Civiltà giuridica e pena capitale: il «vertice dell’inciviltà»

Il codice penale fascista, noto come Codice Rocco, entrato in vigore nel 1931, ampiamente modificato ma tuttora vigente, prevedeva la pena di morte unicamente per reati gravissimi contro la personalità dello Stato e per i più gravi delitti comuni contro la persona, come l’omicidio aggravato e la strage. Di certo, non per il delitto di rapina, oggi passibile di un «giusto processo» e, se commesso a mano armata e con minaccia o violenza, delle severe sanzioni previste dalla legge penale, con pena edittale massima fino a venti anni di reclusione.

Insomma, è sempre lo Stato a detenere il «monopolio della violenza legittima» all’interno del proprio territorio, secondo il noto concetto teorizzato dal sociologo tedesco Max Weber. In breve, lo Stato è l’unico ente autorizzato a utilizzare la forza fisica, o la minaccia di essa, per far rispettare le leggi, mantenere l’ordine pubblico e prevenire il caos. Ne discende che i cittadini non possono farsi giustizia da soli, dal momento che tale diritto resta delegato alle istituzioni e agli organi di polizia.

Giova ribadirlo: codice penale fascista.

Nel suo più celebre trattato, Dei delitti e delle pene (1764), Cesare Beccaria, padre del costituzionalismo penale moderno, condanna in modo intransigente la pena di morte, poiché lo Stato non detiene il diritto di togliere la vita ai cittadini e la pena capitale è non solo inutile, ma anche inefficace quale deterrente rispetto alla «certezza della pena».

Poiché gli individui hanno ceduto allo Stato solo la minima porzione di libertà necessaria a garantire la sicurezza collettiva, nessuno ha il diritto di disporre della propria vita o di quella altrui e, quindi, non può aver ceduto tale diritto alla sovranità. L’esecuzione diventa, allora, un atto di «guerra della nazione contro il cittadino».

L’efficacia della deterrenza non implica la crudeltà o l’intensità della punizione, ma la sua inevitabilità e certezza. La pena di morte è un esempio terribile, ma transeunte. Per Beccaria non l’«intensione», ossia l’intensità, bensì soltanto l’«estensione», la certezza e la prontezza della pena dispiegano efficacia preventiva rispetto ai reati.

La pena capitale non è un diritto. Lo Stato potrebbe uccidere solo per necessità o per utilità, ma la morte non è né utile né necessaria: questa è la nota argomentazione di Beccaria.

Per Beccaria la pena di morte è sempre una «guerra della nazione» contro uno dei suoi membri, il «vertice dell’inciviltà», in qualsiasi circostanza e quale che sia il delitto contestato. Pertanto, essa non è utile, poiché non corregge il condannato né lo rieduca, ma semplicemente lo cancella dal consorzio umano e civile. Al contrario, secondo John Locke, nel Secondo trattato sul governo, chi commette reati efferati, violando la legge di natura e ledendo i diritti altrui, si pone in uno «stato di guerra» contro il genere umano, perdendo il proprio diritto alla vita e diventando passibile della pena capitale, inflitta dallo Stato per proteggere la società e garantire la sicurezza di una comunità ben ordinata.

Questa premessa introduce direttamente il thema decidendum.

Se uno Stato costituzionale di diritto, quale il nostro, esclude la pena capitale e se altri ordinamenti giuridici la contemplano soltanto in casi di eccezionale gravità, come si giustifica la contestazione di una sentenza di condanna e la connessa istanza di grazia ancor prima del deposito delle motivazioni, quand’anche ipoteticamente rilevanti ai fini della grazia, provvedimento umanitario e, per l’appunto, «gratuito», a fronte di una limpida fattispecie di omicidio plurimo di primo grado, ovvero volontario, e tentato omicidio? Per legittima difesa, se vogliamo ragionevolmente escludere la prefigurazione di un nuovo stile di futura conduzione del… Quirinale?

Il dilemma merita attenta considerazione, alla luce della dottrina, del diritto e della giurisprudenza, nonché dello hegeliano «ordinario intelletto umano».

