Sicurezza sul lavoro: tra il dire e il fare

  • Relazione e raccolta testi per il mensile Lavoro e Salute, a cura di Aldo Giorcelli, Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Recentemente, il 22 aprile, si è tenuto in Piemonte un convegno per discutere sulle recenti modifiche apportate dal legislatore al D. Lgs 81/08.
L’incontro verteva in particolare sulla sospensione delle attività lavorative già adottate in Piemonte e nel Lazio e sull’analisi dei punti salienti e di debolezza dell’impianto normativo.
Riguardo la procedura di sospensione dell’attività, questa avviene nel caso le aziende siano sprovviste del DVR, ancora oggi una realtà, nonostante siano trascorsi quasi 10 anni dal suo obbligo di redazione (salvo casi particolari), e ben quasi trent’anni dal suo esordio con il Dlgs 626/94!
Il Dott. Moscetta, TPALL dell’ASL ROMA ha, durante il convegno, riferito che “la valutazione dei rischi è alla base di ogni logica organizzativa, anche la più elementare….”
Occorre sottolineare che le modifiche intervenute al D.Lgs. 81/08 (a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 146/21, convertito con modifiche dalla legge 215/21) non sono solo quelle relative alla sospensione dell’Attività Imprenditoriale e modifica dell’allegato I del predetto decreto legislativo, ma riguardano anche:
− i “Comitati regionali di coordinamento”
− il “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
−la “Vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
− gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”;
− gli “Obblighi del preposto”;
− gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”;
− la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;
− gli “Organismi paritetici”;
− il “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”;
− le “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”;
− i “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei DPI,
− la “Notifica preliminare”.
Quello che si è evidenziato nel convegno, è stato che, nel merito dei punti di cui all’allegato I del Dlgs 81/08, tra le prime indicazioni operative dell’INL e quelle che la regione Piemonte ha inviato alle ASL territoriali, non si sono evidenziate sostanziali differenze interpretative.
Però, l’esperienza sul campo dei TPALL ha evidenziato problematiche operative riguardo l’applicazione della “sospensione” e le difficoltà di coordinamento con l’INL sull’applicazione delle novità introdotte dalla recente legge.
L’incontro si è concluso con la tavola rotonda, che ha evidenziato le differenti modalità operative nei diversi ambiti territoriali con una serie di dubbi interpretativi della norma che dovrebbero essere risolti con un indirizzo univoco dei soggetti decisori (INL e Regioni), accogliendo le esperienze sul campo del personale di vigilanza.

