L’impatto del cambiamento climatico sulle condizioni di lavoro

Anche se ormai i negazionisti del cambiamento climatico o tacciono, o si sono trasformati in negazionisti delle cause umane dello stesso, come chiunque di noi c’è e con effetti nefandi, anche sul lavoro; e anche se siamo a settembre tutto fa pensare che si protrarrà, in una maniera per la quale non abbiamo, ad oggi, precedenti quanto a durata ed intensità. 

Stime incomplete UE a livello europeo, riportate dal quotidiano inglese Guardian, davano ad agosto 35000 morti in più rispetto alle medie degli anni precedenti; e certo tra questi c’è un bel numero di morti sul lavoro, causati da quelli che vengono definiti colpi di calore (attenzione, fenomeno che c’è sempre stato, specie appunto in estate, ma oggi certo di dimensioni inusitate anche solo a seguire la cronaca). Quanti, almeno in Italia? Gli ultimi dati INAIL pubblicati https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/bollettino-trimestrale.html – risalgono a giugno, ad ondata di calore appena iniziata, sono come più volte ripetuto parziali perché non tutti i lavoratori sono assicurati all’INAIL, ed in ogni caso nulla dicono sulle cause degli eventi mortali, semplicemente registrati. È possibile (ed auspicabile, anche se francamente dubito lo sia anche per gli attuali decisori politici e quindi, di riflesso, per vertici e tecnostruttura INAIL) che in futuro, magari nel Rapporto sul 2026, il fenomeno dei morti per colpi di calore riceva specifica attenzione. Ma attenzione: perché un evento sia considerato infortunio sul lavoro occorre, ai sensi del (tuttora …) vigente Testo Unico 1124/1965, che sia causato dalla cosiddetta causa violenta, cioè (semplifico) concentrata in un tempo breve, quale quello in cui si cade, si scivola, ci si taglia, si viene investiti eccetera. Nel caso delle morti per colpi di calore, che avvengono dopo una esposizione prolungata a condizioni climatiche estreme, detta causa violenta concentrata nel tempo potrebbe essere negata, a stretta interpretazione giuridica, e per quanto contraria al semplice buonsenso (il riconoscimento della per certi versi assimilabile fattispecie dell’infarto per superlavoro, il cosiddetto karoshi come detto in giapponese, avviene spesso in giudizio dopo un iniziale diniego INAIL, che eccepisce la mancata origine lavorativa dell’infarto stesso). Aggiungo inoltre che agiscono una serie di concause, quali l’età, le condizioni di salute pregresse, il sesso, quelli che chiamerò gli adattamenti genetici della fisiologia, e via enumerando, per cui a parità di nocive condizioni oggettive di temperatura, umidità, disidratazione, carico di lavoro con connessa fatica muscolare eccetera il colpo di calore si verifica in un soggetto e non in un altro. Ma solo per le malattie professionali le condizioni personali sono irrilevanti purché la patologia abbia causa lavorativa efficiente anche se non esclusiva, non per gli infortuni; ed a oggi non rinvengo, tra le istruzioni e circolari operative INAIL, nulla sul punto. Infine, in ogni caso, l’istruttoria medico legale sulle cause di una morte per sospetto colpo di calore è complessa e deve tener conto delle condizioni di salute pregresse; e figuriamoci quanto sia facile verificarle nel caso di un bracciante straniero, di solito irregolare, che vive in una baraccopoli, m ma anche di un cittadino italiano regolarmente occupato e senza segnali precedenti che muore durate o alla fine del lavoro, magari accasciatosi da solo in un campo, in un mezzo di trasporto o anche una cucina (tutti esempi tratti dalla cronaca). 

In assenza di dati ufficiali, guardiamo quel che dice l’encomiabile Osservatorio privato “Morti di Lavoro”, che conteggia anche i lavoratori non assicurati all’INAIL indipendentemente dall’esito dell’istruttoria di quest’ultima, al 03 settembre registrava ad agosto 2026 un bilancio provvisorio di 107 vittime del lavoro, +35% rispetto ad agosto 2025 (78 morti), con altre tre le vittime nella prima giornata di settembre. E anche a non proiettare questi dati sull’intero anno (832 decessi di lavoratori, 76 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, cioè +10%), un aumento di oltre un terzo in un solo mese, con queste temperature, difficilmente può essere fatto passare come estraneo a queste ultime. Ma per fronteggiare il cambiamento climatico, cosa si è fatto? Ben poco, e solo in ottica emergenziale; strumento principale (se non unico) sono state le ordinanze regionali. Su queste ultimo riporto integralmente quanto pubblica sulla sua pagina Facebook il citato Osservatorio: 

“CALDO? QUALE CALDO? 

