Ponte sullo Stretto: furbate e lunghi coltelli
Passano i decreti come passa l’acqua sotto il ponte inesistente ma i nodi del progetto restano irrisolti e anzi si ingarbugliano sempre più nei tentativi maldestri di aggirare obblighi di legge, direttive europee e controlli ineludibili. L’unica via sarebbe bandire una nuova gara, proprio quello che il governo vuole evitare.
La redazione del quinto decreto legge per il ponte sullo Stretto è un provvedimento pleonastico e inutile, il cui iter rivela gelosie e “lunghi coltelli” nella maggioranza e tentativi di forzature che, però, potrebbero rivelarsi gravi punti di debolezza anzichè furbi raggiri di obblighi in realtà non eludibili. E rimangono non affrontati i nodi del contrasto con le direttive europee.
- Il ponte dei lunghi coltelli
All’indomani della pronuncia della Corte dei Conti che sanciva l’illegittimità delle procedure e dello stesso progetto del ponte sullo Stretto di Messina era apparso chiaro che la responsabilità politica e tecnica di questa débacle fosse tutta in carico al ministro delle Infrastrutture Salvini e allo staff che aveva condotto la pratica (l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in primis). I bene informati, relazionando del burrascoso vertice governativo del 30 ottobre, spiegavano che Palazzo Chigi aveva avocato a sé l’intera procedura: “Il dossier da adesso sarà vigilato da Palazzo Chigi, da Alfredo Mantovano. Viene spiazzato anche Salvini”, con l’intento di percorrere: “la via della legge speciale … si compulsano le norme che hanno sbloccato il termovalorizzatore di Acerra”, ( Caruso, Il Foglio, 31 Ottobre 2025 ).
Poi qualche mese di stallo e a metà gennaio l’ennesima “legge speciale” inizia a prendere forma nella bozza di decreto legge predisposto dal MIT di Salvini, che sgomita per riprendersi gli spazi e tutelare i fedelissimi. Lo schema di decreto prevede la nomina di un commissario ad acta che dovrebbe coordinare tutte le attività per giungere a una nuova delibera del CIPESS di approvazione del progetto esecutivo a prova di Corte dei Conti. E il commissario scelto è l’AD della società Stretto di Messina, Ciucci. Inoltre la bozza di decreto mozza le mani alla Corte dei Conti, limitandone il potere di controllo alla sola delibera CIPESS e impedendole ogni attività di verifica di legittimità sugli atti “presupposti”, ossia sulle norme, le delibere, le relazioni, i pareri che reggono il progetto. Come dire: se i pareri fossero falsi o incompleti, o le norme speciali incostituzionali o contrari al diritto europeo, la Corte non avrebbe potuto sindacare nulla, limitandosi a verificare la correttezza formale della sola delibera del CIPESS. Come se il Genio Civile dovesse autorizzare una costruzione limitandosi a esaminare i calcoli delle pareti e del tetto, senza verificare l’adeguatezza delle fondamenta dell’edificio. E, a proposito di Genio Civile”, la bozza di DL restringe il campo d’azione anche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il cui parere (obtorto collo reintrodotto) dovrebbe riguardare non l’intero progetto, ma la sola “Relazione del progettista”: il documento “di aggiornamento” del progetto che introduceva i nuovi elaborati del 2024.
Le furbizie del decreto sono troppo scoperte e troppo poco difendibili. La bozza circola; opposizione, movimenti e comitati NoPonte, associazione Magistrati contabili fanno sentire la loro voce. Istituire un commissario attribuendogli meri poteri di coordinamento è impossibile, e se a predisporre gli atti in veste di commissario è lo stesso soggetto che in veste di AD della società Stretto di Messina presenta il progetto, il conflitto di interessi è palese: il controllato prepara i documenti al controllore per approvare il suo stesso progetto; inammissibile. Inoltre, appena qualche giorno prima il Parlamento aveva approvato una legge (la n. 1/2026 del 7 gennaio) con cui, al fine di limitare l’intervento punitivo della Corte dei Conti “a cose fatte”, veniva ampliato il suo potere di controllo “preventivo”, ossia il controllo di legittimità sugli atti del Governo prima che gli stessi siano pubblicati, acquisendo efficacia. Esattamente il contrario di quanto stabilito nella fantasiosa bozza di DL di Salvini, che limita il controllo a monte (ovviamente eludendo anche quello a valle, in forza della citata legge ½’26). A questo punto interviene il Quirinale e avvisa che gli abusi della norma non possono essere mantenuti.
