Il DDL Pillon non è una bella lettura!

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Il 1° agosto di quest’anno, mentre le famiglie italiane si concedevano qualche giorno di ferie o si lamentavano per non riuscire a farsene nemmeno uno, è stato depositato in Senato il disegno di legge 735 recante il titolo “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, primo firmatario il senatore Simone Pillon neoeletto per la Lega nella circoscrizione della Lombardia, sodale del ministro Fontana e dello stesso Salvini, nonché promotore dei family day e della teoria del complotto dell’ideologia di genere.

Ovviamente nessuno ne parla, la notizia non è di quelle che fa scalpore, ma qualcuna, più attenta ai diritti delle donne, comincia a preoccuparsi ed ecco che a settembre comincia a circolare via social un appello di DI.RE rete di donne contro la violenza alle donne, che in poco tempo raggiunge circa 100.000 firme (lo trovate ancora su Change.org) che lancia l’allarme, ne chiede la soppressione e chiama alla mobilitazione per il 10 novembre.


Il movimento femminista Non Una di Meno accoglie e rilancia la proposta nella sua affollatissima assemblea nazionale di Bologna del 6/7 ottobre, si mobilitano l’UDI e moltissime assemblee e reti di donne, anche la CGIL e la UIL, USB, Cobas e sindacati di base aderiscono chiamando i propri iscritti alla piazza.
Quotidiani e riviste cominciano a far uscire articoli critici e Crozza fa una gustosissima parodia di Pillon nel suo programma sulla 9, dove presenta il senatore circondato da un harem di “ancelle” (quelle della serie televisiva The Handmaid’s Tale) in evidente avanzata gravidanza, costrette a procreare per legge!

Nel frattempo si costituisce in Parlamento l’inter-gruppo “Vita, Famiglia e Libertà” (148 sottoscrittori tra cui Eugenia Roccella, Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliarello e altri ultra-conservatori tra cui c’è pure la Binetti, militante Teocon), l’obiettivo dichiarato è quello di riportare indietro le lancette della storia e recuperare il terreno perso negli ultimi anni in difesa della “famiglia tradizionale”, composta da un padre (maschio) e una madre (femmina) come il vicepremier Salvini non si stanca di dichiarare.

Il DDL Pillon a ottobre inizia il suo iter in commissione Giustizia del Senato e qualche settimana dopo arriva al governo italiano una lettera delle Nazioni Unite inviata a firma congiunta dal relatore speciale sulla violenza contro le donne, e dalla Presidente del gruppo di lavoro sulle problematiche di discriminazione contro le donne nella legge e nella pratica, in cui si dichiara il disegno di legge in questione contrario alla Convenzione Europea, sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (la Convenzione di Istanbul) e alla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo. Il governo italiano è tenuto ad inviare risposta formale e documentata, di cui per ora non c’è traccia.
Ma che succede? Perché tanto fermento? Cosa dispone e cosa agita questo disegno di legge?
E poi, più che altro, perché oggi è necessaria una nuova normativa in materia di affido di minori in casi di divorzio e separazione? Qual è l’urgenza e quale l’emergenza sociale cui si vuole dare risposta e soluzione?
Secondo le rilevazioni ISTAT in Italia nel 2015 (ultimi dati disponibili) ci sono stati 91.706 separazioni e 82.469 divorzi, di cui solo il 36% conclusi con rito giudiziale. La durata media del matrimonio al momento della separazione è di 17 anni.
I divorzi con figli affidati sono stati 23.734, per effetto della legge 54/2006 nell’89% dei casi l’affido è condiviso e solo nell’8,9% è esclusivo della madre.
Nei casi di divorzi con minori affidati è stato riconosciuto un assegno di mantenimento ai figli nell’88,6%, di cui il 93,6% da parte del padre.
Il tasso di divorzio è dell’1,4 per mille abitanti, uno dei più bassi d’Europa.
Non sembra quindi di trovarci in una situazione sociale emergenziale e regolata in modo caotico, né tantomeno che il problema di maggiore urgenza sia quello di garantire la genitorialità condivisa in casi di separazione e divorzio.
Qual è dunque l’obiettivo del DDL 735?

