Stato di polizia. Il 434-bis: dalle feste al dissenso

Immagine di Emanuele Scarpa tratta dal film “Acab”

Basta un rave-party per consentire al governo Meloni di introdurre, nelle successive 48 ore, una nuova fattispecie di reato applicabile non solo alle feste tekno ma, più in generale, a chiunque ponga in essere mobilitazioni e proteste.

Stiamo parlando del nuovissimo art. 434 bis del codice penale, rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

In particolare la norma prevede che l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui (pubblici o privati), commessa da un numero superiore a 50 persone allo scopo di “organizzare un raduno”, sia punita con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro (pena diminuita per i partecipanti), se vi possono essere dei pericoli l’ordine pubblico; l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Di seguito, alcune considerazione.

La collocazione nel codice penale

La norma è collocata nel codice penale all’interno del titolo dedicato ai “Reati contro l’incolumità pubblica”, in particolare nel capo “Dei delitti di comune pericolo mediante violenza”. Il nuovo reato si trova, dunque, accanto a quello di Strage (art. 422 c.p.) o Disastro ferroviario (art. 430 c.p.). In comune con questi, come ci ricorda il “nome di famiglia”, dovrebbe avere il fatto di essere un reato di “pericolo”. Cioè, per essere puniti non è necessario che la condotta abbia comportato una lesione reale del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice ma è sufficiente che questo venga messo a rischio dalla condotta dell’agente, con buona pace del principio di offensività.

Nel caso del nuovo art. 434 bis, la norma dice che si è puniti se dal raduno “può derivare” (non “derivi”) un pericolo per l’ordine pubblico; l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Questi ultimi abbiano i “beni” protetti dalla norma. Concetti che, come ben sappiamo, si prestano a interpretazioni discrezionali ed arbitrarie.

L’applicazione ben oltre i rave party

Posto che risulta vergognosa la criminalizzazione di un fenomeno culturale come i rave-party (ridotto a “raduni di sballati”), da più parti è stato giustamente evidenziato come il nuovo reato si presti ad applicazioni in ben altri campi. In particolare il rischio potrebbe essere quello di un suo uso per l’ulteriore criminalizzazione del dissenso.

L’esempio dell’occupazione di scuole ed università appare, a riguardo, emblematico.

Infatti, fino a oggi, chi occupava una scuola o un’università rischiava di poter incorrere nel reato di occupazione di edifici (ex art. 633 c.p.), fattispecie a tutela della proprietà. Tuttavia la giurisprudenza quando si è trovata a decidere su tali casi ha spesso non condannato gli studenti e studentesse imputati di tale reato, evidenziando la totale carenza dell’elemento dell’ “altruità”. Anche qui, per capirci, se l’art. 633 è posto a tutela dell’altrui proprietà, è evidente – ci dice la Cassazione – come questo non possa essere applicato in caso di occupazione di scuole e università. Queste ultime non sono “estranee” agli studenti e studentesse, che rappresentano  i “soggetti attivi” delle comunità scolastiche ed universitarie (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione n.1044/2000).

Senonché, con il nuovo reato, fresco fresco di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è evidente che le occupazioni di scuole e università potranno essere punite, addirittura con pene ben più severe (fino a 6 anni di reclusione) di quelle draconiane già previste – soprattutto dopo il decreto sicurezza Salvini Salvini – dall’art.633 c.p.

Infatti, il bene tutelato dalla nuova norma non è più la proprietà altrui ma la tutela dell’ordine pubblico. Il fatto che gli studenti e studentesse siano parte della comunità scolastica e universitaria potrebbe, così, passare in secondo piano e portare a numerose sentenze di condanna di migliaia di ragazzi e ragazze, rei di aver posto in campo delle proteste negli spazi che quotidianamente vivono.

L’applicazione della sorveglianza speciale per gli indiziati del nuovo reato

È passata in sordina, ma l’art. 5 del decreto legge appena approvato dal Consiglio dei ministri, oltre a introdurre il nuovo art. 434 bis del codice penale, apporta delle modifiche anche al d.lgs. n.159/2011, ossia alla normativa che disciplina le misure di prevenzione. Queste ultime sono delle misure limitative della libertà personale che si applicano “prima” della commissione dei reati, sulla base di fumosi presupposti di “pericolosità”.

Nel nostro Paese, le misure di prevenzione personali sono spesso utilizzate nei confronti di persone “sospettate” di reati, prima che siano condannate e anche in caso di assoluzione, non a caso vengono spesso definite “pene basate sul sospetto”. Inoltre le misure di prevenzione disposte dal questore (foglio di via, obbligo di dimora) e dal tribunale (sorveglianza speciale) si sono rivelate degli ottimi alleati nei processi di securizzazione,, colpendo ampiamente i movimenti sociali. Giusto per fare qualche esempio, possiamo ricordare il gran numero di fogli di via a cui sono stati sottoposti, recentemente, i ragazzi e le ragazze di Extinction Rebellion Torino, per essersi incatenati all’interno dell’edificio della Regione Piemonte.