Cosa affermano nel concreto i cosiddetti “preventori” riguardo il complesso delle modifiche intervenute recentemente? Entriamo direttamente nelle varie parti della Legge con l’aiuto di Susanna Cantoni, Medico del lavoro, già Direttore del dipartimento di Prevenzione ASL/ATS Milano; insieme ai “preventori”, verso la fine dell’anno scorso, ha indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro, al Presidente della Conferenza delle Regioni, una lettera sottoscritta da più di 1000 firmatari, nella quale sono state espresse perplessità e critiche.
In aggiunta alla lettera lei ha posto alcune domande ai legislatori che hanno dato vita alle modifiche dell’assetto istituzionale, a suo avviso, compreso il mio, troppo frettolosamente, senza un serio confronto con tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti sul campo.
Si riportano qui di seguito per intero le sue domande:
• Se l’intento del Governo era quello di rafforzare la vigilanza sulla salute e sicurezza dei lavoratori perché non sono stati presi provvedimenti per rafforzare i Servizi PSAL delle ASL, eliminando i blocchi di assunzioni e cominciando a compensare le perdite di personale con un piano di nuove assunzioni dedicate?
• Perché si è voluto rafforzare, giustamente ma unicamente, l’INL e non anche le strutture del SSN?
• Che ruolo intende giocare il Ministero della Salute per rafforzare le strutture del SSN deputate alla prevenzione, e in particolare, in questo caso, quelle deputate alla prevenzione nei luoghi di lavoro?
• Perché nei provvedimenti governativi (PNR, Legge di Bilancio, provvedimenti ad hoc per il SSN, ….) non sono previste risorse per la prevenzione ma solo risorse per l’assistenza, ospedaliera e territoriale? Eppure la prevenzione è una gamba del SSN, così come lo sono la cura e la riabilitazione, e l’importanza e al contempo la carenza di prevenzione sono emerse con forza nel corso della recente pandemia.
• Perché il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, non definisce degli standard di personale per i Dipartimenti di Prevenzione e per i Servizi PSAL, così come è stato fatto per altre strutture assistenziali del SSN?
• Perché il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e con il Ministero dell’Istruzione, non predispone un piano che definisca le disponibilità di posti nei corsi universitari e di specializzazione per formare un numero adeguato di professionisti della prevenzione, in particolare da dedicare alle strutture del SSN e dei SSR?
• Si parla tanto di rafforzare il coordinamento tra le varie istituzioni che hanno compiti in materia di sicurezza del lavoro: perché non si rafforza il Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/08, che appunto ha compiti di coordinamento, dotandolo di risorse e poteri reali? permettendogli così di svolgere concretamente le funzioni assegnategli per legge?
• L’estensione di competenze all’INL impone ancor più la necessità di rafforzare il coordinamento con le ASL: non era forse il caso di riunire urgentemente il Comitato ex art. 5 per dare indicazioni condivise? Come mai non è ancora stato fatto nonostante la richiesta delle Regioni?
• Regioni e INL hanno, invece, dato separatamente indicazioni di interpretazione delle nuove norme e operative di cui al DL 146/21: è questo che si intende per coordinamento?
• La circolare n. 4 dell’INL del 9/12/21 invita i propri organismi territoriali a raccordarsi e coordinarsi con le ASL: non era il caso di dare l’esempio, peraltro mancato in tutti questi anni, di un coordinamento centrale per fornire interpretazioni e indicazioni condivise?
• L’ art. 8 del D.Lgs 81/08 riformulato dal DL 146/21 prevede che “L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, per l’ambito territoriale di competenza, e all’INL i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate”; solo l’INL avrà, dunque, i dati complessivi che le Regioni non avranno più? assurdo, inoltre, che non li abbia il Ministero Salute. Se i dati servono per programmare le attività e verificarne i risultati i dati devono essere nazionali e in possesso di tutti i decisori.
• Il nuovo art. 14 del D.Lgs.81 prevede la sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa nel caso di alcune violazioni alle norme del medesimo Decreto. Alcuni esempi con le relative indicazioni contenute nella circolare n. 4 dell’INL:

  • in tema di valutazione dei rischi “il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008”,
  • in tema di Servizio di Prevenzione e Protezione “il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP”.
    Infine Susanna Cantoni conclude così:
    “Davvero si ritiene questo provvedimento rilevante per il contrasto alle condizioni di insicurezza dei lavoratori? Già nel 2003 il Monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94, attuato dal Coordinamento tecnico per la prevenzione delle Regioni e Province Autonome su un campione nazionale di oltre 8000 imprese, aveva dimostrato che gli adempimenti formali di cui sopra erano stati attuati in percentuali rispettivamente del 96% e del 95%, ciò che era inadeguato era la qualità e la funzionalità di tali strumenti di prevenzione.
    Mi auguro che alcuni degli impegni delineati dal Ministro del lavoro Orlando nella sua audizione del luglio scorso alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e nella Informativa del 22/12/21 alla Camera dei deputati vengano realizzati previo confronto con tutte le istituzioni in campo e con le forze sociali, evitando ulteriori ed affrettati provvedimenti che comportino conflitti istituzionali; ma anche che gli ulteriori provvedimenti governativi volti a favorire la ripresa economica tengano in dovuto conto anche le ripercussioni degli stessi sulla sicurezza dei lavoratori.”

