Una guida al referendum costituzionale

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  1. Referendum costituzionale: che cos’è?
    Il prossimo 4 dicembre, domenica, saremo tutte e tutti chiamati alle urne per confermare o per respingere una legge di riforma di 47 articoli della Costituzione approvata definitivamente dalle Camere il 12 aprile 2016.
    Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in una mail arrivata a numerosi elettori, scrive: “Nel merito la questione è semplice. Vogliamo superare il bicameralismo paritario sì o no? Vogliamo ridurre il numero dei parlamentari si o no? Vogliamo contenere i costi delle istituzioni si o no? Vogliamo cancellare il CNEL si o no? Vogliamo cambiare i rapporti Stato Regioni che tanti conflitti di competenza hanno causato in questi 15 anni si o no?…
    La partita è tutta qui.”
    E’ chiaro che con queste domande Renzi implicitamente suggerisce che rispondendo “sì” al referendum si realizzano tutti questi obiettivi.
    Io vorrei dimostrare, illustrando molto brevemente i contenuti della riforma, e inserendo alcuni commenti miei (in corsivo, per separare, anche visivamente, i fatti delle opinioni), due cose: 
    a) La riforma realizza gli obiettivi dichiarati in modo molto limitato e confuso, mentre da tempo sono sul tappeto proposte di riforma (alcune anche presentate da parlamentari PD) che raggiungono risultati migliori in modi molto più coerenti e con molta maggiore efficacia, e che, forse proprio per questo, sono stati regolarmente ignorati.
    b) Nelle pieghe della riforma, in capitoli che neppure appaiono nel quesito referendario, si nascondono modifiche che potrebbero aprire la strada a derive autoritarie.
    E’ ora di illustrare, e di commentare, i singoli punti della riforma Renzi-Boschi.
  2. Se la legge di riforma è già stata approvata, perché si vota?
    La Costituzione è la legge fondamentale che regola tutta la nostra vita politica e sociale. A suo tempo (il 22 dicembre 1947) è stata votata dall’Assemblea costituente con il voto di 453 deputati (su 515), che rappresentavano quasi il 90% del popolo italiano.
    Saggiamente i padri costituenti hanno disposto che la Costituzione potesse essere modificata solo con il consenso della maggioranza assoluta dei cittadini; l’art. 138 della Costituzione traduce questa esigenza con la previsione che, qualora una legge di revisione costituzionale sia approvata da una maggioranza nelle due Camere (Camera dei deputati e Senato), senza però raggiungere i due terzi dei voti, l’opposizione può chiedere un referendum popolare, e la legge stessa non può essere promulgata se non ottiene la maggioranza dei voti dei cittadini.
    Questo è già accaduto altre due volte: nel 2001 (governo D’Alema) la legge di riforma votata dalle Camere, volta essenzialmente a dare maggiori poteri alle Regioni, sottoposta a referendum popolare fu approvata dal 64% dei votanti (affluenza 34%); viceversa, nel 2006 (governo Berlusconi), la legge di riforma uscita dalle Camere (molto simile all’attuale legge Renzi-Boschi) fu respinta col 62% di No (affluenza 54%).
  3. Qual è il quesito referendario?
    La domanda che troveremo sulla scheda, e a cui dovremo rispondere con un SI o con un NO, è la seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V° della parte IIª della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”
    Già nell’enunciato del quesito si coglie la difficoltà di una risposta ponderata e cosciente: dobbiamo infatti esprimerci con un unico SI o un unico NO su un insieme di provvedimenti molto diversi, di cui è possibile che alcuni ci piacciano e ad altri siamo contrari. Possiamo solo prendere o lasciare tutto in blocco.
    Già oltre vent’anni fa Giuseppe Dossetti, uno dei protagonisti dei lavori per la Costituzione, ebbe a manifestare la sua preoccupazione “che si addivenga a referendum, abilmente manipolati, con più proposte congiunte, alcune accettabili e altre del tutto inaccettabili, e che la gente totalmente impreparata e per giunta ingannata dai media, non possa saper distinguere e finisca col dare un voto favorevole complessivo sull’onda del consenso indiscriminato a un grande seduttore, il che trasformerebbe un mezzo di democrazia in un mezzo emotivo e irresponsabile di plebiscito”.
  4. Superamento del bicameralismo paritario
    Nel bicameralismo paritario (detto anche bicameralismo perfetto) previsto dalla nostra Costituzione le due Camere hanno uguali poteri e le leggi, per essere approvate devono essere votate nell’identico testo dalle due Camere. Questo, secondo i critici, comporta un farraginoso andirivieni di progetti di legge da una Camera all’altra. In realtà, nel corso della XVI-ma legislatura, il 77% delle leggi è stato approvato con una sola lettura in entrambe le Camere, il 19% ha richiesto due voti in una sola Camera, e meno del 4% ha subito più rimpalli; inoltre, secondo alcuni, il doppio voto garantisce una migliore definizione delle leggi, spesso licenziate da una Camera con errori e incongruenze).
    Il progetto Renzi-Boschi pone fine al bicameralismo paritario depotenziando il Senato, che avrà un numero molto minore di membri (cento), non sarà eletto direttamente dai cittadini, non sarà chiamato a dare la fiducia al governo, e potrà legiferare solo su alcune materie, regolate da un meccanismo alquanto complesso.D.1 Il nuovo Senato
    Il nuovo Senato sarà formato da 21 sindaci (uno per regione), da 74 consiglieri regionali (distribuiti tra le regioni in proporzione alla loro popolazione), tutti scelti dai rispettivi consigli regionali secondo regole ancora da definire, da cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica per la durata del suo mandato (non più, quindi, a vita), e dagli ex-presidenti della Repubblica che sono, di diritto, senatori a vita.
    Il nuovo Senato avrà compiti di raccordo con gli enti territoriali, di valutazione delle politiche pubbliche, delle amministrazioni locali, dell’impatto sui territori delle politiche europee, e avrà importanti, seppur limitate, funzioni legislative (vedi il paragrafo successivo).
    La campagna per il sì sottolinea come i nuovi senatori non riceveranno uno stipendio (solo l’indennità di sindaco o di consigliere regionale). A me pare che il beneficio per le casse pubbliche sia minimo in confronto al danno molto maggiore provocato dall’avere sindaci e consiglieri regionali a mezzo servizio, oltre a un Senato ballerino, i cui membri cambiano in continuazione a ogni elezione comunale o regionale.

