Dopo Mamadou Moussa Balde

di Alberto Gaino

La fine di Mamadou Moussa Balde, cittadino guineano, morto suicida nell’ “ospedaletto” del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino, nel 2021, riemerge dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato senza che i giudici della Terza sezione del maggior organo della giustizia amministrativa in Italia vi abbiano fatto il benché minimo cenno. Perché quel ragazzo sbarcato nel nostro Paese a 17 anni, inquieto e sfortunato nel tempo non brevissimo trascorso In Italia, fu percosso a Ventimiglia mentre chiedeva l’elemosina e portato in ospedale per essere curato, venne identificato dalla polizia e trasferito al Cpr di Torino.

Ospedaletto CPR Torino

“Trattenuto” in quella galera senza che la si possa chiamare galera, Moussa non legò con gli altri stranieri rinchiusi là. Anzi: per un prurito fortissimo – dovuto alla psoriasi e scambiato per scabbia  – che tentava di lenire nel modo peggiore – grattandosi ovunque – fu isolato dai compagni di prigionia e fu solo per questo motivo –  non certo per la depressione fortissima di cui soffriva – che fu ricoverato nel luogo più improprio riconducibile ad un reparto sanitario: cubicoli che  Mauro Palma, al tempo Garante nazionale delle persone private della libertà, definì “le gabbie di un pollaio”.  In ciascuna delle quali veniva rinchiusa la vita di una persona con problemi di salute, spesso di carattere mentale. Architettura delle istituzioni totali che evoca le mostruosità di Pol Pot in Cambogia. Vedere per credere la foto pubblicata da Altreconomia.

Al telefono l’ex Garante racconta di Balde: “Già la storia di un ragazzo aggredito che denuncia in Questura la violenza subita e viene invece fermato per essere inviato al Cpr più vicino era e rimane vergognosa. Venni a conoscenza del trattenimento di Moussa Balde a pochi giorni dal suo trasferimento a Torino e fui anche informato che era stato rinchiuso nel cosiddetto ospedaletto per cui avevo già predisposto più di una relazione fortemente negativa. L’ho ripetuto al processo: il Cpr di Torino, in quel momento, era il peggiore d’Italia e in particolare era inaccettabile un luogo di cura che si era rivelato di abbandono totale delle persone:  il medico del Cpr in 11/12 giorni che il giovane rimase là non lo visitò mai. Avevamo anche denunciato che non vi era un campanello per chiedere aiuto. Fu installato ma collegato ad una garritta presidiata da un militare e non agli uffici della gestione civile! In quei giorni di Balde nell’ospedaletto rinnovai l’allarme e mobilitai i nostri corrispondenti locali. Mi fu annunciata un’ispezione che non arrivò in tempo alla gabbia del ragazzo.”

“In quel contesto emerse anche la presenza di due stanzette nel seminterrato della palazzina della direzione che trovammo vuote, ma con un plinto di cemento cui poteva appoggiarsi una persona, e soprattutto con le pareti riempite di scritte di chi vi era stato rinchiuso. Ci fu risposto inutilmente che il seminterrato non era mai stato utilizzato per trasferirvi persone, evidentemente a scopo punitivo. Alla fine riuscimmo a far chiudere il Cpr, da poco riaperto: dovranno essere i nostri successori a verificarne il funzionamento. Al tempo osservammo nelle nostre relazioni (online nei sito del Garante nazionale) che il rapporto della Prefettura torinese con il Cpr era più di collaborazione che di controllo.”

Mauro Palma ha reso recentemente un’analoga lucida testimonianza del suo j’accuse nell’aula del tribunale torinese dove si processano l’ex direttrice del Cpr al tempo del suicidio di Balde e il medico che lo “ebbe in cura” in quei giorni. Sono stati accusati della responsabilità di quella fine esemplare in un Cpr. Entro febbraio un giudice monocratico deciderà sul loro operato. Dovrebbe essere soprattutto lo Stato ad essere sotto processo: perché quella di Balde è una morte di Stato.

Lo è anche per come si è arrivati ad una sentenza amministrativa sulla scelta del ministero dell’Interno di regolamentare l’assistenza sanitaria nei Cpr in maniera tale di lasciare alle imprese che si aggiudichino gli appalti ampia discrezionalità sull’organizzazione delle cure, tanto importante quanto incerta. Al punto, come la fine di Moussa Balde indica, da essere confusa con il sistema della punizione.

La storia da raccontare è questa.

Sollecitato da Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e Cittadinanzattiva Aps, che avevano impugnato la precedente sentenza del Tar Lazio contro il loro ricorso, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto con cui il ministro dell’Interno aveva varato lo schema di  capitolato d’appalto per la gestione e il funzionamento dei Cpr,  ad inizio marzo 2024. Il motivo: “Difetto di istruttoria” nelle procedure di carattere sanitario da adottare in quelle strutture, in particolare rispetto all’accertamento di incompatibilità del “trattenimento” con situazioni psichiatriche accertate e alla prevenzione di atti di autolesionismo e di suicidi.

