Le attività antisindacali della FIAT di Marchionne: la Cassazione scrive la parola fine.

Partecipanti alla manifestazione della Fiom, questo pomeriggio 16 ottobre 2010 in piazza San Giovanni a Roma. E' il rosso a dominare piazza San Giovanni in Laterano a Roma dove stanno manifestando gli operai della Fiom. Tante le bandiere della sigla sindacale dei metalmeccanici, Cgil e Rifondazione comunista. Le uniche diverse sono quelle di colore bianco dell'Italia dei valori. La rete studentesca sta mostrando uno striscione con su scritto ''Gelmini dimettiti ricostruiamoci il futuro'' mentre alcune tute blu espongono cartelli con slogan: ''l'indifferenza uccide'', ''gli operai producono per tutti, rispettateli'', ''uniti contro il capitale''. Non mancano critiche al segretario della Cgil; su un cartello si legge ''Epifani con Cisl e Uil lascia stare. C'e' bisogno di lottare''. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Per capire l’importanza della sentenza della Cassazione, vale la pena ripercorrere le tappe principali della vicenda di violento conflitto sindacale che, dalla vertenza relativa allo stabilimento di Pomigliano ha portato alla firma separata del contratto collettivo specifico destinato, nell’interesse esclusivo della FIAT, a sostituire nell’intero gruppo e per tutti i dipendenti la normativa del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico e a escludere l’applicazione degli accordi interconfederali e di categoria che avevano ampliato la rappresentanza democratica dei lavoratori, aprendola anche a organizzazioni non direttamente firmatarie di accordi applicati in azienda. Il tutto con l’effetto preordinato di escludere ogni titolarità alla rappresentanza dei lavoratori in capo alle organizzazioni dissenzienti e, tra esse, in particolare la FIOM.

1.

Nei primi mesi del 2010 la FIAT aveva imposto alle organizzazioni sindacali dello stabilimento di Pomigliano l’accettazione di condizioni derogative delle disposizioni del contratto collettivo nazionale e in parte anche di origine legale, nonché dei diritti di espressione del dissenso e del diritto di sciopero, quale condizione per l’attuazione degli investimenti preannunciati per la produzione a Pomigliano della “Nuova Panda”, minacciandone in caso contrario il dirottamento in Polonia.

L’accordo del 15 giugno 2010 (di integrale accettazione di tali condizioni) non era stato sottoscritto dalla FIOM e il referendum promosso a sua conferma dalle organizzazioni firmatarie (FIM, UILM, UGL e Associazione Quadri e Capi Fiat) con l’attivo appoggio della direzione aziendale e sotto il ricatto della revoca degli investimenti promessi, era stato sì approvato, ma con una maggioranza non certamente plebiscitaria: il 37% dei lavoratori (ben più degli iscritti alla FIOM che aveva sostenuto il voto negativo) si erano infatti dichiarati contrari. Tale risultato impediva alla FIAT di ritenere pacificamente applicabile anche ai lavoratori dissenzienti e, comunque, a quelli iscritti alla FIOM, nonché alla FIOM stessa, la normativa in deroga separatamente pattuita.

La FIAT allora intraprese una via finalizzata a estromettere la FIOM dallo stabilimento di Pomigliano: dapprima annunciando la costituzione di una nuova società (la cd. New CO denominata Fabbrica Italia Pomigliano-FIP) non associata a Confindustria, alla quale sarebbe stata affidata la produzione della Nuova Panda nello stabilimento di Pomigliano e alle dipendenze della quale sarebbero stati individualmente assunti, a seguito di dimissioni individuali, i lavoratori già dipendenti da Fiat Group Automobiles (FGA) presso il medesimo stabilimento, e quindi sottoscrivendo, il 29 dicembre 2010, separatamente con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie del primo accordo e nel dissenso espresso della FIOM un ulteriore accordo denominato, appunto, CCSL (contratto collettivo specifico di I livello), che recepiva tutte le disposizioni del primo e che era destinato a sostituire integralmente il contratto collettivo nazionale per il settore metalmeccanico che la FIP, non associata a Confindustria, non sarebbe stata costretta ad applicare. Di conseguenza la FIOM, organizzazione di maggioranza relativa nello stabilimento ma non firmataria di alcun accordo sarebbe stata totalmente estromessa dalla rappresentanza dei lavoratori passati alla FIP non avendo più, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, diritto alla nomina delle RSA (diritto che, a seguito del referendum parzialmente abrogativo di tale norma, risultava attribuito soltanto alle organizzazioni firmatarie degli accordi collettivi applicati in azienda).