    D.2 Funzioni legislative del nuovo Senato.
    Attualmente, come sappiamo, tutte le leggi devono essere votate da entrambi i rami del Parlamento. Con la riforma il voto di entrambe le Camere continua a essere richiesto per tutte le leggi più importanti: leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale, leggi elettorali e altre importanti e numerose leggi sull’ordinamento della Repubblica.
    Tutte le altre leggi sono di competenza esclusiva della Camera, ma a loro volta si distinguono in:
    – leggi il cui esame da parte del Senato può essere richiesto da un terzo dei suoi componenti e sulle cui modificazioni la Camera si pronuncia a maggioranza semplice in via definitiva;
    – leggi che vanno sempre sottoposte all’esame del Senato, che può proporre modifiche entro quindici giorni dalla data di trasmissione;
    – leggi che richiedono sempre l’esame del Senato che può deliberare (e non solo proporre) delle modificazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti, derogabili solo dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
    Benché il progetto di riforma precisi con molta pignoleria le tipologie di legge rientranti nelle varie tipologie (anzi, si è molto ironizzato sul fatto che mentre l’attuale articolo 70 della Costituzione ha bisogno di sole nove parole per dire che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, la nuova formulazione ne richiede ben 438, con numerosi rinvii ad articoli e commi, tanto che si è parlato di un passaggio dal “bicameralismo perfetto” al “bicameralismo confuso”), è estremamente probabile che questa complicazione dia origine a numerosi conflitti di interpretazione, allungando i tempi e intasando di ricorsi la Corte Costituzionale.
    Per avere un’idea della confusione introdotta dalla riforma ecco alcune righe del primo comma dell’art. 70, che precisa che il voto di entrambe le camere è richiesto, tra l’altro, “… per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’art. 65, primo comma, e per le leggi di cui all’art. 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma…” e così via sino all’art. 132.
    Al di là comunque dei pur importanti aspetti formali nella formazione delle leggi, mi preme sottolineare che i tempi di approvazione non dipendono dal mono o bicameralismo o dai regolamenti parlamentari, ma dalla volontà politica. Nessun problema per la rapida approvazione della legge Fornero (16 giorni), del Lodo Alfano (20), il fiscal compact, il pareggio di bilancio, il jobs act e la cosiddetta ’buona scuola’. Al contrario ci sono voluti 1456 giorni per una (poco efficace) legge anti-corruzione, e oltre trent’anni non sono stati sufficienti per una legge contro la tortura, prevista dalla convenzione anti-tortura che abbiamo firmato e mai attuato (e per questa mancanza l’Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti dell’uomo). Sarà colpa del Senato?

    D.3 Ci sono altre opzioni?
    Sicuramente sì, e tutte migliori della soluzione adottata. Gli oppositori della riforma Renzi-Boschi non sono “capaci solo di dire no”, ma sono all’origine di numerosi progetti di riforma della struttura istituzionale capaci di coniugare massima partecipazione e massima efficienza, e per questo sempre ignorati o respinti.
    Un’ipotesi sempre cara alla sinistra, dai giacobini francesi ai comunisti della Costituente è quella di una Camera unica. Un progetto monocamerale è stato ripreso negli anni ’80 da un disegno di legge Rodotà allo scopo di rafforzare la rappresentanza dei cittadini e la centralità del Parlamento contro i tentativi che c’erano anche allora di spostare l’equilibrio a favore dell’esecutivo. Una Camera, ricordiamo, eletta col proporzionale, con le preferenze, con la presenza di grandi partiti di massa rappresentativi di interessi reali e di chiare ideologie.
    Un’interessante ipotesi di bicameralismo non paritario, cioè con funzioni diverse per le due Camere, è stata presentata recentemente da 22 parlamentari PD (Chiti e altri), e prevede un “Senato delle garanzie”, una Camera cioè che non voti la fiducia al governo, e proprio per questo indipendente dalla maggioranza di governo e più idonea a intervenire in campi lontani, e più alti, dell’attività governativa, come l’elezione del Presidente della Repubblica e degli organi di garanzia come la Corte costituzionale e il CSM; le inchieste parlamentari, le leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali.
    Volendo una seconda Camera rappresentativa dei territori, si poteva prendere esempio da quei paesi dove una seconda camera eletta su base territoriale esiste, come la Germania (dove i membri del “Bundesrat” rappresentano i singoli stati federati, non i partiti, e hanno potere di veto su tutte le materie di interesse regionale), o gli Stati Uniti (dove vige un bipartitismo perfetto, con identici poteri tra Camera e Senato). La riforma Renzi-Boschi ci offre invece un Senato a mezzo servizio, non eletto ma nominato dai consigli regionali, con competenze lontanissime dai problemi del territorio.

