaio 22, 2023
  • Gennaio 9, 2023–Gennaio 15, 2023
  • Gennaio 2, 2023–Gennaio 8, 2023
  • Dicembre 26, 2022–Gennaio 1, 2023
  • Dicembre 26, 2022–Gennaio 1, 2023
  • Dicembre 19, 2022–Dicembre 25, 2022
  • Dicembre 12, 2022–Dicembre 18, 2022
  • Dicembre 5, 2022–Dicembre 11, 2022
  • Novembre 28, 2022–Dicembre 4, 2022
  • Novembre 21, 2022–Novembre 27, 2022
  • Novembre 14, 2022–Novembre 20, 2022
  • Novembre 7, 2022–Novembre 13, 2022
  • Ottobre 31, 2022–Novembre 6, 2022

Archivio Mensile

  • Gennaio 2023 (207)
  • Dicembre 2022 (169)
  • Novembre 2022 (193)
  • Ottobre 2022 (178)
  • Settembre 2022 (155)
  • Agosto 2022 (110)
  • Luglio 2022 (171)
  • Giugno 2022 (152)
  • Maggio 2022 (156)
  • Aprile 2022 (148)
  • Marzo 2022 (204)
  • Febbraio 2022 (178)
  • Gennaio 2022 (202)
  • Dicembre 2021 (210)
  • Novembre 2021 (181)
  • Ottobre 2021 (152)
  • Settembre 2021 (144)
  • Agosto 2021 (68)
  • Luglio 2021 (180)
  • Giugno 2021 (167)
  • Maggio 2021 (192)
  • Aprile 2021 (219)
  • Marzo 2021 (200)
  • Febbraio 2021 (174)
  • Gennaio 2021 (203)
  • Dicembre 2020 (211)
  • Novembre 2020 (205)
  • Ottobre 2020 (192)
  • Settembre 2020 (149)
  • Agosto 2020 (124)
  • Luglio 2020 (184)
  • Giugno 2020 (123)
  • Maggio 2020 (135)
  • Aprile 2020 (166)
  • Marzo 2020 (221)
  • Febbraio 2020 (161)
  • Gennaio 2020 (148)
  • Dicembre 2019 (143)
  • Novembre 2019 (127)
  • Ottobre 2019 (113)
  • Settembre 2019 (114)
  • Agosto 2019 (83)
  • Luglio 2019 (116)
  • Giugno 2019 (103)
  • Maggio 2019 (120)
  • Aprile 2019 (107)
  • Marzo 2019 (114)
  • Febbraio 2019 (111)
  • Gennaio 2019 (106)
  • Dicembre 2018 (117)
  • Novembre 2018 (100)
  • Ottobre 2018 (112)
  • Settembre 2018 (99)
  • Agosto 2018 (91)
  • Luglio 2018 (104)
  • Giugno 2018 (102)
  • Maggio 2018 (103)
  • Aprile 2018 (96)
  • Marzo 2018 (108)
  • Febbraio 2018 (98)
  • Gennaio 2018 (86)
  • Dicembre 2017 (81)
  • Novembre 2017 (100)
  • Ottobre 2017 (98)
  • Settembre 2017 (73)
  • Agosto 2017 (50)
  • Luglio 2017 (115)
  • Giugno 2017 (100)
  • Maggio 2017 (94)
  • Aprile 2017 (108)
  • Marzo 2017 (112)
  • Febbraio 2017 (139)
  • Gennaio 2017 (126)
  • Dicembre 2016 (109)
  • Novembre 2016 (94)
  • Ottobre 2016 (97)
  • Settembre 2016 (66)
  • Agosto 2016 (37)
  • Luglio 2016 (82)
  • Giugno 2016 (76)
  • Maggio 2016 (65)
  • Aprile 2016 (78)
  • Marzo 2016 (67)
  • Febbraio 2016 (71)
  • Gennaio 2016 (71)
  • Dicembre 2015 (87)
  • Novembre 2015 (90)
  • Ottobre 2015 (91)
  • Settembre 2015 (64)
  • Agosto 2015 (28)
  • Luglio 2015 (71)
  • Giugno 2015 (69)
  • Maggio 2015 (77)
  • Aprile 2015 (87)
  • Marzo 2015 (96)
  • Febbraio 2015 (105)
  • Gennaio 2015 (107)
  • Dicembre 2014 (101)
  • Novembre 2014 (89)
  • Ottobre 2014 (120)
  • Settembre 2014 (34)
  • Agosto 2014 (18)
  • Luglio 2014 (33)
  • Giugno 2014 (33)
  • Maggio 2014 (29)
  • Aprile 2014 (27)
  • Marzo 2014 (65)
  • Febbraio 2014 (22)
  • Ottobre 2013 (11)