Il DDL Pillon non è una bella lettura!

Non solo perché come tutte le leggi ha un lessico e una sintassi tortuosi, altisonanti, resi ancora più oscuri dai continui rinvii alla legislazione preesistente, ma perché fa male al cuore tanto è infarcito di odio verso le donne e i figli.
Se dovessi darne una definizione sintetica direi che si tratta di “un tentativo violento di imporre di nuovo la Legge del Padre su moglie e prole”, un urlo rancoroso contro la libertà femminile e tutto ciò che essa comporta nella relazione tra i sessi, nelle coppie, nelle famiglie, nel rapporto tra genitori e figli.
Non è un caso, infatti, che a supportarla (e molti dicono ad ispirala) siano alcune associazioni maschili – di cui è capofila l’associazione Padri separati lombardi, molto vicina alla Lega – che non nascondono il loro violento risentimento verso il genere femminile.
Ma vediamo i punti principali e più contestati del disegno di legge.

L’obbligo alla mediazione familiare

Se il DDL 735 diventasse legge tutti i procedimenti di separazione e divorzio (compresi quelli al momento pendenti presso le sedi giudiziali ed extragiudiziali preposte) in cui fossero coinvolti direttamente o indirettamente minori dovrebbero essere intrapresi esclusivamente previo ricorso alla figura del mediatore familiare, professionista privato dall’incerto profilo e dalle ancor meno definite competenze, per cui il disegno di legge prevede la prossima istituzione di un albo nazionale. L’intervento del mediatore sarà necessariamente a pagamento (ma la legge – per ora – si guarda bene dall’indicare tariffe per la prestazione professionale) e l’onere sarà ripartito tra i coniugi al 50%.
Il percorso di mediazione potrà durare fino a 6 mesi e per tutto il periodo è inibito ai coniugi (congiuntamente o disgiuntamente) qualsiasi atto finalizzato a dar corso alla separazione e/o divorzio, in quanto il percorso di mediazione è “blindato” dal segreto professionale più assoluto ivi compreso nei confronti dell’eventuale tribunale competente.
Ciò che potrà essere esibito alla fine del percorso sarà solo l’accordo sul piano genitoriale raggiunto tra i coniugi in sede di mediazione e “bollinato” dal mediatore che lo autorizza, che diventerà il documento base di riferimento per il procedimento giudiziale o extragiudiziale successivo.
Le conseguenze di queste nuove norme saranno:

  • rallentamento di tutte le procedure per l’ottenimento della separazione/divorzio;
  • aumento dei costi, infatti non è previsto alcun caso di gratuito patrocinio da parte del mediatore familiare;
  • obbligo per i coniugi a concordare un piano genitoriale preventivo all’avvio del procedimento di separazione/divorzio, quindi fuori dalla sede dibattimentale, senza poter in alcun caso far ricorso al giudice anche nei casi di separazione/divorzio per colpa grave. Nel piano devono essere definite minuziosamente tutte le attività che il figlio potrà svolgere e le rispettive attribuzioni di responsabilità tra padre e madre ivi compresa la ripartizione paritaria delle spese di mantenimento, nonché ovviamente i periodi di permanenza paritaria presso ciascun genitore;
  • enorme potere del mediatore culturale nell’imporre le modalità del piano genitoriale, infatti, in mancanza di sua firma il piano non potrà essere considerato base valida per regolare l’affido nel processo di separazione o divorzio.

Ma la cosa più grave è che un tale percorso diventa una vera e propria trappola per tutti i casi di violenza domestica, poiché costringe la vittima a non attivare nessun percorso giudiziale nei confronti del coniuge violento finché non avrà raggiunto con lo stesso un accordo sul piano genitoriale in sede di mediazione familiare!
Una richiesta grottesca e vessatoria, che dimostra la più completa ignoranza e rimozione del fenomeno della violenza domestica e delle forme subdole e pervasive con cui si manifesta. Infatti tale procedura di “mediazione”, inibendo e raffreddando il ricorso alle vie giudiziali, si configura come una beffa e/o vera e propria doppia tortura per quelle donne che finalmente riuscissero ad intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza.
Inutile spendere altre parole per descrivere quali e quante forme di ricatto, pressione e minaccia in questa fase potrebbero essere esercitate nei confronti della donna (e dei figli), per contrastarne la decisione di interrompere la convivenza violenta.
Infatti è proprio su questo punto che insistono le note negative della lettera delle Commissarie delle Nazioni Unite laddoverichiamando l’articolo 48 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati di “proibire metodi obbligatori alternativi risolutivi durante i processi, inclusi la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza”, stigmatizzano le norme sulla mediazione obbligatoria contenute nel DDL Pillon.