  5. Riduzione del numero dei parlamentari
    Con la riforma, il numero dei parlamentari scende da 945 (più i senatori a vita) a 730 (compresi i senatori di nomina presidenziale).
    Osservo che con questa riduzione l’Italia scende dal secondo al terzo posto tra i paesi europei col maggior numero di parlamentari (dopo la Gran Bretagna con 1431 e la Francia con 925, ma sempre sopra la Germania con 700), e che non solo il progetto Rodotà del 1985 ma lo stesso progetto Berlusconi del 2005 prevedevano riduzioni maggiori.
  6. Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni
    Il risparmio indotto dalla riforma del Senato sarà modestissimo: in pratica i 41 milioni di indennità (stipendi) e una parte dei costi per rimborsi spese (36), spese di funzionamento dei gruppi (21) e personale di segreteria (10); in tutto forse 70-80 milioni, meno del 20% del costo complessivo del Senato, che comprende anche i vitalizi degli ex-senatori (79 milioni), le spese per il personale (102 milioni) e per le pensioni dei dipendenti (138 milioni), oltre alle spese generali di funzionamento (40 milioni), per un totale, nel 2015, di 467 milioni.
    Mi preme sottolineare che il vero “costo della politica”,ma io preferisco definirlo il “costo della cattiva politica” non risiede nei lauti emolumenti e negli altri benefici di cui godono i nostri parlamentari, e neppure nel costo della corruzione (gli appalti maggiorati per le tangenti, i beni pubblici svenduti, i prestiti fatti dalle banche agli amici degli amici ripagati con i soldi dei contribuenti, le parentopoli, le affittopoli, e così di seguito, che fanno del nostro paese il fanalino di coda in Europa per la corruzione). Il vero costo sta nelle scelte politiche di fondo: le grandi opere inutili (i 26 miliardi in trent’anni della Torino-Lione, i cinque miliardi del Mose, i 600 milioni per gli “studi preliminari” per il ponte sullo Stretto), le spese militari in costante aumento (23 miliardi nell’ultimo anno), la rinuncia a ogni seria politica contro l’evasione e l’elusione fiscale.
    L’accanimento nella denuncia dei privilegi della casta, così come il vanto menato per qualche milione di euro risparmiato, sembrano a me due modi per distrarre l’attenzione dagli sprechi ben più grandi indotti da scelte politiche che beneficiano pochi a scapito di tutti gli altri.
  7. Soppressione del Cnel
    Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è, alla pari del Consiglio di Stato, un organo ausiliario dello stato. Formato da altri funzionari dello Stato e da rappresentanti delle categorie produttive, è l’organo di consulenza del Parlamento e del governo per tutta la legislazione economica e sociale, assicurando in particolare il rispetto dell’art. 41 della Costituzione sull’utilità sociale dell’iniziativa economica.
    E’ giudizio unanime che sia un ente che non funziona. Non si tratta però di un “ente inutile” come ce ne sono tanti nel nostro paese, perché utilissime sono le funzioni che la Costituzione gli assegna, e il problema è semmai quello di farlo funzionare meglio. Il rischio è che la perdita del CNEL si trasformi anche i una perdita per la democrazia economica nel nostro paese. Chi, soppresso il Cnel, si preoccuperà di valutare la compatibilità fra iniziativa economica e fini sociali?
    Oggi la disuguaglianza (l’1% più ricco possiede metà delle ricchezze mondiali, e 62 super-miliardari possiedono quanto la metà più povera dell’umanità) viene denunciata da più parti non solo come immorale, ma come causa principale della crisi. Una delle principali misure da adottare nella lotta contro la disuguaglianza viene indicata dai principali studiosi in una “politica pubblica che miri a un equilibrio appropriato di poteri fra tutti gli interessati, e a questo fine deve … formare, ove già non esista, un Consiglio sociale ed economico che coinvolga le parti sociali e altri organismi non governativi”. Questo consiglio noi l’abbiamo, e invece di farlo funzionare lo aboliamo!
  8. Revisione del Titolo V°
    La revisione del titolo V° della Costituzione comporta due modifiche sostanziali: la scomparsa delle province e il ri-accentramente nelle mani del governo della gran parte delle competenze che la riforma del 2001 assegnava alle Regioni.
    La scomparsa delle province dall’art. 114 della Costituzione (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”) non fa che costituzionalizzare la riforma del 2014 che prevede l’eliminazione dei consigli provinciali elettivi, e il trasferimento delle funzioni (e del personale) delle Province alle Regioni e ai Comuni.H.1 I rapporti Stato-Regioni
