21 luglio 2001 – Genova: L’assalto alla scuola Diaz, le torture a Bolzaneto

La notte del 21 luglio 2001 attorno alle 23.30, il primo reparto mobile di Roma, in tenuta antisommossa, comandato da Vincenzo Canterini, fa irruzione nelle scuole Diaz e Pascoli, (la prima utilizzata dai manifestanti come dormitorio, la seconda come centro stampa), per effettuare una perquisizione ai sensi dell’articolo 21 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La perquisizione si conclude con 93 arresti e 82 feriti, di cui tre prognosi riservate.

Degli 82 feriti, 63 vengono condotti in ospedale, e i rimanenti 19 vengono portati direttamente nella caserma di Bolzaneto.

Tutti le persone ospitate all’interno della scuola vengono tratte in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio e detenzione di bottiglie molotov.

Da subito e nei giorni successivi, alti funzionari di polizia e il ministro degli Interni dichiarano che:
– le pattuglie poi entrate nelle scuole furono aggredite dal lancio di oggetti e da una sassaiola;
– le ferite e le contusioni riportate dai manifestanti arrestati erano pregresse;
– all’atto dell’irruzione l’agente Nucera era stato colpito da una coltellata da parte di un non identificato aggressore;
– all’interno della scuola Diaz erano state sequestrate “armi, oggetti da offesa ed altro materiale che ricollegavano il gruppo dei giovani in questione ai disordini e alle violenze scatenate dai Black Block”, ed in particolare erano state ritrovate due bottiglie Molotov.

Riguardo al lancio di oggetti e alla sassaiola: da subito le affermazioni dei funzionari di polizia, tra cui Francesco Gratteri, non trovano riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da Di Bernardini (che dirigeva la Squadra Mobile di Roma) durante gli interrogatori effettuati dal PM Enrico Zucca nei giorni successivi; nemmeno i poliziotti e i funzionari che hanno descritto la sassaiola nelle loro relazioni, ne sanno qualcosa: ai magistrati si sono limitati a dire che l’avevano scritto perché qualcuno, non si sa chi, glielo aveva detto. Spartaco Mortola, il numero uno della Digos di Genova, ha negato l’evidenza dei filmati girati dalla scuola Pascoli (l’edificio antistante alla scuola Diaz/Pertini) al momento dell’irruzione. In una nota inviata al capo della Polizia il 05 agosto 2001 Mortola ha dichiarato che “poiché l’immagine è concentrata soprattutto sul portone d’ingresso ed a causa dell’oscurità, non si nota apparentemente il lancio di oggetti contundenti, dai piani superiori all’indirizzo delle forze dell’ordine, anche se lo scrivente conferma, anche in questa sede, che il lancio di oggetti ci fu”.

Per quanto riguarda le ferite riportate dai manifestanti, dai certificati medici di ricovero risulta che durante l’irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz/Pertini sono state ferite 82 persone, tre delle quali in modo molto grave. Il 4 settembre 2001 Vincenzo Canterini, comandante del VII nucleo sperimentale antisommossa del I Reparto Mobile di Roma, ha dichiarato al comitato parlamentare d’indagine che nella scuola Diaz/Pertini “vi sono state persone che, entrando, hanno visto lanciarsi contro delle sedie e quindi hanno reagito”. Uno degli uomini di Canterini, invece, descrive pestaggi immotivati, compiuti in assenza di reazione. Nella relazione di servizio consegnata al questore Colucci il 22 luglio 2001, il vice sovrintendente della Polizia di Stato Vincenzo Compagnone ha dichiarato che nella scuola “notavo operatori ed altri accanirsi e picchiare come belve dei ragazzi, uno di questi era a terra in una pozza di sangue e non dava segni di vita”.

Per quanto riguarda la presunta aggressione subita dall’agente Nucera, la versione dei fatti sostenuta dalle forze di polizia, e il racconto dello stesso Nucera, sono stati smentiti dai Carabinieri del RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Parma in due perizie in cui è dichiarato che le lacerazioni su giubbotto e corpetto sono incompatibili con l’aggressione denunciata.

