Telelavoro e infortuni sul lavoro in sette paesi europei

Il nuovo rapporto di EUROGIP , un’organizzazione che si occupa di questioni relative all’assicurazione e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, fornisce un’analisi delle disposizioni legali in materia di telelavoro e riconoscimento degli infortuni sul lavoro in sette paesi europei: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia.

La crisi sanitaria ha portato a un’accelerazione senza precedenti del telelavoro. Questa organizzazione del lavoro sembra ora essere saldamente consolidata, in particolare nella sua forma ibrida che combina il lavoro a distanza e faccia a faccia in ufficio. Tuttavia, attualmente non esiste una normativa europea specifica in materia di telelavoro. Il riferimento è l’ Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro , concluso il 16 luglio 2002 dalle parti sociali in via autonoma. Tuttavia, questo testo non è vincolante, in quanto spetta a ciascuno Stato membro recepirlo o meno nella propria legislazione nazionale.

Nell’ottobre 2022 le parti sociali hanno avviato i negoziati per aggiornare l’Accordo Quadro concluso 20 anni fa e per discutere una possibile proposta di Direttiva europea che potrebbe essere emanata nel 2023. Quest’ultima si concentrerebbe sull’accesso e l’organizzazione del telelavoro, a carico del datore di lavoro per attrezzature e costi relativi al telelavoro, il diritto alla disconnessione, l’equilibrio tra lavoro e vita privata e la necessità di rafforzare la contrattazione collettiva in questo settore. La novità rispetto all’accordo quadro è che la direttiva dovrà essere recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri, con l’effetto di una certa armonizzazione. È in questo contesto che il nuovo rapporto EUROGIP fa il punto sulle disposizioni legali per il telelavoro in sette paesi europei.

Ad eccezione della Finlandia e della Svezia, i paesi studiati da EUROGIP hanno definizioni legali e/o legislazione specifica sul telelavoro, che stabiliscono alcune condizioni precise come la durata, l’accordo con il datore di lavoro e la scelta di una sede specifica per il telelavoro. Il datore di lavoro rimane generalmente responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori, anche a distanza, ai sensi della direttiva quadro (89/391/CEE3) e altre direttive specifiche. D’altro canto, tutti i paesi oggetto dello studio segnalano la difficoltà, se non l’impossibilità, per il datore di lavoro di verificare il rispetto delle norme applicabili e di effettuare sopralluoghi sul posto di lavoro, spesso privati, senza il consenso del telelavoratore . In Spagna, Germania, Austria e Svezia, l’uso di questionari, liste di controllo, fotografie o descrizioni telefoniche mira a superare queste difficoltà. In Francia, i telelavoratori sono generalmente tenuti a fornire un certificato sull’onore o un certificato del loro assicuratore domestico sulla conformità di determinate apparecchiature, in particolare l’impianto elettrico.

Lo studio EUROGIP mostra anche che in molti casi il datore di lavoro non è obbligato a fornire attrezzature e mobili che soddisfino gli standard ergonomici. In Spagna, il datore di lavoro contribuisce solo al costo della sostituzione in caso di usura. In Italia, il datore di lavoro è obbligato a fornire attrezzature ergonomiche solo quando il telelavoro è collegato a una postazione remota fissa e prestabilita, soggetti agli stessi limiti di tempo di quelli osservati in ufficio. In Austria, lo stato ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali per aiutare i dipendenti a detrarre dalle tasse i costi di acquisto di tali apparecchiature per il telelavoro.

Per quanto riguarda gli infortuni da telelavoro, alcune legislazioni nazionali hanno definizioni esplicite con vari gradi di dettaglio. In Francia e in Spagna, qualsiasi infortunio verificatosi sul luogo di telelavoro e durante l’orario di lavoro è considerato infortunio sul lavoro. Spetta esclusivamente al datore di lavoro (o alla Mutua in Spagna) dimostrare l’origine non lavorativa dell’infortunio. La presunzione di imputabilità, invece, non sussiste in Italia, Finlandia e Svezia dove, per poter beneficiare del risarcimento del danno, deve sussistere un indiscutibile nesso tra l’infortunio avvenuto a distanza e l’attività professionale svolta presso il momento dell’incidente. In Austria esiste una copertura contro gli infortuni domestici piuttosto ampia (che copre l’attività lavorativa in sé, i viaggi di lavoro in altre stanze della casa e per soddisfare le esigenze di base),

Gli infortuni che si verificano durante i viaggi di telelavoro, ad esempio durante le pause pranzo o durante eventuali deviazioni per andare a prendere i bambini a scuola, non sono sempre coperti. In Austria, alcune leggi o assicuratori nazionali affermano esplicitamente che la copertura per il telelavoro è quasi equivalente a quella per il lavoro faccia a faccia. In altri paesi si applica solo a determinate condizioni. In Italia la copertura è estesa solo alle modalità di “Smart Working”, caratterizzate dall’assenza di vincoli temporali o spaziali e da un’organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi. In Germania, l’estensione della copertura si applica solo ai viaggi da e per la scuola. In Finlandia tale copertura è formalmente esclusa in caso di lavoro a distanza, a meno che non vengano stipulate assicurazioni integrative (settore privato). Negli altri paesi inclusi nello studio, la copertura degli infortuni in itinere nel contesto del telelavoro non è chiaramente definita dalla legge (Francia, Spagna, Svezia). Lo studio rileva inoltre che alcuni paesi intendono o sono in procinto di adottare misure legislative per migliorare la copertura degli infortuni da telelavoro (Finlandia, per quanto riguarda il settore pubblico) o per regolamentare meglio la progettazione dell’ambiente di telelavoro (Svezia).

Il rapporto EUROGIP ne presenta una sintesi più esaustiva, con il dettaglio delle disposizioni per ciascuno dei sette paesi presi in considerazione e una ricca bibliografia su tutti i testi utili alla sua stesura. Mentre questa analisi comparativa mostra che gli Stati membri stanno tentando di fornire una risposta legislativa al telelavoro, mostra anche che gli approcci differiscono in modo significativo. In questo contesto, l’adozione di una direttiva contribuirebbe a coordinare gli sforzi e a stabilire norme minime per la progettazione dell’ambiente di telelavoro.

24/4/2023 https://www.etui.org/

da https://www.diario-prevenzione.it/

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