Autonomia Differenziata. Memoria sulle Intese preliminari

di Franco Russo membro dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e
l’uguaglianza dei diritti

La storia dell’autonomia differenziata, per essere precisi dell’attribuzione di ‘ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia
’, è una storia di forzature costituzionali e istituzionali: comincia con la revisione del
Titolo V nel 2001 al termine della XIII legislatura, prosegue nel 2018 con le Preintese con Veneto, Emilia-
Romagna e Lombardia messe a punto dal compianto on. Bressa, con i governi Conte I, Conte II e Draghi
non si interrompe il percorso anche se cambia direzione con l’avvicendamento agli Affari Regionali dell’on.
De Stefani con l’on. Boccia e poi con l’on. Gelmini, quando si afferma l’idea della necessità di definire i
LEP prima di procedere alle Intese. Con il governo Meloni, l’autonomia differenziata è parte del pacchetto
delle tre riforme istituzionali, una per partito – il premierato voluto da FdI, la giustizia e il CSM da FI,
l’autonomia differenziata dalla Lega. Con il ministro Calderoli il cammino dell’AD cambia passo: con la
legge di bilancio 2023 si istituisce la Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio per definire i LEP (l.
197, art. 1 commi 791-801); si dà vita alla ‘Commissione Cassese’, che compie un’opera solo di ricognizione
dell’erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici, senza giungere a stabilire i loro livelli essenziali; viene
presentato il ddl Calderoli divenuto nel 2024 legge n. 86, la quale disciplina le procedure di attuazione delle
Intese e stabilisce la previa definizione dei LEP per devolvere le competenze ‘concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale’ (Cost. art 117, comma 2 lettera m); contro
la legge 86/2024 le Regioni Campania, Toscana, Puglia e Sardegna sollevano questioni di costituzionalità e
la Corte costituzionale, con la sentenza 192/2024, ‘smonta’ la legge Calderoli e conseguentemente risultano
illegittime anche le norme della legge 197/2022 relativa alla Cabina di regia; per questo viene presentato il
ddl 1623 per la determinazione dei LEP; tuttavia, con le leggi di bilancio per il 2021 (n. 178/2020) e,
soprattutto, con la legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) vengono stabiliti o standard di prestazione o obiettivi
di servizio per asili nido, trasporto scolastico studenti di disabili ecc., o LEP per l’assistenza sociale. Come
evidenzia il Dossier del Servizio studi, l’Analisi di impatto della regolamentazione degli schemi di Intesa
preliminare ha sottolineato che nella materia ‘tutela della salute’ i LEP ‘sono stati già determinati attraverso
la definizione dei LEA, aggiornati dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017’ e che da ciò ‘discende l’equiparazione tra
i LEA e i LEP, in quanto i primi costituiscono standard minimi di prestazione da garantire uniformemente in
tutto il territorio nazionale, individuati nella materia “tutela della salute”; tale equiparazione è stata
confermata dalla legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, comma 697, L. n. 199 del 2025)’.

Da questi rapidissimi richiami emerge una legislazione confusa, che sovrappone normative relative ai livelli
delle prestazioni nei vari ambiti senza alcun coordinamento, mentre attualmente si discute al Senato delle
procedure di definizione dei LEP. Tutto ciò è frutto delle forzature che il processo di autonomia differenziata
subisce sotto la pressione incalzante della Lega e del ministro Calderoli in particolare.
Che la legge 86/2024 sia stata letteralmente ‘smontata’ dalla Corte costituzionale non è un mio giudizio
partigiano, si evince dalla lettura della vasta e approfondita sentenza 192/2024, così riassunta in una sua
intervista all’Annuario 2024 della Corte costituzionale dal Presidente Amoroso: la ‘pronuncia n. 192 del
2024 ha annullato varie parti della legge (nel complesso, quattordici dichiarazioni di illegittimità
costituzionale) e di altre ha dato un’interpretazione adeguatrice. La legge n. 86 del 2024 è così risultata
fortemente ridimensionata. È rimasto, in sostanza, un perno attorno al quale, però, è ben possibile che il
legislatore intervenga per costruire la regolamentazione attuativa dell’autonomia differenziata, ossia dell’art.
116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto soprattutto del principio di sussidiarietà, come affermato
dalla sentenza n. 192’.