Commenti di Mauro Biani

    Visitatori Blog da Ottobre 2016

    • 63Questo articolo:
    • 2623894Totale letture:
    • 1072799Totale visitatori:
    • 348Ieri:
    • 9102Visitatori per mese in corso:
    • 3Utenti attualmente in linea:
    Blog, Cronache Politiche — Dicembre 7, 2014 7:53 pm

    Diritti europei. La sentenza europea del 26 novembre sui supplenti, si potrebbe estendere a tutto il pubblico impiego. In attesa del pronunciamento sul «decreto Poletti» per i contratti privati

    Dopo quelli della scuola, speranza a tutti i precari dello Stato.

    Pubblicato da franco.cilenti

    La sen­tenza della Corte Costi­tu­zio­nale Euro­pea del 26 novem­bre 2014 C-22/13 ha susci­tato molto scal­pore, e con ragione per­ché, accer­tando l’illegittimità per con­tra­sto con la Diret­tiva Euro­pea n. 70/1999 , della nor­ma­tiva ita­liana riguar­dante i pre­cari del set­tore sco­la­stico, impone al nostro Stato di sta­bi­liz­zarli, oppure di pagare un risar­ci­mento multimiliardario.

    Non sono, però, altret­tanto chiare al nor­male pub­blico, e forse nean­che alla gene­ra­lità degli ope­ra­tori giu­ri­dici le ragioni della sen­tenza, e soprat­tutto le sue pos­si­bili impli­ca­zioni in set­tori diversi nei quali il pre­ca­riato è dif­fuso come lo è nel set­tore scolastico.

    Ci sem­bra dun­que neces­sa­rio, cer­cando di non cadere nel tec­ni­ci­smo, for­nire al let­tore le «chiavi» neces­sa­rie per acqui­sire con­sa­pe­vo­lezza su una tema­tica tanto importante.

    La prima nozione di cui appro­priarsi è que­sta: esi­ste una diret­tiva CE, la n. 70/1999, in mate­ria di con­tratti di lavoro a ter­mine, che costi­tui­sce la «pie­tra di para­gone» per tutte le legi­sla­zioni nazio­nali dei Paesi ade­renti alla Ue, che non pos­sono, dun­que, con­trad­dire i prin­cipi e con­te­nuti della Diret­tiva, e sull’eventuale con­tra­sto giu­dica, appunto, la Corte di Giu­sti­zia Euro­pea con sede a Lussemburgo.

    La seconda nozione è che tale Diret­tiva n. 70/1999 onde evi­tare l’abuso dei con­tratti a ter­mine, impone a ogni legi­sla­tore nazio­nale di adot­tare almeno una di que­ste misure legi­sla­tive (vulgo: «paletti») di contenimento:

    • che il con­tratto a ter­mine abbia una causa obiettiva;
    • che il numero dei rin­novi pos­si­bili dei con­tratto sia limitato;
    • che sia pre­vi­sto un periodo tem­po­rale mas­simo di lavoro a ter­mine dopo il quale il rap­porto si tra­sforma comun­que a tempo indeterminato.

    Rite­niamo che le tre misure non abbiano la stessa impor­tanza – e che la «cau­sa­lità obiet­tiva» sia quella pre­va­lente e comun­que neces­sa­ria, anche se la let­tera della diret­tiva le enun­zia sepa­ra­ta­mente, ma la que­stione è rima­sta a lungo solo acca­de­mica per­ché, comun­que, il Dlgs. 368/2001 che ha rece­pito la Diret­tiva in Ita­lia ha adot­tato tutte e tre le misure (o «para­me­tri») sta­bi­lendo, con riguardo par­ti­co­lare alla terza che, comun­que, dopo 36 mesi di lavoro a ter­mine presso lo stesso datore di lavoro il rap­porto diviene a tempo inde­ter­mi­nato (art. 5 co. 4-bis Dlgs. 368/2001).