Il decreto legge appena approvato dal governo Meloni introduce la possibilità di applicare la “sorveglianza speciale”, ossia la più gravosa delle misure di prevenzione, nei confronti dei “soggetti indiziati” del nuovo reato di cui all’art. 434 bis del codice penale. Forse questo rende ancor più palese come la previsione di questa fattispecie incriminatrice voglia, in realtà, colpire proprio gli esponenti dei movimenti sociali, con una misura di prevenzione che potrà essere comunque applicata (al di là dell’effettiva condanna) e che comporta importanti limitazioni alla libertà personale, compresa l’impossibilità di partecipare a future manifestazioni.

L’arsenale repressivo

Il nuovo art.434 bis del codice penale si presta, dunque, a queste pericolosissime derive e ben si colloca nel solco di quei provvedimenti tesi a reprimere ogni forma di dissenso.

Solo stando alle norme approvate negli ultimi decreti sicurezza possiamo ricordare:

  • La flagranza differita, mutuata da quel laboratorio di repressione che sono gli stadi (dove è presente dal lontano 2003) e introdotta per le manifestazioni di piazza dal buon Minniti (d.l. n.14/2017);
  • La reintroduzione, da parte del decreto sicurezza di Salvini (d.l. n.113/2018), del reato di blocco stradale di scelbiana memoria, punito con pene fino a 12 anni, con il chiaro intendo di criminalizzare una forma tradizionale con cui si manifesta il dissenso sociale ossia il c.d. “picchettaggio stradale”. Decreto Salvini che, non a caso, interviene, rispetto a ciò, anche sul TU dell’immigrazione introduce il nuovo delitto di blocco stradale nel catalogo dei reati ostativi alla cui condanna definitiva consegue la mancata concessione allo straniero del visto di ingresso in Italia. Una norma quest’ultima che sembra chiaramente indirizzata a depotenziare le proteste che, in questi anni, i migranti hanno saputo mettere in campo per rivendicare dignità e diritti;
  • L’irrigidimento delle pene per il reato di occupazione (art. 633 c.p.) sempre da parte del decreto sicurezza di Salvini, con la previsione della reclusione fino a 4 anni per i responsabili (aumentate di 1/3 per gli organizzatori) e la possibilità di utilizzo delle intercettazioni telefoniche;
  • Le numerose disposizioni volte alla criminalizzazione del dissenso previste nel decreto sicurezza bis di Salvini (d.l. n.53/2019), che è riuscito a introdurre come circostanza aggravante di molti reati (resistenza a pubblico ufficiale ma anche interruzione di pubblico servizio) il fatto che le condotte siano poste in essere in occasione di manifestazioni in luogo pubblico e che ha, addirittura, introdotto una nuova, paradossale, ipotesi di “danneggiamento” in base alla quale «chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui» in occasione di manifestazioni è punito con la reclusione da uno a cinque anni (nuovo art. 635 c.p.).

Inoltre, sempre il decreto sicurezza bis di Salvini aveva escluso la causa di non punibilità della  “particolare tenuità del fatto” per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art.336 c.p.); resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art.341 bis c.p.). Com’è noto, sul punto, si era pronunciato lo stesso Presidente della Repubblica che aveva censurato tale norma, evidenziando come non sembrava una scelta ragionevole impedire al giudice di valutare, in tali casi, la concreta offensività della condotta, perseguendo in maniera troppo rigorosa fattispecie non capaci di generare “allarme sociale”. Nonostante ciò questa disposizione è rimasta viva e vegeta nel nostro ordinamento,  non intaccata dal decreto Lamorgese (d.l. n.130/2020), quello –per capirci – che avrebbe dovuto “spazzare via i decreti di Salvini”.

Non c’è da stupirsi. La peggiore destra ha rivelato fin da subito il suo  brutale volto ma è, in realtà, da anni che il diritto penale è utilizzato, da destra e da sinistra, in maniera emotiva e simbolica.

Infatti, come nota Livio Pepino, le leggi penali hanno una rilevante funzione simbolica, tracciando la linea di confine tra ciò che è bene e ciò che è male; ciò che è socialmente accettabile e cosa, al contrario, deve essere oggetto di riprovazione. Non a caso, negli ultimi anni i processi di criminalizzazione hanno riguardato, oltre ai migranti, i poveri (dal Daspo urbano al reato di accattonaggio) e gli attivisti. I primi destinatari di provvedimenti che vorrebbe vederli espulsi dalle nostre città in nome del “decoro”. I secondi colpiti da un arsenale repressivo con l’evidente fine di silenziare e depotenziare le battaglie sociali.

Dal governo Meloni non possiamo che aspettarci un potenziamento di questa deriva, come già questi primi provvedimenti evidenziano. La palla, dunque, passa a noi, nella consapevolezza che – come lucidamente evidenzia Ferrajoli – «un diritto non difeso è destinato a deperire e, alla fine, a soccombere»..

Se il nuovo art.434 bis del c.p. si rivelerà la porta di accesso per una incisiva limitazione della libertà di manifestare, bisogna rispondere con una lotta non solo di resistenza ma di attacco. Una lotta che ci veda capaci di sfidare i divieti, riempire le piazze, continuare a presidiare i luoghi che quotidianamente viviamo, come il movimento per la giustizia climatica, quello femminista e studentesco ci hanno insegnato.

Federica Borlizzi

2/11/2022 https://www.dinamopress.it

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