Poiché gli schemi delle Intese preliminari riguardano materie non-LEP, cioè la protezione civile, le
professioni, la previdenza complementare, e una materia LEP, come la sanità (connessa al coordinamento
della finanza pubblica) conviene tenere fermi tre punti, stabiliti dalla sentenza 192/2024. Il primo punto è
relativo al ruolo del Parlamento nella determinazione delle Intese, su cui la Corte
costituzionale ha affermato che il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione – ‘la
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata’ – non può significare lo svuotamento dei poteri
legislativi delle Camere proprio negli atti che mirano a privarle del proprio potere
legislativo: saremmo di fronte al paradosso di un atto legislativo, determinato da due organi
Esecutivi come Presidente del Consiglio e Presidente di Regione, che svuotano del potere
legislativo l’organo che ne è il detentore. Per questo la Corte esclude che le Camere possano
solo respingere o accettare le Intese, avendo il Parlamento il potere di emendarle per
riavviare il processo volto a definirle (v. sentenza 192/2024, Considerato in diritto, punti 10 e
11.2). I Comitati sono certi che il Parlamento lo userà per mostrare tutta l’irragionevolezza di
queste Intese preliminari.

Il secondo punto è che la Corte dà un’interpretazione costituzionalmente orientata della
distinzione tra materie LEP e materie no-LEP, mettendo in chiaro che non si possono
trasferire funzioni attinenti a una materia no-LEP se esse riguardano prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; nel caso in cui venisse devoluta una competenza a
svolgere una funzione relativa a una materia no-LEP ma incidente su un diritto civile o
sociale, si dovrà prioritariamente definire il livello essenziale di prestazione (sentenza
192/2024, Considerato in diritto, punto 15.2).
Il terzo punto è l’affermazione della Corte costituzionale, secondo cui ‘l’art. 116, terzo comma, Cost.,
richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato
su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di
sussidiarietà’ (sentenza 192/2024, Considerato in diritto, punto 8.4).
Nel complesso la devoluzione legislativa delle quattro materie prefigura un regionalismo separatista, si pone
sulla via di vere e proprie secessioni, mentre la Costituzione, con gli articoli 5 e 3, indica la via per costruire
un regionalismo cooperativo.

Le Intese preliminari sono costituzionalmente illegittime e politicamente volte a proteggere interessi di
classe.
Nell’interloquire con membri della Commissione nel corso di questo ciclo di audizioni, il ministro Calderoli
ha sostenuto che le quattro regioni hanno avanzato ragioni differenziate per motivare la richiesta di
trasferimento di competenze oggi in capo allo Stato. È vero che nei documenti istruttori delle quattro Regioni
si esprimono motivazioni diverse per le quattro materie, per es. il Piemonte chiede competenze nel campo
delle professioni per sanare il miss-match tra domanda e offerta di lavoro nelle industrie, mentre il Veneto
motiva la sua richiesta per esigenze legate al turismo. Adattando Aristotele, potremmo dire che ‘a esigenze
uguali, uguali competenze e a esigenze differenti competenze differenti’ (Etica Nicomachea, libro V). Per
questo ci si aspetterebbe che venissero trasferite competenze legate alle professioni industriali, per l’una,
legate alle professioni nei servizi turistici per l’altra. Invece, nelle Intese preliminari si dispone il
trasferimento di identiche competenze nelle professioni regionali, allora viene meno il requisito perfino dello
stesso art. 116, terzo comma Cost., e si lede quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza
192/2024, che non dà facoltà di trasferire intere materie bensì solo singole funzioni.
L’illegittimità costituzionale è visibile ictu oculi perché le Intese preliminari con le quattro diverse Regioni
sono una fotocopia una dell’altra: è mai possibile che Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte siano per
profili professionali, per caratteristiche demografiche, per conformazione territoriale, per profilo sanitario
talmente simili da giustificare la devoluzione di identiche competenze legislative? Chiaramente ciò è
assurdo, dunque si contravviene alla stessa ratio del comma 3 dell’articolo 116 Cost., e parimenti a quanto
stabilito dalla Corte costituzionale.