    Solo nel 2001, a oltre cinquant’anni dalla proclamazione della Costituzione, viene riconosciuta piena autonomia statutaria e organizzativa a comuni, province e città metropolitane, e viene estesa la potestà legislativa delle regioni a tutte le materie non esplicitamente riservate allo Stato (politica estera, immigrazione, difesa, polizia, giustizia, moneta, leggi elettorali, eccetera). La riforma Renzi-Boschi rovescia questa impostazione, riportando all’esclusiva potestà del governo materie quali la tutela dei beni culturali, l’ordinamento delle professioni, il governo del territorio, la produzione e distribuzione dell’energia, le infrastrutture strategiche di interesse nazionale (porti, aeroporti) e le grandi reti di trasporto e di navigazione, e può, con la clausola detta di “supremazia”, avocare a sé competenze legislative che la riforma lascia alle regioni.
    Per alcune considerazioni critiche al testo della Renzi-Boschi mi rifaccio a quanto scrive il prof. Onida, presidente emerito della Corte costituzionale:
    … Le cause delle incertezze e del contenzioso costituzionale sui rapporti fra Stato e Regioni non sono affatto da rinvenire nella scelta costituzionale del 2001 di configurare nelle materie più rilevanti per l’interesse delle autonomie regionali, come il governo del territorio e i servizi alla persona, un sistema di competenze concorrenti, attribuendo allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali e alle Regioni quello di legiferare nell’ambito di questi. E’ vero invece che lo Stato, negli ultimi decenni, non è¨ stato capace di legiferare per principî, preferendo intervenire anche nelle materie regionali con norme specifiche.
    … La riforma attuale, invece di limitarsi a correggere puntualmente gli errori di quella del 2001 (restituendo all’esclusiva potestà statale materie di chiaro interesse nazionale come grandi reti di trasporto e di navigazione o trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), si è¨ tradotta in un completo rovesciamento di prospettiva e in un’operazione di ri-accentramento selvaggio. Soppresse del tutto le competenze concorrenti, quasi tutte le materie più rilevanti per le Regioni vengono trasferite alla competenza espressamente definita esclusiva dello Stato, sia pure introducendo l’ambigua formula per cui lo Stato detterebbe disposizioni generali e comuni in tali materie. Formula ambigua perché … in sostanza equivale a sancire che è¨ lo Stato a decidere, in quelle materie, quali e quante disposizioni dettare nell’esercizio della propria competenza esclusiva, lasciando poi, se lo ritiene e del tutto discrezionalmente, alle Regioni la possibilità di dettare disposizioni ulteriori, non derogatorie (naturalmente, se lo spazio ulteriore sussiste).
    … La scomparsa della menzione costituzionale delle Province, che dovrebbero essere sostituite da non meglio definiti enti di area vasta disciplinati in via generale dallo Stato e successivamente dalle Regioni (senza alcuna garanzia che si tratti di enti democratici elettivi) è un’altra innovazione assai discutibile. Se vi era un’operazione da fare era quella di razionalizzazione delle dimensioni provinciali (con soppressione di esse nelle Regioni più piccole, come è già accaduto per la Valle d’Aosta): non quella di un’indiscriminata soppressione. Si sente qui l’eco del demagogico ritornello della soppressione delle poltrone, quasi che si potessero in via generale considerare come enti inutili enti territoriali rappresentativi della popolazione, e come poltrone da sopprimere le cariche elettive in tali enti.
  9. Altri elementi della riforma:
    Se ne parla meno (tanto che non è neppure esplicitato nel quesito referendario, che è poi il titolo della legge di riforma Renzi-Boschi) , ma è altrove che ci sono i cambiamenti più significativi, che riguardano in particolare i poteri legislativi del governo, gli istituti di garanzia, l’iniziativa popolare.I.1 La formazione delle leggi
    Abbiamo già detto dell’estrema complicazione introdotta dalla riforma attraverso la modifica dell’art. 70 che regola le competenze di Camera e Senato nella formazione delle leggi.
    Un’altra modifica di grande importanza riguarda la “corsia preferenziale” per le leggi di origine governativa introdotta con un nuovo comma dell’art. 72, che prevede che il governo possa chiedere alla Camera di iscrivere all’ordine del giorno, con priorità, un disegno di legge che ritiene essenziale per l’attuazione del suo programma. Prevede che entro 5 giorni dalla richiesta la Camera inserisca il provvedimento in agenda e lo discuta nei successivi 70 giorni (fino a un massimo di 85 in casi di particolare complessità). Inoltre, si abbreviano, sia i termini entro i quali la Camera deve trasmettere il disegno di legge al Senato (5 giorni), sia quelli entro cui il Senato può proporre modifiche (15 giorni).
    Già oggi lil governo è all’origine dell’80% delle leggi approvate dal Parlamento, non solo attraverso la presentazione di disegni di legge, ma attraverso un sovrabbondante ricorso alla decretazione d’urgenza e l’imposizione di voti di fiducia anche in materie lontanissime dall’attività di governo (come, per esempio, le leggi elettorali). Con questa modifica il governo potrà ulteriormente condizionare i lavori del Parlamento, ingerendosi nella funzione legislativa e sanzionando il predominio del governo, espressione di una contingente maggioranza, sul Parlamento, rappresentante della volontà popolare.

