Pacchetto sicurezza: Proteste dei penalisti e garanti dei detenuti

Dagli avvocati penalisti ai Garanti territoriali dei detenuti, alle associazioni civiche: tutti molto preoccupati per le norme contenute nell’ultimo pacchetto sicurezza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri.

PER L’UNIONE DELLE CAMERE penali italiane, che ha proclamato lo stato di agitazione e chiesto un incontro al ministro della Giustizia Carlo Nordio, la “slot machine” dei reati e delle pene in cui si è trasformato il governo non tiene neppure conto delle correzioni già richieste dall’associazione stessa in sede di riesame della riforma Cartabia sul processo penale. «Si prosegue nella introduzione di nuove fattispecie di reato, nell’inasprimento delle pene per i reati già esistenti, nella previsione di vincoli nel giudizio sul bilanciamento delle aggravanti, nell’estensione del catalogo dei reati ostativi previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario e della limitazione dei benefici penitenziari», scrivono i penalisti. E anche nel «Decreto Legislativo – proseguono – che dovrebbe attuare le misure correttive alla riforma Cartabia del processo penale non si recepisce alcuna delle numerose proposte di modificazione già da tempo formulate in modo puntuale dall’avvocatura penale», neppure quelle su cui Nordio si era impegnato. Con il risultato di danneggiare le «categorie di soggetti più deboli sottoposti a procedimento penale che, spesso privi di stabile domicilio e assistite da un difensore d’ufficio, sono poste nella condizione di non potere accedere ai successivi gradi di giudizio».

Ad esprimere «perplessità e preoccupazioni» sono stati, poi, ieri anche 28 Garanti regionali, provinciali e comunali delle persone private della libertà personale che hanno sottoscritto un documento molto critico, diffuso dal portavoce della Conferenza territoriale Samuele Ciambriello. In particolare i Garanti sottolineano la pericolosità della «generale autorizzazione al personale di polizia di portare con sé armi al di fuori dal servizio», «l’introduzione di una nuova fattispecie (art. 415-bis c.p.) di “rivolta in carcere”» prevista anche nei centri di trattenimento e accoglienza per migranti, «l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 146 del codice penale che, rendendo solo eventuale il differimento di pena, va a colpire le donne incinte e le madri di prole di età inferiore a un anno». In linea generale, scrivono, preoccupa «l’innalzamento dei limiti edittali per fattispecie di reato già previste e l’introduzione di nuove ipotesi incriminatrici potrebbe portare in breve tempo ad un aumento sensibile della popolazione detenuta, in costante crescita dalla fine della pandemia (erano 59.715 le persone detenute al 31/10/2023, 3.519 in più rispetto all’inizio dell’anno, 5.581 in più rispetto alla stessa data dell’anno precedente)».

****

Appello dei Garanti sul decreto sicurezza

Quello che segue è un documento a firma di 29 Garanti regionali, provinciali e comunali delle persone private della libertà personale sulle preoccupazioni che suscita il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana.
I sottoscritti Garanti rappresentano le loro perplessità e stimolano ad una riflessione i parlamentari, i magistrati, gli avvocati, i sindacalisti e gli operatori del terzo settore presenti nelle carceri, perché se ne facciano portavoce nelle opportune sedi istituzionali. Come Garanti riteniamo questa discussione utile, perché altrimenti il risultato sarà solo un ulteriore affollamento delle carceri, si produrrà carcere e non sicurezza. Ci risulta chiaro che così si continua a trasformare il diritto penale nello strumento fondamentale di risoluzione dei conflitti.

Prof. Samuele Ciambriello, Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania e Portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

Perplessità e preoccupazioni suscita il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì 16 novembre. Trattandosi, correttamente, di un disegno di legge presentato all’esame parlamentare in forma ordinaria, e dunque aperta alle correzioni che in quella sede potranno essere proposte dai singoli e dai gruppi anche alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito pubblico, i sottoscritti Garanti delle persone private della libertà nominati da Regioni, Province e Comuni italiani rappresentano quanto segue e verrà indirizzato ai parlamentari eletti nei territori di riferimento, ai Magistrati, agli avvocati, ai sindacalisti e agli operatori del terzo settore, perché se ne facciano portavoce nelle opportune sedi istituzionali. Riteniamo questa discussione utile perché altrimenti il risultato sarà solo un ulteriore affollamento delle carceri. Si produrrà carcere e non sicurezza.