In particolare, per quanto riguarda la protezione civile, credo che l’analisi fatta dal Servizio studi nel Dossier
spieghi bene l’ampiezza e la genericità dei poteri derogatori della Regione in questo campo, mettendo in
evidenza che le Intese preliminari – uso il plurale perché, ripeto, sono identiche – ampliano il potere di
ordinanza, già disciplinato dall’articolo 25 del Codice di protezione civile (dlgs 1/2018), attribuendo al
Presidente di Regione quando le calamità ‘interessano esclusivamente il territorio regionale’, il potere di
intervenire con ordinanze in deroga alle disposizioni legislative regionali, ma anche con ordinanze in deroga
alle disposizioni normative statali, nel rispetto di specifici limiti (materiali e procedurali). Inoltre, e su questo
il Dossier è molto chiaro, ‘considerata la difficoltà di individuare ex ante e in positivo un elenco di
disposizioni statali derogabili con atti regionali – risultando spesso la deroga motivata sulla base delle
peculiarità dell’evento in concreto occorso, non preventivabili in via generale e astratta – e considerata la
possibilità che deroghe preventivate in via astratta afferiscano comunque a funzioni incidenti su diritti civili e
sociali [per i quali occorre la previa determinazione dei LEP], si è ritenuto preferibile attribuire alla Regione
un potere derogatorio generale, limitato sia nell’iter procedurale, sia in negativo, mediante l’individuazione
delle disposizioni che, in quanto attinenti a principi generali, norme unionali o ambiti particolarmente
sensibili, non potrebbero mai essere derogate’. L’attribuzione di un potere derogatorio generale lungi
dall’attenuare può al contrario incidere su diritti civili fondamentali come quella di libera circolazione e del
non-obbligo a sottostare a trattamenti sanitari ‘se non per disposizione di legge (art. 32 Cost,), dunque la
genericità dei poteri attribuiti alla Regione possono essere fonte di lesioni di diritti fondamentali. Vi sono,
poi, altre considerazioni critiche che derivano da semplici osservazioni di fatti, istituzionali e legislativi. Si
vogliono devolvere materie legislative così sensibili come quelli della protezione civile, che toccano la vita e
la morte, la sicurezza dei territori o gli sconquassi climatici, e separare le funzioni dei suoi organi ai diversi
livelli operativi, ma poi si ha notizia del fatto che la presidente Meloni si è recata il 21 maggio per la terza
volta a Niscemi, soggetta a una frana che ingoia il suo territorio. Qui ha incontrato il sindaco Conti, il Capo
del dipartimento della protezione civile Ciciliano, il presidente della Regione, e in collegamento il ministro
Musumeci. Questo episodio, se ne possono citare altri, dice che la protezione civile ha bisogno non di
separare gli organi operando per compartimenti stagni, al contrario è necessario, per essere gli interventi
efficaci, la cooperazione e il coordinamento tra i diversi livelli di governo. Un decreto-legge, 25/2026,
stanzia 150 milioni per Niscemi e nomina un Commissario straordinario, Ciciliano, per tutti gli interventi
necessari: sono stanziate risorse pubbliche nazionali, non regionali! Dov’è la necessità di attribuzione di
poteri speciali generali alla Regione? Un altro fatto: l’ispezione in elicottero di von der Leyen, Meloni e
Bonaccini delle terre alluvionate della pianura emiliana, perché anche l’UE dispone di competenze e di
risorse finanziarie per la protezione civile. Si potrebbero moltiplicare i richiami a simili eventi data la
devastazione del territorio e le alterazioni antropiche del clima, a testimonianza e a dimostrazione della
necessità di cooperazione e coordinamento tra gli organi pubblici posti ai diversi livelli.

