Legittima difesa: una legge manifesto che mette a rischio la sicurezza

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La proposta che inizierà il suo iter parlamentare il 23 ottobre dal Senato mette a rischio la sicurezza, attacca principi giuridici consolidati del nostro ordinamento, intacca il monopolio dell’uso della forza da parte delle Forze di Polizia, vorrebbe mettere il bavaglio ai giudici e si fonda sull’assenza totale di bisogni reali di prevenzione criminale.

La legittima difesa è regolata dall’art. 52 del codice penale del 1930. I presupposti per la legittimità della difesa stanno nei principi di necessità della reazione e di rigorosa proporzione tra la difesa e l’offesa. Sono questi i cardini di un ordinamento penale liberale e democratico. Senza di essi si è in presenza non di una difesa legittima bensì di un’offesa illegittima.

Il 13 febbraio 2006, con la legge 59, fortemente voluta dall’allora Lega Nord a poche settimane dalle elezioni, l’art. 52 fu già modificato. Furono aggiunti due commi che introdussero la presunzione di proporzionalità per tutti quei casi in cui la difesa fosse avvenuta conseguentemente a una violazione del domicilio (punita dall’art 614 del codice penale) o dei luoghi in cui si esercitano attività commerciali, professionali o imprenditoriali.

Due sono dunque i casi: o la Lega ha scritto male la norma nel 2006 quando era al Governo volendola oggi riformare oppure usa il tema della legittima difesa in modo pretestuoso.

L’attuale proposta, qualora approvata, rischia di incentivare la difesa privata, l’uso delle armi, il mancato ricorso alla polizia e alla giustizia. E di conseguenza rischia di far aumentare il numero delle persone assassinate nel nostro Paese, che fortunatamente oggi sono a un minimo storico.

La proposta vorrebbe assicurare l’immunità per chi spara a un presunto ladro. E se ladro non è? Non si può pretendere che, davanti ad un morto o ad un ferito da arma da fuoco, il giudice non avvii un’inchiesta per accertare scrupolosamente cosa sia accaduto.

Una proposta pericolosa

La proposta potrebbe comportare effetti pericolosi diretti e indiretti: in primisporterà a una corsa alla detenzione di armi. E’ noto come il dibattito pubblico sulla legittima difesa abbia già fatto esplodere le richieste di porto d’armi. Più armi in circolazione renderanno la società più insicura, facendo aumentare i tassi di omicidi dolosi, colposi e di suicidi, ad oggi molto bassi. Inoltre persone non esperte e non dedite ad attività criminali usano spesso impropriamente l’arma.

Il maggiore ricorso alle armi riguarderà anche chi commette attività delittuose, le quali ne avranno di più a disposizione. Oggi il numero di rapine in appartamento (spesso effettuate con armi) è incomparabilmente minore rispetto a quello dei semplici furti (condotti senz’arma).

È ragionevole credere che di fronte a un più alto rischio di dover affrontare persone armate, anche i ladri si armeranno con più facilità. Infine, è chiaro come la percezione di un più facile ricorso alle armi ne determinerà in generale un uso improprio, pericoloso, inutile e mortale.

Una proposta illegittima

La proposta è poi illegittima, in quanto ridimensiona tragicamente il diritto alla vita trasformandolo in qualcosa di inferiore gerarchicamente al diritto alla proprietà privata. Ciò non corrisponde alla scala dei principi e delle norme costituzionali, nonché alla ragionevolezza che deve sempre governare il sistema legislativo penale.

Una proposta anti-istituzionale

La proposta ha l’obiettivo di evitare che chi usa le armi contro un presunto ladro sia indagato. L’intervento del giudice è ineliminabile: in un paese democratico solo un giudice può verificare l’esistenza effettiva di un’intrusione e accertarsi dell’identità e del ruolo della persona uccisa (che può essere un ladro, un vicino, un fratello, il postino). Inoltre delegittima il ruolo delle forze di Polizia.

Una proposta strumentale

La strumentalità della proposta di legge è lampante se si guarda ai numeri bassissimi (ma molto mediatizzati) di procedimenti penali riguardanti la legittima difesa. E’ totale lo scollegamento rispetto alla realtà tratteggiata daidati del Ministero della Giustizia: i procedimenti della fase dibattimentale legati alla violazione dell’art. 52 erano 5 nel 2013, 0 nel 2014, 3 nel 2015 e 2 nel 2016. Si tratta di un problema inesistente.

Violazione di domicilio punita come un reato di violenza grave

La proposta prevede per la violazione di domicilio pene non più comprese tra i 6 mesi e i 3 anni bensì tra 1 anno e 5 anni (con modifica dell’art. 614 del cp). Nel caso in cui la violazione avvenga con violenza (anche su cose, non necessariamente su persone) la pena prevista andrà da 2 a 6 anni.

Il sistema così perde ragionevolezza e si incentiva l’uso della violenza da parte di chi ha intenzione di commettere furti visto che i rischi penali vanno ad essere parificati rispetto a quelli di infligge lesioni personali gravi. Dunque con la norma in discussione la vita e l’integrità personale dei cittadini sarebbe più a rischio.

Nei prossimi giorni lanceremo una serie di iniziative per opporci a questa proposta.
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16/10/2018 www.antigone.it

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