Palazzo Chigi incassa, si riprende la bozza e modifica il testo. Poche parole in più e qualche cancellazione. Che però stravolgono la filosofia dell’atto e mettono di nuovo Salvini in un angolo stretto stretto. La Corte dei Conti riacquista in pienezza i suoi poteri di verifica, Ciucci scompare dai radar del decreto e la funzione di coordinamento passa al MIT. Ma nella norma spunta il ruolo attivo e diretto di Palazzo Chigi. Letteralmente, la seconda bozza recita che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari (…) a svolgere, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all’adozione di una nuova delibera del CIPESS”.
È evidente che la Presidenza del Consiglio nella cabina di regia modifica equilibri e paternità politica del procedimento. Il MIT coordina, ma deve farlo sotto il tutorato di Palazzo Chigi. Salvini legge, si infuria, punta i piedi e non ci sta. Non può opporsi alla defenestrazione di Ciucci-commissario, ingoia il rospo del controllo pieno della Corte dei Conti, ma passare dal nominare un commissario a essere lui commissariato da Meloni è davvero troppo! Così nel giro di poche ore si perviene alla terza bozza (e chissà se è l’ultima: fino alla pubblicazione del decreto, le “manine” possono sempre entrare in azione…). Se le potestà piene dei magistrati contabili non possono essere ridotte, l’ultimo testo redatto dopo le proteste salviniane sbianchetta l’espressione “la Presidenza del Consiglio e con” mantenendo solo il “raccordo con le altre amministrazioni competenti” (Ministeri Ambiente, Sanità, Economia, amministrazioni locali).
Tutto fatto? Salvini si è ripreso la scena, mettendo in sicurezza il percorso per evitare che la legislatura si chiuda senza neanche il progetto approvato? Niente affatto. Nel testo rimane una “furbata scivolosa” che, in realtà rende la norma contraddittoria e inapplicabile (o che, per lo meno, rende impossibile applicarla alla lettera).
- Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la “furbata” del decreto
Come detto, la prima versione del decreto-legge intendeva ridurre non solo il controllo della Corte dei Conti, ma anche il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP). In effetti Salvini, o chi per lui, sembra terrorizzato da questo esame tecnico, al punto di averlo addirittura annullato nel decreto che aveva riesumato progetto e contratti. Il DL 35/2023 disponeva che l’approvazione diretta del CIPESS avrebbe sostituito “ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato”. Visto che il Comitato Tecnico di SdM il parere lo deve esprimere per legge, e che la VIA non può essere saltata, questa formula ha come unico obiettivo proprio il CSLP e il suo parere, che sarebbe invece necessario per legge per una compiuta istruttoria tecnica del progetto. Visto però che questo organismo aveva già espresso nel 1997 un parere su una precedente versione del progetto (il “progetto preliminare”, base della gara), il Governo decideva di saltare a piè pari il necessario riesame del nuovo progetto (quello definitivo) da parte del Consiglio, facendo valere quello del secolo scorso. Già la cosa ci era parsa impraticabile. E la Corte dei Conti confermava nella sua decisione quanto avevamo precedentemente detto su Sbilanciamoci!, ritenendo illegittima la sostituzione del CIPESS agli organi tecnici terzi tenuti per legge alle necessarie istruttorie tecniche. Nella sua deliberazione, infatti, la Corte dei Conti ha spiegato che in 30 anni era passata troppa acqua sotto il ponte inesistente e non era sostenibile che un parere così vecchio potesse essere ancora attuale. Inoltre il progetto aveva subìto modifiche, varianti, incremento di opere da costruire, indicando come necessario un nuovo parere. Ma il ministro teme troppo il parere tecnico. Cosa succederebbe se il CSLP si accorgesse che nel disegno PB_00100_F0 è documentata una faglia “certa” e “attiva” a meno di 30 metri dal pilone lato-Calabria, in piena area di inedificabilità? Dovrebbe dire che il progetto va rifatto, perché è obbligatorio allontanare il pilone di almeno 80 metri dalla faglia. E cosa succederebbe se si accorgesse che le prove in galleria del vento non hanno rispettato le specifiche di progetto? Cosa ancora se dovesse scoprirsi che per far stare il “franco navigabile” (l’altezza del ponte a pieno carico) nel limite obbligatorio di 65 metri sono state formulate condizioni ad hoc? Ecco, il timore è che un nuovo parere tecnico risulti negativo, oppure gravato di prescrizioni tali da rendere necessaria una nuova gara. Esattamente il contrario di ciò che il Governo, disperatamente, tenta di fare fin dal suo insediamento, nel settembre 2022.