A mente dell’art. 52 c.p., norma di rango costituzionale, la difesa deve essere proporzionata all’offesa. Non occorre specificare che «proporzione» identifica una relazione dimensionale, simmetrica e speculare, tra due oggetti o, in ambito giuridico, un rapporto equilibrato tra azioni. Esemplificando, non sussiste proporzione nell’uso di un’arma da fuoco contro un pugno, né si può uccidere per difendere unicamente un bene patrimoniale. Se qualcuno entra illegalmente nell’abitazione altrui o in un esercizio commerciale usando violenza o minaccia, la reazione armata è giustificata, purché intervenga durante l’aggressione e in costanza della stessa. Tuttavia, con buona pace dei «predicatori d’odio, operatori di mistificazione, seminatori di discordia» (Mattarella, Brescia, 2024), per il solo fatto di entrare non si «rinuncia alla vita». Lo hate speech può, invece, guadagnare consenso, cieco ed estremista, manipolare e polarizzare in fazioni confliggenti la sfera dell’opinione pubblica e del discorso pubblico, mettendo nel mirino nemici immaginari, arricchendo curricula e implementando… carriere.

Invero, la «banalità del male» è sempre viva e incombente e lotta… contro di noi.

Quanto, poi, all’estensione del diritto di legittima difesa «fuori dalle abitazioni», si versa in una petizione di principio, poiché, fuori o dentro, sussiste il medesimo, inaggirabile vincolo logico-giuridico dell’attualità dell’offesa e della proporzione.

È del tutto evidente che la punibilità per «eccesso colposo» resti esclusa qualora l’agito sia stato causato dal «grave turbamento o dal panico» derivanti dalla situazione di pericolo in atto. Questo è il punto dirimente: pericolo in atto, non trascorso. Vale a dire: non alle spalle e contro offensori in fuga, rincorsi per la strada e, peraltro, in possesso di una pistola giocattolo. Dopo l’offesa, cessato ogni pericolo per la propria incolumità o per quella di altre persone, quale «difesa» legittima, se non la denuncia? Sarebbe un caso lampante di giustizia privata e di «pena capitale»; e il «pentimento con il senno di poi», le parole di questa persona, pur ammirevole, in assenza della consapevolezza etica del proprio agire e del perdono dei familiari delle vittime, esibisce scarso valore scriminante. Resta fatta salva, evidentemente, l’ipotesi di una temporanea incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 85 c.p., qualora risulti giudizialmente accertata, ancorché sopravvenuta rispetto all’offesa subita. Se non che, nel caso di specie, la persona «ha agito in modo lucido», come scrive l’estensore della sentenza.

Le consuete schermaglie polemiche tra tifoserie sembrano ignorare che all’imputato sono state riconosciute due precise attenuanti, nonostante una precedente condanna patteggiata per minaccia e aggressione. In virtù di tali circostanze attenuanti, la pena edittale si è notevolmente ridotta: lo «stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui», ex art. 62 c.p., ossia la provocazione e lo sconvolgimento emotivo causati dalla rapina appena subita all’interno del negozio, dopo una precedente rapina, causa di un disturbo post-traumatico da stress, puntualmente annotato nella motivazione della sentenza; nonché le circostanze attenuanti generiche, in ragione del parziale risarcimento del danno, spontaneamente già corrisposto alle famiglie delle vittime in sede di udienza preliminare. Il tutto con buona pace di soyGiorgia e del dotto Guardasigilli, prontamente convocato e reso edotto, al Quirinale, sul tema costituzionale della grazia e, al riguardo, sull’inagibilità dello strumento populista.