Per quanto riguarda le armi e gli oggetti da difesa: il bottino recuperato dalle forze dell’ordine era fatto di coltellini svizzeri, macchine fotografiche, libri, fazzoletti di carta, assorbenti interni, maschere antigas e un piccone; successivamente si venne a sapere che il piccone era stato raccolto dal cantiere aperto presente all’interno della scuola.

Per quanto riguarda le bottiglie Molotov: nel verbale di perquisizione corredato da tredici firme di alti funzionari della polizia di Stato, si descrive il ritrovamento di due bottiglie molotov, ma le indagini successive hanno rivelato una verità differente.

Il Vicequestore aggiunto Pasquale Guaglione, infatti, ha dichiarato ai PM genovesi Enrico Zucca e Francesco Pinto che quelle bottiglie sono state in realtà ritrovate da lui in un cespuglio sul lungomare di Corso Italia nel pomeriggio del giorno precedente.

Il 12 maggio 2003 il GIP Anna Ivaldi dispone l’archiviazione delle indagini contro i manifestanti per il reato di resistenza, con un’ordinanza di archiviazione in cui si afferma che “non può affermarsi, neppure con un minimo grado di certezza, che coloro che si trovavano nella Diaz e che vennero poi arrestati abbiano lanciato oggetti sulle forze di polizia“… Deve poi escludersi essi abbiano posto in essere atti di resistenza nei confronti del personale di polizia, una volta che questo riuscì ad accedere all’interno della Diaz“…

Processo di primo grado

Al processo di primo grado per i fatti accaduti durante i giorni del G8 a Genova alla scuola media A.Diaz, il 13 novembre 2008 il tribunale di Genova ha emesso una sentenza di proscioglimento per i vertici della polizia nelle figure di Giovanni Luperi, nel 2001 vice direttore dell’UCIGOS, Francesco Gratteri, che era direttore dello Sco, e Gilberto Calderozzi, che avevano firmato il verbale di perquisizione. Sul totale di 29 imputati, 16 sono stati assolti e a 13 sono state inflitte condanne per un totale di 35 anni e sette mesi, di cui 32 anni e 6 mesi condonati (a petto di oltre 108 anni chiesti dall’accusa). Sono quindi stati condannati solo funzionari che ricoprivano all’epoca dei fatti cariche di minore rilievo all’interno della polizia per motivi vari tra calunnia, falso ideologico, lesioni, lesioni aggravate in concorso, introduzione di bombe Molotov nella scuola e violazione della legge sulle armi. Il tribunale ha inoltre condannato il Ministero dell’Interno a pagare una provvisionale compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro ad ognuna delle oltre 70 parti civili per le lesioni riportate. La sentenza ha provocato l’indignazione del pubblico presente in aula.

Sentenza di secondo grado

Il processo di appello conclusosi il 18 maggio 2010 ha in parte ribaltato le sentenze di primo grado, condannando 25 imputati su 27, tra cui i vertici della catena di comando delle forze dell’ordine a Genova, a pene comprese tra i 3 anni e otto mesi e 4 anni, con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. In particolare, in base all’articolo 40 del codice penale, perché avevano l’obbligo di impedire le violenze e non lo hanno fatto, sono stati condannati gli alti funzionari della polizia presenti alla irruzione alla scuola Diaz: il capo dell’anticrimine Francesco Gratteri (a 4 anni), l’ex comandante del primo reparto mobile di Roma Vincenzo Canterini (a 5 anni), Giovanni Luperi (a 4 anni), Spartaco Mortola, dirigente della DIGOS di Genova, (a 3 anni e 8 mesi) Gilberto Calderozzi, vice direttore del Servizio Centrale Operativo (a 3 anni e 8 mesi).