Ricordate le ordinanze regionali anticaldo, faticosamente partorite dagli enti locali in ordine sparso? Tranne Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, dove evidentemente non fa caldo, ogni regione ha varato la propria ordinanza, l’una diversa dall’altra per validità e categorie interessate. Un solo elemento in comune: tutte rimandano alle decisioni di Worklimate, la bizzarra compartecipazione Inail-Cnr che decide quali sono i giorni da bollino rosso, nei quali poi si applica il divieto di lavoro all’aperto dalle 12,30 alle 16 (perché alle 12 e alle 17 evidentemente fa fresco), ma non per tutte le categorie. Insomma, un bel caos all’italiana dovuto unicamente al disinteresse del governo che non ha varato una normativa valida su tutto il territorio nazionale. 

Ma eccoci al dunque: il 31 agosto sono scadute ben 9 ordinanze, quelle di Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna. Soltanto in tre regioni ci si è accorti che l’estate non abbassa la testa e che anzi è in arrivo una nuova ondata di calore, motivo per cui è stato deciso di prorogare la validità dei provvedimenti. Si tratta di Piemonte (fino al 6 settembre), Toscana e Sicilia (fino al 30, ma a Palermo c’è voluta la morte di un lavoratore martedì 1° settembre). E i lavoratori delle altre sei regioni? Che domande, si arrangino… 

AGGIORNAMENTO 2/9 – come segnalato da Giuliano Granato, anche la Regione Campania ha prorogato su richiesta dei sindacati la validità dell’ordinanza, estendendola al 15 settembre. 

NB le regioni non citate hanno ordinanze tuttora in vigore con queste scadenze: 

15 settembre (Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata); 

23 settembre (Lombardia) 

30 settembre (Calabria)” 

Aggiungo che in Sicilia c’è voluto un morto ad inizio settembre perché si ricordassero di prorogare l’ordinanza … dette ordinanze restano tutte emergenziali, parziali, meramente negative/interdittive, discutibili spesso nelle scelte di inclusione/esclusione della tutela e negli orari “protetti”, si applicano a solo chi lavora all’aperto, e neppure a tutti: ad esempio, sono esclusi i portalettere dipendenti da Poste Italiane, in quanto svolgenti un servizio pubblico considerato essenziale. Per i lavori al chiuso, che sono la maggioranza, non esiste un protocollo o accordo sindacale generale (solo bozze o accordi parziali in anni precedenti), e quindi ben che vada ci sono accordi sindacali locali, con magari proibizioni di lavorare oltre i 32 gradi di temperatura e qualche obbligo per l’azienda (locali raffreddati, acqua, indumenti). E non posso non osservare che la Cassa Integrazione INPS scatta quando la temperatura reale o percepita (e qui già ci sarebbe da discutere, parlandosi di combinazione tra temperatura, umidità, ventilazione, irraggiamento solare, tipo di sforzo fisico) supera i 35 gradi (sic), e solo per lavori all’aperto o con materiali che non sopportano il calore a temperature inferiori. Ma per tutte le imprese in cui non si fanno accordi sindacali e per le quali non si applica la Cassa Integrazione, non c’è nulla: cioè non c’è praticamente nessuna tutela per l’intero settore della ristorazione e del turismo. E le condizioni di lavoro, ad esempio in una cucina, possono essere anche peggiori di quelle all’aperto, come ci ricorda una delle tante morti di quest’estate, un cuoco che dopo un turno prolungato in cucina ha iniziato a sudare copiosamente e poi è stato stroncato dal malore. 

