Vaccini e impunità

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Nessuno ne ha parlato, nessuno ha approfondito. Mentre il mainstream e la scorretta informazione esaltano l’avvento del vaccino, il problema della mancata trasparenza rimane per molti motivi.

Il problema, però, è che, anche laddove la casa farmaceutica si preoccupa di darci un’informazione, non vi è la diffusione di questa informazione. Non servono scienziati, ma serve solo leggere il bugiardino.

Nella prima pagina del foglio illustrativo del Vaccino Comirnaty c’è scritto: “Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse”.

Si ricorda inoltre che sono stati segnalati casi di anafilassi la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili. Quindi, come è scritto nel foglio, “devono essere sempre immediatamente disponibili trattamento e assistenza medica adeguati nel caso di comparsa di una reazione anafilattica in seguito alla somministrazione del vaccino. Dopo la vaccinazione si raccomanda un attento monitoraggio per almeno 15 minuti. Non somministrare la seconda dose del vaccino a soggetti che abbiano manifestato anafilassi alla prima dose di Comirnaty”.

La vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti affetti da uno stato febbrile acuto severo o da un’infezione acuta, mentre si può svolgere la vaccinazione se viè “un’infezione lieve e/o di febbre di lieve entità”, anche se non si specificano i parametri che distinguono “febbre lieve” e “stato febbrile acuto severo”.

Sempre secondo il bugiardino “L’efficacia, la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino non sono state valutate nei soggetti immunocompromessi, compresi quelli in terapia immunosoppressiva. L’efficacia di Comirnaty potrebbe essere inferiore nei soggetti immunocompromessi”.

In più la durata della protezione offerta dal vaccino non è nota e sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Non si conoscono le interazioni tra il vaccino e altri medicinali ed altre forme d’interazione, poiché non sono stati effettuati studi d’interazione. Inoltre la somministrazione concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata.

C’è anche tutta la parentesi delle donne in gravidanza e in allattamento. Nel bugiardino a pagina 4 paragrafo 4.6 si afferma che “i dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto”.

Una grande perifrasi non snella e non in grado di trasmettere un’informazione chiara. Però il tutto è stato chiarito nella liberatoria, che viene fatta firmare ai pazienti che si vogliono far vaccinare, la quale deve essere firmata solo se si prendono in considerazione le note informative contenute nell’Allegato 1 della liberatoria, il quale al punto 4 afferma categoricamente: “Il vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento”. Questo perché non è noto se Comirnaty sia escreto nel latte materno.

Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio e richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. È molto importante che, chi si vaccina la prima volta, si ripresenti per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare. Qualora ci si dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione, è obbligatorio rivolgersi al proprio medico curante o alla struttura che ha somministrato la prima dose.

Da come si evince dal bugiardino, dallo studio sono stati esclusi i soggetti immunocompromessi e quelli con pregressa diagnosi clinica o microbiologica di COVID-19. Sono stati inclusi i soggetti con malattia stabile preesistente (definita come malattia che non avesse richiesto una modifica sostanziale della terapia né il ricovero in ospedale a causa di un peggioramento della malattia nelle 6 settimane precedenti l’arruolamento), e quelli con infezione nota e stabile da virus dell’immunodeficienza umana (HIV), da virus dell’epatite C (HCV) o da virus dell’epatite B (HBV).

L’Allegato 1 afferma: “il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo 10 due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari”.

Queste sono solo alcune delle informazioni che sul mainstream non sono apparse. In più la cosa assurda è che, dopo che i pazienti si sono sottoposti al vaccino, devono firmare una liberatoria in cui si assumono praticamente la responsabilità di tutte le future forme avverse nonostante, come si legge nella liberatoria, “l’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l’assunzione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19” e “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”.

Un modo burocratico per poter assolvere la casa farmaceutica, produttrice del vaccino, da eventuali responsabilità, scaricandole sui pazienti che invece si prendono la responsabilità, pur non essendo responsabili della produzione. Un vero pericolo per i diritti dei consumatori, soprattutto in vista degli accordi commerciali “top secret” tra case farmaceutiche ed UE.
Chi in Italia si sottopone al vaccino anti-Covid della Pfizer sarebbe costretto a firmare questo modulo di consenso che afferma, tra le tante cose, che il paziente prende atto di essere “consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni”.

Si tratta di clausole vessatorie, e quindi nulle in base al nostro ordinamento giuridico e a denunciarlo è il Codacons, che ha presentato una istanza di diffida alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministro della Salute, Roberto Speranza, “ritenendo importantissima la campagna vaccinale italiana, ma con la garanzia al tempo stesso dei diritti dei cittadini”.

“In base a quanto emerso sulla stampa nazionale, sembrerebbe che chi si sottopone al vaccino prodotto da Pfizer-Biontech debba obbligatoriamente sottoscrivere dei ‘moduli di scarico di responsabilità’ – dice l’associazione – che esonerano l’azienda farmaceutica e il personale sanitario che esegue la vaccinazione da qualsiasi responsabilità per eventuali reazioni avverse, danni a lunga distanza ovvero inefficacia della vaccinazione. Tale circostanza è emersa in relazione alla notizia di tre infermieri che, al momento di sottoporsi alla vaccinazione, si sarebbero rifiutati di sottoscrivere tale modulo rinunciando, di conseguenza, alla dose di vaccino loro destinata”.

Il Codacons sottolinea che “l’art. 1229 del codice civile, tuttavia, stabilisce che è nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Non solo. La legge n. 210 del 1992 riconosce indennizzi in favore dei soggetti che riportano danni irreversibili cagionati da vaccinazioni obbligatorie, e la Corte costituzionale ha più volte affermato che la sua applicazione deve estendersi anche a quelle vaccinazioni riconoscibili come raccomandate”.

Un modo dunque per aggirare la normativa ed assolversi dalle responsabilità di eventuali forme avverse che non sono state scoperte a causa dei tempi frettolosi di studio, scoperta, valutazione e produzione. È evidente per il Codacons “che l’imposizione della sottoscrizione di un esonero di responsabilità per eventuali danni cagionati dal vaccino anti-Covid è del tutto contraria alla disciplina prevista dalla legge nonché ai diritti costituzionalmente garantiti al singolo quali, in primo luogo, il diritto alla salute. Ne consegue, pertanto, che il modulo di cui si richiede la sottoscrizione per poter accedere alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è da ritenersi contrario ai principi del nostro ordinamento e, quindi, nullo, nella parte in cui prevede un esonero di responsabilità in favore dell’azienda produttrice e del personale sanitario per eventuali reazioni avverse, danni a lunga distanza ovvero inefficacia della vaccinazione”.

L’associazione, proprio per favorire la campagna di vaccinazione e dare maggiori sicurezze ai cittadini, ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo “attraverso il quale tutti i soggetti che si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, o che lo faranno in futuro, possono far decadere la clausola che esonera Pfizer da qualsiasi responsabilità rispetto al vaccino commercializzato in Italia”.

Per scaricare il modulo, gratuitamente e senza impegno:
https://codacons.it/esonero-di-responsabilita-per-il-vaccino-anti-covid-la-clausola-e-illegittima/

di Lorenzo Poli

Collaboratore redazionale di Lavoro e Salute

7 gennaio 2021

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