Nella motivazione della sentenza è scritto inoltre che Luperi e Gratteri, nel frattempo diventati rispettivamente dirigente dell’intelligence e dell’antiterrorismo, “preso atto del fallimentare esito della perquisizione, si sono attivamente adoperati per nascondere la vergognosa condotta dei poliziotti violenti concorrendo a predisporre una serie di false rappresentazioni della realtà a costo di arrestare e accusare ingiustamente i presenti nella scuola“. Tra i falsi atti per cui sono stati condannati, quello relativo all’introduzione nella scuola da parte di poliziotti delle bottiglie Molotov (introdotte da Pietro Troiani – condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi più 5 anni di interdizione dai pubblici uffici – e falsamente rinvenute da Salvatore Gava – condannato alla stessa pena), che erano poi state utilizzate come prova del possesso di armi da parte degli occupanti.

Cassazione

Il 5 luglio 2012 la Cassazione conferma in via definitiva le condanne per falso aggravato e l’impianto accusatorio della Corte d’Appello. Convalida così la condanna a 4 anni per Francesco Gratteri; convalida anche i 4 anni per Giovanni Luperi, vicedirettore Ucigos ai tempi del G8, all’epoca della condanna capo del reparto analisi dell’Aisi. Tre anni e 8 mesi a Gilberto Caldarozzi, all’epoca della condanna capo servizio centrale operativo. Convalida anche in parte la condanna a 5 anni per Vincenzo Canterini, riducendola a 3 anni e 6 mesi (per l’intervenuta prescrizione del reato di lesioni), ex dirigente del reparto mobile di Roma. Prescrive, invece, i reati di lesioni gravi contestati a nove agenti appartenenti al settimo nucleo speciale della Mobile all’epoca dei fatti. Nel commentare positivamente la sentenza, che per la prima volta in Occidente condanna funzionari così importanti delle forze dell’ordine, un legale dei no global coinvolti nei fatti ha sottolineato che malgrado la estrema gravità dei fatti il Parlamento non ha istituito una Commissione di inchiesta per individuare le responsabilità politiche. Anche Amnesty International ha definito la sentenza importante, ma ha sostenuto che le condanne “non riflettono la gravità dei crimini accertati, e … coinvolgono un numero molto piccolo di coloro che parteciparono alle violenze ed alle attività criminali volte a nascondere i reati compiuti“.[45]

Alcuni dei condannati, al momento della sentenza, ricoprivano ruoli di rilievo nell’ambito delle forze dell’ordine italiane, che hanno dovuto abbandonare per via della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Oltre alle impressionanti carriere di molti dei funzionari nel periodo che va dai fatti di Genova alla loro condanna definitiva, ha fatto scalpore la carriera di Gilberto Caldarozzi dopo la condanna in Cassazione e la sospensione; assunto come consulente alla Finmeccanica di cui era presidente l’amico Gianni De Gennaro, capo della polizia ai tempi del G8, è stato nominato vice-capo della Direzione Investigativa Antimafia nel 2017.[46]

Corte europea dei diritti dell’uomo

Per il fatto che in Italia le leggi non prevedessero a quel tempo il reato di tortura, un ricorso è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo da Arnaldo Cestaro, che all’epoca dei fatti aveva 62 anni ed era stato una delle vittime del violento pestaggio da parte della polizia durante l’irruzione nella scuola. Gli furono rotti un braccio, una gamba e dieci costole, fu costretto ad essere operato e subì a lungo le conseguenze delle percosse subite. Il 7 aprile 2015, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire Cestaro con 45.000 euro, riconoscendo come torture alcune delle violenze poliziesche alla Diaz. Nelle motivazioni si legge che l’ammenda è stata imposta non solo per i fatti specifici, ma anche perché non era stata promulgata alcuna legge sulla tortura, consentendo ai responsabili del pestaggio di non essere sanzionati.

La sentenza Cestaro ha avuto un seguito il 22 giugno 2017, quando la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia con motivazioni analoghe a risarcire altri 29 occupanti della Diaz torturati dalla polizia durante il G8. I nuovi risarcimenti sono stati fissati tra i 45.000 e i 55.000 euro a persona. La sentenza è stata emanata nel periodo in cui il testo della nuova legge sulla tortura era all’esame del Parlamento italiano. Il testo di legge per il reato di tortura in Italia è stato poi approvato in via definitiva dalla Camera il 5 luglio 2017. L’Italia ha in seguito dovuto sostenere analoghi risarcimenti per i dimostranti torturati nella caserma di Bolzaneto.

