LAVORO AGILE, TANTO “AGILE” DA ESSERE VOLATILE E INSICURO PER LA SALUTE E SICUREZZA

Abbondano i disegni di legge per dare una parvenza di “legalità” alle forme di lavoro “precario” con la sostituzione delle parole che lo definiscono.
Da “precario” il lavoro diviene “agile”, e in alcune accezzioni diviene addirittura “smart” dove di “smart” per il lavoratore vi è molto poco.
Tutto diviene indefinito, la cosìdetta cornice costruita per dare una parvenza di “legalità” per alcuni elementi diviene risibile rispetto, ad esempio, alle norme per la gestione della sicurezza sul lavoro.

Abbiamo tra le mani un ibrido che sta tra il regolamento aziendale tipo e e un contratto commerciale ove il lavoratore è un fornitore in una relazione di potere sbilanciata. L’aspetto della prestazione è affidato al contratto individuale tra lavoratore e impresa, in una condizione di totale subalternità del lavoratore.

Orari, tempi di lavoro, aspetti gestionali sono consegnati alla trattativa individuale tra lavoratore e impresa. Abusi, truffe e compensi non pagati in ragione di contestazione della qualità della prestazione erogata dal lavoratore saranno possibili e numerosi in quanto le clausole contro gli abusi riguardano solo gli aspetti formali del contratto. Il dominus è l’azienda committente versus il lavoratore che è monade isolata e debole. Non esiste nessun accenno che richiami l’ergonomicità delle attrezzature fornite dal committente o proprie del lavoratore. Per fare un esempio i lavoratori agili del call center potranno operare con cuffie da tre soldi, apparecchiature di bassa qualità…
Non parliamo poi della prevenzione dello stress lavoro correlato totalmente ignorata in quanto il lavoro “agile” non sarebbe stressante per definizione. 🙂

I commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono emblematici dell’assenza di tutela della salute di questi lavoratori.
Il Parlamento dovrà discutere seriamente prima di licenziare questo pericoloso pastrocchio ove di “agile” vi è solo l’amabile disinvoltura ad evitare di affrontare la complessità dei problemi che questa tipologia di lavoro produrrà nel mercato del lavoro.
La  pericolosità sta nella diffusione di un rapporto di lavoro di natura altamente subordinata spacciato come rapporto di lavoro autonomo “leggero” e senza rischi per la salute . La sua “pericolosità sociale” è pari solo a quella generata dai Voucher.

Art. 6. Sicurezza sul lavoro.

1. Il datore di lavoro deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

2. Al fine di dare attuazione all’obbligazione di sicurezza, e tenuto conto dell’impossibilità di
controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve
consegnare una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.

3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per i
periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all’attuazione delle
misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Gino Rubini

16/1/2016 www.diario-prevenzione.it

LA BOZZA DEL DDL SUL LAVORO AGILE

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