Ricongiungimento familiare. Condannati MAECI e Viminale a risarcire il danno da ritardo di 6.600 euro
Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025
Madre e figlio ricongiunti dopo 6 anni dalla presentazione della domanda. Dopo il risarcimento del danno i due familiari sono ora protagonisti delle class action contro i ritardi del Ministero degli Affari Esteri (MAECI) nel rilascio dei visti di ingresso e contro la Questura di Roma nel rilascio del permesso di soggiorno.
La vicenda processuale
Con sentenza del 16 maggio 2025 il Tribunale di Roma ha condannato il MAECI e il Ministero dell’Interno a risarcire il danno subito da una cittadina marocchina, invalida civile al 100%, che aveva dovuto attendere circa 6 anni per ottenere il ricongiungimento familiare con il figlio, minorenne al momento della presentazione della domanda (febbraio 2018).
Già nel 2020, la ricorrente aveva dovuto far ricorso contro il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare emesso dalla Prefettura di Roma e il Tribunale di Roma aveva annullato il decreto con ordinanza del 30/10/2022. Tuttavia la Prefettura di Roma, anche dopo la notifica dell’ordinanza di accoglimento, non aveva immediatamente ottemperato ed il nullaosta è stato rilasciato ad oltre un anno di distanza dall’ordinanza.
Anche la successiva fase di competenza del MAECI è stata caratterizzata da ritardi.L’anziana signora è stata costretta a doversi rivolgere nuovamente al Tribunale per chiedere in via cautelare il rilascio del visto di ingresso e in via principale il risarcimento del danno.
Solo dopo la notifica del ricorso, l’Ambasciata competente ha rilasciato il visto di ingresso ed è quindi stata dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda cautelare.
Il Tribunale di Roma ha accolto, invece, la richiesta di risarcimento, riconoscendo una grave lesione del diritto all’unità familiare causata dalla prolungata inerzia della Prefettura di Roma prima e dell’Ambasciata italiana in Marocco poi.
La quantificazione del danno operata dal Tribunale di Roma
In ordine alla quantificazione del danno, la sentenza in commento è interessante in quanto, pur avendo circoscritto temporalmente a soli 22 mesi il complessivo ritardo colpevole imputabile ai due Ministeri coinvolti nella vicenda, ha quantificato in euro 300,00 per ciascun mese di ritardo, per un totale di euro 6.660,00.
Il Tribunale ha ritenuto, in via equitativa, di dover risarcire, come somma base, euro 200,00 per ogni mese di ritardo, applicando una personalizzazione del danno pari al 50% il considerazione delle peculiarità del caso di specie: «l’invalidità al 100% della ricorrente, la minore età del figlio al momento della presentazione della domanda, il delicato stato psico-fisico in cui era stata relegata la Sig.ra (…) a causa del comportamento delle Amministrazioni che non le avevano dato la possibilità di svolgere per ben sei anni il suo ruolo di madre nella delicata fase del passaggio dalla minore alla maggiore età del figlio, né di essere accudita dallo stesso, in quanto portatrice di handicap[…] Il comportamento delle amministrazioni resistenti, alla luce dell’immotivata inerzia dapprima rispetto all’ottemperanza dell’ordine di rilascio del nulla osta emesso da questo Tribunale, e dopo in ordine alla domanda di visto, anch’esso rilasciato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6 co. 5 DPR 394/99 e solo dopo l’avvio del presente giudizio, integra una condotta illegittima in quanto contraria ai principi di collaborazione e buona fede che devono orientare l’azione amministrativa nei suoi rapporti con i privati durante il procedimento amministrativo ai sensi dell’art.1 co. 2-bis L.241/90. In assenza di deduzioni che possano giustificare i ritardi che hanno caratterizzato entrambe le fasi del procedimento, non può che ritenersi integrato anche l’elemento soggettivo, quantomeno in termini di colpa, vista la notevole differenza tra le tempistiche previste dalla normativa e quelle effettivamente osservate dalle amministrazioni resistenti nel rilascio del nulla osta e del visto. Si ritiene dunque che tali condotte, illegittime in quanto ingiustificate, abbiano leso il diritto fondamentale della ricorrente al ricongiungimento familiare espressamente sancito sul piano sovranazionale all’articolo 8 CEDU[…] nel caso di specie si ritiene plausibile che la lesione del diritto all’unità familiare abbia cagionato alla ricorrente uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non avere potuto svolgere il suo ruolo di madre quanto dall’impossibilità di beneficiare del supporto del figlio, ormai maggiorenne, una presenza che avrebbe indubbiamente migliorato il suo stile di vita in quanto invalida al 100%.»