Coordinatore familiare

Nel caso in cui al termine della mediazione familiare i due genitori non raggiungano l’accordo sul piano genitoriale (o il mediatore non consideri congruo l’accordo raggiunto tra i coniugi) Il tribunale inviterà le parti a nominare un “coordinatore familiare” che sarà responsabile del piano genitoriale e di verificarne nel corso del tempo la giusta applicazione da parte di entrambi i genitori. Ovviamente l’attività professionale del coordinatore familiare sarà a pagamento e divisa al 50% tra il padre e la madre. Anche in questo caso il DDL evita di entrare nel merito delle tariffe professionali e neppure indica le condizioni per un eventuale gratuito patrocinio.
Qui siamo al paradosso in cui lo Stato delega ad un libero professionista privato (infatti il coordinatore non è un pubblico ufficiale), la responsabilità di ingerire e supervisionare i comportamenti privati e personali di cittadini adulti, decidendo nel merito delle relazioni con i figli.
Insomma secondo la filosofia del DDL Pillon, padri e madri separati e divorziati, se in conflitto tra loro, vanno considerati “a responsabiltà limitata”, soggetti ad un’autorità terza (non statale) che ne regola comportamenti e scelte nei confronti dei figli.

La violenza simulata

Sbagliavo prima nell’affermare che nel DDL Pillon c’è una rimozione del tema della violenza domestica perché invece all’articolo 9 se ne parla diffusamente, ma per dire cosa?
Si legge: “(…) in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione”.
Di cosa si occupa prioritariamente il legislatore?
Non delle migliaia di donne che per paura, soggezione, vergogna, mancanza di autonomia economica e sostegno sociale sono costrette a continuare a vivere col proprio aguzzino, con chi le umilia costantemente davanti ai figli, con chi ne minaccia l’incolumità fisica e mentale, che non ce la fanno a denunciare la violenza dell’uomo che hanno amato e non sanno come uscire dall’odiosa trappola in cui sono confinate, non di loro si occupa questa legge, nulla per rafforzarle e tutelarne il fondamentale diritto alla dignità e alla vita, nulla sulla possibilità di accoglierle e sostenerle insieme ai loro figli nel difficile percorso di fuoriuscita dalla violenza domestica, di questo non c’è traccia nel testo di Pillon.
Quello che interessa, invece, è di puntare il dito verso chi simula e accusa ingiustamente di violenza il partner. Fenomeno della più totale irrilevanza sociale, di cui non esiste evidenza statistica né giuridica.
Un’inutile gratuita colpevolizzazione delle donne che denunciano trattamenti violenti su sé e i propri figli, che poi non riescono completamente a provare.
C’è un intento intimidatorio in questo testo che tende a disincentivare le donne dal denunciare, avvertendole che se non riuscissero poi a provare pienamente il maltrattamento subito, rischierebbero di vedersi togliere dal giudice l’affido o addirittura la responsabilità genitoriale o, anche di essere condannate ad un salato pagamento risarcitorio nei confronti dell’ex partner.