A dare forza su quanto espresso dalla Cantoni, si riporta di seguito la lettera aperta al Direttore del Quotidiano Sanità (QUOTIDIANOSANITA.IT) scritta da Alfredo Gabriele Di Placido e Maurizio Martinelli, entrambi Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, dell’ATS UNPISI:
09 MAG – Gentile Direttore,
come succede ad ogni infortunio mortale un faro si accende sul tema della sicurezza sul lavoro. Faro che torna lumino fioco in ventiquattr’ore. Eppure in queste settimane, comprensive della Giornata internazionale della sicurezza sul lavoro il 28 aprile, sono accaduti alcuni fatti che tanto fanno pensare allo stato dell’arte per la nostra figura professionale, per il concetto di prevenzione e per quello di salute del lavoratore.
Il 21 aprile è stata pubblicata la relazione intermedia della Commissione parlamentare su condizioni di lavoro, sfruttamento e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo è frutto di un’analisi e ricognizione che ha visto coinvolti diversi portatori d’interesse attraverso delle audizioni parlamentari. Chi è stato audito? I ministri del Lavoro e dell’Agricoltura; il Procuratore generale della Cassazione; il capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL); i presidenti di INAIL, CNEL, Assologistica, ANMIL e dei costruttori edili.
Lampante è l’assenza del Ministro della Salute, pur essendo la sicurezza sul lavoro competenza anche del suo dicastero, tramite l’articolo 21 della L. 833/78.
Concentriamoci su alcuni passaggi delle audizioni del Ministro Orlando (6 luglio) e del capo INL Giordano (22 luglio).
“Dobbiamo tornare – spiega Orlando –, dopo gli anni dei tagli anche in questo settore, ad investire di più in prevenzione, informazione, formazione, assistenza e vigilanza, soprattutto in quella primaria (…). Come ormai dimostrato da diversi studi per ogni euro investito in prevenzione vi sono 4 euro di guadagno in salute. È anche per questi motivi che la riforma sanitaria, con lungimiranza, ha inserito le funzioni di prevenzione nel Servizio sanitario nazionale, demandandole ai servizi ispettivi delle ASL, a cui è attribuita – e va mantenuta – la principale attività di prevenzione e vigilanza”.
Non si può che essere d’accordo con le sue parole. È l’ultimo passaggio a suscitare perplessità: le dichiarazioni sono del 6 luglio, da lì a qualche mese sarà varata la mini-riforma della vigilanza con l’equiparazione dell’INL alle ASL.
E ancora: “Sono diminuiti del 50 % in dieci anni gli ispettori ASL; sono sempre troppi gli organi di vigilanza che non riescono a coordinarsi: ogni regione e le due province autonome adottano una propria politica di prevenzione, con diverse sensibilità rispetto alle imprese”. E anche qui non può che esserci accordo. Ciò non toglie che, anche se il decentramento amministrativo in materia di sanità pubblica sia passato alle Regioni, le politiche di indirizzo e coordinamento centrale potevano essere esercitate a pieno diritto, pur rimanendo le ASL capofila nelle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro.
Il 22 luglio Bruno Giordano, capo INL, afferma: “Abbiamo una realtà in materia di sicurezza del lavoro affidata in via generale alle Regioni e quindi alle ASL, e una competenza statale affidata all’INL solo in alcune materie. Sembra paradossale, ma in Italia abbiamo circa 2.500 ispettori delle ASL che si occupano di tutta la sicurezza in generale, mentre gli ispettori del lavoro, che sono più del doppio, si occupano soltanto dell’edilizia e di altri campi relativamente al rapporto di lavoro. Questo sistema non è previsto dalla Costituzione e quindi può essere modificato più agevolmente, ferma restando la competenza in materia sanitaria delle ASL”.
Sembra che sia una passeggiata controllare le misure per salute e sicurezza in un luogo di lavoro (DVR, requisiti igienico-strutturali, attrezzature, DPI, agenti fisici, chimici, ecc.).
Che il controllo sulla SSL (Sicurezza Sul Lavoro) non sia un gioco da ragazzi è stato compreso dagli stessi dipendenti INL. Il 29 aprile scorso “Il Fatto” riporta alcune prese di posizione: “L’idea dell’ispettore unico e onnisciente è semplicemente impossibile, e la transizione non sta funzionando”. Un dipendente INAIL rincara: “Dopo anni di affiancamenti e formazione, ancora non conosco un ispettore INL davvero autonomo nella nostra materia”. Il collega INL, in riferimento al bando di concorso per l’Ispettorato che prevede l’accesso tramite una qualsiasi triennale: “Un laureato in filosofia che azzecca il test a crocette entrerà nei ruoli tecnici: siamo all’improvvisazione, e si rischiano danni enormi”. Un rischio di danni enormi non solo ad imprese e lavoratori, ma anche agli stessi ispettori che, con una sospensione o sanzione mal impostata, possono essere facile oggetto di contestazione, con ricorsi e risarcimenti.
Agli allarmi lanciati Orlando replica con la formazione degli ispettori neo-assunti, facendo supporre che una semplice formazione aziendale è equiparabile ad almeno tre anni di studi universitari, tralasciando magistrale, specializzazioni e master.
Mai avremmo pensato di trovare tanta noncuranza verso una figura professionale formata a livello universitario sui fattori di rischio nei luoghi di vita e di lavoro. Noncuranza che a tratti diviene disprezzo (vedasi il bando di concorso aperto a tutti per l’INL ed il bando INAIL per consulenti per la prevenzione e la valutazione dei rischi ove non rientra la nostra laurea).
Fare prevenzione non significa fare multe. Valutare i rischi non è una passeggiata: può valere anche una vita umana. Una tale indifferenza verso i TdP (TPALL) oltre a fornire il segno di una mancanza di visione sconcertante, chiarisce un punto: gli infortuni potranno essere ridotti a trafiletti sul giornale per una mossa comunicativa, ma non scompariranno, a conferma che la prevenzione resta la cenerentola della sanità italiana. La questione finale è una e si ricollega a queste righe: ma i controlli nei luoghi di lavoro sono tesi a tutelare la salute dei lavoratori, prevenendo infortuni e malattie professionali, o hanno solo fini repressivi che si esauriscono con una semplice sanzione?