Ricorsi alla CEDU sono stati presentati anche da parte di alcuni poliziotti condannati per l’irruzione nella scuola. Il 17 luglio 2021 la Corte, in composizione di giudice unico, ha dichiarato tali ricorsi irricevibili per manifesta infondatezza delle doglianze e per il motivo “che i fatti presentati non rivel[a]no alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli”.

Corte dei conti

Nel 2019 ventiquattro appartenenti alla Polizia di Stato sono stati condannati dalla magistratura contabile a rifondere, in solido, ai ministeri degli interni e della giustizia le spese legali e le provvisionali risarcitorie, per un totale di 2800000,00 €.

Video

Mark Covell – genoa g8 2001 – diaz school

Bolzaneto, luglio 2001: tre giorni di vessazioni e abusi 

“Un completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto”: così la Corte di Cassazione definì il trattamento riservato dagli agenti di Polizia agli oltre 300 manifestanti portati alla caserma di Genova Bolzaneto, durante il vertice del G8 del luglio 2001.

La caserma fungeva da centro per l’identificazione dei fermati che poi sarebbero stati trasferiti in diverse carceri italiane, ma dalle inchieste è emerso che per tre giorni si trasformò in un luogo di vessazioni e abusi che secondo le vittime sconfinarono nella tortura. Il personale delle forze dell’ordine fu accusato di violenze fisiche e psicologiche e di mancato rispetto dei diritti fondamentali, quali quello a essere assistiti da un legale o di informare qualcuno del proprio stato di detenzione; gli arrestati riferirono inoltre di essere stati costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione o ricevere cure mediche.

“A Bolzaneto furono commessi atti che sono qualificabili come tortura”. Questa la chiara sentenza emessa oggi dalla Corte europea dei diritti umani, alla quale avevano fatto ricorso un gruppo di vittime, contro l’Italia per il trattamento subito dalle persone arrestate e portate al centro temporaneo di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. La struttura di detenzione temporanea (con ambulatorio e matricola) messa in piedi nella caserma di Bolzaneto, tra il 12 e il 22 luglio, prese in carico 222 persone, che poi sono state smistate in diversi carceri del nord Italia.

Lo Stato italiano ha violato il loro diritto a non essere sottoposti a maltrattamenti e tortura e si denuncia l’inefficacia dell’inchiesta penale sui fatti di Bolzaneto.

Alcuni agenti, così come alcuni infermieri presenti a Bolzaneto, affermarono sia di aver assistito (o per lo meno percepito) ad episodi di violenza, sia di aver visto arrivare nella caserma manifestanti già pesantemente feriti. Il 4 febbraio 2004 il magistrato Alfonso Sabella, durante un interrogatorio, disse che la caserma di Bolzaneto doveva servire per un piano anti-black-bloc, elaborato durante un vertice in prefettura svolto il 7 luglio: in base a questo piano la caserma doveva essere operativa entro il 17 luglio o anche prima, subito dopo (e quindi prima dell’inizio del vertice) sarebbero dovuti avvenire dei fermi preventivi contro i “black bloc” già noti, e poi, grazie ad un’apposita scansione dei tempi della giustizia (24 ore di fermo di indiziato di delitto, sommati a due giorni per effettuare gli interrogatorio da parte del pm e ad altri due giorni per essere ascoltati davanti al gip) li si sarebbe potuti trattenere fino al termine della manifestazione (Sabella sosterrà di non essere stato molto favorevole ad usare la contestazione di reati per giustificare questi fermi preventivi, ma che il tutto veniva giustificato col permettere di bloccare i gruppi più violenti in modo da far svolgere la manifestazione in maniera pacifica, anche per la sicurezza stessa dei manifestanti).

