ISEE, ANCHE IL TRIBUNALE DI IVREA CONFERMA: «È L’UNICO STRUMENTO LEGITTIMO PER CHIEDERE  LA COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE SOCIO-SANITARIE»

Annullata ingiunzione di pagamento da 12mila euro a una persona con grave disabilità che vive in una struttura residenziale. La sentenza: «Spetta anche alla struttura verificare la correttezza delle richieste economiche al ricoverato», no all’applicazione acritica dei regolamenti

Dopo Alessandria e Torino, anche il Tribunale di Ivrea conferma che l’Isee è l’unico strumento legittimo per decidere l’entità del pagamento delle rette alberghiere delle persone non autosufficienti ricoverate in strutture socio-sanitarie, invalidando quindi i conteggi di altri regolamenti, regionali o comunali. Non solo, il Tribunale di Ivrea ha anche confermato nella sentenza n. 15 del 2026 che la competenza sulla retta alberghiera per gli utenti in convenzione con le Asl è dei Comuni/Consorzi dei servizi socio-assistenziali e non del gestore del servizio.

   Con questa motivazione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo di 12mila euro che nel giugno 2024 la cooperativa Nuova Vita, gestore della Raf Villa Walter a Torrazza Piemonte, aveva inviato ad un suo utente, persona con grave disabilità non autosufficiente, socio dell’Utim OdV, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Motta del foro di Torino.

   Il Tribunale ha chiarito che «la controversia si colloca nell’ambito dell’erogazione di prestazioni residenziali convenzionate, nelle quali alla quota sanitaria, a carico del servizio sanitario, si affianca la quota sociale/alberghiera, la cui copertura grava, secondo l’assetto normativo, sull’ente pubblico competente, salva la compartecipazione dell’utente nei limiti derivanti dalla sua capacità contributiva». Proprio questa compartecipazione è definita con l’Isee, mentre «eventuali criteri ulteriori di selezione da parte degli enti erogatori possono operare, nei limiti consentiti, in chiave integrativa e non già con funzione derogatoria o peggiorativa rispetto ai criteri inderogabili posti dalla normativa statale».

   La struttura di ricovero richiedeva 1.142 euro al mese di compartecipazione alla retta, mentre la normativa vigente, ha confermato la sentenza, «esclude dal reddito utile per la determinazione dell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari quando non rilevanti ai fini IRPEF; con espresso riferimento, tra l’altro, alla pensione di invalidità/inabilità e all’indennità di accompagnamento».

   Un altro elemento significativo è emerso nella sentenza: la «titolarità» delle richieste economiche all’utente non è della cooperativa che gestisce il servizio, ma «trattandosi di prestazione residenziale resa in regime di convenzionamento pubblico, la pretesa economica dovrebbe essere rivolta all’ente pubblico competente e non direttamente all’assistito». Questo non vuol però dire che l’erogatore del servizio debba agire come mero esecutore.

   Ancora la sentenza: «Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, la struttura che agisce per il pagamento della quota posta a carico dell’assistito non può limitarsi a recepire acriticamente la determinazione dell’amministrazione, ma è gravata dell’onere di verificarne la correttezza e l’esattezza contabile e, in giudizio, di allegare e provare il titolo e il quantum del credito secondo criteri legittimi».

   Nell’emanare la sentenza, il Giudice ha rilevato la contumacia della Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia – Consorzio assistenziale di provenienza del ricoverato – citata, ma non presentatasi in giudizio.

UTIM OdV
Unione per la tutela delle persone
con disabilità intellettiva

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 CF 97549820013

CSA – Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base 10124 TORINO – Via Artisti, 36
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