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Altra Informazione, Blog, Comitati di Lotta, Cronache di Lavoro, Cronache Politiche, Cronache Sindacali, Cronache Sinistra Europea, Cronache Sociali, Culture, Editoria Libera, Politiche di Rifondazione, sanità e salute, Storia e Lotte — Maggio 18, 2020 8:23 am

Le principali informazioni da conoscere, contro gli abusi, e/o a tutela dei propri diritti in materia psichiatrica, e riferimenti delle principali associazioni, comitati e collettivi antipsichiatrici presenti sul territorio che possono fornire informazioni utili e assistenza legale gratuita in caso di abuso o danno da T.S.O.

Principali informazioni a tutela dei propri diritti in caso di abuso o danno da T.S.O.

Pubblicato da franco.cilenti

da www.pressenza.com

Una lettrice di Pressenza ci scrive in merito ad ulteriori informazioni su come tutelarsi nei casi di abuso operato tramite T.S.O. Per spirito di servizio e di aiuto pubblichiamo questo documento in risposta alla richiesta fatta sperando possa risultare di utilità anche per altri lettori.

Le informazioni relative all’esercizio dei propri diritti nei casi di T.S.O. non sono questione semplice.
Oltre alle principali informazioni che è necessario conoscere, per brevità già contenute in forma ridotta all’interno dell’articolo che trattava di un brutto abuso operato di recente tramite TSO in Sicilia aggiungiamo queste ulteriori informazioni che speriamo possano essere utili. Rimandiamo comunque alle varie associazioni, comitati, e collettivi antipsichiatrici presenti sul territorio dei quali a fine di questa breve riportiamo i principali riferimenti e i contatti di alcune di queste realtà che operano in materia di tutela dei diritti in aiuto e a sostegno di coloro che sfortunatamente si trovino ad avere a che fare con i T.S.O. senza che vangano rispettati i loro diritti, o quelli dei propri parenti, o amici.

In linea generale qualora per sfortunate circostanze ci si venga a trovare a essere sottoposti a T.S.O. e per di più magari si sia in uno stato di debolezza o di confusione legato alle terapie farmacologiche, oppure nel caso (purtroppo avviene sovente nei casi di T.S.O.) in cui il nostro diritto a poter comunicare venga calpestato dagli operatori che ci impediscono di poter essere visitati e assistiti dai propri familiari o amici, oppure ancora di poter fare anche una telefonata per comunicare il nostro stato o anche per essere legalmente e materialmente assistiti, in questo caso è assolutamente necessario ricorrere a qualcuno, amici, parenti o associazioni antipsichiatriche operanti sul territorio, di modo possano iniziare le pratiche di revoca o di ricorso avverso al Trattamento Sanitario Obbligatorio.
In particolar modo le associazioni antipsichiatriche presenti sul territorio hanno spesso un loro avvocato con cui poter essere assistiti nei casi di abuso o danno, e attraverso il quale è possibile presentare (tramite l’assistenza di tale associazione) ricorso al Giudice o al responsabile del reparto della struttura sanitaria in cui una persona venga trattata e obbligata in modo coatto al trattamento sanitario obbligatorio. L’associazione può quindi aiutarci a scrivere una lettera sia al sindaco che al Giudice Tutelare, specificando le irregolarità e anche gli articoli di legge che sono stati trasgrediti. Si propongono di seguito i modelli di revoca e ricorso avverso al T.S.O., elaborati dal Telefono Viola di Catania:

Cit.
“Revoca e Ricorso Avverso al T.S.O.
Stralcio della legge 833/78
Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. -34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della uniti sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l’udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

Art. 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica.
La regione nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne tacciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ~AB) e degli altri enti pubblici che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto al presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d’intesa.

Le regioni, a partire dal 1 gennaio 1979, istituiscono i servizi psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l’assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all’adozione e di provvedimenti delegati di cui all’art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primati, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall’art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L.17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all’art. 24 del regolamento approvato con RD. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 6 della presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma, L.13 maggio 1978, n. 180.”


Qui i riferimenti e i contatti di alcuni dei principali comitati, associazioni e collettivi che si occupano di antipsichiatria e tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici che possono fornire informazioni utili e assistenza legale gratuita in caso di abuso o danno da T.S.O. 

Telefono Viola Roma:

La Segreteria di Telefonoviola si trova al 4° piano di Viale Manzoni, 55, Roma 

Tel: 3483659857

Assistenza Legale Gratuita:  link per informazioni
Le persone che si trovano in TSO possono inviare un SMS nei giorni feriali sul numero 3483659857 per comunicare la loro condizione e chiedere un possibile interessamento al loro caso.
Il TelefonoViola si avvale della consulenza e dell’intervento dell’avvocato Gioacchino Di Palma, grazie al quale sono riusciti

– ad evitare numerosi TSO illegittimi,-

– a fare uscire dai reparti psichiatrici vari pazienti forzatamente ricoverati negli SPDC ( servizio psichiatrici di diagnosi e cura)-

– ad intervenire positivamente in molte altre situazioni di vera e propria “contenzione farmacologica” ( nonostante sia sempre più difficile ” liberare” i pazienti dal “manicomio farmacologico”).

L’avvocato segue attualmente per il TelefonoViola il processo Mastrogiovanni, nel quale l’associazione si è costituita parte civile.L’assistenza legale è, oggi, per il l’associazione, un elemento fondamentale nell’intervento per la difesa e per il riconoscimento dei diritti del paziente psichiatrizzato.

Chi vuole può contattare l’associazione tramite segreteria telefonica e/o chiamare direttamente in sede allo 06- 59606630 il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19.30.


CCDU – Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani – Onlus

Sede legale: Via Vincenzo Monti 47
20123 Milano

Codice Fiscale: 973 782 501 59

Segreteria telefonica: 02 871 96 730 (Lasciate un messaggio e poi vi richiameremo)

Cliccare qui per Modulo di contatto e di segnalazione danni e/o abusi


Collettivo Antipsichiatrico Violetta Van Gogh
Per comunicazioni con il collettivo antipsichiatrico Violetta Van Gogh contro gli usi e gli abusi della psichiatria.
Telefono Viola di Milano: 334 3968947 (mercoledì dalle 17 alle 20)

Oppure scrivere a: telviola@ecn.org o violettavangogh@inventati.org


Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa:
Telefono per le prime urgenze: 335 7002669
Oppure scrivere a: antipsichiatriapisa@inventati.org


Centro di Relazioni Umane Bologna:

Telefono: 3393040009

L’indirizzo mail a cui scrivere è il seguente:

centrorelazioniumane@gmail.com

17/5/2020 https://www.pressenza.com

Tags: antipsichiatria Assistenza Legale antipsichiatria diritti dei pazienti Diritti Psichiatria Franco Basaglia Salute psichiatrica Trattamento Sanitario Obbligatorio
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Autore: franco.cilenti
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