• Archivio Lavoro & Salute
  • Medicina Democratica
Log in or Register
Close
Lost your password?
Lavoro & Salute – Blog
Visita Rifondazione.it
  • Home
  • Archivio
    • Cronache Politiche
    • Cronache Sociali
    • Comitati di Lotta
    • Cronache di Lavoro
    • Cronache Sindacali
    • Movimenti di Liberazione
    • Altra Informazione
  • Sito LeS Cartaceo
  • Editoriali
  • Annali
  • Altro Blog
SFOGLIA IL GIORNALE INTERATTIVO
Chi è interessato a scrivere e distribuire la rivìsta nel suo posto di lavoro, o pubblicare una propria edizione territoriale di Lavoro e Salute, scriva a info@lavoroesalute.org Distribuito gratuitamente da 36 anni. A cura di operatori e operatrici della sanità. Finanziato dai promotori con il contributo dei lettori. Tutti i numeri in pdf www.lavoroesalute.org

  •  Seguici su Facebook Lavoro E Salute
  •  Seguimi su FacebookFranco Cilenti
Visita Medicina Democratica

LA RIVISTA NAZIONALE
MEDICINA DEMOCRATICA


Rifondazione Due per mille

Rifondazione Due per mille

Notiziario online del PRC

Notiziario online del PRC

Notiziario online del PRC - Dire Fare Rifondazione

Contro La Crisi

Visita Contro La Crisi
Free Palestine
  • Intifada
  • OLP
  • Free Palestine FB Page

Blog Lavoro e Salute – Categorie

  • Ambiente e salute (1.579)
  • Blog (8.288)
    • Altra Informazione (6.575)
    • Comitati di Lotta (6.238)
    • Cronache di Lavoro (6.497)
    • Cronache Politiche (6.700)
    • Cronache Sindacali (5.965)
    • Cronache Sinistra Europea (4.930)
    • Cronache Sociali (6.552)
    • Culture (3.792)
    • Editoria Libera (2.250)
    • Movimenti di Liberazione (749)
    • Politiche di Rifondazione (6.067)
    • Storia e Lotte (2.986)
  • cronache sindacali (34)
  • Internazionale (193)
  • lavoratrici (29)
  • OSS sanità (11)
  • sanità e salute (4.064)
  • servizio sanitario privato (55)
  • sicurezza lavoro (1.165)
  • Uncategorized (80)

Archivio Settimanale

  • 11 Gennaio, 2021–17 Gennaio, 2021
  • 4 Gennaio, 2021–10 Gennaio, 2021
  • 28 Dicembre, 2020–3 Gennaio, 2021
  • 28 Dicembre, 2020–3 Gennaio, 2021
  • 21 Dicembre, 2020–27 Dicembre, 2020
  • 14 Dicembre, 2020–20 Dicembre, 2020
  • 7 Dicembre, 2020–13 Dicembre, 2020
  • 30 Novembre, 2020–6 Dicembre, 2020
  • 23 Novembre, 2020–29 Novembre, 2020
  • 16 Novembre, 2020–22 Novembre, 2020
  • 9 Novembre, 2020–15 Novembre, 2020
  • 2 Novembre, 2020–8 Novembre, 2020
  • 26 Ottobre, 2020–1 Novembre, 2020
  • 19 Ottobre, 2020–25 Ottobre, 2020
  • 12 Ottobre, 2020–18 Ottobre, 2020