La FIOM nazionale allora contestava avanti al Tribunale del Lavoro di Torino l’illegittimità e l’antisindacalità dell’operazione posta in essere in evidente frode alle disposizioni dell’art. 2112 codice civile e al solo fine di estrometterla dallo stabilimento di Pomigliano. Con pronuncia 14 settembre 2011 il giudice, pur incredibilmente sancendo la legittimità dell’accordo e della disapplicazione del contratto collettivo metalmeccanici, ne riconosceva gli effetti antisindacali e ordinava alla FIP di riconoscere alla FIOM i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello Statuto (nomina delle RSA, permessi sindacali retribuiti, diritto alla convocazione delle assemblee ecc.) così almeno decretandone il reingresso in azienda. A fronte di tale sentenza la FGA decideva di estromettere dallo stabilimento quanto meno i lavoratori iscritti alla FIOM. Così a marzo 2012 tra i 2.071 lavoratori (sui 4.367 dipendenti di Pomigliano) già assunti secondo la progressione convenuta, non risultava nessun lavoratore iscritto alla FIOM.

La FIOM, allora, nuovamente ricorreva al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la natura discriminatoria dell’esclusione dalle assunzioni di tutti i lavoratori suoi iscritti. Dapprima il Tribunale (il 21 giugno 2012) e successivamente la Corte d’appello di Roma (il 19 ottobre 2012), riconoscendo la natura discriminatoria dell’operato aziendale, condannavano la FIP ad assumere i 19 iscritti alla FIOM in nome dei quali l’organizzazione aveva direttamente agito, oltre a ulteriori 126 iscritti alla stessa organizzazione (numero questo tale da ricostituire le originarie proporzioni tra i dipendenti di Pomigliano e gli iscritti alla FIOM). L’11 marzo 2014 la sentenza della Corte d’appello veniva confermata dalla Cassazione.

Nel corso della vicenda riguardante lo stabilimento di Pomigliano la FIAT aveva riprodotto analoghe iniziative con riguardo allo stabilimento torinese di Mirafiori, dove, ancora separatamente e nel dissenso della FIOM, era stato sottoscritto in data 13 dicembre 2010 un accordo del tutto analogo nei contenuti normativi e negli effetti a quello già stipulato per lo stabilimento di Pomigliano. Anche tale accordo era stato sottoposto a referendum in esito al quale la prevalenza dei voti positivi si era rivelata di ancor più di stretta misura di quella emersa in esito al precedente referendum.

2.

A fronte delle difficoltà nelle quali si era imbattuta sulla via della imposizione generalizzata a tutti i lavoratori degli accordi separati in deroga al contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico e dell’estromissione totale delle voci di dissenso dagli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori, la FIAT imboccava allora la via ben più drastica e generale della revoca dell’adesione al sistema confindustriale da parte di tutte le società appartenenti ai gruppi FIAT e FIAT Industrial, revoca che veniva formalizzata nell’ottobre del 2011 con effetto dal 1 gennaio 2012.

Il successivo 22 novembre tutte le società dei due gruppi inviavano alle organizzazioni firmatarie dei CCNL applicati nelle singole unità produttive sull’intero territorio nazionale, una lettera di recesso e disdetta di tutta la contrattazione di qualsiasi livello sino ad allora applicata. Dopo brevi confronti svoltisi tra il 29 novembre e il 13 dicembre 2011 al fine di esaminare le conseguenze dei recessi comunicati e pervenire a nuove intese contrattuali, il 13 dicembre veniva siglato dalle due società capogruppo anche a nome e per conto delle rispettive società il testo del contratto collettivo specifico già sottoscritto in data 29 dicembre 2010 per gli addetti allo stabilimento di Pomigliano.

Il contratto collettivo specifico, in tale sua ultima stesura, anch’esso non sottoscritto dalla FIOM e neppure dalla FILCTEM-CGIL, venne applicato dal 1 gennaio 2012 a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti alle due organizzazioni dissenzienti in sostituzione dei rispettivi CCNL e «di ogni altra fonte contrattuale». Nel medesimo CCSL venne formalizzato anche il ritorno agli organismi di rappresentanza dei lavoratori previsti dall’art. 19 Statuto lavoratori posto che, in ragione dell’abbandono del sistema confindustriale, le società dei due gruppi non avrebbero più applicato gli accordi interconfederali regolativi dell’organismo pattizio delle RSU. A far data dal 1 gennaio 2012 , quindi, la FIOM venne estromessa da tutte le unità produttive delle società dei gruppi FIAT e FIAT Industrial (fatto salvo lo stabilimento di Pomigliano in ragione della citata decisione assunta dal Tribunale di Torino il 14 settembre 2011). Certamente tutti ricorderanno le fotografie apparse sui giornali che riproducevano i delegati della FIOM che uscivano dai cancelli di Mirafiori portando via la documentazione e gli arredi delle salette sindacali che non avrebbero più potuto utilizzare!

Sin dai primi mesi del 2012 la FIOM, al fine di contrapporsi alla violenta iniziativa aziendale, inviò alle direzioni delle singole società le nomine degli RSA ai sensi dell’art. 19 St. lav. e, a fronte del diniego del loro riconoscimento opposto dalle direzioni aziendali, propose decine e decine di ricorsi ai Tribunali del lavoro su tutto il territorio nazionale sostenendo il proprio diritto alla nomina delle RSA anche in ragione di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 Statuto lavoratori.

Il contenzioso così attivato conobbe diverse fortune ma quattro dei giudici investiti della questione (i tribunali di Modena, Torino, Vercelli e Melfi) ritennero non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 19 Statuto lavoratori sollevate dalla FIOM e ne rinviarono l’esame alla Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di tale norma nella interpretazione fornitane dalle aziende dei gruppi FIAT e FIAT Industrial stabilendo che la rappresentanza sindacale aziendale deve poter essere costituita «anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda». Nel testo della motivazione i giudici costituzionali espressamente riconoscevano come una differente interpretazione avrebbe consentito ai datori di lavoro di operare essi stessi direttamente la scelta delle OOSS che avrebbero rappresentato i loro dipendenti, decidendo con quale di esse stipulare o meno gli accordi da applicare nelle unità produttive: era esattamente quanto la FIAT aveva pensato di poter fare e aveva effettivamente fatto.

Dopo quattro anni la FIAT fu così costretta a tornare sui suoi passi: con accordo conclusivo di tutte le decine di cause ancora pendenti la FIAT riconobbe dal giugno del 2014 il diritto della FIOM alla nomina degli RSA e alla titolarità delle prerogative e dei diritti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori in tutte le unità produttive delle società dei due gruppi.

3.

Anche la vicenda che ha determinato l’intervento della Suprema Corte con la sentenza in commento fa parte della trama dell’aspro conflitto sindacale sin qui descritto.

A seguito della revoca dell’ottobre del 2011 dell’adesione a Confindustria da parte dei gruppi FIAT e FIAT Industrial, anche la PCMA il 22 novembre 2011 aveva inviato sia alle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico che a quelle del settore Gomma Plastica, tra le quali la FICTEM-CGIL, una lettera di recesso e disdetta di tutta la contrattazione di qualsiasi livello sino ad allora applicata e vigente e, quindi, anche del CCNL del settore Gomma Plastica, applicato ai lavoratori di ben cinque dei 13 suoi stabilimenti. Agli incontri tra le società capogruppo e le organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico svoltisi tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 2011, la FILCTEM non era neppure stata convocata. Il contratto collettivo specifico era stato siglato il 13 dicembre successivo non solo con il dissenso della FIOM ma anche nell’assenza dal tavolo di confronto delle organizzazioni del settore Gomma Plastica. Nonostante l’espressa opposizione della FILCTEM la nuova disciplina era stata imposta a far data dal 1 gennaio 2012 a tutti i dipendenti e così anche ai lavoratori iscritti alla stessa.

Anche la FILCTEM, destinata, come la FIOM, all’illegittima esclusione dalla rappresentanza dei lavoratori negli stabilimenti di cui sopra, aveva deciso di opporsi alla tracotanza aziendale e aveva fatto ricorso al Tribunale del lavoro di Torino per ottenere, oltre alla dichiarazione dell’antisindacalità di tale iniziativa, anche la condanna della società a dare applicazione al CCNL Gomma Plastica quanto meno nei confronti dei lavoratori propri iscritti e quanto meno fino alla scadenza consensualmente definita dello stesso. Ricorrendo al Tribunale la FILCTEM aveva invocato l’applicazione dei principi pacificamente sanciti da tutta la precedente giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alle regole interpretative e applicative dei contratti collettivi: (1) l’obbligo indefettibile della loro applicazione da parte delle società aderenti alle associazioni datoriali firmatarie fino alla data espressamente prefissata per la loro scadenza, con conseguente illegittimità di ogni loro anticipata disdetta, (2) la titolarità di ogni facoltà di disdetta esclusivamente in capo alle associazioni firmatarie, con conseguente illegittimità delle disdette eventualmente comunicate dai singoli datori di lavoro.

Stupefacentemente i giudici del Tribunale di Torino (quello della prima fase d’urgenza, quello della fase successiva di opposizione e infine i giudici della Corte d’appello) avevano ritenuto di disapplicare nel caso concreto tali princìpi ricercando, invece, la soluzione della questione in teorie mai considerate né dalla giurisprudenza di legittimità né da quella di merito.

Ora, finalmente, la Corte di cassazione, su ricorso della FILCTEM, ne ha accolto le domande richiamando nella sostanza, i pacifici princìpi che la stessa aveva in numerosi precedenti affermato e sancendo l’erroneità delle tesi poste a fondamento delle tre precedenti sentenze di merito, così affermando l’illegittimità dell’iniziativa aziendale e la sua antisindacalità. Meglio tardi che mai! Ma resta la storia emblematica dell’arroganza della FIAT.

Elena Poli

L’intero documento è scaricabile su www.comma2.it cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>

2/9/2019 https://volerelaluna.it

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