  1. Fatta salva ogni altra considerazione sulla efficacia e sui rischi delle norme in materia di sicurezza urbana e di tutela del personale di polizia – a partire dalla generale autorizzazione al personale di polizia di portare con sé armi al di fuori dal servizio – in linea generale l’innalzamento dei limiti edittali per fattispecie di reato già previste e l’introduzione di nuove ipotesi incriminatrici potrebbe portare in breve tempo ad un aumento sensibile della popolazione detenuta, in costante crescita dalla fine della pandemia (erano 59.715 le persone detenute al 31.10.2023, 3.519 in più rispetto all’inizio dell’anno, 5.581 in più rispetto alla stessa data dell’anno precedente).
  2. In particolare, suscita particolare preoccupazione l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 146 del codice penale che, rendendo solo eventuale il differimento di pena, va a colpire le donne incinte e le madri di prole di età inferiore a un anno. Non è forse superfluo ricordare che il differimento obbligatorio della pena in capo alle donne incinte e alle madri di neonati era stata introdotta dal codice penale del 1930 con il chiaro intento di tutelare la maternità, il nascituro, l’infante e al contempo la sua relazione con la madre.
    Il differimento della esecuzione della pena verrebbe escluso quando sussista un “pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti”, come si legge nella rubrica dell’art. 12 dello schema di ddl; pericolo assai indeterminato, visto che si fa genericamente riferimento a “ulteriori delitti” non meglio specificati.
    Senonché il governo ignora che il sistema già prevede degli “antidoti” ai rischi che paventa: infatti, nell’ordinamento penitenziario l’art. 47-ter, co. 1-ter, consente alla magistratura di sorveglianza di applicare, nei casi di rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, la detenzione domiciliare (misura senza dubbio contenitiva), qualora sussistano ragioni di cautela.
    Si tratta di uno strumento flessibile, tale da consentire di superare eventuali considerazioni negative in ordine alla pericolosità del soggetto, e nel contempo di tutelare le situazioni o le condizioni ritenute meritevoli di protezione.
    In questo caso si tratta dello sviluppo psicofisico dell’infante, della dignità e della salute della donna incinta e del nascituro. L’art. 31 della Costituzione, infatti, afferma che la Repubblica “protegge e tutela la maternità e l’infanzia …, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
    Con la nuova previsione, l’interesse del minore – riconosciuto come “superiore” nell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e riaffermato anche dalla Corte costituzionale italiana in numerose sentenze – viene sacrificato in nome di generiche esigenze di tutela della collettività.
    Gli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri) sono da tempo già superati legislativamente dalle Case famiglie protette, istituite con la legge 62/2011 e opportunamente finanziate per il triennio 2021-2023 dalla legge 178/2020.
  3. Su un piano diverso suscita altrettante preoccupazioni l’introduzione di una nuova fattispecie (art. 415-bis c.p.) di “rivolta in carcere” punita con pena da 2 a 8 anni se consistente nella promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, e con pena da 1 a 5 anni se consistente nella mera partecipazione. In particolare, preoccupa la previsione che il reato possa essere contestato a un sodalizio di sole tre persone, anche mediante atti di resistenza passiva, e dunque nonviolenta. In proposito è bene ricordare che tutte le proteste manifestatesi in alcune carceri italiane allo scoppio della pandemia hanno portato all’apertura di procedimenti penali e alla condanna dei partecipanti identificati, senza che fosse necessaria l’introduzione di un reato di questa natura. Analoghe previsioni riguardano le rivolte organizzate nei centri di trattenimento e accoglienza per migranti.
    Addirittura, la nuova previsione penale amplierebbe ulteriormente la già strabordante gamma dei delitti ostativi ai benefici penitenziari, costantemente criticata dalla dottrina e dagli operatori del diritto.
  4. Decisamente insufficienti a bilanciare queste restrizioni appaiono l’aumento da 4-5 a 6 il numero di telefonate per i detenuti (al di fuori di una disciplina premiale lasciata alla discrezione delle direzioni degli istituti) e una delega al governo a riformulare il Regolamento penitenziario in materia di lavoro, sulla base di criteri direttivi allo stesso tempo generici nella formulazione ed eccedenti le competenze del Ministero della giustizia in materia di lavoro.
    ***
    Seguono firme e qualifiche.
  1. SAMUELE CIAMBRIELLO, Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania e Portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.
  2. ALESSANDRO GAETANI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Como.
  3. ALICE BONIVARDO, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Alessandria.
  4. ANTONIA MENGHINI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della Provincia Autonoma di Trento.
  5. ANTONIO BINCOLETTO, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Padova.
  6. BRUNO MELLANO, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.
  7. DORIANO SARACINO, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Liguria.
  8. ELISABETTA BURLA, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Trieste.
  9. FRANCESCO MAISTO, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Milano.
  10. GIUSEPPE FANFANI, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana.
  11. LAURA CESARIS, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della Provincia di Pavia.
  12. LUCIANO GIACOBBE, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Catanzaro.
  13. LUISA RAVAGNANI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Brescia.
  14. MARCO SOLIMANO, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Livorno.
  15. MARIA MANCARELLA, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Lecce.
  16. MONICA CRISTINA GALLO, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Torino.
  17. ORSO GIACCONE, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Ivrea.
  18. PAOLO PRATICO’, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della Città metropolitana di Reggio Calabria.
  19. PIERO ROSSI, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia.
  20. PIETRO RONCARI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Busto Arsizio.
  21. STEFANO ANASTASIA, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio.
  22. STEFANO SANBUGARO, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Genova.
  23. SOFIA CIUFFOLETTI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di San Gimignano (FI).
  24. SONIA CARONNI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Biella.
  25. TONINO PALMESE, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Napoli.
  26. VALENTINA CALDERONE, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Roma.
  27. VALENTINA FARINA, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della Provincia di Brindisi.
  28. VERONICA VALENTI, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale del Comune di Parma.
  29. IRENE TESTA, Garante regionale delle persone private della libertà della Regione Sardegna.

21/11/2023 https://www.osservatoriorepressione.info/

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *