La Convenzione Onu del 1989 definisce la tortura come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione”. Nella stessa Convenzione troviamo scritto che, per poter parlare di reato di tortura, l’azione deve essere realizzata da un pubblico ufficiale “o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”. Sempre la Convenzione obbliga gli stati ad inserire nel proprio diritto penale interno il reato di tortura.
Tortura, a 32 anni dalla firma del Trattato in Italia non è ancora reato
È passato un altro 10 dicembre. Era il 10 dicembre del 1984 quando le Nazioni unite adottarono la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti. Trentadue anni fa l’Italia firmò un Trattato che obbligava “ad adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi nel territorio […]