In base a questa pianificazione, la caserma di Bolzaneto doveva servire solo per arrestare e immatricolare questi piccoli gruppi, da trasportare poi nelle carceri tradizionali, mentre nei fatti il piano non verrà messo in atto, nessuno dei sospetti già noti verrà fermato, e in caserma il primo arrestato arriverà solo il 20 luglio, quando ormai gli scontri erano già iniziati, mentre nei giorni seguenti riceverà centinaia di fermati, un numero ben maggiore rispetto a quello per cui ne era stato pensato l’utilizzo. Alessandro Garassini, l’avvocato che assisteva Sabella, dichiarerà ai giornalisti a proposito delle dichiarazioni del suo assistito: “La domanda che mi pongo dopo aver sentito il racconto del mio assistito non solo da avvocato ma anche da cittadino è chiara: perché nessuno ha fermato i violenti prima del vertice? Eppure ci sono state le riunioni preparatorie, che confermano come le segnalazioni fossero correttamente arrivate. C’era anche un piano studiato nei dettagli. Ma al momento giusto non è accaduto nulla.

Nel luglio 2007 la Procura di Genova ha messo in dubbio l’autenticità di alcune delle dichiarazioni ufficialmente firmate da alcuni dei fermati stranieri che erano presenti nella caserma. Secondo il perito che ha analizzato i documenti (delle “dichiarazioni di primo ingresso”) vi sarebbero due modelli precompilati, in cui vi era scritto che i manifestanti dichiaravano, tra le altre cose, di non temere per la propria incolumità personale e di non volere che il consolato o l’ambasciata dei loro paesi fossero avvertiti del loro stato di detenzione. Il giudice Renato De Luchi ha tuttavia respinto la richiesta dei pm di acquisire questi documenti (in quanto già agli atti del processo) e di ascoltare il perito calligrafico che sosteneva la falsificazione del documenti.

Alla ripresa del processo, all’inizio di ottobre, i due ispettori della polizia penitenziaria che avevano sottoscritto i verbali dei 67 stranieri arrestati nella scuola Diaz e portati nella caserma di Bolzaneto hanno sostenuto di non aver assistito agli interrogatori e di essersi limitati a firmarne i verbali prima che fossero imbustati, quando gli interrogatori erano già terminati. Alla richiesta dei PM se non era anomalo che tra gli arrestati nessuno chiedesse di parlare con il consolato uno degli ispettori ha sostenuto che, per la sua esperienza quindicennale, normalmente nessun straniero arrestato chiedeva di essere messo in contatto con il proprio consolato.

Sentenza di primo grado

Il 14 luglio 2008 si è concluso il processo di primo grado, con 15 condanne (variabili tra i 5 mesi e i 5 anni, per un totale di circa 24 anni) e trenta assoluzioni. L’accusa aveva chiesto la condanna di tutti e 54 gli imputati. In base alla sentenza, i condannati e i ministeri dell’Interno e della Giustizia dovrebbero pagare anche circa 4 milioni di euro tra risarcimenti alle parti civili (155, con risarcimenti tra i 2.500 e i 15.000 euro) e spese legali (solo queste corrispondenti a circa 2,5 milioni di euro, cifra elevata a causa delle 180 udienze effettuate in tre anni). Parte del dibattito che si è sviluppato intorno alle richieste dell’accusa e delle relative sentenze verteva sul fatto che il reato di tortura non esisteva in Italia (né all’epoca dei fatti né a quella della sentenza), per cui i PM avevano chiesto condanne per (tra le altre accuse) abuso d’ufficio (art. 323 del codice penale).

Secondo i PM nella caserma erano state “inflitte alle persone fermate almeno quattro delle cinque tecniche di interrogatorio che, secondo la Corte Europea sui diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi sulla repressione dei tumulti in Irlanda negli Anni Settanta, configurano ‘trattamenti inumani e degradanti’“. È stato osservato in chiave critica come i reati in questione cadranno in prescrizione nel 2009, quando presumibilmente i procedimenti penali saranno ancora in corso, e che comunque – grazie all’indulto approvato nel 2006 – anche nel caso di condanne definitive difficilmente vi sarà chi sconterà l’eventuale pena inflitta.