Come eludere questa forca caudina? Semplice: dire per legge che il nuovo parere del CSLP dovrà riguardare non l’intero progetto, ma solamente (e parzialmente) un suo documento. Non gli oltre 10.000 elaborati tecnici, ma soltanto una relazione di sintesi. Et voilà, les jeux sont faits! O, almeno, così crede il Governo. In realtà questa furbata, è fragile sotto un profilo sia sostanziale che di coerenza interna della norma.
Sotto il profilo sostanziale, affermare che il progetto sia già stato esaminato dal CSLP non regge, perché il progetto preliminare esaminato trent’anni fa è altra cosa dal progetto definitivo approvato dal CIPESS. Tecnicamente sono state innalzate le torri, modificati i punti di ancoraggio, sollevato il “franco navigabile”, invertiti di sensi di marcia delle carreggiate (modificando la distribuzione dei pesi e dei carichi in fase di esercizio). Inoltre ci sono le “varianti” determinate dalla necessità di mitigare o modificare le interferenze con parti sensibili del territorio. Va ancora considerato che le prescrizioni generali per le costruzioni in aree sismiche si sono modificate, per cui il pilone disegnato nel progetto sarebbe oggi inapprovabile perché troppo vicino a una faglia certa e attiva. Tutta roba non esaminata dal parere risalente al secolo scorso; è dunque sbagliato sostenere che sia sufficiente integrare il vecchio parere con il semplice esame di una relazione di aggiornamento, perché nessuno degli elaborati che compongono l’attuale progetto definitivo è stato mai esaminato dal CSLP. Un’interpretazione letterale e restrittiva del DL (ciò che probabilmente il Governo auspica) sarebbe tecnicamente insostenibile, anche alla luce della deliberazione n. 19/2025 della Corte dei Conti, e non consentirebbe alla nuova delibera di superare la censura di illegittimità posta dalla magistratura contabile.
Sotto il profilo della coerenza interna della norma, la disposizione specifica relativa al parere del CSLP apre una questione rilevante. Il DL annuncia una finalità generale chiara e precisa, ma quanto disposto in merito al parere non ne consente la realizzazione. Il decreto infatti è asseritamente approvato “al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti sulla delibera del CIPESS” (comma 1). Ora, su questo punto la Corte dei Conti ha indicato la necessità di un parere non limitato e parziale, ma relativo all’intero progetto che, per conseguenza, deve essere esaminato integralmente e direttamente. La Corte, infatti, ritiene necessario un nuovo parere per tre ragioni: 1) il parere del 1997 è così remoto da risultare non più attuale e concreto; 2) nella sua redazione, il progetto è stato modificato in maniera sensibile (varianti, opere aggiuntive, altezze e sagoma dell’infrastruttura); 3) lo stesso parere del 1997 sul progetto preliminare prescriveva che, data la complessità tecnica, il progetto “esecutivo” (all’epoca la seconda e ultima fase della progettazione) avrebbe dovuto essere nuovamente sottomesso al Consiglio. È evidente che il parere da richiedersi al CSLP in conformità alla censura formulata dalla Corte dei Conti implica un adeguato esame dell’intero progetto e non la sola valutazione della “relazione di aggiornamento” predisposta dal progettista.