Come accaduto più volte in questi ultimi anni, almeno c’è una magistratura che si è mossa, ma ovviamente su singole aziende. È interessante, ad esempio, e su più fronti, la pronuncia del Tribunale di Torino sui riders dipendenti dal colosso spagnolo del Food Delivery Glovo. In una sentenza passata in giudicato lo scorso 20 agosto si stabilisce infatti che GLOVO debba fornire ai riders strumenti adeguati a difendersi dal calore (ma anche dalla pioggia e dal freddo), quali abbigliamento tecnico, protezione solare, cappelli con visiera e con filtri anti UV, sali minerali, borracce termiche ed acqua; alla società è poi fatto obbligo di indicare luoghi ove trovare riparo tra una consegna e l’altra e punti di accesso gratuiti ai servizi igienici. La sentenza, per molti versi all’avanguardia, e che pure (o proprio per questo?) ha ricevuto scarsa eco, ha effetto sul tutto il territorio nazionale, e ben si presta a indicare uno standard di tutela minimo, con obblighi positivi e non solo negativi, e non necessariamente confinato alla consegna di cibo a domicilio ma valido per tutte le attività lavorative che si svolgono all’aperto; non si hanno però notizie di una qualsiasi estensione di tale modello. Ma a quanto pare Glovo resiste, come resiste alle prescrizioni del Tribunale di Milano sull’aumento dei compensi minimi almeno fino alla soglia indicata dall’articolo 36 della Costituzione (furbescamente ha sì aumentato il compenso per ogni consegna da 3 a 4 euro, e la paga oraria a 14 euro, ma al tempo stesso ha modificato il proprio algoritmo conteggiando come lavorato solo il tempo impiegato per le consegne, e non quello di attesa tra una consegna e l’altro …). Ci sarebbe da fare un lungo discorso, molto tecnico giuridico, sugli effettivi poteri dei giudici, che risparmio a chi legge; Glovo, o meglio, la sua controllante Foodinho, avrebbe ovviamente minacciato di lasciare addirittura l’Italia… 

Ma l’inerzia del governo italiano (anzi, di tutti i governi europei) di fronte al cambiamento climatico nel suo complesso, inerzia di cui le insufficienti risposte in materia di tutela del lavoro sono un aspetto forse secondario però tipico, nasce da una sottovalutazione degli effetti dello stesso. Sottovalutazione che nasce da n impreparazione (ignoranza vera e propria) diciamo tecnica, ma soprattutto da una cultura dell’agire politico costituzionalmente volta a gestire l’esistente, incapace di andare al di là dell’ordinaria amministrazione e di riconoscere le rotture di fase e i necessari cambi di paradigma. Non a caso, non potendo negare il cambiamento, lo si sminuisca negli effetti, sottraendolo alla discussione pubblica, sfuggendo le responsabilità umane. Responsabilità umane che non sono generiche né universali, conseguenza del modello economico dominante in cui l’unica cosa che davvero conta è il profitto a breve termine. I politici, almeno in Occidente, ragionano anch’essi sempre a breve termine, cioè più o meno le prossime elezioni, e la propaganda sorvoli, neghi o manipoli le questioni disturbanti; e certo gli psicologi possono dare spiegazioni sui motivi per cui di fronte a realtà spiacevoli si tenda più facilmente a negarle. E senza fare più di tanto della sociologia della conoscenza, i poteri politici oggi sono subordinati ai poteri economici (che sia la finanza globale del casinò capitalism o i giganti del WEB, nuovi tecnofeudatari come li definisce Varoufakis); e per questi ultimi il cambiamento climatico è solo una nuova variabile del modo di fare business, ci si può anche guadagnare. E nessuno dei potenti della Terra ne subisce personalmente o per i propri famigliari, le conseguenze negative, i più avveduti progettano improbabili migrazioni extraterrestri o si costruiscono rifugi in remote località australi per sé o ristrette élite. Poche cose come l’inerzia di fronte al cambiamento climatico in generale, e ai suoi effetti sul lavoro e la sua sicurezza in particolare, mostrino così chiaramente il perdurante carattere di classe delle nostre società cosiddette occidentali, e come la conoscenza del mondo sia più determinata che semplicemente solo influenzata dalla posizione sociale: davvero, se le nostre società assomigliano a grattacieli, c’è una bella differenza tra il viverli in un attico col giardino pensile o in un buio sottoscala. 

Scusandomi per la digressione, e tornando alla sicurezza sul lavoro, affermo senza timore di essere smentito che in Italia, e non solo con questo governo, l’approccio della politica al problema è stato di sostanziale inerzia, o di porre in essere operazioni meramente propagandistiche (la patente a crediti in edilizia ne è l’esempio recente più significativo), oppure “liberalizzazioni, come quella di appalti e subappalti, solo apparentemente ideologiche, ma in realtà funzionali a precisi interessi delle aziende, spesso multinazionali di grandi dimensioni, in cima alla catena degli stessi. Sappiamo peraltro che una parte della magistratura, quelle milanese in particolare, da qualche anno sta sistematicamente demolendo la presunzione di irresponsabilità degli appaltanti per le infime e illegittime condizioni di lavoro (normative, retributive, di sicurezza ed igiene) delle sottostanti catene; e sappiamo come ciò abbia toccate grandi marchi (come quelli della moda, compreso il beatificato Armani che vendeva a 1800 euro borse realizzate da infernali laboratori cinesi per 180 …), o catene, la stessa Glovo è in amministrazione controllata. A rafforzare la responsabilità di dette capofila esiste poi il Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, di cui si è accennato nell’articolo del 16 aprile 2023 https://www.ilmanifestoinrete.it/2023/04/16/il-lavoro-deve-essere-sicuro-10