    I.2 L’elezione del capo dello Stato
    Viene modificato il collegio elettorale e la maggioranza richiesta per l’elezione. il collegio passa da 1009-1011 grandi elettori (630 deputati + 315 senatori +58 rappresentanti delle regioni + 6-8 senatori a vita) a 731- 732 (630 deputati + 100 senatori + 1-2 senatori a vita). Dopo il 3° scrutino la maggioranza richiesta, attualmente il 50%+1 degli elettori, passa al 60% degli elettori e, dopo il 6° scrutinio, al 60% dei votanti. Data la generale alta partecipazione al voto è probabile che la soglia del 60%+1 dei votanti sia più alta del 50%+1 degli aventi diritto.
    L’elevamento della soglia per l’elezione del Capo dello Stato dovrebbe garantire una più vasta base di consenso attorno alla figura del presidente, ed è, in sé, una modifica condivisibile. Il rischio, molto concreto se dovesse passare l’Italicum, è che questo obiettivo sia vanificato dai meccanismi perversi del sistema elettorale maggioritario per cui anche la maggioranza qualificata del Parlamento sia, in realtà, espressione solo di una minoranza del paese.

    I.3 Istituti di garanzia
    Le garanzie costituzionali sono rappresentate dalla Corte costituzionale e dalle maggioranze qualificate richieste per le revisioni costituzionali.
    Al secondo punto abbiamo già accennato al § 2 (proprio il mancato raggiungimento dei due terzi dei voti sul progetto governativo ha permesso all’opposizione di chiamare i cittadini alle urne per questo referendum).
    Per quanto riguarda la Corte costituzionale viene modificato il sistema di nomina dei giudici: fermo restando che cinque di essi vengono nominati dal Presidente della Repubblica e cinque dai magistrati, i cinque giudici di nomina parlamentare vengono indicati tre dalla Camera e due dal Senato.
    Sarebbe difficile sopravvalutare l’importanza, nelle vicende politiche del nostro paese, delle sentenze della Corte costituzionale (i cui interventi vanno dalle leggi elettorali ai provvedimenti sulle pensioni, sulla scuola, sulla difesa del territorio), e proprio questa rilevanza della Corte rischia di rendere il processo di nomina terreno di scontro tra i partiti, anziché di ricerca di consenso nel superiore interesse del paese.
    Anche in questo caso, come per l’elezione del Presidente della Repubblica, è possibile che l’effetto congiunto di una legge elettorale iper-maggioritaria, di un Senato frutto di accordi tra i partiti nei consigli regionali e in cui i senatori di nomina presidenziale hanno un peso non indifferente, possa esprimere una Corte costituzionale non insensibile alle posizioni del governo.
    Negli Stati Uniti Il duro ostruzionismo dei repubblicani contro la nomina di un giudice della Corte Suprema da parte di Obama mostra come, anche in paesi di antica tradizione democratica, la ricerca del controllo di quello che dovrebbe essere un organismo “super partes” possa trasformarsi in una lotta senza quartiere.

    I.4 Leggi di iniziativa popolare
    Gli ultimi elementi della riforma riguardano le leggi di iniziativa popolare, per la cui presentazione viene aumentato il numero di firme necessarie, da 50 a 150.000, a fronte peraltro dell’impegno a discuterle e votarle.
    Infine viene introdotta una modifica nella determinazione del quorum richiesto per la validità dei referendum abrogativi: resta al 50%+1 degli aventi diritto (come ora) per i referendum che hanno raccolto meno di 800.000 firme, mentre scende al 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni della Camera oltre tale soglia di firme raccolte.
    L’impegno per tempi, forme e limiti per la discussione di proposte di legge di iniziativa popolare, così come l’istituzione di referendum propositivi e di indirizzo, sono provvedimenti volti a favorire la partecipazione dei cittadini, e quindi condivisibili. Resta però che mentre l’innalzamento del numero di firme necessario è immediato, gli altri provvedimenti sono rimandati a leggi e regolamenti di attuazione che spesso arrivano dopo molti anni. Apprezzabile anche l’abbassamento del quorum, sia pure limitato ai referendum che hanno raccolto oltre 800.000 firme, un traguardo non facile, come dimostra anche il mancato raggiungimento delle 500.000 firme per il NO al referendum (e resta per me un mistero come un tale numero di firme sia stato raggiunto dai comitati per il SI, di cui a Milano non ho mai visto un banchetto).