Per le professioni valgono considerazioni analoghe, con due ulteriori avvertenze critiche. La prima: pur
escludendo quelle ordinistiche e sanitarie, le professioni sono regolamentate a livello di Unione Europea sia
in disposizioni del TFUE (artt. 45-62 e 53) sia di Direttive, guidate dal principio del mutuo riconoscimento, e
dunque sono anche queste materie che richiedono un coordinamento e una cooperazione tra i vari livelli
istituzionali, fino a quello dell’UE. Tuttavia il rilievo critico più forte riguarda le finalità della competenza
nel campo delle professioni, svelate dalla Relazione sulla sussidiarietà per il Piemonte, ma analoghe sono
quelle per le altre tre Regioni. In essa si motiva l’esigenza di una ‘maggiore autonomia in materia di
professioni’ per fronteggiare ‘la difficoltà, da parte delle imprese locali, di reperire figure professionali
adeguate a far fronte alla accresciuta competitività dei settori emergenti, artigianali, turistici che connota la
regione Piemonte … Pertanto, l’attribuzione di ulteriori competenze in materia di professioni risponderebbe
a una crescente domanda di figure professionali specifiche e trasversali nel campo della produzione di nuovi
beni e servizi alimentando, al contempo, l’istituzione e la regolazione di professionalità legate al contesto
territoriale e la conversione del sistema produttivo verso forme di maggior sostenibilità, sostenendone la
transizione’. Ecco che cominciano ad emergere gli interessi di classe dietro la richiesta di autonomia
differenziata, in questo caso è per consentire alle imprese di sanare il mis-match tra domanda e offerta di
lavoro, facilitandole nella ricerca e/o formazione di manodopera per le singole aziende. L’autonomia
differenziata serve agli imprenditori che utilizzano però istituzioni e risorse pubbliche per i loro scopi privati;
dunque, l’autonomia differenziata non è volta a rispondere a interessi e a garantire diritti dei cittadini.
Per quanto riguarda la previdenza, si dà alle Regioni la facoltà di promuovere forme di previdenza
complementare e integrativa e di disciplinarne il funzionamento operativo e organizzativo. I motivi della
critica verso questa devoluzione di competenze è che questa rafforza la tendenza al restringimento del campo
delle pensioni pubbliche, a vantaggio di forme private disarticolando il sistema pensionistico soggetto
sempre più alle dinamiche dei mercati finanziari; inoltre, tutto questo, lungi dal garantire o innalzare i livelli
pensionistici, favorisce le istituzioni finanziarie private. Con le Intese preliminari si cancellerebbero gli
ultimi resti della ‘riforma Brodolini’ del 1968, basata sul principio che la pensione è un diritto sociale e
pertanto deve essere garantito da un sistema pubblico obbligatorio. L’opera di demolizione della ‘riforma
Brodolini’ iniziò nel 1992 con il governo Amato, proseguita con una serie di interventi nel corso degli anni,
centrati tutti appunto sulla riduzione delle pensioni pubbliche, tagliate negli importi e rese di difficile
accesso, a vantaggio sulla previdenza complementare. Questo è un altro segno che la devoluzione di
materie ha per effetto di sostenere interessi privati, di classe.

Vengo alla materia più spinosa, la sanità. Gli ambiti di intervento previsti dalle Intese preliminari
sono vasti e particolarmente incisivi infatti, il relativo articolo 3 prevede che la Regione possa: a)
individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a
carico del proprio bilancio; b) gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli
investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale; c)
istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell’Anagrafe nazionale dei
fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali; d) destinare alle
aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all’assunzione di
personale sanitario o all’incremento delle prestazioni aggiuntive; e) allocare su altri ambiti della
spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie
da efficientamento in relazione alla singola finalità (v. Doc CCXLVII, n. 6). I motivi che
legittimano il trasferimento di questo insieme di competenze nel campo della sanità, definita dal
legislatore materia LEP (legge 86/2024, art. 3, comma 3), è che i LEA definiscono i livelli
essenziali di assistenza in campo sanitario. La stessa sentenza 192/2024 della Corte costituzionale
accoglie questa equiparazione, non a caso richiamata espressamente nelle premesse delle Intese
preliminari al punto PRECISATO, dove si afferma che: ‘tale richiesta è stata ritenuta idonea in
quanto non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP, anche in
considerazione del fatto che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del
2024, al punto 9.2. del Considerato in diritto, i LEP sono già stati determinati attraverso la
definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto da ultimo il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502’.