Inoltre, si blatera intorno all’ipotesi della grazia quale «quarto grado di giudizio», dimenticando che il titolare esclusivo del potere di grazia, il Capo dello Stato, non interviene sul giudicato, né potrebbe mai interferire con la giurisdizione e sbriciolare una «cosa giudicata», ma valuta, motu proprio, gli eventuali presupposti di un autonomo e insindacabile provvedimento di clemenza. L’unica possibilità di un ulteriore «giudizio» si concretizzerebbe nell’istanza di revisione della condanna, in presenza dei presupposti di legge, ossia di nuove prove che, da sole o unite alle precedenti, possano dar luogo alla revisione. Anche perché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la legge Severino sono tassative e ostative rispetto a un’eventuale candidatura, immaginata, ancora una volta, quale rotaia privilegiata di svuotamento della giurisdizione penale, nel segno della crescente, e grottesca, torsione della rappresentanza democratica parlamentare.

Ictu oculi, la chiacchiera, come gli esami di Eduardo, non ha mai fine.

Il senso del discorso diventa perspicuo se si rammentano le accuse del monaco Ferdinando Facchinei a Beccaria. Anche ammettendo l’ipotesi del contratto sociale, «gli uomini non potrebbero mai ottenere il fine per cui si uniscono in società (ch’è di mettere la propria vita in maggior sicurezza) senza che la lor società s’abbia il diritto di punire con pena di morte», mancando il quale essa non potrebbe sussistere. Dunque la pena di morte «sarà sempre giusta, qualunque volta sia decretata da tutta la società o da quelli dai quali viene rappresentata». Neanche i «più pregiudicati socialisti» possono infatti negare che l’uomo in stato di natura ha diritto di uccidere il suo aggressore («si dica ch’è un diritto che hanno dalla natura di conservare la propria vita, si dica ch’è la legge del più forte, si chiami necessità», poco importa). Ne consegue che la società, «siccome deve aver maggior forza d’un uomo solo per assicurare la vita di tutti, così dovrà avere anche maggior diritto di tutti i cittadini insieme; e siccome un uomo solo ha diritto di ucciderne un altro (come abbiamo supposto) qualunque volta ne venga assalito, così e molto più si dovrà concedere un tal diritto alla società». In conclusione, «ha torto il N. A. (Beccaria) a contrastare ai sovrani il diritto della pena di morte».

Si ponga attenzione al richiamo del reazionario Facchinei alla società e allo Stato, ai quali soltanto compete la comminazione della pena capitale.

Del resto, nell’ambito della precedente teoria contrattualista e giusnaturalista, Ugo Grozio e Samuel Pufendorf, benché fautori della pena capitale su base «retributiva», sostenevano che gli individui, attraverso il patto sociale, cedono allo Stato lo ius puniendi, il diritto di punire e, in primis, il diritto naturale di farsi giustizia da sé, il «diritto» della giungla. Anche entro la costellazione teorico-politica del più radicale giusnaturalismo, il «fai da te» vendicativo appare, a dir poco, off topic. Palesemente altro dal… bricolage! Finanche il preistorico corpus legale di Hammurabi contemplava, in ordine ai delitti di furto o rapina, l’esecuzione capitale pubblica solo per volontà del sovrano e del Consiglio.

Sotto tale profilo, appare vagamente non pertinente lo stesso richiamo al Far West, dove, specifico filmico a parte, un’ampia narrazione letteraria e politica riferisce di processi per omicidio intentati da giudici locali nei confronti di pistoleri responsabili di azioni sproporzionate e ingiustificate a seguito di scontri verbali o di minacce e aggressioni pregresse, non durante confronti armati, magari estraendo più velocemente il revolver dalla fondina… Quod demonstrandum.

Infine, meritano di essere richiamati il discorso conclusivo di Piero Calamandrei all’Assemblea Costituente, il 22 dicembre 1947, e l’elogio di Beccaria, reiterato nel discorso agli studenti milanesi del 1955: «Non è ammessa la pena di morte… ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria! Grandi voci lontane, grandi nomi lontani…».

Voci spesso neglette, talora schernite, sopraffatte da urla e grida, rabbia e spavento. Le «pulsioni securitarie», linfa vitale del relativo paradigma, si alimentano della difesa dell’ego, non della vita, risultando emozionalmente indeclinabili e indecidibili.

Eppure, persino i sussurri esigono attenzione quando bisbigliano la verità.

Giuseppe Parissidi

21/7/2026 https://www.lafionda.org/

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