  10. Una sintesi: l’accentramento del potere
    Vediamo ora di dare un senso a questo vasto insieme di cambiamenti. Depotenziamento del Senato, passaggio di numerose competenze dalle Regioni allo Stato, corsia preferenziale per le leggi di provenienza governativa: tutto questo va in una sola direzione: quella di un rafforzamento dell’esecutivo, espressione di una maggioranza, nei confronti del Parlamento, che rappresenta tutti i cittadini, con la possibilità per il governo, complice una legge elettorale maggioritaria, di influire anche sulle nomine del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale, del CSM.
    Che questo sia il vero obiettivo della riforma non lo nascondono neppure i suoi sostenitori: “occorre dare al governo la possibilità di realizzare il suo programma”, o, come dice il presidente Renzi, “Alla sera delle elezioni bisogna sapere chi ha vinto”. Amici, che stimo, arrivano a sostenere la necessità di un governo forte per attuare la Costituzione.
    Non è necessario essere esperti di diritto costituzionale (“professoroni” li chiama Renzi) per sapere che tutti i regimi democratici hanno bisogno di basarsi su un equilibrio tra poteri diversi. Un’equilibrata distribuzione del potere è necessaria, a garanzia di tutti, per non lasciarlo esclusivamente nelle mani del sovrano (che oggi potrebbe essere una contingente maggioranza politica). Già oltre due secoli fa la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 proclamava: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.”
    Proviamo a immaginare cosa accadrebbe se domani il governo, reso quasi onnipotente da una vittoria del sì al referendum, dovesse cadere nelle mani di forze populiste che hanno nel loro DNA la discriminazione contro i diversi (immigrati, islamici, gay…), che vogliono erigere muri e che costruiscono il loro consenso sulla paura e sull’odio, Avremmo dato nelle loro mani non solo tutti i maggiori poteri dell’esecutivo, ma anche la possibilità di ridurre le garanzie dei diritti fondamentali delle persone e delle minoranze.
    Un altro punto di vista, per cui è opportuno evitare lo strapotere del governo nei confronti del Parlamento, lo presenta Mario Agostinelli, una lunga esperienza di dirigente sindacale, notando che l’efficacia delle lotte sindacali e la dialettica democratica vanno di pari passo. Non sono la stessa cosa un incontro concesso dal governo ai segretari generali del sindacato all’interno della propria iniziativa o la richiesta di audizione e consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali in un Parlamento eletto a suffragio universale!
  11. Riforma costituzionale e legge elettorale
    Alcuni sostenitori della riforma affermano che non c’è relazione tra riforma costituzionale e legge elettorale. Sul piano tecnico hanno ragione, si tratta di due leggi diverse, oggetto di procedure diverse.
    Ma sul piano politico non c’è nulla di più intimamente connesso che Costituzione e legge elettorale: pensiamo soltanto a tutte le maggioranze qualificate previste dalla Costituzione (per l’elezione del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale, per la stessa revisione della Costituzione): sono state introdotte per garantire la ricerca di consensi più ampi di una semplice maggioranza di governo, ma diventano carta straccia se la rappresentanza parlamentare è alterata da abnormi premi di maggioranza.
    Vediamo ad esempio cosa è accaduto nelle elezioni politiche del 2013, con il premio di maggioranza del Porcellum

    COALIZIONE/LISTA VOTI RICEVUTI (%) SEGGI ALLA CAMERA
    Centrosinistra 29,55% 345 su 630 (54,7%)
    Centrodestra 29,18% 125 su 630 (19,8%)
    M5S 25,56% 109 su 630 (17,3%)

    Questo legame tra riforme costituzionali e legge elettorale è ben presente alla minoranza PD che lega il proprio voto a favore della riforma Renzi-Boschi a una modifica della legge elettorale iper-maggioritaria “Italicum”, senza tener conto, però, che la riforma costituzionale dura nel tempo, mentre la legge elettorale può facilmente essere cambiata l’indomani del referendum (si potrebbe dire “Stai sereno, Bersani”?).
    La tentazione, da parte dei partiti più forti, di sottrarre seggi alle formazioni più piccole è antico quanto il diritto di voto. Il pretesto adottato, di solito, è quello della “governabilità”, e non importa che queste maggioranze truffaldine, tenute insieme da interessi di bottega e non da una comune visione dei problemi del paese e delle strade per risolverli, siano fallite (vedi, per esempio, lo sfaldamento della maggioranza “bulgara” di Berlusconi). Così abbiamo avuto la legge Acerbo, che portò i fascisti al potere, la legge truffa, respinta per pochi voti nel giugno ’53, la legge “Porcellum”, con cui è stato eletto l’attuale Parlamento, e che, proprio per l’abnormità del premio, è  stata dichiarata incostituzionale. Malgrado frutto di una legge incostituzionale l’attuale maggioranza non ha avuto scrupoli a modificare la stessa Costituzione.
    Sono ora in corso grandi manovre attorno a possibili modifiche della legge elettorale “Italicum” voluta a tutti i costi dal presidente Renzi e praticamente identica al Porcellm per quanto riguarda il premio di maggioranza (che più correttamente andrebbe chiamato “di minoranza” in quanto trasforma artificialmente la minoranza più grande in maggioranza). Un punto in discussione è se il premio di maggioranza debba andare alla lista o alla coalizione: nella versione attuale il premio va alla singola lista, ma di fronte al rischio che la lista più forte si riveli essere il M5S vi è chi tifa per il premio di coalizione, sapendo che il PD può più facilmente trovare alleati (Alfano, Verdini e simili).
    Solo la vittoria del NO al referendum può garantire il ritorno a un sistema elettorale quasi proporzionale, in cui il Parlamento rispecchi il paese reale, garantendo il principio costituzionale del voto uguale per tutti, in cui non ci sono figli e figliastri, cittadini di prima e di seconda classe.