Sui “modi” della detenzione nei Cpr si era già espressa a luglio la Corte Costituzionale con una sentenza che l’avvocato torinese Guido Savio, esperto della giurisdizione e delle sue contraddizioni in materia di immigrazione, ha definito a sua volta di “monito” per il Parlamento:  “invitato” dalla Consulta a disciplinare con un provvedimento di legge il vuoto normativo provocato da decreti ministeriali che incidono sulla vita delle persone nei Cpr ma che leggi non sono. Savio ricorda che è il prefetto, sentito il questore, a deliberare sui regolamenti dei Cpr, affidati alla gestione di soggetti privati che tendono a “minimizzare i servizi per massimizzare i profitti.”

Savio cita un rapporto della Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) in cui si afferma l’incomprensibilità delle modalità di tutela della salute nei Cpr rispetto “alle più ampie garanzie offerte dalla detenzione in carcere”. Il documento eccepisce anche l’impiego della forza fisica nei confronti dei “trattenuti”, il ricorso a mezzi di contenzione, i trasferimenti fra un centro e l’altro, da ultimo anche in Albania. “Stabiliti senza alcun avviso né provvedimento ulteriore rispetto all’originaria convalida del trattenimento”, sottolinea Savio.

Nella stessa direzione muove il massimo organo della giustizia amministrativa.

Il  Consiglio di Stato ha valutato la scarsa attenzione data nello schema di capitolato d’appalto mìnisteriale alle condizioni di eventuale disagio psichico di una persona al suo ingresso in un Cpr, l’assenza di una scheda sanitaria di ciascuno trattenuto che il diretto interessato possa richiedere e ottenere “in ogni momento”, l’inidoneità dei servizi sanitari e il mancato coinvolgimento delle reti esterne di medici specialisti.

Decisivi sono stati i report del Garante nazionale delle persone private della libertà personale e del Comitato di prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio di Europa, che ne ha scritto al termine di una sua visita a numerosi Cpr, nel 2024.

Garante e Cpt definiscono il regime detentivo nei Cpr simile a quello carcerario o addirittura a “quello speciale ex articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario,” deciso a suo tempo per isolare la criminalità organizzata dietro le sbarre. E denunciano che “non soltanto  risulta il mancato coinvolgimento, nella predisposizione del capitolato per la gestione e il funzionamento dei Cpr , di soggetti istituzionali competenti quali il Ministero della Salute e lo stesso Garante.” Non risulta nemmeno che siano stati “esaminati e concretamente presi in considerazione i dati sulla considerevole presenza di problemi di tossicodipendenza e psicologici fra i migranti trattenuti, sull’enorme somministrazione di farmaci specialistici (non prescritti da psichiatri), infine sugli atti autolesionistici e in particolare sui suicidi tentati o compiuti.”

Cpt precisa che una grande quantità di psicofarmaci dati ai migranti rinchiusi nei Cpr non viene nemmeno prescritta e che non vi è alcun controllo sulla loro distribuzione. L’organismo di indagine del Consiglio d’Europa rileva anche “valutazioni superficiali e tardive sull’idoneità alla permanenza nei Cpr” di chi vi sia stato rinchiuso, la “superficialità nella registrazione di lesioni osservate nei soggetti all’ammissione o durante la permanenza” in quei centri, la “carenza di assistenza psicologica e psichiatrica”, la stessa  “assenza di protocolli strutturati per prevenire atti autolesionistici e suicidi.”

Tutte queste osservazioni sono state riprese nel primo provvedimento di una Corte di Appello che ha annullato la convalida del trattenimento di un cittadino marocchino da anni in Italia. A farlo finire in un Cpr erano stati la Questura di Monza e un giudice di pace locale. Che non aveva preso in considerazione le precarie condizioni di salute dell’uomo: “Nel 2009 subì un grave infortunio che richiese un intervento neurochirurgico per assorbire un ematoma subdurale. In seguito gli venne riconosciuta un’invalidità permanente del 75%. Il soggetto soffre di diabete del tipo 2 e di grave ipertensione.” La Corte d’appello torinese (competente perché il cittadino straniero si trovava nel Cpr torinese) ha sentenziato: “Non può stare in uno di questi centri.” Ricordiamo che nei Cpr  finiscono persone espulse che dovevano allontanarsi dall’Italia a loro spese  e che hanno  contravvenuto soltanto ad un provvedimento di carattere amministrativo.

Ora, a prescindere dall’esito del processo penale per la morte di Balde, la sua fine e quella di tanti altri sta mettendo in moto, anche da parte dei giudici amministrativi e non solo penali, un processo di revisione, sia pure lento e contraddittorio, delle norme sulle istituzioni totali più pesanti che esistono oggi in Italia:  i centri di permanenza per l’espatrio, in cui una persona, a colpi di proroghe, può restare rinchiusa sino a 18 mesi.

9/1/2026 https://serenoregis.org/

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