PRIMA LA PATRIMONIALE

soldi ombrello

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER L’ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA DI EQUITA’ SOCIALE (I.E.S.), PER I PATRIMONI CON VALORE DI OLTRE 1 MILIONE DI EURO.

PRESENTAZIONE.
Negli ultimi venti anni, in Italia, come altrove, abbiamo assistito ad una esplosione delle diseguaglianze in ragione delle politiche portate avanti tanto dai governi di destra, che da quelli di centrosinistra: riduzione delle imposte sui ricchi, tagli della spesa pubblica nella sanità e nell’ istruzione, abbassamento dei salari e delle pensioni, precarizzazione del lavoro e demolizione dei diritti dei lavoratori. Politiche che dopo aver distrutto i meccanismi della solidarietà collettiva, scatenato la concorrenza generalizzata di tutti contro tutti, hanno portato al piu’ grande trasferimento della ricchezza, dai ceti popolari e medi verso i ricchi, mai realizzato in Italia dal 1861. Il contrario di quanto prescritto dalla nostra Costituzione. Invece che rimuovere le disuguaglianze materiali si sono imposti nuovi privilegi ed esclusioni. Si è affermata la legge del più forte contro i soggetti economicamente e socialmente più deboli (1).
Così, le macerie di venti anni di politiche liberiste hanno distrutto il tessuto materiale e sociale delle nostre comunità.
Le analisi di diversi osservatori sono impietose: Oxfam evidenzia (2) che in Italia il 5% della popolazione più ricca è titolare del patrimonio posseduto dal 90% più povero della popolazione. Analoghe analisi sono evidenziate da Eurostat e da altri osservatori (3).
Riteniamo allora che occorra rimettere al centro la lotta per l’eguaglianza volta ad affermare l’universalismo dei diritti fondamentali alla sussistenza, alla salute, all’istruzione, alla previdenza, e via discorrendo, come riconoscimento della pari dignità delle persone. Eguaglianza contro l’iniqua appropriazione della ricchezza da parte di pochi. Eguaglianza come principio cardine in grado di far fronte alle sfide globali da cui dipende il nostro futuro. Le sfide che riguardano guerre, minacce all’ambiente, catastrofi sociali, prima che sia smantellato l’intero edificio della società civilizzata (4).
Il Disegno di Legge di Iniziativa Popolare per la istituzione di una Imposta per i patrimoni di valore superiore ad 1 milione di Euro, denominata IMPOSTA DI EQUITA’ SOCIALE (I.E.S.), rappresenta un valido strumento per provare a ricostruire e riqualificare l’intero edificio della società civilizzata. E’ un modo per parlare al Paese, di come impostare politiche all’insegna dell’equità e progressività fiscale e della lotta ai paradisi fiscali, di come individuare le risorse per le politiche di investimento sul lavoro, sull’ambiente, per un moderno stato sociale e per la sanità pubblica. Un modo concreto di mettere a tema l’Unità della sinistra, connettere la dimensione sociale a quella politica. E provare a creare le basi per una riconnessione sentimentale con il nostro popolo.La proposta di legge che segue è supportata dalla raccolta del numero di firme necessarie (50 mila firme), per la presentazione e calendarizzazione dei lavori in Parlamento.
1), 4): Ezio Locatelli;
2): “Il Fatto Quotidiano” del 21.01.2019,
3): “Il Sole 24 Ore” del 28.08.2018, che evidenzia, altresì, elementi di classe nella distribuzione dei redditi. Si veda anche “Avvenire.it” del 22.12.2017. Anche: “World inequality report” (http://wir2018.wid.world/ )
IMPOSTA DI EQUITA’ SOCIALE (I.E.S.)

I) Campo di applicazione
Art. 1) E’ istituita l ‘Imposta di Equità Sociale. L’imposta concerne le persone fisiche che possiedono un patrimonio imponibile il cui valore netto è superiore alla soglia di Euro 1.000.000.
Art. 2) Il patrimonio imponibile è costituito dal valore netto, al 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di Dichiarazione, dell’insieme dei beni, come di seguito definiti, appartenenti alle persone fisiche.
Art. 3) L’imposta si applica ai cittadini italiani e/o domiciliati in Italia, proprietari di patrimoni che sono situati in Italia o all’ estero, salve eventuali disposizioni contrarie previste da convenzioni internazionali tra gli stati. L’Imposta si applica altresì ai contribuenti il cui domicilio è ubicato all’estero, per i patrimoni, di cui sono proprietari, in Italia (AP)*; il tutto come specificato all’art. 14.
II) Beni imponibili
Art. 4) Sono soggetti all’imposta; i beni immobiliari; il patrimonio finanziario (liquidità, rendite finanziarie, dividendi etc.) ad esclusione dei beni espressamente esonerati dalle disposizioni fiscali vigenti; i beni mobili di arredo (AP).
Art. 5) I Beni Immobili devono essere valutati al loro valore di mercato, secondo il metodo comparativo con le transazioni di beni similari a quelli oggetto di imposta.
Art. 6) Per l’abitazione principale è ammessa una riduzione del 20% del valore imponibile, come specificato all’art. 12.
Art. 7) I Beni Mobili di arredo sono quelli che possiedono valore, come specificato all’art. 15. In assenza di dichiarazione specifica, i Beni Mobili di arredo sono stimati a forfait, come di seguito specificato, all’art. 16 (AP).

III) Beni esonerati
Art. 8) Sono esonerati dalla base imponibile: i beni professionali, i diritti di proprietà letteraria, ( valori di capitalizzazione delle pensioni? (AP), valori di risarcimento derivanti da incidenti o malattie.
IV) Regole di determinazione del valore netto imponibile
Art. 9) E’ il contribuente che valuta, lui stesso, il valore dei suoi beni, sulla base delle Linee Guida fornite da apposito Decreto Ministeriale, da emanarsi a seguito della approvazione della presente Legge, entro……. .
Art. 10) E’ possibile affidare la predisposizione della dichiarazione a professionisti abilitati, ma la responsabilità dei dati e calcoli forniti nella Dichiarazione, ricade su entrambi i soggetti, Dichiarante e Professionista.
Art. 11) I beni immobili devono essere valutati al loro valore venale di mercato, relativo all’anno precedente a quello della dichiarazione. Le Linee Guida sopramenzionate forniscono una base di riferimento, anche sulla scorta dei valori fissati dall’O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare).
Art. 12) La residenza principale, e le unità immobiliari locate, entrano nella base di calcolo con una riduzione del 20% del valore dell’immobile.
Art. 13) I beni immobili locati ad Associazioni no profit, per il perseguimento di finalità sociali e culturali, entrano nella base di calcolo con una riduzione del 30% del valore dell’immobile.
Art. 14) I beni detenuti all’estero e le rendite detenute, trasferite nei 5 anni precedenti la data di approvazione della presente Legge, e/o formate all’estero, entrano nella base di calcolo, salvo convenzioni normativo- fiscali specifiche tra l’ Italia ed i relativi Stati; il tutto, per i soggetti di cui all’art. 3.
Art. 15) I beni mobili di cui all’art. 7, devono essere dichiarati al loro prezzo di mercato, riferito all’ultimo anno che precede la dichiarazione, sulla base delle indicazioni fornite dalle suddette Linee Guida.
Art. 16) Per i beni mobili di cui all’art. 7, non dichiarati, si applica un forfait, aggiuntivo, pari al 5% del patrimonio imponibile.
Art. 17) Le opere d’arte, riconosciute tali, secondo i criteri delle Linee Guida ministeriali, sono esonerate dalla base di calcolo (AP).
Art. 18) I Beni professionali, purchè esista una stretta correlazione con l’attività svolta, non entrano nella base di calcolo, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida suddette.
Art. 19) Nel calcolo dell’imposta è ammesso il conguaglio con il calcolo derivante dall’IMU.
Art. 20) Eventuali altre deduzioni dalla base di calcolo, modalità di conguaglio con l’IMU, ed altre disposizioni applicative inerenti le attività professionali, sono stabilite dalle suddette Linee Guida ministeriali.

V) Calcolo dell’Imposta
Art. 21) Il livello dell’ imposizione è così fissato (AP):
-patrimonio non eccedente 1.000.000 Euro = imposta: 0.00 %
-patrimonio compreso tra 1.000.000 e 1.300.000 = “ 0,40 %
-patrimonio compreso tra 1.300.000 e 2.500.000 = “ 0,90 %
-patrimonio compreso tra 2.500.000 e 5.000.000 = “ 1,50 %
-patrimonio compreso tra 5.000.000 e 10.000.000 = “ 2,20 %
-patrimonio superiore a 10.000.000 = “ 3,00 %

VI) Controlli, verifiche
Art. 22) Lo Stato Italiano, attraverso i suoi organi istituzionali, promuove le opportune azioni al fine di armonizzare, almeno a livello europeo, le norme fiscali vigenti nei vari Paesi, affinchè si possano effettuare le relative verifiche sui contribuenti in maniera standardizzata nei suddetti Paesi.
Art. 23) Sono ammesse verifiche delle Denunce presentate nei 5 anni precedenti a quello della dichiarazione. In caso di totale mancata Denuncia, i controlli sui contribuenti possono essere effettuati entro la scadenza di 10 anni da quello relativo alla omessa denuncia. Nell’ambito delle suddette verifiche, il personale della Agenzia delle Entrate può richiedere l’accesso ad ogni dato dei Contribuenti, detenuto dalle Banche, Compagnie Assicurative etc….(AP).
VII) Sanzioni
Art. 24) Si richiamano le norme sanzionatorie vigenti, previste dalle leggi……………(AP), con l’introduzione delle seguenti sanzioni penali per gli inadempienti e per i contribuenti fraudolenti:………………(AP).
VIII) Perequazione
Art. 25) Gli introiti derivanti dall’ Imposta di Equità Sociale sono assegnati nei Capitoli del Bilancio Statale, in via prioritaria:
– agli interventi per gli investimenti sulle politiche del Lavoro, per il reddito di inclusione sociale, per la riduzione dell’orario di lavoro; in particolare………(AP);
-agli interventi di politica ambientale con un serrato programma per la riduzione delle emissioni, per una vasto Piano, in accordo Stato-Regioni, per la difesa idrogeologica e riqualificazione del territorio, rinunciando alle grandi opere inutili. In particolare……. (AP);
-per le Pensioni, in particolare……………(AP);
-per la Sanità Pubblica, in particolare……..(AP);
-alle assunzioni di personale necessario alle Verifiche e Controlli di cui alla presente Legge….(AP).

IX) Modalità di presentazione della Dichiarazione
Art. 26) Per le modalità di compilazione e consegna della Dichiarazione, ed i relativi periodi per la presentazione, valgono analoghe disposizioni a quelle relative alla Dichiarazione Irpef, così come specificato nelle Linee Guida ministeriali sopramenzionate.

*(AP): APPROFONDIRE; anche in merito ai beni voluttuari es.: auto di valore, barche, yacht, etc.; nonché per beni detenuti a titolo di usufrutto.
“….Il dato che emerge,….è che si accresce sempre di più il peso della ricchezza ereditata, della trasmissione dinastica patrimoniale, rispetto alla generazione di reddito. Una situazione dove,….il passato divora il futuro” (S. Morelli, pubblicazione del w.i.r)..

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
CUNEO, SETTEMBRE 2019

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