Alienazione parentale

La diffidenza e l’odio verso le donne non si limita al famigerato articolo 9, ma serpeggia un po’ in tutto il provvedimento, ispirando altre perle di saggezza di cui è disseminato il disegno di legge.
Il dogma è la bigenitorialità, intesa un po’ come nel Vecchio Testamento laddove si racconta di Salomone e delle due donne che si proclamavano entrambe madri legittime dello stesso neonato. “Tagliatelo a metà” propose il re giusto per sondare il vero affetto materno e svelare quella che mentiva.
“Tagliateli a metà” propone millenni dopo il saggio Pillon per i figli dei divorziati.
Due case in cui vivere, i tempi di frequentazione divisi in modo paritario, propensioni, desideri, esperienze dei ragazzi piegate alla divisione dei tempi tra i genitori.
E se un bambino/a si rifiuta di andare con un genitore (padre) per un periodo o per sempre?
Colpa dell’altro genitore: la perfida madre che, affetta da un risentimento incolmabile verso l’ex marito, fomenta la sindrome da alienazione parentale, montando il figlio/a contro il padre e alimentando in lui/lei repulsione, antipatia, sospetto e rifiuto.
In questi casi il DDL Pillon prevede che il giudice possa disporre dei provvedimenti d’urgenza finalizzati alla limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale (della madre), o disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure “disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore”.
Quindi invece di interrogarsi sulle motivazioni della resistenza e diniego da parte del figlio/a a frequentare un genitore (quasi sempre il padre), Pillon pensa che la soluzione migliore sia quella di allontanarlo dal genitore con cui vive o desidera vivere (quasi sempre la madre), costringerlo alla coabitazione con chi rifiuta e, in casi di estrema resistenza, sottoporlo ad un trattamento coatto in una struttura di rieducazione in cui possa recuperare a pieno il senso della bigenitorialità.
Direi che per un disegno di legge che proclama di mettere al centro l’interesse della “prole” è un programma di libertà niente male, che favorirà senza dubbio relazioni affettivamente significative dei ragazzi con i loro genitori.
Anche in questo caso manca qualsiasi accenno al genitore abusante o alla violenza assistita, vissuti dolenti e quasi mai svelati che spesso sono alla radice del rifiuto del bambino/a a frequentare la casa del padre.
Anzi, al contrario il DDL in questione prevede che anche nei casi separazioni o divorzi per violenza domestica, che prevedano l’affidamento esclusivo alla madre, il bambino venga obbligato a frequentare l’uomo violento in quanto deve essere garantita la doppia genitorialità, disposizione palesemente contraria a quanto previsto dalla Convenzione dei Diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia il 5 settembre 1991), così come sottolineato in più parti nella lettera delle Commissarie dell’ONU.

Cancellazione dell’assegno di mantenimento e pagamento dell’affitto della casa familiare

In nome dell’ esercizio della più completa bigenitorialità, il DDL Pillon stabilisce l’abolizione dell’assegno di mantenimento, a favore del mantenimento diretto e paritario fra i coniugi, saltando a piè pari l’enorme tema della disparità salariale ed economica tra donne e uomini nel nostro paese e senza prendere in considerazione il valore del lavoro di cura che viene svolto ancora prevalentemente dalle madri. Inoltre si stabilisce che se nel piano genitoriale viene indicato che un genitore possa continuare a vivere con i figli nella “casa familiare”, debba corrispondere all’altro un indennizzo pari all’affitto rapportato a prezzi di mercato (sic!).
Quindi se nella separazione viene concordato che per motivi vari i figli continuino ad abitare con la madre nella pre-esistente casa familiare (come accade oggi nel 64% dei casi), alla stessa spetterà pagare tutte le spese connesse con il mantenimento nel periodo in cui convivono e anche pagare un affitto all’ex marito per l’usufrutto della casa.
Non si fa fatica a vedere in queste norme una persecuzione nei confronti delle madri, che nella realtà sono quasi sempre il genitore “prevalente”, cioè quello con cui i figli abitualmente trascorrono la maggior parte del tempo.