Non sono aduso a ignorare o a manipolare le sentenze della Corte costituzionale quando non sono
funzionali alle mie tesi; dunque, la questione della plausibilità dell’identificazione dei LEA con i
LEP va affrontata non solo in base alla legge 86/2024, ma tenendo conto anche della sentenza
192/2024 della Corte costituzionale. Sostengo che lungi dall’essere un punto di forza per il
trasferimento delle competenze in campo sanitario, il richiamo alla sentenza 192/2024 è un punto di
debolezza delle Intese preliminari. Occorre ricordare che nella ‘realtà istituzionale’ nomina sunt
consequentia rerum: la Corte costituzionale è una corte, un organo giurisdizionale, è il giudice delle
leggi, essa non fa le leggi, è, come ha spiegato Kelsen, al massimo un legislatore negativo
attraverso le sue declaratorie di illegittimità costituzionale o le interpretazioni costituzionalmente
orientate. Poteva mai la Corte valutare i LEA in sede di discussione dei ricorsi alla legge 86/2024 e
giudicarli in sede di sentenza? Si sarebbe sostituita al Parlamento, è il Parlamento, sono le
Commissioni parlamentari a dover indagare e valutare se l’applicazione dei LEA abbiano o meno
garantito i livelli essenziali di prestazione: è il Parlamento chiamato a valutare se è fondata
l’identificazione tra i LEA e i LEP, anche avendo come base la lettera m, comma 2 dell’articolo 117
Cost. La Corte costituzionale ha preso atto di quanto i Governi e il legislatore hanno disposto con
DCPM o con leggi. Inoltre, avendo la Corte censurato le procedure della determinazione dei LEP
nella legge di bilancio 197/2022, si sarebbe dovuto dedurre del ruolo centrale del Parlamento nella
individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ciò che nella vicenda dei LEA non è mai
avvenuto visto il prevalere nel loro processo decisionale di organi burocratici o tecnocratici. I LEP
sono una decisione di natura eminentemente politica (quali risorse, per quali servizi, destinati a
chi?), che spetta al Parlamento. Questo, senza neanche avviare un’indagine conoscitiva, ha già tutte
le informazioni disponendo degli innumerevoli report di GIMBE, della SVIMEZ, delle relazioni e
dei referti della Corte dei conti, i rapporti e le audizioni dell’UPB ecc. ecc., da cui si evince
l’assoluta inadeguatezza dei LEA a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. I LEA
non sono LEP, quella identificazione è solo una decisione della maggioranza parlamentare
infondata, senza riscontri nei dati sanitari. Infatti i LEA hanno fallito nel garantire ai cittadini le
prestazioni dei servizi sanitari in modo uniforme sull’intero territorio, e testimoniarlo bastano
richiamare alcuni parametri statistici:

  • la mobilità sanitaria, con un flusso di pazienti che dal Sud vanno al Nord per farsi curare;
    secondo i dati AGENAS nel 2023 i ricoveri effettivi fuori Regione sono stati 537.000, che
    ha comportato un corrispondente flusso finanziario di 5,15 miliardi di euro a vantaggio
    soprattutto di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre i saldi passivi più alti sono
    stati registrati da Campania, Calabria, Sicilia e Puglia;
  • le rinunce alle cure hanno riguardato, nel 2024, 5,8 milioni di persone, rispetto ai 4,5
    milioni del 2023, a causa delle liste di attese, di insuperabili difficoltà di accesso territoriale,
    ed essendo impossibilitate a ricorrere alla sanità privata per motivi economici;
  • le spese private sanitarie nel 2024, sulla complessiva spesa sanitaria di 185 miliardi,
    ammontano a 47/48 miliardi, di cui 41 miliardi pagati dalle famiglie, in gergo definite ‘out
    of pocket’.
    È il Parlamento, sede decisionale politica, a dover trarre un bilancio dei LEA e valutare se
    essi corrispondono a quanto prescritto in Costituzione, non solo alla luce della lettera m,
    comma 2 dell’articolo 117, ma anche alle disposizioni dei suoi articoli 3 e 32. E quale
    migliore occasione se non questa delle Intese preliminari per varare una nuova disciplina,
    che abroghi le vecchie normative e sia in grado di garantire il diritto alla salute a tutti i
    cittadini ovunque risiedano e di riorganizzare, in forme cooperative, i vari livelli di governo
    della sanità. La sanità deve tornare completamente pubblica, secondo i principi della legge
    833/1978, basati su universalità e uguaglianza.