La lunga attesa per il permesso di soggiorno e la class action contro i ritardi della Questura di Roma
Nonostante l’effettivo rilascio del visto a febbraio 2025 e l’ingresso in Italia del ragazzo a marzo 2025, lo stesso ad oggi non è ancora in possesso del permesso di soggiorno. Nonostante la comunicazione di primo ingresso in Italia sia stata effettuata immediatamente, la Prefettura ha convocato il ragazzo soltanto ad inizio giugno 2025 per svolgere gli adempimenti necessari all’invio del kit postale e dunque all’avvio della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di competenza della Questura di Roma.
Il 13 giugno scorso è stato quindi finalmente inviato il kit postale e l’ufficio postale ha fissato l’appuntamento in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici per il prossimo 1 dicembre. Come è noto, infatti, la Questura di Roma avvia con notevole ritardo la procedura di rilascio del permesso di soggiorno (almeno 5 mesi dopo l’invio del kit postale, come avvenuto nel caso di specie). Ciò arreca gravissimi danni, soprattutto a chi è in attesa del primo permesso di soggiorno: ed infatti, con la sola ricevuta della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno è di fatto impossibile ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed esercitare i propri diritti fondamentali.
Contro i sistematici ritardi della Questura di Roma nell’avvio del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno e nella conclusione del relativo procedimento (che dovrebbe durare 60 giorni) è stata avviata, lo scorso 10 aprile, una nuova class action promossa da Inca Cgil, Asgi, Spazi Circolari, Attiva Diritti e alcune persone straniere direttamente lese da questa prassi illegittima. Ora anche il ragazzo marocchino ha sottoscritto la diffida collettiva, stanco di un’attesa – ormai superiore a sette anni – per la regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano, iniziata nel 2018, quando l’anziana madre aveva avviato la procedura di ricongiungimento familiare.
Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025
Continua anche la class action contro i ritardi del MAECI avviata con il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”
Il caso dei due familiari marocchini è stato seguito nell’ambito del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare, con la promozione di un ricorso strategico e sperimentale individuale volto ad ottenere non soltanto la concreta affermazione di un diritto ma anche il risarcimento del danno.
La signora marocchina è inoltre una delle firmatarie della diffida collettiva contro i ritardi sistematici delle Ambasciate d’Italia nel mondo nel rilascio dei visti di ingresso per motivi familiari, avviata ad ottobre scorso da Melting Pot Odv, Arci, Asgi e Spazi Circolari.
Sono dunque due le class action ad oggi in corso, finalizzate a contrastare il trattamento differenziato e discriminatorio riservato alle persone straniere, sia per quel che riguarda il diritto all’unità familiare, sia per quel che riguarda il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno nei tempi stabiliti dalla legge. Chiunque sia interessato ad approfondire, sostenere e partecipare alle due class action può scrivere una email a attivadiritti@gmail.com.
“Annick. Per il diritto all’unità familiare” è un progetto a cura di Melting Pot ODV in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine.
E’ finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.
Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi responsabili per le informazioni che contiene né per l’uso che ne venga fatto. Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.
17 Giugno 2025 https://www.meltingpot.org










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