Poco sappiamo della povertà femminile in Italia perché le stesse fonti statistiche istituzionali (ISTAT) non sono adeguatamente strutturate per approfondire il tema in un’ottica di genere, comunque la più autorevole indagine promossa di recente sul tema, quella della Presidenza del Consiglio, Dpartimento affari sociali (2010) coordinata dalla sociologa Chiara Saraceno, individua chiaramente come la crescita nel numero dei nuclei monogenitore sia l’aspetto più rappresentativo della femminilizzazione della povertà e afferma che tra i fattori prevalenti del fenomeno parte preponderante sia costituita dalla “dipendenza femminile nei confronti del partner maschile e la scarsità dei redditi femminili successivi alla vedovanza, alle separazioni o ai divorzi dovuta anche alle inadempienze e i ritardi dei padri divorziati nel contribuire economicamente al mantenimento dell’ex coniuge”.
Il DDL Pillon pare ignorare completamente il problema, anzi capovolge la questione: se le donne si vogliono separare, se lo devono pagare e, se non ne fossero in condizione, all’atto della sentenza di separazione/divorzio, il giudice disporrà un periodo in cui viene corrisposto un assegno per i mantenimento dei figli, ma solo in una logica temporanea in cui il genitore (la donna) si impegna con il tribunale a stabilire un programma di attività per essere economicamente autosufficiente e provvedere ai figli con il mantenimento diretto.
Se andiamo di nuovo ai dati ISTAT vediamo che nel 2015 tra le separate ci sono oltre 15.400 casalinghe, cui si aggiungono altre 12.800 tra disoccupate e in cerca di prima occupazione, pari a oltre il 38% di tutte la donne separate nell’anno, come pensa Pillon che queste potrebbero sopravvivere e provvedere ai propri figli senza l’assegno di mantenimento?

Il movimento di Non Una Di Meno ha una proposta molto avanzata che riguarda il reddito di autodeterminazione, che dovrebbe sostenere le donne senza reddito (ivi comprese le casalinghe) nei loro percorsi di ricerca di autonomia economica e quelle che hanno subito violenza nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Ma stento a pensare che il senatore Pillon abbia in mente una tale strategia per sostenere le donne senza reddito che si separano o divorziano. Mi è più facile pensare che l’idea che sta alla base del DDL 735, sia piuttosto molto più sfacciatamente misogina e regressiva e si risolva nel monito “se non hai reddito non ti separi, non divorzi”.
Quindi l’obiettivo sociale della nuova legge è quello di ridurre in maniera drastica le separazioni e i divorzi, facendoli pagare di più ad entrambi i coniugi in fase di procedimento (mediazione familiare e eventuale coordinazione post sentenza) e scaricandone i costi di gestione prevalentemente sulle donne. Insomma una vergognosa redistribuzione del reddito a favore dei padri a danno delle madri, che quasi sempre hanno condizioni economiche più basse, fragili e discontinue.
Non meraviglia dunque la vasta mobilitazione contro questo provvedimento da parte dei movimenti femministi e della rete dei centri antiviolenza, perché nella partita attorno al DDL Pillon si gioca tanta parte delle lotte di liberazione e autonomia delle donne, che hanno segnato un avanzamento di diritti e condizioni di vita per tutte e tutti nel nostro paese.
Ovviamente molto ci sarebbe da fare per migliorare l’attuale normativa su separazioni e divorzio in Italia, a partire da una legislazione più attenta e tutelante nei confronti della violenza domestica e degli abusi sui minori, ma anche una strumentazione di welfare di supporto alle persone separate, quali interventi per il diritto alla casa e il reddito di autodeterminazione, nonché un allargamento di visuale anche giuridica alle diverse e forme di convivenza e genitorialità che fanno parte delle scelte che centinaia di migliaia di persone oggi fanno.
Ma tutto ciò non è nell’orizzonte del senatore Pillon, ciò che a lui sta a cuore è una campagna antidivorzista, tutta centrata sulla svalorizzazione del ruolo delle madri, che strizza un occhio alle organizzazioni dei padri più oltranziste, e più che altro che lancia su larga scala la figura del mediatore familiare, che vedrà ampliato a dismisura il proprio ruolo professionale e il relativo portafoglio.

Ah, dimenticavo di dire che il senatore Pillon è titolare di uno studio specializzato in mediazione familiare, nel cui sito web già si annuncia la vasta espansione delle attività che si avrà in Italia a seguito dell’approvazione del DDL735! Conflitto d’interessi? Interesse privato in atti di pubblico ufficio?
Lui nega… si vedrà.

Nel frattempo è utile essere in tante e tanti nelle piazze di tutte le città d’Italia il 10 novembre, riprendiamoci la parola e il diritto di difendere i diritti e di andare avanti per noi e per tutte e tutti.

Barbara Pettine 

29/11/2018 www.transform-italia.it

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