  12. Alcune domande.
    Sin qui ho cercato di illustrare, nel modo più chiaro e completo possibile, vari elementi della legge di riforma, aggiungendo alcuni commenti, in piccola parte miei, e per il resto utilizzando scritti di Luciano Canfora, Luigi Ferrajoli, Raniero La Valle, Alessandro Pace, Elena Paciotti, Stefano Rodotà, Walter Tocci, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelsky, e altri autorevoli studiosi e politici.
    Nelle righe che seguono cerco di rispondere ad alcune domande che ho sentito formulare.L.1 Cosa succede se non si raggiunge il quorum?
    Per i referendum costituzionali (a differenza dell’altro tipo di referendum, i referendum abrogativi) non è richiesto nessun quorum, e il risultato del referendum è valido quale che sia il numero dei votanti.

    L.2 Scompaiono i senatori a vita?
    Con la riforma scompaiono solo i senatori a vita nominati dal Presidente “per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, ma restano gli ex-presidenti della Repubblica (attualmente, dopo la recente scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, solo Giorgio Napolitano). I senatori di nomina presidenziale vengono nominati per un solo mandato di sette anni, non rinnovabile.
    Il rischio, evidente, è che ogni capo dello Stato tenda a preferire senatori che, accanto ai meriti artistico-scientifici, abbiano anche comunanza di idee, tanto più che rappresentano una minoranza non trascurabile (5%) nel nuovo Senato. Addirittura un malizioso come Andreotti potrebbe pensare che è proprio per questo motivo che cittadini dagli “altissimi meriti” sono confinati in una seconda Camera di minor prestigio, anziché essere nominati alla Camera dei deputati, dove costituirebbero una minoranza irrisoria (meno dell’1%).

    L.3 Cosa accade al governo se vince il NO?
    Assolutamente niente. Renzi: nel corso della conferenza stampa di fine anno 2015, aveva annunciato che in caso di *vittoria del No*, non solo si sarebbe dimesso da premier ma avrebbe concluso la sua carriera politica. Negli ultimi tempi, forse sull’onda di sondaggi negativi, è sceso a più miti consigli, optando per una minore personalizzazione della consultazione referendaria. “Si vota nel 2018 comunque vada il referendum costituzionale”, ha annunciato Renzi lo scorso 22 agosto alla Versiliana.

    L.4 Cosa succede al paese se vince il NO?
    Per i sostenitori del SI, dal governo all’ambasciatore americano a Confindustria , l’eventuale vittoria del NO al referendum aprirebbe una stagione di instabilità e di recessione economica.
    Ovviamente non è così, come non è vero che un’eventuale vittoria del Si porterebbe sviluppo, occupazione e quant’altro.
    Dietro a questi scenari c’è l’antica idiosincrasia del capitalismo per la democrazia, come ci ricorda Nadia Urbinati: l’idea di “governabilità” ebbe il suo battesimo ufficiale con il rapporto intitolato “The Crisis of Democracy” pubblicato a cura della Commissione trilaterale nel 1975. La domanda di partecipazione favorita da crescenti spazi di democrazia, per rendere esigibili e universali i diritti sociali (salute, lavoro, istruzione, eccetera) era in contrasto con le esigenze di “governabilità”. Il capitalismo era incompatibile con la democrazia, dicemmo allora, e avevamo ragione. Il costituzionalismo prodotto dal secolo dei lumi divenne oggetto di una feroce e sistematica lotta distruttiva condotta dai centri di potere della finanza e dalle politiche attuate dalle multinazionali. Più avanti negli anni J.P. Morgan fu ancor più esplicita : le Costituzioni nate dalla sconfitta del fascismo rappresentavano un vincolo , una anomalia, un ostacolo al primato assoluto del “mercato”.
    Votando NO evitiamo un ulteriore passo verso il governo dei mercati e poniamo le premesse per l’affermazione dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione e ignorati nei fatti.

    L.5 Anche fascisti e leghisti votano NO. Non voglio confondermi.
    E’ vero, ma lo fanno per motivi del tutto diversi dai nostri. Non tanto quelli addotti ufficialmente (per la Meloni questa riforma non è abbastanza presidenzialista, mentre per la Lega la riforma è “anti-federalista”), tanto è vero che nel 2005 votarono compatti a favore del progetto Berlusconi, molto simile all’attuale progetto Renzi-Boschi (Senato federale, fiducia al governo e leggi di interesse nazionale riservate alla Camera dei deputati, riduzione delle competenze regionali), quanto per ragioni contingenti: indebolire il governo Renzi sperando di trarne profitto alle prossime elezioni.
    Noi votiamo NO per impedire uno svuotamento delle istituzioni democratiche del nostro paese, una involuzione in senso autoritario della nostra Costituzione; votiamo NO per aprire la strada, domani, a una riforma che allarghi e non restringa gli spazi di democrazia e di partecipazione, per inserire in Costituzione i nuovi diritti sociali.

