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Altra Informazione, Blog, Comitati di Lotta, Cronache di Lavoro, Cronache Politiche, Cronache Sindacali, Cronache Sinistra Europea, Cronache Sociali, Culture, Editoria Libera, lavoratrici, Politiche di Rifondazione, Storia e Lotte — Ottobre 8, 2020 8:22 am

Accoglienza, rimpatri, daspo urbano. Ecco cosa prevede il nuovo decreto Immigrazione. Non cambia nulla, o quasi, rispetto ai decreti Salvini

Si scrive decreto Lamorgese si legge “Salvini tris”

Pubblicato da franco.cilenti

Salvini è un ragazzo fortunato, il nuovo decreto giallo-rosa che pretende di superare i suoi due decreti, salva i suoi sforzi di criminalizzare le lotte sociali e passa una “romanella”, nemmeno troppo convinta, sul senso razzista degli articoli che mortificano la condizione dei richiedenti asilo e dei migranti. Immutate, infatti, le pene vergognose per il reato di blocco stradale (fino a 6 anni di reclusione), strumento versatile per la repressione in qualsiasi scenario di conflitto – dalle fabbriche alle vertenze territoriali. Lo stesso Salvini s’era ispirato a tale Esposito, al tempo senatore Sì Tav, che ebbe la visione di equiparare il blocco stradale al sequestro di persona. Intoccabili anche le norme più restrittive per chi effettua dei “lanci”, di vernice o pirotecnici) anche se non vanno a colpire nessuno.

Si è aggiunta la cosiddetta norma Willy, il ragazzo ucciso dal branco a Colleferro, per fornire la possibilità per i questori di disporre il Daspo urbano (invenzione del predecessore di Salvini, il pd Minniti) dai locali pubblici per chiunque sia stato denunciato o condannato per atti di violenza all’esterno di un locale. Inasprite anche le pene per chi partecipa a una rissa (da 309 a 2mila euro e la reclusione – se qualcuno resta ferito o ucciso – da sei mesi a a sei anni. E fino a due anno più 20mila euro per chi non rispetta il Daspo. Daspo anche per chiunque sia stato denunciato o condannato perché sorpreso a spacciare davanti a scuole, università negozi o locali e l’istituzione di un catalogo dei siti utilizzati per lo spaccio. Inoltre è prevista l’applicazione del meccanismo dell’oscuramento dei siti web, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, per i portali utilizzati “per la commissione di reati in materia di stupefacenti”.

Il decreto Lamorgese, che parrebbe un Salvini tris, reintroduce la protezione umanitaria e torna allo Sprar, sistema di accoglienza più strutturata, la competenza sull’accoglienza dei richiedenti asilo ma peggiora, anche secondo Asgi, Associazione studi giuridici sull’immigrazione. la condizione complessiva di detenzione dei richiedenti asilo e le procedure accelerate per valutare le loro domande, a cui è sottoposto il richiedente che arriva, compromettendo le garanzie ed il diritto d’asilo. E resta sostanzialmente inalterato l’attacco alle ONG che si interessano del soccorso dei migranti. Il decreto interviene, infatti, anche sulla limitazione o divieto di transito di navi nelle acque territoriali italiane. Nei casi di “ordine e sicurezza pubblica o legati a violazioni della leggi sull’immigrazione” il ministro dell’Interno può adottare un provvedimento di limitazione di concerto con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, previa informazione del presidente del Consiglio dei ministri. Tale divieto non è previsto per le operazioni di soccorso “immediatamente comunicate alle autorità italiane e alle autorità dello Stato di bandiera” e condotte nel “rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare”. Per quanto riguarda le sanzioni si passa dal piano amministrativo a quello penale nel caso di violazioni, il riferimento normativo è all’articolo 1102 del codice della navigazione. Le multe previste variano da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro (il codice della navigazione prevede un tetto di 516 euro). E’ la “criminalizzazione del soccorso in mare” come denunciano le organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale. “Si fa tutto con meno livore, meno propaganda e meno violenza, ma il Governo continua a chiudere i porti. E mantiene le multe per far passare il messaggio che dietro ci sia qualcosa di irregolare”, commenta Marco Bertotto (Msf).

Dodici gli articoli del nuovo Decreto Immigrazione (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web) per ripristinare il sistema di accoglienza ex Sprar, introdurre la protezione speciale (una sorta di nuova protezione umanitaria), prevedere nuove disposizioni per le ong che operano in mare (scompaiono le multe milionarie, ma resta la sanzione che passa dal piano amministrativo a quello penale e che potrà avere un importo  dai 10mila ai 50mila euro).

In dettaglio, come riporta l’agenzia Redattore sociale, sul fronte delle modifiche al sistema di asilo la novità più rilevante riguarda l’introduzione di un permesso di soggiorno per protezione speciale previo parere della Commissione territoriale. Nel testo si ricorda che in base al principio di non refoulement è vietato il respingimento di chi rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, oltre che a tortura, nel proprio paese. Non solo, il divieto di respingimento ed espulsione è previsto anche “nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare”. Il rilascio della protezione speciale, che avrà la durata di due anni, è previsto in questi casi. Il decreto amplia anche la casistica dei permessi di soggiorno convertibili per lavoro: “si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale) per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori. Viene, poi, ripristinata l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo: la sua eliminazione era stata già giudicata incostituzionale da una recente pronuncia della Consulta.

Nel nuovo Sistema di Accoglienza e integrazione che prenderà il posto dell’attuale Siproimi (delineato dal precedente Governo), le attività di prima assistenza continueranno a essere svolte nei centri governativi ordinari e nei Cas. La seconda accoglienza, invece, si articolerà su due livelli: uno dedicato ai richiedenti asilo e uno ai titolari di protezione per i quali si prevedono servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. Una distinzione che non piace ai movimenti antirazzisti e alle organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti di migranti e rifugiati che chiedono il ripristino dei servizi per tutti. Nel testo si specifica, inoltre, che gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati possono accogliere anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di permessi di soggiorno (speciali o per sfruttamento lavorativo, calamità, atti di valore civile, violenza domestica) “nei limiti dei posti disponibili”.

Nel decreto prevede una serie di misure dirette a “ridurre i tempi massimi di trattenimento, a individuare delle categorie di persone destinatarie di un provvedimento di espulsione da trattenere prioritariamente e a definire norme di garanzia dei diritti delle persone trattenute”.

Si rafforza l’azione repressiva all’interno delle strutture.  Nei casi di delitti commessi “con violenza sulle cose o sulle persone” si prevede l’arresto facoltativo e il giudizio direttissimo. I tempi massimi di trattenimento passano da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni nel caso in cui “lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”.

Se Salvini aveva allungato i tempi di risposta per le domande di cittadinanza per residenza o matrimonio, da 2 a 4 anni, Lamorgese fissa il limite a 3 anni ma solo alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Non è quindi retroattivo.

Checchino Antonini

7/10/2020 https://www.popoffquotidiano.it

Tags: accoglienza migranti cpr di milano Cpr di Torino DASPO Decreto Lamorgese decreto Minniti-Orlando Decreto sicurezza DECRETO SICUREZZA BIS immigrazione lotte sociali NO TAV ONG Profughi profughi e guerre repressione lotte richiedenti asilo SPRAR
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Autore: franco.cilenti

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