La carta d’identità dell’Italia violenta

Chiacchiere, distintivi, spray e manganello

Dopo le minacce di ostruzionismo e le incessanti trattative tra i due partner di governo, il Decreto Salvini approda in questi giorni alla Camera in attesa del voto definitivo. Il Decreto legge a cui si associa il nome del Ministro degli Interni, è diventato in questi giorni il campo di battaglia su cui si è giocato il futuro di questo governo. E non a caso: il provvedimento in materia di “immigrazione” e “sicurezza” è quello che meglio rappresenta la svolta autoritaria e antidemocratica di questa legislatura. Se le norme relative all’immigrazione determinano – nei fatti – l’abolizione della protezione umanitaria e lo smantellamento del sistema dell’accoglienza, introducendo inoltre criteri di differenziazione nell’accesso ai diritti che alludono ad una forma di apartheid giuridico, le norme relativa alla sicurezza possono essere prese come una stretta senza precedenti contro le più diffuse pratiche di lotta – raddoppio delle pene per gli occupanti di casa e trasformazione in reato penale del blocco stradale – e una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti dei poveri.

Di seguito riportiamo le novità contenute nel Decreto in discussione in parlamento.

MIGRAZIONI

Abolizione del permesso umanitario e istituzione dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (casi speciali e protezione sociale).

  • Il permesso di soggiorno umanitario viene abolito, viene sostituito da uno più ristretto denominato “casi speciali”. Potranno far richiesta di questo permesso le persone che necessitano di cure mediche, per motivi di protezione nel corso di indagini o processi della magistratura, persone vittime di violenza domestica, persone che non possono rientrare nel paese di origine a causa di calamità naturale, persone che hanno denunciato gravi condizioni di sfruttamento e infine persone che si sono distinte per comportamenti di alto valore civile. Non tutti le tipologie di permesso di soggiorno indicate possono essere rinnovate e convertite in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
  • Istituzione della “protezione speciale” per le persone considerate vulnerabile che non hanno ottenuto la protezione umanitaria ma rischiano nel caso di rimpatrio di essere perseguitati per motivi di razza, cittadinanza, religione, sesso, lingua, opinioni politiche e infine sussiste il fondato motivo che possano essere sottoposte a tortura. Questa tipologia di permesso di soggiorno è rinnovabile e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi umanitari
  • Alla scadenza del permesso di soggiorno protezione umanitaria in corso di validità, ai titolari viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale” previa valutazione della Commissione territoriale
  • Ai procedimenti in corso nei quali la commissione ritiene sussistano motivi di carattere umanitario per il richiedente, viene rilasciato permesso per “casi speciali”

Prolungamento durata massima di trattenimento nei CPR fino a 180 giorni

Il periodo di trattenimento viene prolungata da 90 a 180 giorni

Viene prolungato il trattenimento per verifica identità dei richiedenti asilo negli hotspot

  • Il richiedente asilo può essere trattenuto fino a 30 negli hotspot per la verifica dell’identità, nel caso in cui non sia possibile determinare o verificare l’identità o la cittadinanza il richiedente asilo può essere trattenuto fino a 180 giorni

Sarà possibile convalidare le espulsioni alle frontiere

  • Il giudice può autorizzare la convalida dell’espulsione del cittadino straniero non regolare anche nei casi in cui la persona di trovi presso gli uffici di frontiera, senza la necessità che venga trasferito presso i CPR
  • Questa attività viene finanziata nel 2019 per 1,5 milioni di euro del fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione (FAMI)

Più soldi per i rimpatri

  • Finanziamento fondo rimpatri, viene incrementato di 500 mila euro per 2018, 1,5 milioni per il 2019 e altrettanti per il 2020

Espulsioni per domanda reiterata e commissioni territoriali negli uffici di Frontiera

  • Nel caso in cui la domanda venga reiterata non si applica la regola per cui il richiedente asilo può rimanere sul territorio italiano fino alla decisione della Commissione territoriale, per cui può essere sottoposto a un provvedimento di espulsione.
  • Per le domande reiterate presentate senza nuovi elementi viene applicato l’esame in via prioritaria entro 5 giorni
  • La procedura può essere svolta direttamente alla frontiera nel caso in cui il migrante sia stato fermato nel tentativo illegale di attraversamento
  • Possono essere istituite fino a 5 Commissioni Territoriali presso gli uffici di frontiera
  • La domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione dell’espulsione è dichiarata inammissibile

Rigetto protezione internazionale per condannati per terrorismo in via non definitiva

  • Nel caso in cui il richiedente sia stato condannato in via non definitiva per terrorismo o perché rappresenta un pericolo per la sicurezza dello Stato può essere sentito immediatamente dalla Commissione ed essere espulso

Riduzione dello Sprar: non potranno più accedervi i richiedenti asilo

  • Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) diventa Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.
  • Per i richiedenti asilo già ospitati nelle strutture possono rimanere in accoglienza fino alla scadenza del progetto

I richiedenti asilo non potranno più ottenere la residenza presso i municipi o comuni di appartenenza

  • I servizi verranno erogati nel luogo di domicilio indicati

La cittadinanza potrà revocata nel caso la persona sia condannata in via definitiva per terrorismo e reati annessi

Restrizione del gratuito patrocinio

  • Nel processo civile nel caso in cui l’impugnazione è dichiarata inammissibile al difensore non è liquidato alcun compenso

Principali modifiche introdotte nel passaggio del Decreto al Senato

Paesi di origine sicuri:

  • Viene adottato elenco dei paesi di origine sicuri aggiornato dalla Commissione Europea
  • La domanda di asilo viene rigettata nel caso in cui il richiedente non dimostri la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il proprio paese di origine (nel caso in cui la Commissione Europea e il Ministero degli Esteri lo considerino sicuro)

Introduzione della “Domanda manifestatamente infondata” nei casi:

  • Le questioni sollevate non hanno attinenza per il riconoscimento dell’asilo
  • Richiedente proviene da pese considerato sicuro
  • Il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente false, contradditorie, incoerenti
  • Il richiedente ha indotto in errore la Commissione presentando documentazione falsa
  • Il richiedente è entrato illegalmente sul territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno o non ha presentato tempestivamente domanda di asilo
  • Il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo di rilievo dattiloscopico

Per la richiesta della cittadinanza sarà necessario la conoscenza della lingua:

La concessione della cittadinanza è subordinata al possesso di attestato di conoscenza della lingua di livello B1

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Identificazione per il noleggio di autoveicoli

  • Gli esercenti dovranno comunicare i dati identificativi riportati nel documento di identità del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo alle autorità di Polizia. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.

La polizia municipale potrà accedere al Centro elaborazione dati per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei confronti delle persone controllate.

Anche le Polizie municipali si potranno dotare dei Taser

  • Dopo un periodo di sperimentazione di sei mesi, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono assegnare in dotazione effettiva l’arma ad impulsi elettrici alla Polizia Municipale

Il DASPO urbano viene esteso ai presidi sanitati e alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli

Il blocco stradale diventa reato penale punibile fino a quattro anni di reclusione

Pena raddoppiata per le occupazioni di immobili

  • Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell’invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.

23/11/2018 www.dinamopress.it

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