    L.6 Questa riforma ce la chiede l’Europa.
    Quale Europa? Quella che, quando è apparso chiaro che la Grecia, sull’orlo del fallimento, non riusciva a far fronte ai suoi impegni verso le banche franco-tedesche, si è affrettata a concedere un prestito “salva-stati” alla Grecia, di cui ai Greci non è andato un soldo, ma che ha trasferito il debito greco dalle banche ai contribuenti europei?
    O l’Europa che ha imposto il vincolo del pareggio di bilancio, che il nostro Parlamento, in prima linea il partito di Renzi, ha allegramente inserito nella Costituzione, e oggi ci chiede di votare “SI” per consentirci di derogare a quegli stessi vincoli imposti solo pochi anni fa?
    O l’Europa che nel 2011 con una lettera inviata da Francoforte ha provocato la nomina a senatore di un professore della Bocconi e la caduta del governo Berlusconi? (sia ben chiaro, non ho nessuna nostalgia di Berlusconi, ma avrei preferito che fossimo noi elettori italiani a cacciarlo, non un ukase della Banca centrale)
    O l’Europa che, contro la volontà espressa da milioni di cittadini europei, sta trattando un accordo di partnership commerciale con gli Stati Uniti che, se approvato, finirà col distruggere tutto quello che rimane di welafare e di difesa ambientale nel nostro paese?
    Se questa è l’Europa che ci chiede di votare sì, non ho dubbi che dobbiamo rispondere on un sonoro “NO”.

    L.7 E’ trent’anni che se ne parla e non si è mai fatto niente
    Ascoltavo l’altra sera il presidente Renzi, in televisione col prof. Zagrebelsky, ripetere più volte questa affermazione: è più di trent’anni che si parla di riforma costituzionale e di superamento del bicameralismo paritario e non si è mai fatto niente. Noi abbiamo il merito di avere cominciato.
    Mi sembra un merito ben modesto quello di avere “fatto qualcosa”, soprattutto se questo qualcosa è un pasticcio che non raggiunge praticamente nessuno degli obiettivi dichiarati (non la semplificazione, non una sensibile riduzione del numero dei parlamentari e tanto meno dei costi delle istituzioni).
    Questo naturalmente non giustifica una certa inerzia su questo tema delle legislature precedenti, dominate da maggioranze di destra incapaci di un progetto politico per il paese e da maggioranze di centro-sinistra che hanno fatto politiche di destra (sviluppare: separazione Banca d’Italia – Tesoro, all’origine dell’esplosione del debito, commistione banche commerciali – banche d’affari e crisi bancaria, guerra contro la Jugoslavia … questa “svolta a destra” non è fenomeno solo italiano: Blair, Schröder, Clinton).

    L.8 E’ il frutto di un lungo lavoro del Parlamento.
    Questo è assolutamente non vero: questa legge è stata voluta e imposta dal governo di cui Renzi è presidente e Boschi ministro per le riforme costituzionali.
    Nel 1947, uno dei Costituenti – Piero Calamandrei – ammonì il governo: “Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana”. Così, quando si discuteva della Costituzione, il Presidente del Consiglio abbandonava i banchi del Governo e si sedeva tra le fila dei parlamentari.
    Ma certo non si può chiedere a Renzi di avere la stessa sensibilità istituzionale di De Gasperi.
    Ma c’è dell’altro. Per Canfora la sconfitta della «legge truffa» alle elezioni del 1953 mise per molto tempo fuori gioco le spinte governative in direzione delle due riforme care alla destra: cambiare la Costituzione e cambiare in senso maggioritario la legge elettorale proporzionale. Che infatti resse per altri 40 anni. Quando, all’inizio degli anni Novanta, la sinistra, ansiosa di cancellare il proprio passato, capeggiò il movimento – ormai agevolmente vittorioso – volto a instaurare una legge elettorale maggioritaria, il colpo principale alla Costituzione era ormai sferrato. Ammoniva allora, inascoltato, Raniero La Valle che cambiare legge elettorale abrogando il principio proporzionale significava già di per sé cambiare la Costituzione.
    E’ in questo substrato, è nel progetto berlusconiano del 2005, che vanno ricercate le origini dell’attuale legge, portata avanti a colpi di voti di fiducia e di espulsione dalle commissioni dei parlamentari PD che non condividevano la linea del segretario. E’ contro questa brutta legge che dobbiamo votare NO.

Piero Basso

13/10/2016 http://mixlr.com/costituzionebenicomuni

Tre videi per il NO

La campagna referendaria ci riserva anche degli intermezzi gradevoli. DI seguito tree link, ad alcuni sketch di Silvano Piccardi e Deborah Morese, a una parodia, La riforma della Costituzione familiare, che si conclude con soddisfazione di tutti i protagonisti, e a una galleria di personaggi che votano Si o No

Piccardi:
https://www.youtube.com/watch?v=1I2o9wEKoxQ

Costituzione familiare:
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/08/09/referendum-se-dovessimo-votare-sulla-costituzione-familiare-ecco-il-corto-che-immagina-i-risvolti-della-riforma/551096/

Noi NO:
https://www.youtube.com/watch?v=kfH3PhMNAdU

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