Nelle motivazioni della sentenza, vengono elencati numerose violenze che risultano provate ai danni dei manifestanti trattenuti (tra cui alcuni di quelli provenienti dalla scuola Diaz): “lunghe attese prima di essere accompagnati ai bagni” al punto da doversi urinare addosso, “distruzione di oggetti personali“, “insulti di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne […], a quelli razzisti […] a quelli di contenuto politico” e varie minacce, “spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle“, “percosse in tutte le parti del corpo, compresi i genitali […] inferte con le mani coperte da pesanti guanti di pelle nera e con i manganelli” anche senza motivo, l’obbligo di assumere posizioni scomode o vessatorie, anche nei confronti di manifestanti feriti, per lunghi periodi e senza motivazioni valide. I giudici commentano anche il fatto che l’assenza di uno specifico reato di tortura nell’ordinamento italiano ha costretto i pubblici ministeri a riferirsi al reato di abuso di ufficio, non adeguato alle condotte degli accusati ritenuti colpevoli, pur essendo le loro azioni “pienamente provate” e potendo esse “ricomprendersi nella nozione di “tortura” adottata nelle convenzioni internazionali“. Nel testo delle motivazioni si legge che:

«L’elenco delle condotte criminose poste in essere in danno delle persone arrestate o fermate transitate nella caserma di Bolzaneto nei giorni compresi tra il 20 e il 22 luglio 2001 consente di concludere, senza alcun dubbio, come ci si trovi dinanzi a comportamenti che rivestono, a pieno titolo, i caratteri del trattamento inumano e degradante e che, quantunque commessi da un numero limitato di autori, che hanno tradito il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e, segnatamente, a quella che ne costituisce la Grundnorme, la Carta Costituzionale, e in una particolare (e si spera irripetibile) situazione ambientale, hanno, comunque, inferto un vulnus gravissimo, oltre a coloro che ne sono stati vittime, anche alla dignità delle Forze della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria e alla fiducia della quale detti Corpi devono godere, in virtù della meritoria attività quotidiana svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella comunità dei cittadini.»

(Estratto dalle motivazioni della sentenza di primo grado sui fatti della caserma di Bolzaneto)

ma anche che:

«purtroppo, il limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza nell’indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell’ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive (non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso “spirito di corpo”) la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignoto»

(Estratto dalle motivazioni della sentenza di primo grado sui fatti della caserma di Bolzaneto)

Nelle motivazioni si riporta anche che dopo la morte di Carlo Giuliani il venerdì pomeriggio era stato deciso che i carabinieri presenti a Genova non avrebbero più svolto servizio in strada, per cui il sabato furono mandati a Bolzaneto. Secondo alcune testimonianze, rese nel processo e riportate nelle motivazioni, la condizione dei manifestanti trattenuti durante il periodo in cui di guardia alle celle vi erano i carabinieri (dal sabato sera all’alba di domenica) era meno vessatoria e si erano registrate meno violenze (per la giornata di sabato una relativa intermittenza del trattamento vessatorio accompagnato in diverse occasioni da un atteggiamento, definito più umano dalle stesse parti lese, tenuto dagli appartenenti all’Arma, i quali sono intervenuti in diverse occasioni, per quanto hanno potuto, al fine di impedire le vessazioni), oltre al fatto che ai detenuti era stato concesso di sedersi ed era stata data dell’acqua, mentre vi erano stati dei battibecchi tra dei poliziotti che volevano entrare nella zona delle celle e carabinieri che avevano l’ordine di non farli passare.

Sentenza di secondo grado

Il 5 marzo 2010 i giudici d’appello di Genova, ribaltando la decisione di primo grado, hanno emesso 44 condanne per i fatti di Bolzaneto nel processo di secondo grado. Per quanto per la maggior parte prescritti per la componente penale del reato (solo in 7 non risulteranno prescritti), i condannati dovranno risarcire le vittime. Condannati a risarcire vittime e parti civili anche i ministeri di riferimento del personale presente nel carcere (ministero della Giustizia, dell’Interno e della Difesa), per una cifra complessiva superiore ai dieci milioni di euro. Sette imputati sono stati condannati penalmente: 3 anni e due mesi all’assistente capo della Polizia di stato Massimo Luigi Pigozzi, che, in base alle accuse, divaricò le dita di una mano, strappandone i legamenti, a uno dei fermati di Bolzaneto. Ad un anno sono stati condannati gli agenti di polizia penitenziaria Marcello Mulas e Michele Colucci Sabia, mentre due anni e due mesi sono stati inflitti al medico Sonia Sciandra.