Archivio Mensile

  • Gennaio 2021 (107)
  • Dicembre 2020 (211)
  • Novembre 2020 (205)
  • Ottobre 2020 (192)
  • Settembre 2020 (149)
  • Agosto 2020 (124)
  • Luglio 2020 (184)
  • Giugno 2020 (123)
  • Maggio 2020 (135)
  • Aprile 2020 (166)
  • Marzo 2020 (221)
  • Febbraio 2020 (161)
  • Gennaio 2020 (148)
  • Dicembre 2019 (143)
  • Novembre 2019 (127)
  • Ottobre 2019 (113)
  • Settembre 2019 (114)
  • Agosto 2019 (83)
  • Luglio 2019 (116)
  • Giugno 2019 (103)
  • Maggio 2019 (120)
  • Aprile 2019 (107)
  • Marzo 2019 (114)
  • Febbraio 2019 (111)
  • Gennaio 2019 (106)
  • Dicembre 2018 (117)
  • Novembre 2018 (100)
  • Ottobre 2018 (112)
  • Settembre 2018 (99)
  • Agosto 2018 (91)
  • Luglio 2018 (104)
  • Giugno 2018 (102)
  • Maggio 2018 (103)
  • Aprile 2018 (96)
  • Marzo 2018 (108)
  • Febbraio 2018 (98)
  • Gennaio 2018 (86)
  • Dicembre 2017 (81)
  • Novembre 2017 (100)
  • Ottobre 2017 (98)
  • Settembre 2017 (73)
  • Agosto 2017 (50)
  • Luglio 2017 (115)
  • Giugno 2017 (100)
  • Maggio 2017 (94)
  • Aprile 2017 (108)
  • Marzo 2017 (112)
  • Febbraio 2017 (139)
  • Gennaio 2017 (126)
  • Dicembre 2016 (109)
  • Novembre 2016 (94)
  • Ottobre 2016 (97)
  • Settembre 2016 (66)
  • Agosto 2016 (37)
  • Luglio 2016 (83)
  • Giugno 2016 (76)
  • Maggio 2016 (65)
  • Aprile 2016 (78)
  • Marzo 2016 (67)
  • Febbraio 2016 (71)
  • Gennaio 2016 (71)
  • Dicembre 2015 (87)
  • Novembre 2015 (90)
  • Ottobre 2015 (91)
  • Settembre 2015 (64)
  • Agosto 2015 (28)
  • Luglio 2015 (71)
  • Giugno 2015 (69)
  • Maggio 2015 (77)
  • Aprile 2015 (87)
  • Marzo 2015 (96)
  • Febbraio 2015 (105)
  • Gennaio 2015 (107)
  • Dicembre 2014 (101)
  • Novembre 2014 (89)
  • Ottobre 2014 (120)
  • Settembre 2014 (34)
  • Agosto 2014 (18)
  • Luglio 2014 (33)
  • Giugno 2014 (33)
  • Maggio 2014 (29)
  • Aprile 2014 (27)
  • Marzo 2014 (65)
  • Febbraio 2014 (22)
  • Ottobre 2013 (11)

Commenti di Mauro Biani

  • Niente

    Renzi, la crisi. Oggi su Repubblica.
  • Non ero solo

    Oggi su Repubblica.
  • Settecento

    Dante, l’Italia, la crisi di governo. Oggi su Repubblica.
  • Senzatetto, freddo

    La notizia. Oggi su Repubblica.
  • Taglio alto/Urlo a distanza

    Questa settimana su l’Espresso.
  • Crisi congelata

    Oggi su Repubblica.

Visitatori Blog da Ottobre 2016

  • 60Questo articolo:
  • 1578014Totale letture:
  • 667043Totale visitatori:
  • 805Ieri:
  • 12240Visitatori per mese in corso:
  • 11Utenti attualmente in linea:
Altra Informazione, Blog, Comitati di Lotta, Cronache di Lavoro, Cronache Politiche, Cronache Sindacali, Cronache Sinistra Europea, Cronache Sociali, Politiche di Rifondazione, sicurezza lavoro — Ottobre 22, 2019 8:30 am

Quest’anno si sono susseguiti alcuni interventi significativi a tutela dei ciclo-fattorini (“riders”): il «diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto», compensi «che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente», il divieto del cottimo eccetera. Un ampliamento delle tutele in controtendenza rispetto ai tempi bui che ci hanno preceduto.

