Coronavirus: vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale

lavoro e orario

1. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e agli RLS, e misure di prevenzione e protezione adottate

Al fine di:

a)     garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale  a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286  del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) ;

b)    permettere al  lavoratore di  autocertificare a ragion veduta,  senza essere passibile di falsa dichiarazione, l’esigenza lavorativa (“comprovate esigenze lavorative” DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi attraverso le “aree a contenimento rafforzato”  di cui al DPCM 8.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020;

Il datore di lavoro deve consegnare ad ogni lavoratore (e ogni lavoratore deve richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:

1) di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro: a) il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.) b) e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;

2) di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell’utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani ecc;

3) che  i soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  con febbre (maggiore di 37,5° C) devono  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

4) che  ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

5) indicazione di eventuali misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate.

Nei cantieri mobili e temporanei una tale comunicazione, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è ipotizzabile anche a carico del Committente, per il tramite del CSE (coordinatore per la sicurezza).

2. Rispetto rigoroso delle misure di igiene

Il singolo lavoratore deve rispettare, ed esigere dal datore di lavoro, che siano rispettate,  le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:

–    lavarsi spesso le mani;

–    evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

–    evitare abbracci e strette di mano;

–    mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

–    igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

–    evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

–    non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

–    coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

–    non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

–    pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

–    usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

https://www.firstcisl.it/wp-content/uploads/2020/03/Emergenza_Coronavirus_CgilCislUil.pdf

3) Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un videotutorial pubblicato sul suo sito web.

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4151

4) Facsimile di  Informativa per la prevenzione di possibili contagi

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei  Ministri, del  Ministero della  Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del D. Lgs.  81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Azienda/Ente, devono segnalare all’Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e anche in assenza di sintomi:

1) provengono da una delle seguenti aree:  Lombardia – Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Veneto – Vo’ Euganeo (art. 1  del DPCM  8  marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″) oppure da aree a rischio straniere,

oppure

2) hanno avuto contatti con casi positivi o con persone provenienti dalle zone di cui al punto 1).

La segnalazione va fatta chiamando il numero verde regionale di seguito di seguito indicato:

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

3) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  con febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

4) divieto assoluto  di  mobilità   dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

 

A cura dell’avv. Rolando Dubini, foro di Milano, penalista cassazionista

Rifondazione Comunista Milano

9/3/2020 www.rifondazione.it

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