    La terza nozione è che, però, l’importante regola della tra­sfor­ma­zione dopo 36 mesi non è (o non era) di tipo gene­rale, per­ché riguar­dava solo i datori di lavoro pri­vati e non quelli pub­blici, per i quali una norma spe­ci­fica, ossia l’art. 36 Dlgs. 165/2001 impe­diva (si è detto per rispetto al prin­ci­pio dell’assunzione tra­mite con­corso) la tra­sfor­ma­zione del rap­porto a tempo inde­ter­mi­nato anche se il lavoro a ter­mine avesse supe­rato i 36 mesi. Salva la pre­vi­sione allora di un risar­ci­mento del danno, che però la giu­ri­spru­denza ita­liana non è mai riu­scita a quan­ti­fi­care in misura appena appena ade­guata. Tanto che la stessa Corte Euro­pea è dovuta inter­ve­nire più volte (ordi­nanza «Affa­tato» del 1.10.2010 e ordi­nanza «Papa­lia» del 12.12.2013) per pre­ci­sare che deve esi­stere una «equi­va­lenza» di capa­cità dis­sua­siva degli abusi tra la san­zione di tra­sfor­ma­zione e quella «risar­ci­to­ria» e che, dun­que que­sta deve essere adeguata.

    Ma gli Enti pub­blici hanno con­ti­nuato tran­quil­la­mente a pro­se­guire i rap­porti pre­cari oltre i 36 mesi con­tando sulla con­ni­venza della giurisprudenza.

    La quarta nozione è che tut­ta­via, il set­tore della scuola costi­tuiva un punto di par­ti­co­lare arre­tra­tezza, per­ché in tale set­tore il limite dei 36 mesi nean­che esi­steva e ciò per espli­cita ecce­zione pre­vi­sta dall’art. 10 co. 4 bis Dlgs. 368/2001, con la con­se­guenza che il rap­porto a ter­mine (sup­plenze annue ecc) pote­vano sus­se­guirsi senza limite tem­po­rale, fino allo spe­rato rag­giun­gi­mento (ma quando?) di un pun­teg­gio suf­fi­ciente per la «entrata in ruolo».

    Di que­sto, dun­que, ha preso atto la Corte euro­pea con la sen­tenza in com­mento: da un lato non esi­ste­vano affatto i «paletti» del numero mas­simo di rin­novi o di durata mas­sima (36 mesi o diversi), ma dall’altro lato non esi­steva nean­che il «paletto» della cau­sale ogget­tiva, ovvero esi­steva solo sulla carta, per­ché sosti­tuito dall’attesa di pro­ce­dura con­cor­suale. Evento, come è noto, quanto mai incerto e remoto.

    Per­tanto – ha deciso la corte – la Diret­tiva n. 70/1999 «osta», ossia costi­tui­sce un osta­colo insu­pe­ra­bile per la nor­ma­tiva ita­liana del set­tore sco­la­stico, e i giu­dici ita­liani devono ade­guarsi al diritto euro­peo, accer­tando e san­zio­nando gli abusi costi­tuiti dalla appli­ca­zione della nor­ma­tiva italiana.

    Ma san­zio­nan­doli come?

    Lo si è già detto, ricor­dando le ordi­nanze «Affa­tato» e «Papa­lia»: con la tra­sfor­ma­zione del rap­porto a tempo inde­ter­mi­nato, oppure con un risar­ci­mento «equi­va­lente», il che non può che signi­fi­care «di pari uti­lità» per il lavo­ra­tore a quello con­se­guente alla tra­sfor­ma­zione e, dun­que, di importo imponente.

    Veniamo, però, alle impli­ca­zioni più vaste: per il resto del pub­blico impiego, sta­tale, para­sta­tale, degli Enti locali, sani­tari, dove il pre­ca­riato comun­que è abbon­dante la sen­tenza con­ferma la serietà e inva­li­ca­bi­lità di tutti i «paletti», per­ché da un lato la cau­sale ogget­tiva deve essere valu­tata in con­creto come ogget­tiva tem­po­ra­neità e dall’altro ogni debordo dal limite dei 36 mesi dà luogo senz’altro a quelle san­zioni di tra­sfor­ma­zione e/o risar­ci­to­ria, ma poi­ché per il set­tore della scuola l’unica solu­zione poli­ti­ca­mente pra­ti­ca­bile è quella della sta­bi­liz­za­zione, anche per gli altri set­tori i giu­dici dovranno razio­nal­mente sce­gliere la tra­sfor­ma­zione a tempo indeterminato.