Quali tutele per i ciclo-fattorini?

Pubblicato da franco.cilenti

riders-720x300

In quest’anno si sono susseguiti, in punto tutela dei ciclo-fattorini (veri e propri nuovi elementi dello spazio urbano), alcuni interventi significativi.

Ha cominciato la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza 4 febbraio 2019, ha ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora, l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La precisazione finale ha destato qualche dubbio interpretativo, come se si potesse immaginare una (improbabile) ipotesi in cui il committente organizza, ma non con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (caso in cui non si estenderebbero le tutele del lavoro subordinato e non sarebbe applicabile il processo del lavoro, limitato all’ipotesi dei collaboratori coordinati e continuativi quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»).

Poi, per cercare di mettere un po’ di ordine nel campo, con particolare riguardo ai lavoratori delle piattaforme, è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 (da convertire in legge entro il 2 novembre 2019) stabilendo espressamente che il citato articolo 2 decreto legislativo n. 81/2015 si applica «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Il decreto legge ha altresì regolamentato il compenso di questi lavoratori, stabilendo una forma di “cottimo calmierato”: «il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente» e aggiungendo che «i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi».

Per avere opinioni e suggerimenti ai fini della conversione in legge del decreto le Commissioni 10a e 11a del Senato hanno convocato in audizione numerose associazioni e singoli “esperti”. Tra questi alcuni riders e l’associazione delle piattaforme Assodelivery, che ha insistito sulla necessità di considerare “lavoratori autonomi” i collaboratori, chiedendo che il loro compenso orario garantito sia prevalentemente determinato in base al numero delle consegne effettuate. Tra i soggetti sentiti c’è stata anche l’Associazione Comma2, che ha esposto le sue proposte (il cui testo integrale è rinvenibile sul sito www.comma2.it), in parte ispirate dalla Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano sottoscritta a Bologna il 31 maggio 2018, dalla proposta di legge del Consiglio Regionale del Piemonte e dall’analoga proposta di legge dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna del 26 giugno 2019. In particolare Comma2 ha segnalato:

– che sono maturi i tempi per una ridefinizione della categoria del lavoro subordinato, prendendo atto che un lavoratore può essere ritenuto dipendente anche se non è continuamente soggetto a “specifiche direttive” del superiore gerarchico, e magari svolge la sua attività al di fuori del luogo di lavoro, senza un vincolo di orario: ciò che dovrebbe essere valutato è se sia o no il destinatario del vantaggio economico della sua prestazione, e se questa sia organizzata da altri.

– che in sede di conversione sarebbe opportuno ampliarne il perimetro dell’intervento legislativo: in primo luogo eliminando la formulazione «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»; in secondo luogo elencando e disciplinando, per non lasciare alla magistratura l’ingrato compito di individuare le disposizioni del lavoro subordinato applicabili, almeno alcuni degli istituti normativi e contrattuali estesi ai co.co.co. etero-organizzati (ad esempio, forma contrattuale e informazioni; orario di lavoro, malattia o maternità; riposo – diritto alla disconnessione; ferie; risoluzione del contratto);

– che, in tema di trattamento economico va garantito il diritto a un compenso equo e dignitoso (in ogni caso non inferiore ai minimi tabellari fissati dai contratti collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili) e modificato il terzo comma dell’art. 47 bis del decreto legge n. 101, nella parte in cui stabilisce che il corrispettivo possa essere determinato a cottimo («in base alle consegne effettuate»), purché «in misura non prevalente», dato che il limite della non prevalenza è insufficiente al fine di scongiurare i pericoli per la salute e la sicurezza impliciti nello svolgimento delle mansioni di tali lavoratori.