Alfredo Gabriele Di Placido
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ATS UNPISI
Maurizio Martinelli
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ATS UNPISI

19/5/2022


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili.». (21A07536) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)

Omissis…
Art. 13
Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 7, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
    «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e
    puo’ essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale
    dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»;
    b) all’articolo 8:
    1) al comma 1:
    1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle
    seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del
    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
    dell’amministrazione statale, regionale e locale,»;
    1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla
    seguente: «nei»;
    1.3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
    vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo
    dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza
    sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
    nei luoghi di lavoro.»;
    2) al comma 2:
    2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del
    lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
    2.2. dopo le parole «dal Ministero dell’interno,» sono
    inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del
    Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;
    2.3. le parole: «dall’IPSEMA e dall’ISPESL», sono sostituite
    dalle seguenti: «dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
    2.4. dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
    «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti
    adottati ai sensi del comma 4.»;
    3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’INAIL
    garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed
    informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto
    disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 27 aprile 2016)), e dal decreto legislativo 10
    agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e’ titolare del trattamento dei
    dati secondo quanto previsto ((dal codice in materia di protezione
    dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.)) L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e
all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende
assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la
soglia di indennizzabilita’, e alle malattie professionali
denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del
lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni
dalla ((data dell’entrata in vigore)) del presente decreto
legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono
definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Per
l’attivita’ di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e’ ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il
coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP), istituito ai sensi dell'((articolo 5 del regolamento di cui
al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al
comma 6.»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «e’ svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le
seguenti: «, dall’Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di
cui al presente articolo e’ esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della
programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le
aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l’attivita’ di vigilanza
esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono
adottate le conseguenti modifiche al ((decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;))
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L’importo delle somme che l’ASL» sono
inserite le seguenti: «e l’Ispettorato nazionale del lavoro» ((e la
parola: «ammette» e’ sostituita dalla seguente: «ammettono»;))
4.2. le parole «l’apposito capitolo regionale» sono

sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l’apposito capitolo
regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall’Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: «7-bis.
L’Ispettorato nazionale del lavoro e’ tenuto a presentare, entro il
30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica
sull’attivita’ svolta in materia di prevenzione e contrasto del
lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei
diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell’attivita’ di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»;
d) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto
del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori). – 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al
fine di far cessare il ((pericolo per la salute)) e la sicurezza dei
lavoratori, nonche’ di contrastare il lavoro irregolare,
l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di
sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento
dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro ((ovvero inquadrato come
lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste
dalla normativa,)) nonche’, a prescindere dal settore di intervento,
in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. ((Con riferimento
all’attivita’ dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di
svolgere attivita’ di monitoraggio e di contrastare forme elusive
nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attivita’
dei suddetti lavoratori e’ oggetto di preventiva comunicazione
all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da
parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano
le modalita’ operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli
obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui e’ stata omessa o ritardata
la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.)) Il
provvedimento di sospensione e’ adottato in relazione alla parte
dell’attivita’ imprenditoriale interessata dalle violazioni o,
alternativamente, dell’attivita’ lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale
del lavoro puo’ imporre specifiche misure atte a far cessare il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.

  1. ((Per tutto il periodo di sospensione e’ fatto divieto
    all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le
    stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,
    di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)) A tal fine il
    provvedimento di sospensione e’ comunicato all'((Autorita’ nazionale
    anticorruzione (ANAC) e al Ministero)) delle infrastrutture e della
    mobilita’ sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al
    fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e
    della mobilita’ sostenibili del provvedimento interdittivo. ((Il
    datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere la retribuzione e a
    versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto
    del provvedimento di sospensione.))
  2. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui
    al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo
    nell’immediatezza degli accertamenti nonche’, su segnalazione di
    altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del
    relativo verbale.
  3. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro
    irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore
    risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione,
    gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore
    dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
    dell’attivita’ lavorativa in corso che non puo’ essere interrotta,
    salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
    grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la
    pubblica incolumita’.
  4. ((Ai provvedimenti di cui al presente articolo)) si applicano le
    disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione
    dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
    provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
    competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni
    pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
    incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei
    vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del
    decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  6. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza
    esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((prevista
    dall’articolo 46 del presente decreto, si applicano)) le disposizioni
    di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo
    2006, n. 139.
  7. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi
    delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia
    di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  8. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte
    dell’amministrazione che lo ha adottato:
    a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
    scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il
    profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
    b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di

lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni
nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma
aggiuntiva pari a 2.500 euro ((qualora siano impiegati fino a cinque
lavoratori)) irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati
piu’ di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I
con riferimento a ciascuna fattispecie.

  1. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9
    sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti
    alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata
    destinataria di un provvedimento di sospensione.
  2. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle
    condizioni di cui al comma 9, la revoca e’ altresi’ concessa
    subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma
    aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per
    cento, e’ versato entro sei mesi dalla data di presentazione
    dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
    parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento
    di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce
    titolo esecutivo per l’importo non versato.
  3. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali,
    civili e amministrative vigenti.
  4. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista
    dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre
    2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
    2014, n. 9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9,
    lettere d) ed e), integra, in funzione dell’amministrazione che ha
    adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
    dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale
    ed e’ utilizzato per finanziare l’attivita’ di prevenzione nei luoghi
    di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai
    dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
  5. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per
    l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di
    instaurazione del rapporto di lavoro e’ ammesso ricorso, entro 30
    giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente
    competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla
    notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine ((il
    provvedimento di sospensione perde efficacia.))
  6. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
    sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto fino
    a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia
    di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto
    da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
    di sospensione per lavoro irregolare.
  7. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle

contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della
conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli
20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta
la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai
fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;
((d-bis) all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita
la seguente:
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione
delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e
gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento
spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita’ di cui al
precedente periodo. Il preposto non puo’ subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita’»;
d-ter) all’articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di
comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite
dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento
non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In
caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di
persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del
lavoratore e informare i superiori diretti»;
2) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata
durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente
l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di
lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;
d-quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il
personale che svolge la funzione di preposto»;
d-quinquies) all’articolo 37:
1) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il
30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un
accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e
alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia
di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalita’ della formazione obbligatoria a carico del datore di
lavoro;
b) l’individuazione delle modalita’ della verifica finale di

apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi
formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e delle modalita’ delle verifiche di efficacia
della formazione durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e
in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento
consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
3) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2,
secondo periodo»;
4) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificita’ della
formazione nonche’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi
del comma 7, le relative attivita’ formative devono essere svolte
interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con
cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario
in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi
rischi»));
e) all’articolo 51:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il
Ministero del lavoro ((e delle politiche sociali)) istituisce il
repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri
identificativi, ((sentite le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»));
2) il comma 8-bis e’ sostituito dai seguenti:
«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, ((nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati-GDPR),)) all’Ispettorato nazionale
del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi
paritetici e a quelle che hanno svolto l’attivita’ di formazione
organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della
individuazione di criteri di priorita’ nella programmazione della
vigilanza e di criteri di premialita’ nell’ambito della

determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. ((Per la
definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le
imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un
sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro»;
e-bis) all’articolo 52, comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
e-ter) all’articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole: «commi 1, 7,» e’ inserita la
seguente: «7- ter,»;
2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a),
b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e
8-bis»;
e-quater) all’articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: «ed f)»
sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)»;
e-quinquies) all’articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: «1°
giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni
delle norme UNI piu’ recenti»;
e-sexies) all’articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera
f) del presente comma, e’ premesso il seguente:
«1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al
comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente
competente»));
f) all’articolo 99, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita
banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma
l’interoperabilita’ con le banche dati esistenti. Con decreto del
direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le
modalita’ tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione
della banca dati e le modalita’ di condivisione delle informazioni
con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l’Allegato I e’ sostituito dall’Allegato I al presente
decreto.
((1-bis. All’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all’articolo
14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 9, lettere
d) ed e)»)).

  1. In funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
    lettera c), numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro e’
    autorizzato, per il biennio 2021- 2022, a bandire procedure
    concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto
    di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
    facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente e con
    corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un
    contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita’ da inquadrare
    nell’Area terza, posizione economica F1, ((del contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali)). A tal fine e’
autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro
44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui
al presente comma, nonche’ di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro
6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse
alle medesime assunzioni, nonche’ di euro 1.500.000 per il 2022 in
relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei
concorsi pubblici.

  1. Al fine di rafforzare l’attivita’ di vigilanza sull’applicazione
    delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e
    sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell’Arma
    dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice
    dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
    2010, n. 66, e’ incrementato di 90 unita’ in soprannumero rispetto
    all’organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  2. All’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare
    di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’alinea, le parole: «570 unita’» sono sostituite dalle
    seguenti: «660 unita’»;
    b) alla lettera b), il numero «6» e’ sostituito dal seguente:
    «8»;
    c) la lettera c) e’ abrogata;
    d) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) ispettori:
    246»;
    e) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) appuntati e
    carabinieri: 229».
  3. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l’Arma
    dei carabinieri e’ autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie
    facolta’ assunzionali, un corrispondente numero di unita’ di
    personale, ripartite in 45 unita’ del ruolo ispettori e in 45 unita’
    del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
    A tal fine e’ autorizzata la spesa di euro 658.288 per l’anno 2022,
    euro 3.756.018 per l’anno 2023, euro 4.328.623 per l’anno 2024, euro
    4.544.998 per l’anno 2025, euro 4.595.330 per l’anno 2026, euro
    4.668.246 per l’anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
    2028 al 2031, euro 4.766.424 per l’anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
    decorrere dall’anno 2033.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374
    euro per l’anno 2022, 64.941.389 euro per l’anno 2023, 65.513.994
    euro per l’anno 2024, 65.730.369 euro per l’anno 2025, 65.780.701
    euro per l’anno 2026, 65.853.617 euro per l’anno 2027, 65.898.783
    euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per
    l’anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall’anno 2033, si
    provvede ((ai sensi dell’articolo 17.)

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