Ho parlato finora dei profili di illegittimità costituzionali, criticando anche l’uso strumentale dei giudizi della
Corte costituzionale, ora occorre mettere in luce le ragioni economico-sociali dell’autonomia differenziata.
Non è il popolo del Nord, non sono i cittadini settentrionali a spingere per l’autonomia differenziata, è la
classe imprenditoriale, in particolare quella industriale e dei servizi tecnologici avanzati, a spingere per dar
vita a istituzioni regionali con poteri legislativi e amministrativi differenziati che rispondano direttamente
alle loro esigenze produttive. Le imprese del Nord vogliono liberarsi dei presunti lacci e lacciuoli dello
Stato centrale per integrarsi più rapidamente e più saldamente nelle catene del valore internazionali, per
aumentare la loro competitività sui mercati mondiali, per rendere le loro aziende più resilienti agli shock dei
prezzi dell’energia, dei dazi, delle materie prime critiche, dovuti alle guerre e agli sconvolgimenti
commerciali. Per questo abbisognano di istituzioni territoriali differenziate perché siano più rispondenti alle
loro esigenze: meno vincoli ambientali, più sovvenzioni mirate per le loro produzioni, più formazione
professionale legata alle singole aziende. Tutto ciò costituisce il fondamento di classe dell’autonomia
differenziata; gli interessi economici di un ceto quasi corporativo, quello degli industriali. Si leggano i
documenti, del passato e recenti, di Assolombarda, di Confindustria Veneto e Piemonte e si potrà cogliere il
loro disegno di avere istituzioni pubbliche ritagliate sulle loro esigenze particolari, per questo noi dei
Comitati parliamo, riprendendo il titolo di un fortunato pamphlet di Gianfranco Viesti, di ‘secessione dei
ricchi’. Certo la Lega, quella delle origini, inventò una tradizione con i suoi riti alla fonte del Po, con le
adunate a Pontida per un nuovo giuramento a difesa del Nord contro Roma ladrona, con i richiami alla
Repubblica veneziana per creare un’identità di popolo, in realtà essa era ed è solo funzionale ad avvolgere
nella nuvola ideologica del suprematismo del ‘bianco del Nord’ gli interessi dei ricchi e potenti industriali
del Nord (come ha ben scritto Marina Boscaino). Recenti manifestazioni di questa ideologia si sono avute
dopo i risultati del referendum sulla giustizia, quando il Mezzogiorno e le sue città in particolare hanno
votato NO. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha detto: ‘Bisogna trovare il modo di
mettere il Nord, che è la parte sana e produttiva del Paese, in grado di competere con le Regioni europee più
avanzate […]. L’Autonomia è solo un primo passo, il nodo di fondo è che bisogna cambiare la forma dello
Stato in senso federale’. Ecco, come – con poche quanto inequivocabili parole – si dà voce al suprematismo
‘bianco del Nord’ per esaltare una parte “sana” (e quindi una malata) nel Paese. Liberarsi di questa ‘palla al
piede’ che è il Meridione attraverso il federalismo secessionista consentirà alle regioni del Nord di unirsi alla
‘locomotiva europea’, per proteggere la propria industria, ‘per esempio a cominciare dall’automotive’.