    Quanto al set­tore pri­vato, dove il limite nume­rico di rin­novi sus­si­ste (cin­que rin­novi) e così anche il limite di durata com­ples­siva (36 mesi), ma dove il Decreto Poletti ha fatto spa­rire la «cau­sale ogget­tiva» dei con­tratti a ter­mine, con enorme impulso a nuovo pre­ca­riato, la sen­tenza della Corte di Giu­sti­zia non acco­glie affatto l’idea della super­fluità della cau­sale quando esi­ste il limite com­ples­sivo di durata del pre­ca­riato (36 mesi).
    Sot­to­li­nea, infatti (al punto 88 della moti­va­zione) che di fronte a una serie di rin­novi del con­tratto a ter­mine occorre sem­pre inda­gare se esi­sta una «esi­genza reale» che escluda l’abuso.

    Infatti, una lunga sequenza di con­tratti a ter­mine induce il sospetto che l’esigenza lavo­ra­tiva sia con­ti­nua­tiva e non tem­po­ra­nea e che, quindi, non vi sia ragione per non ricor­rere alla «forma» nor­male del con­tratto di lavoro, che è quella a tempo indeterminato.

    Il vero è che costi­tui­sce un evi­dente abuso da parte di un datore di lavoro, la cui esi­genza lavo­ra­tiva sia con­ti­nua­tiva e non tem­po­ra­nea, con­ti­nuare con i rin­novi con il lavo­ra­tore Tizio fino al limite di 36 mesi e, poi, lasciarlo a casa e rii­ni­ziare la sto­ria con il lavo­ra­tore Caio: si tratta di una frode alla legi­sla­zione euro­pea, la quale appunto, vuole limi­tare il ricorso al con­tratto a termine.

    È dun­que giu­stis­simo il ricorso all’autorità euro­pea che la Cigl ha pre­sen­tato con­tro il Decreto Poletti, auten­tico «untore» nel dif­fon­dere la peste del precariato.

    E infine – anche se non c’è rela­zione diretta con la sen­tenza — cogliamo l’occasione per rin­no­vare la rac­co­man­da­zione ai pre­cari: impu­gnate entro 120 giorni dalla ces­sa­zione i «vec­chi» con­tratti a ter­mine e di lavoro som­mi­ni­strato cau­sali, ante-decreto Poletti, e richie­dete la sta­bi­liz­za­zione, prima che sia troppo tardi.

    Piergiorgio Alleva

    7/12/2014 www.ilmanifesto.info

    • Condividi questo post:
    • Facebook
    • Twitter
    • Delicious
    • Digg
    Autore: franco.cilenti
    © Copyright 2023 — Lavoro & Salute – Blog. All Rights Reserved - Created by Pep Web - Privacy Policy
    blog-lavoroesalute.org è un blog collettivo di giornalisti e di autori e non una testata giornalistica. Il suo aggiornamento è infatti senza periodicità. blog-lavoroesalute.org non è quindi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. I contenuti e le opinioni di blog-lavoroesalute.org devono per questo motivo essere considerati espressione esclusiva di chi ne è autore e, in ogni senso, sotto la sua individuale e personale responsabilità. I contributi multimediali utilizzati da blog-lavoroesalute.org- testi, foto, video, audio e grafiche - se non di produzione o di proprietà dei giornalisti e degli autori o concessi esplicitamente da autori terzi o dalle persone ritratte, sono di pubblico dominio perché, ove possibile, offerti dalla rete e trattati, in relazione alle loro opzioni di riproduzione o elaborazione, come contenuti di blog-lavoroesalute.org, nel rispetto dei 6 livelli di tutela dell’autorialità previsti dalla versione inglese e dalle bozze italiane del CCPL 4.0 per la gestione della pubblicazione e della elaborazione di Creative Commons. Se gli autori o i soggetti ritratti o riprodotti fossero contrari, nella forma utilizzata o in assoluto, alla pubblicazione su blog-lavoroesalute.org di contenuti che li riguardano, hanno facoltà di inviare una segnalazione a blog-lavoroesalute.org per la loro correzione, in ogni modo indicato, o per la loro rimozione, con il diritto di stabilire la rilevanza della eventuale rettifica, compreso anche quanto pubblicato sui social-network. Ogni contribuzione volontaria o entrata pubblicitaria ricevuta da blog-lavoroesalute.org è esclusivamente funzionale al suo mantenimento.
    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando sul tasto o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
    Accetto
    Privacy & Cookies Policy

    Privacy Overview

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
    Necessary
    Sempre abilitato
    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
    Non-necessary
    Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
    ACCETTA E SALVA