D’altro lato, però, la disposizione relativa al punto specifico, come visto, richiede che venga acquisito “un nuovo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista”. E qui potrebbe sorgere un problema di coerenza interna della norma. Questo rinvio alla “relazione del progettista” (che, come si vede è esplicito, ma non tassativo o esclusivo) deve essere interpretato per potervi dare corretta attuazione. La forma definita implica una limitazione del parere alla sola relazione (come potrebbe far concludere una interpretazione “restrittiva”) o consente che il parere, fondandosi anche sulla “relazione”, sia invece esteso all’intero progetto?
Si può ipotizzare che il Governo, magari in nome della necessità di abbreviare i tempi di approvazione della delibera CIPESS, sostenga il criterio restrittivo, chiedendo al CSLP di limitarsi al solo esame della “relazione del progettista”, senza valutare gli elaborati tecnici del progetto. Sarebbe però un’interpretazione sbagliata e pericolosa: il parere espresso dal CSLP non risponderebbe infatti alla finalità della norma (quella di conformarsi alle decisioni della Corte dei Conti) e risulterebbe facilmente impugnabile, bloccando nuovamente l’iter progettuale e decisionale. In alternativa, coordinando la disposizione specifica con la finalità generale della norma, si dovrebbe invece considerare che la “relazione del progettista” costituisce parte integrante del progetto, fungendo da base per un riesame anche ampio. Questa seconda interpretazione, sicuramente più coerente col mandato di conformare la nuova delibera CIPESS alle deliberazioni della Corte dei Conti, consentirebbe al CSLP di accedere all’intera documentazione di progetto, con lo scopo di esprimere un parere sicuramente più adeguato: attuale, aggiornato, completo e coerente col parere espresso dallo stesso Consiglio Superiore nel 1997 dove (come rammentato) si prescriveva un nuovo esame integrale del progetto da parte del Consiglio in relazione agli elaborati relativi alla fase di progettazione seguente il progetto esecutivo.
In effetti, la relazione illustrativa dello schema di Decreto-Legge, sul punto non menziona in alcun modo l’ipotetica restrizione di oggetto del parere del CSLP, lasciando intendere che l’interpretazione data dai Servizi Parlamentari dello stesso Governo debba essere “estensiva”. D’altronde, che il nuovo parere debba riguardare l’intero progetto è indicato dallo stesso parere del 1997, che recita nel dispositivo conclusivo: “..l’assoluta eccezionalità dell’opera, per la quale non sussiste possibilità di riferimento a precedenti esperienze, impone …[che] il progetto [definitivo-]esecutivo del ponte sarà sottoposto all’esame di questa Assemblea”. Se dunque il Governo cercava una scorciatoia per dribblare un parere “ficcante” del CSLP con l’escamotage della “relazione del progettista”, non l’ha trovata. L’applicazione corretta dello stesso DL non consente un’interpretazione “restrittiva” della disposizione in merito, e ogni eventuale tentativo di restringere il campo d’azione del CSLP condurrebbe all’impugnazione del documento, con nuovo stop e perdita di tempo.