Un anno ciascuno sono stati condannati gli ispettori della polizia di Stato Mario Turco, Paolo Ubaldi e Matilde Arecco, che avevano deciso di rinunciare alla prescrizione. Amnesty International ha sottolineato l’importanza della sentenza, che riconosce che a Bolzaneto vi furono «gravi violazioni dei diritti umani». È stato fatto notare da diversi media che la prescrizione sarebbe stata impedita se l’Italia avesse già introdotto nel suo sistema penale il reato di tortura, come da obblighi derivanti dalla firma della Convenzione ONU contro la Tortura del 1988.

L’avvocatura dello Stato, ritenendo eccessive le somme liquidate alle parti civili (comprensive di spese legali), ne ha sospeso il pagamento e ha fatto ricorso alla corte di Cassazione per chiedere la sospensione delle condanne civili. La quinta sezione penale della Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo legittimi i risarcimenti.

Cassazione

Il 14 giugno 2013 la sentenza della Corte di Cassazione, sottolineando la gravità dei fatti, tali da avere comportato una sostanziale gravissima sospensione dello stesso Stato di diritto, ha in parte confermato la sentenza di appello emettendo 7 condanne, 4 assoluzioni (relative ad indagati che avevano deciso di ricorrere in cassazione nonostante la prescrizione in appello) e confermando (come richiesto anche dal PG) le prescrizioni, riducendo però i risarcimento dovuti in sede civile. Il ricorso della Procura generale di Genova, relativo al fatto che l’Italia non avesse ancora adottato il non prescrivibile reato di tortura sancito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987, è stato respinto. In base alle decisioni della Cassazione ed alle richieste del PG, molti dei risarcimenti dovuti alle associazioni che erano stati erogati in appello, pur non avendo queste appellato la sentenza di primo grado, saranno vagliati ed eventualmente rimodulati in un ulteriore giudizio in sede civile.

Corte dei conti

Nel luglio 2016 i media danno notizia che, secondo le stime della procura della Corte dei conti, i danni patrominiali, erariali e di immagine subiti dallo stato per i fatti di Bolzaneto ammontano a 12 milioni di euro (di cui 5 di danno d’immagine). Tra i soggetti ritenuti responsabili di parte del danno anche persone che erano state assolte nei processi penali precedenti, tra cui il magistrato Alfonso Sabella, che coordinava le attività detentive durante il vertice, ed il generale Oronzo Doria, al tempo del G8 capo area della Liguria degli agenti di custodia, ritenuti co-responsabili del danno erariale per “omesso controllo”.

Corte europea dei diritti dell’uomo

Come nel caso di Arnaldo Cestaro prima e di altri dimostranti dopo per i fatti della Diaz, per il fatto che in Italia le leggi non prevedessero a quel tempo il reato di tortura, un ricorso è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo da 59 delle vittime dei pestaggi nella caserma di Bolzaneto. Il 26 ottobre 2017, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire 48 dei ricorrenti con cifre variabili tra i 10.000 e gli 85.000 euro a persona, a seconda delle lesioni subite e dei risarcimenti che alcuni di questi 48 avevano già incassato dallo Stato. Gli altri 11 avevano ritirato il ricorso dopo che avevano concordato con lo Stato un indennizzo di 45.000 euro per i danni subiti e le spese legali sostenute. Le motivazioni della sentenza imputano allo Stato italiano una responsabilità per le violenze delle forze dell’ordine e per non aver condotto indagini efficaci. Nella sentenza è stato anche evidenziato che nessuno dei responsabili delle atrocità ha fatto un solo giorno di carcere e, inoltre, viene riconosciuto un altro caso di tortura subita da due detenuti, nel 2004, da parte di alcuni agenti di custodia in servizio presso il carcere di Asti.

fonti sui processi Diaz e Bolzaneto da Wikipedia

21/7/2026 https://www.osservatoriorepressione.info/

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