Per non lavorare con la bara accanto

Con il Decreto-legge 21/10/2021 n. 146, convertito in Legge 215/2021, il governo, attraverso l’introduzione di rilevanti modifiche al D. Legislativo 81 del 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), opera di fatto unilateralmente uno strappo netto nell’attuale ordinamento giuridico.
La modifica dell’art. 13 comma 1 del Decreto 81/2008, colpisce una consolidata divisione di competenze, sovvertendo uno dei principali principi fondativi della riforma sanitaria del 78, che assegna al SSN i compiti di prevenzione, vigilanza e controllo; attribuisce compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, generando un affiancamento/commissariamento ai limiti della diarchia di gestione, che obbliga al coordinamento sul territorio provinciale e regionale nell’attuazione dei Piani di Vigilanza Nazionali.

L’avvio della riforma con la L.215/2021, il riordino di competenze ( la nuova Vigilanza, nuovi Accordi Stato -regioni sulla nuova Formazione di Datori di lavoro/preposti/dirigenti, attuazione art. 52, ruolo Enti paritetici) e le attese attuazioni in materia di Servizio Informativo Nazionale Prevenzione ( la conferma della centralità dell’Inail quale Piattaforma digitale per la tenuta/gestione delle banche dati e gli scambi tra Enti preposti e gli adempimenti istituzionali), tendono a recuperare efficienza e credibilità presso la pubblica opinione, mostra un innegabile passo avanti rispetto a 13 anni di immobilismo, ma, PURTROPPO, non parla di Salute sul posto di lavoro e dell’apprestamento delle Tutele necessarie.
Principali criticità della situazione attuale

  1. Organici Asl sottodimensionati ( per non dire degli ispettori del lavoro per i cantieri); formazione degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria non sistematica; mancanza di linee guide da regione per regione in grado di rendere omogenea e adeguata l’attività di vigilanza; mancata attivazione del SINP Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione che consentirebbe una azione di vigilanza mirata sulle aziende a più alto indice infortunistico.
    2 Mancata emanazione di decreti attuativi, tra cui quello importantissimo dell’articolo 27, e quello dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla definizione dei requisiti della idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi ai fini della sicurezza sul lavoro, mancata emanazione del nuovo decreto sulla sicurezza antincendio, e di altri decreti attuativi previsti dal d.lgs. 81/2008.
  2. Sottovalutazione delle malattie professionali, i cui procedimenti penali finiscono nella maggior parte dei casi archiviati.
  3. Definizione urgente di nuovi accordi interconfederali su ruolo e funzioni degli RLS, che quelli esistenti risalgono a venti anni fa!
    Obbiettivi per tutelare preventivamente i livelli di sicurezza
    Considerando che il tema della sicurezza sul lavoro non prescinde dall’attuale quadro sociale, politico e sindacale, e dei rapporti di forza che lo determina, sono molteplici gli obbiettivi da porsi:
    1- Ripristino dell’Art. 18
    2- Abolizione del Jobs Act
    3- Revisione del Decreto Dignità sui contratti a termine.
    4- Titolarità dei RLS come figura istituzionale, indipendente dalle aziende e sgravato da altri incarichi elettivi (RSU, etc); rafforzamento della figura e compiti del RLS
    5- Autonomia collaborativa degli organismi di prevenzione (Spresal, etc) dalle Giunte regionali.
    6- Inserimento nei contratti dell’inclusione della sicurezza e salute sul lavoro come principio fondamentale e diritto al lavoro, come richiesto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
    7- Ripristino del testo originale delD.Lgs. 81/08, eliminando le modifiche peggiorative per la salute e la sicurezza dei lavoratori introdotte dalle successive modifiche (D.Lgs.106/09, Decreto del fare, Decreto semplificazioni, Decreti attuativi del Jobs Act).
    8- Previsione di pool di magistrati che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro in ogni Procura, con relativa formazione specifica, creazione di una Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro.
    9- Introduzione nel codice penale dei reati di omicidio sul lavoro (revisione dell’apparato sanzionatorio del Dlgs81/2008) e di vessazioni sul lavoro (mobbing, discriminazione sul lavoro, violenza e stalking sul lavoro) anche creando osservatori su tali temi e sostenendo quelli già esistenti.
    10- Esplicitazione, nella Legge sulla fedeltà aziendale (art.2105 codice civile), dell’esclusione dalla stessa di ogni denuncia, anche in forma pubblica, riguardo le condizioni di sfruttamento, abuso e rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro.
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *