Pandemia. Competenza dello Stato

“Spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia”. Con questa frase, chiara ed inequivocabile, lo scorso 24 febbraio la Corte costituzionale accoglieva il ricorso dello Stato contro la legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2020 della Regione Val D’Aosta, che introduceva misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.[1] Nonostante la maggiore autonomia amministrativa e legislativa concessa alle regioni a statuto speciale, come la Valle d’Aosta, anche queste regioni, come le altre, non possono adottare una propria disciplina per definire le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, devono invece allinearsi alla legislazione statale in uno spirito di leale collaborazione. Il principale argomento portato dalla Corte a sostengo di questa decisione si basa sulla natura pandemica dell’epidemia che, essendo diffusa a livello globale, va affidata interamente alla competenza legislativa dello stato. Si fa riferimento in particolare all’articolo 117 della Costituzione, che tra le competenze esclusive dello stato menziona: q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.

Filippo Curtale

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14/4/2021 https://www.saluteinternazionale.info

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