- Il nodo irrisolto dell’Europa
Il nodo più spinoso dell’intera procedura, tuttavia, riguarda non tanto i pareri elusi, quanto piuttosto la sua compatibilità col diritto europeo e, in particolare, con la “Direttiva Habitat” e con la “Direttiva Appalti”, di cui avevamo già scritto su Sbilanciamoci!. In sintesi, i due punti critici riguardano le misure di mitigazione dell’impatto ambientale e l’eccesso di rincaro dell’appalto. Sul primo punto la Direttiva europea impone che, in presenza di una Valutazione di Incidenza Ambientale negativa (come risulta dalla VIA del progetto) la Commissione Europea esprima un “previo parere” relativo sia al progetto che alle misure di mitigazione ambientale, a meno che il Governo non dimostri l’assenza di progetti alternativi (da sottoporre a identica VIA-VINCA) e l’esistenza di motivi imperativi di interesse pubblico (i cosiddetti IROPI) relativi a salute umana, sicurezza pubblica, tutela ambientale. Allergico a ogni controllo esterno, il Governo aveva tentato questa strada, assumendo una delibera (la “delibera IROPI”) in cui affermava l’inesistenza di alternative tecniche al progetto e la sussistenza di imperative ragioni di sicurezza sia civile che militare e per l’ambiente; su questa base riteneva di potersi limitare a comunicare alla Commissione UE le misure di mitigazione, senza dover sottostare al preventivo parere. La Corte dei Conti ha censurato questa procedura sia perché la delibera IROPI appariva debole negli argomenti, sprovvista di una decente istruttoria tecnica e, addirittura, priva di attribuzione, sia perché la sottrazione all’Europa del dovere di espressione di un parere non era supportata da alcuna intesa formalmente riscontrabile con la Commissione. Riguardo al possibile eccesso di rincaro, la Delibera Appalti stabilisce che qualora il costo dell’opera, a causa di varianti o di incrementi dell’appalto o di altra ragione e al netto degli aggiornamenti dei prezzi secondo le clausole definite nel contratto, sia cresciuta di più del 50% del valore originario del contratto, l’appalto va annullato e la gara ribandita. In merito, la Corte dei Conti ha evidenziato che non era stato dimostrato (malgrado la documentazione inviata e l’interlocuzione intrattenuta) che l’aumento da 3,8 miliardi a 10,6 miliardi per il contratto fosse ascrivibile al rincaro dei costi e dunque non violasse la direttiva, obbligando a una nuova gara.
Su questi punti il DL non riesce a intervenire in maniera utile. In primo luogo, il Decreto attribuisce al MIT il compito di curare la “sottoposizione al Consiglio dei Ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano la realizzazione dell’opera”, così riconoscendo che la precedente “delibera IROPI” era inconsistente (forse addirittura non veritiera), in secondo luogo, conferisce sempre al MIT il generico compito di “coordinare l’attività istruttoria propedeutica al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell’Unione europea”. E infatti, sul piano della compatibilità con la norma europea nulla può farsi in Italia se non attenersi al suo rigore (e ribandire una nuova gara azzerando il lavoro di questi tre, inutili, anni. Ma questo è esattamente l’opposto di ciò che il Governo intende. Dunque, rimane l’unica via di tentare un dialogo politico con la Commissione UE per farsi dare un disco verde rispetto alle ardite interpretazione del Governo in merito alle due Direttive.
E se questa interlocuzione potrebbe aver successo con riferimento al superamento della VINCA negativa, la strada appare molto, ma molto, più in salita riguardo alla “Direttiva Appalti”, dove le violazioni non riguardano “semplicemente” il problema dell’eccesso di rincaro (che non è di poco conto), ma anche una serie di variazione di contesto (il passaggio da project financing a finanziamento integralmente pubblico, la variazione in corso d’opera dei parametri per l’aggiornamento dei prezzi e per il “prefinanziamento” dell’opera a carico del General Contractor, …) che violano i principi di trasparenza e concorrenza, potendo incidere sul valore delle offerte presentate e potendo attrarre nuovi potenziali competitor. Da qui l’obbligo di azzerare tutto e procedere a nuova gara. E su questo scoglio, di difficilissima sormontabilità, nulla può il DL e nulla potranno il Governo e i progettisti.
- Conclusione
In conclusione, dunque, malgrado i bizantini sforzi compiuti dal Governo col nuovo DL (approvato, ma non ancora pubblicato…) per definire procedure formalmente adeguate per recuperare legittimità agli atti del ponte, troppi nodi restano da sciogliere, anzi non scioglibili. Il Decreto risulta inutile (la stessa relazione istruttoria afferma che i compiti definiti nella norma sostanzialmente “rientrano nei compiti ordinari delle strutture ministeriali e degli organismi consultivi e di regolazione citati”) o potenzialmente contraddittori (l’ipotetica riduzione della portata operativa del parere del CSLP), e non affronta (né potrebbe) la questione del contrasto con le leggi comunitarie.
I decreti crescono, il ponte no. E l’unica via possibile sarebbe quella che il Governo non vuole: bandire una nuova gara.
Guido Signorino
14/2/2026 https://sbilanciamoci.info/










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