La sentenza storica della Corte Costituzionale rilancia battaglia per i diritti

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Il 16 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha pubblicato una sentenza storica che sancisce sul tema dei diritti delle persone con disabilità l’obbligo costituzionale alla effettività di tali diritti, nella fattispecie quello allo studio,  anche rispetto ai vincoli di bilancio, sancendo in maniera incontrovertibile che ” È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione “

E’ evidente che la sentenza, di cui pure analizzeremo le specificità, ha un valore più generale, soprattutto all’indomani della vittoria del NO al referendum costituzionale del 4 dicembre: i diritti costituzionali sanciti nella prima parte della Costituzione sono diritti effettivi ed incomprimibili  –  al lavoro, alla inclusione sociale, ad un ambiente vivibile ecc. –e non possono essere messi in discussione da leggi e vincoli di bilancio che non partano dall’assunzione della doverosa esigibilità di tali diritti.

E’ quanto da anni sosteniamo nei Comuni e negli enti locali come amministratori del PRC e della sinistra alternativa al PD, e come correttamente sostiene la rete delle “Città in Comune“, che ha proposto un ODG da sottoporre al voto di tutti i Consigli Comunali.

Questa sentenza della Corte pone, peraltro, il tema del rilancio della battaglia politica e giurisdizionale per l’ abrogazione  del l’ obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione,  introdotto  gravemente nel 2012, modificando il testo originario dell’ articolo 81, sotto la spinta del neoliberismo internazionale, battaglia resa attuale proprio dalla vittoria del No il 4 dicembre, battaglia la cui necessità  questa sentenza – pur non potendo mettere in discussione una norma costituzionale vigente – rende sicuramente più evidente ed urgente.

Sintetizziamo brevemente i fatti: la Corte Costituzionale ha emesso in data 19 ottobre 2016 la sentenza n° 275 che riguarda il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.

La Corte ha infatti ritenuto ammissibile il rilievo  sollevato in quanto la compartecipazione regionale al costo del trasporto scolastico per studenti  con  disabilità, indicato con precisione nella suddetta legge regionale (50% delle spese sostenute), trovava un limite, indicato dalle stesse norme regionali, “nelle disponibilità finanziarie di bilancio” e quindi dalle “disponibilità finanziarie di volta in volta determinate dalle leggi di bilancio” sostenendo  che “la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica “; evidenziano, inoltre, “ che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento “.  Ed infatti annualmente i trasferimenti effettuati dalla Regione Abruzzo su questa legge erano ARBITRARIAMENTE assai inferiori al 50% del contributo previsto e delle spese certificate dalla Provincia di Pescara, rischiando di mettere concretamente in discussione il diritto degli studenti con disabilità al trasporto scolastico e, quindi, all’ effettività del diritto allo studio.

Nella sentenza della Corte, insieme al fondamentale riferimento alla Costituzione (art . 10 e 38 ) si esplicita come determinante il  riferimento anche all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, Convenzione firmata dall’allora Ministro alla Solidarietà Sociale Paolo Ferrero.

ferrero ONU

Nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità vengono sanciti diritti universali fondamentali esplicitando,  in particolare all’ art. 24, che “Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità,  gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate a che :

a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da dall’istruzione primaria obbligatoria gratuita o dall’istruzione secondaria in base alla disabilità;

b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria inclusiva, di qualità e gratuita e ad un’istruzione secondaria su base di eguaglianza con gli altri e all’interno delle comunità in cui esse vivono.

Insomma, nella sentenza della Corte è proprio il combinato disposto fra gli articoli 10 e 38 della Costituzione e l’ art 24 della Convenzione ONU  sui diritti delle persone con disabilità che rende possibile rendere prioritaria  l’ effettività di un diritto sancito anche da un trattato internazionale rispetto alle leggi di bilancio,  arrivando alla conclusione di censurare la legge regionale  che mette in discussione  “il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio”.

La sentenza 275/2016 della Corte Costituzionale apre, quindi, enormi spazi ed opportunità ad una battaglia della sinistra alternativa per l’ affermazione dei diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini costituzionalmente sanciti, rendendo un programma centrato sulla attuazione della Costituzione un punto di partenza fondamentale della sinistra alternativa al PD contro le politiche liberiste dei governi  attuali.

Pur essendo, infatti , evidente il carattere formalmente specifico della sentenza rispetto sia al tema del diritto allo studio delle persone con disabilità e sia al combinato disposto con un trattato internazionale, è evidente, per il suo valore generale e storico,  che noi lavoreremo negli  Enti Locali, come stiamo già facendo, per porre con forza  la questione generale  della contraddittorietà  costituzionale del rapporto tra il principio del pareggio di bilancio imposto ai comuni,  con la necessità di garantire i servizi ed i diritti fondamentali alle cittadine ed ai cittadini .

Questo è il senso dell’ordine del giorno citato all’inizio delle “Citta in Comune“, che abbiamo condiviso e che stiamo contribuendo a porre all’attenzione dei Consigli Comunali (come è già avvenuto nei giorni scorsi a S. Giuliano Terme-Pisa) “al fine di rendere effettivamente esigibili diritti fondamentali costituzionalmente garantiti  e  a non produrre atti tali da incorrere nella condizione di aleatorietà e incertezza a causa di concomitanti e o successive norme comunali di bilancio” e di  “non far sottostare la fruizione di tali diritti fondamentali e incomprimibili a propri vincoli di bilancio tali da renderli inesigibili del tutto o in parte “.

Con questa impostazione porteremo avanti anche la battaglia per la cancellazione del pareggio di bilancio in Costituzione, consapevoli delle difficoltà, ma convinti che sentenze come questa , dopo la vittoria nel referendum costituzionale,  possono riaprire spazi di iniziativa e di lotta che partano dai diritti e dai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

Ci muoveremo, infine, insieme a tutte le associazioni rappresentative delle persone con disabilità per contribuire a rendere effettivamente esigibili i loro diritti costituzionali sia a livello delle iniziative istituzionali locali sia a livello generale con battaglie politiche e sociali.

Raffaele Tecce 

Responsabile Enti Locali della segreteria nazionale del PRC SE

4/1/2017 www.rifondazione.it

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