Oltre alla irrazionale ideologia del suprematismo, si avanza un argomento che vuol essere razionale, di
natura economico-sociale, quello del trickle down, dello sgocciolamento: se i ricchi divengono più ricchi
qualcosa ‘sgocciola’ pure in basso, oppure con un’immagine meno greve si dice ‘se la marea si alza porta in
alto sia gli yatch sia le barche a remi’. Tradotto: se le imprese fanno profitti, allora anche i lavoratori e in
generale le classi popolari avranno migliori condizioni di vita. Questo è vero? No, decine e decine di
ricerche, report e libri hanno documentato che nel capitalismo, e anche in quello contemporaneo, i ricchi
diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri, allargandosi sempre più le disuguaglianze economiche e
sociali. Per restare proprio in Lombardia, la ‘locomotiva del treno Italia’, si prenda Milano che è sì centro
finanziario e hub dell’high tech, svettante con i suoi grattacieli verso il cielo, ma in basso c’è l’inferno dei
rider, della subfornitura e del terzismo nella filiera della moda e del lusso, della speculazione edilizia e degli
affitti alle stelle che spingono i settori popolari e gli studenti sempre più in lontane e degradate periferie,
della privatizzazione della sanità con gli alti costi per curarsi, dei servizi sociali insufficienti e dello
sfruttamento e al contempo della marginalizzazione sociale dei migranti.

Per questo l’autonomia differenziata non porterà vantaggi al popolo del Nord, che vedrà invece ulteriori
privatizzazioni dei servizi e peggioramento delle condizioni di vita sociale, ma anche civile e politica, perché
l’autonomia differenziata avrà l’effetto di un centralismo regionale, una concentrazione di potere nel
‘governatore’. La devoluzione di poteri alle Regioni non innalzerà i livelli di democrazia, li abbasserà perché
il potere decisionale, ampliato nei suoi ambiti di competenza, si concentrerà nei ‘governatori’ e i cittadini
saranno trattati da clientes.
Questo Nord così esaltato da Fontana, Zaia e dai vari presidenti di Assolombarda è davvero autosufficiente?
Davvero non ha bisogno di nessuno perché in grado di camminare da solo? Assolutamente no, non è stato
autosufficiente nel passato e non lo è nel presente. Le industrie del Nord – oltre ad aver sempre goduto di
sovvenzioni finanziarie, incentivi economici e sgravi fiscali pubblici – hanno, prima, sfruttato il
Mezzogiorno come mercato di sbocco delle loro merci, per avere manodopera a basso costo con le possenti
migrazioni interne, per disporre di beni intermedi per la produzione delle loro merci (acciaio e chimica di
base), e come discarica degli scarti inquinanti che hanno devastato territori agricoli di alto valore e provocato
malattie letali (la Terra dei fuochi docet).

Se al Nord l’autonomia differenziata gioverà solo a ristretti gruppi sociali e rafforzerà le oligarchie politiche,
al Sud provocherà ulteriori disuguaglianze e divari territoriali, che non sono statio sanati neppure con gli
investimenti del PNRR. Le classi dirigenti industriali e finanziarie e quelle politiche ‒ governo Meloni e
Commissione UE ‒ hanno un preciso disegno per il Mezzogiorno: hub per l’energia per le industrie del Nord
Italia e dell’Unione europea, snodo logistico per la sua collocazione al centro del Mediterraneo, che
abbisogna di corridoi infrastrutturali per esportare e importare dall’Africa e dal Medioriente (Ponte sullo
Stretto). Al Mezzogiorno, oggi come ieri, è riservato dalle classi dirigenti un destino da ZES, cioè zona
emarginata speciale. Il Mezzogiorno ha ricevuto meno risorse pubbliche e tutte le ricerche – da quelle della
SVIMEZ a quelle di Openpolis o dell’ISTAT ‒ dimostrano che la spesa per sanità, assistenza sociale, asili
nido, servizi scolastici nel Sud è molto inferiore a quella del Nord, e il PNRR non ha colmato i divari.
Il superamento delle disparità sociali e territoriali, tra Sud e Nord, tra le aree metropolitane e
quelle interne si potrà realizzare solo attraverso la costruzione dell’unità della Repubblica,
attraverso l’unità dei diritti sociali, politici e civili, e il regionalismo cooperativo, sanciti
negli articoli 3 e 5 della Costituzione.

5 giugno 2026

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