Gli emendamenti presentati da Governo e maggioranza pubblicati l’11 ottobre scorso sembrano condividere alcune delle posizioni emerse in sede di audizioni, ad esempio ampliando, per tutti, la nozione di etero-organizzazione con la soppressione delle parole «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» riferite al potere organizzativo del committente. Qualche preoccupazione è, peraltro, suscitata dalla previsione che, per l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato, le prestazioni continuative di lavoro possano essere prevalentemente (e quindi non più esclusivamente) personali: se la norma fosse interpretata non nel senso di consentire l’ausilio di mezzi o strumenti propri (es. ciclomotore) ma di farsi sostituire, si potrebbero infatti incentivare preoccupanti forme di “mini sub-appalto”.

È certamente apprezzabile che, fatte salve le tutele per i co.co.co etero-organizzati, siano stati disposti, con l’art. 47 bis, «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore… attraverso piattaforme anche digitali». Anche per questi lavoratori è stato previsto il «diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto» e quello di «ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza».

Sempre per i ciclo (o moto)-fattorini che fanno consegne in città, anche in forma auto-organizzata, si è stabilito che vengano fissati da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative compensi «che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente». In mancanza di ciò il cottimo è vietato del tutto e ai lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti.

È stata infine prevista un’indennità integrativa per il lavoro notturno, festivo o in condizioni metereologiche sfavorevoli, che dovrà essere fissata dai contratti collettivi o dal Ministero del lavoro (art. 47 quater) ma non potrà comunque essere inferiore al 10%.

A questa prima prova sul terreno del lavoro, governo e maggioranza sembrano, dunque, muoversi nella direzione di un ampliamento delle tutele per le posizioni più deboli, in controtendenza rispetto ai tempi bui che ci hanno preceduto. A ciò occorre guardare con vigile interesse, auspicando che sia l’inizio di una nuova, fertile stagione.

Alberto Piccinini

21/10/2019 https://volerelaluna.it

Tags: Alberto Piccinini Assodelivery CICLO-FATTORINI co.co.co COTTIMO Foodora infortuni sul lavoro lavoro autonomo lavoro subordinato precari precariato precariato giovanile Rapporto sul precariato Riders sfruttamento precari sicurezza sul lavoro
  • Condividi questo post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
Autore: franco.cilenti
© Copyright 2021 — Lavoro & Salute – Blog. All Rights Reserved - Created by Pep Web - Privacy Policy
blog-lavoroesalute.org è un blog collettivo di giornalisti e di autori e non una testata giornalistica. Il suo aggiornamento è infatti senza periodicità. blog-lavoroesalute.org non è quindi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. I contenuti e le opinioni di blog-lavoroesalute.org devono per questo motivo essere considerati espressione esclusiva di chi ne è autore e, in ogni senso, sotto la sua individuale e personale responsabilità. I contributi multimediali utilizzati da blog-lavoroesalute.org- testi, foto, video, audio e grafiche - se non di produzione o di proprietà dei giornalisti e degli autori o concessi esplicitamente da autori terzi o dalle persone ritratte, sono di pubblico dominio perché, ove possibile, offerti dalla rete e trattati, in relazione alle loro opzioni di riproduzione o elaborazione, come contenuti di blog-lavoroesalute.org, nel rispetto dei 6 livelli di tutela dell’autorialità previsti dalla versione inglese e dalle bozze italiane del CCPL 4.0 per la gestione della pubblicazione e della elaborazione di Creative Commons. Se gli autori o i soggetti ritratti o riprodotti fossero contrari, nella forma utilizzata o in assoluto, alla pubblicazione su blog-lavoroesalute.org di contenuti che li riguardano, hanno facoltà di inviare una segnalazione a blog-lavoroesalute.org per la loro correzione, in ogni modo indicato, o per la loro rimozione, con il diritto di stabilire la rilevanza della eventuale rettifica, compreso anche quanto pubblicato sui social-network. Ogni contribuzione volontaria o entrata pubblicitaria ricevuta da blog-lavoroesalute.org è esclusivamente funzionale al suo mantenimento.
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando sul tasto o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto
Privacy & Cookies Policy
Necessario Sempre attivato