Ma con un tempismo che solo l’ingenuità può considerare casuale, a dimostrazione di come quando certi interessi economici sono toccati anche una certa politica da inerte si cangia in innovatrice propulsiva e tempestiva, il Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ha approvato (alla chetichella?) il disegno di legge di “Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Alcune prime indicazioni su questa riforma erano scritte anche nella “Relazione ministeriale e proposta di articolato”, del novembre 2025, del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (parallela a quella penale delle persone fisiche, e con sanzioni solo pecuniarie) di cui appunto al Decreto legislativo 231. Ora si tratta di una materia estremante tecnica, che non riguarda solo la sicurezza sul lavoro, e il disegno di legge ha di fonte a sé un lungo percorso prima di diventare un atto con efficacia normativa con verosimili, se non certe, modifiche del primo testo depositato. E benché nei fatti assai di rado i giudici, da sempre, abbiano fatto valere questa responsabilità, non è bastato, ricordiamo il motto di questo governo in economia “Non disturbare chi fa”. E la filosofia regressiva che permea il disegno di legge, ridurre la responsabilità delle organizzazioni specie se appaltanti attraverso infiniti cavilli probatori della stessa, è evidente e nemmeno troppo nascosta; qualche esperto del settore come l’avvocato Dubini, sul Punto Sicuro dello scorso 27 agosto, ha parlato, a proposito di questa revisione del D. Lgs. 231, di “un passo avanti e due indietro”. Personalmente io colgo piuttosto i passi indietro, e mi soffermerò brevemente su un paio di aspetti, cercando si smussare, per quanto possibile, i tecnicismi. 

Il disegno di legge mantiene, in parallelo alle responsabilità penali individuali, la cosiddetta colpa di organizzazione, cioè “La responsabilità dell’ente sussiste se la commissione dei reati è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione […] idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Provare tale colpa spetta, come è ovvio, all’accusa; ma con la riforma l’accusa dovrà individuare la specifica carenza organizzativa e dimostrare che proprio quella carenza abbia determinato o agevolato il reato. E chiunque può rendersi conto che, specie nelle organizzazioni complesse e relative filiere di appalti e subappalti non è un accertamento semplice, anzi, siamo ai limiti dell’impossibilità: ricostruire ora per allora il funzionamento concreto dell’impresa, individuare il rischio non adeguatamente governato, collegare quel difetto al fatto criminoso e verificare quale effetto avrebbe ragionevolmente prodotto la corretta organizzazione, fino a chiedersi: cosa sarebbe accaduto se il Modello fosse stato adeguatamente costruito e attuato? E faccio presente che in vigenza di tale modifica tutte le indagini portate a termine sinora sulle catene di truffaldini appalti e subappalti di cui parlavo sopra sarebbero state probabilmente impossibili; il che significa che concretamente si realizzerebbe, di fatto, una liberazione dell’impresa dalla responsabilità oggettiva. 

In secondo luogo, nei reati colposi (cioè dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline ex articolo 43 del Codice Penale) la responsabilità amministrativa degli enti sussisterà quando dall’inosservanza delle regole che disciplinano l’attività derivi, «in misura apprezzabile», un risparmio di spesa o un incremento della produzione. Sono ancor più immediatamente evidenti le difficoltà probatorie, per non parlare dell’oscurità dell’espressione “in misura apprezzabile”, sia dal punto di vista economico sia da quello gestionale: ogni misura di sicurezza omessa, almeno in astratto, procura un vantaggio, ma come e su che parametri verrà quantificata? Non vi sono particolari difficoltà se l’inosservanza è sistematica, ma se è episodica? E basta un qualsiasi costo evitato? 

Ci sarebbe molto ancora da eccepire sul disegno di legge, ma mi fermo qui. Circa il testo definitivo si può dire che se son rose fioriranno, dal mio modesto punto di vista io vedo piuttosto delle spine e nessuna rosa. 

Maurizio Mazzetti

9 settembre 2026 https://www.ilmanifestoinrete.it/

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