Deportazioni notturne e diritto alla salute negato

Da dentro il CPR di Gradisca

La zona grigia dei CPR dove il rimpatrio scavalca le cure

DOTT. NICOLA COCCO, AVV. CHIARA PAROLIN

C’è una zona grigia, nel cuore del sistema detentivo amministrativo italiano, in cui il diritto alla salute e il diritto alla difesa vengono sistematicamente annullati, spazzati via nel cuore della notte dal rumore dei motori di un volo charter.

È quanto accaduto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2026, quando un gruppo di cittadini pakistani è stato prelevato dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gradisca d’Isonzo 1 e imbarcato a forza verso il Paese di origine.

Non si tratta “solo” di un’operazione di polizia. Si tratta di un atto che ha i contorni dell’elusione delle garanzie costituzionali. Tra le persone rimpatriate quella notte, almeno sei erano in attesa di una rivalutazione della loro idoneità sanitaria al trattenimento.

Per due di loro, i fascicoli medici raccontano una storia di vulnerabilità ignorate e di percorsi diagnostici e terapeutici brutalmente interrotti.

Il tempismo di questa espulsione notturna è significativo: è avvenuta esattamente nelle ore in cui la difesa legale stava acquisendo le cartelle cliniche per chiedere all’Autorità Giudiziaria la non convalida del trattenimento per palesi incompatibilità sanitarie.

Le istituzioni hanno giocato d’anticipo, correndo più veloci della giustizia, caricando su un aereo persone malate pur di non dover rispondere di fronte a un giudice delle loro condizioni. L’unico a salvarsi da questa retata notturna è stato un terzo ragazzo, per il quale, in extremis, un giudice aveva appena accolto la richiesta di protezione internazionale sospendendo l’inammissibilità della domanda, stabilendo che, proprio in virtù delle sue condizioni di salute, dovesse rimanere sul territorio italiano.

Ma per chi non ha avuto questa “fortuna” temporale, il destino è stato diverso. Le storie di Ali e Omar 2 sono l’emblema di un sistema che riduce il corpo del migrante a mero “pacco” da spedire, ignorando qualsiasi deontologia medica e principio umanitario.

Il caso di Ali: deportato a poche ore dall’intervento chirurgico

Ali, nato nel 1989, da circa sei anni presentava una vistosa tumefazione nella regione sottomandibolare destra. Le visite mediche all’interno del CPR di Gradisca avevano finalmente portato a un’ecografia, eseguita il 2 ottobre 2026 presso l’Ospedale di Monfalcone, che aveva rilevato una “formazione ipoecogena ovalare di 21×5 mm“. L’indicazione del medico radiologo era chiara: si richiedeva una prima valutazione chirurgica per definire la natura della lesione.

La visita chirurgica era stata fissata, tramite CUP regionale, per la mattina del 22 ottobre 2026, alle ore 08:50, presso l’Ospedale di Monfalcone. L’appuntamento era annotato in cartella clinica (“data congrua“, scriveva il medico del CPR il 16 ottobre).

Ali non è mai stato condotto a quella visita. Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, poche ore prima che potesse varcare la soglia dell’ambulatorio chirurgico per indagare una massa potenzialmente pericolosa, è stato prelevato e messo su un volo per il Pakistan.

Quale medico può avallare un “fit to travel” (l’idoneità al viaggio) per un paziente con un iter diagnostico in corso per una sospetta patologia severa, interrompendo di fatto un accertamento chirurgico salvavita?

Il caso di Omar: la fragilità psichiatrica derubricata a “idoneità”

Ancora più drammatica, se possibile, è la storia di Omar, nato nel 1997. Fin dal suo ingresso al CPR, Omar ha manifestato una profondissima fragilità psichiatrica. I referti medici (sia dal CPR di Via Corelli di Milano, da cui era stato trasferito a Gradisca, sia dall’Ospedale Niguarda dove era stato valutato in PS a settembre 2026) raccontano di un disturbo d’ansia acuto, insonnia grave, senso di confusione e pregressi problemi legati all’uso di sostanze.

Il 21 settembre 2026, in preda alla disperazione e allo stress della detenzione, Omar compie un gesto estremo: si arrampica sul tetto della struttura. Viene portato in Pronto Soccorso al Niguarda.

I medici ospedalieri refertano “ansia acuta“, inquadrano l’agito come “secondario al contesto detentivo nel quale è collocato” e impostano una pesante terapia psicofarmacologica a base di quetiapina (un antipsicotico), Tavor e delorazepam (potenti ansiolitici).

Tornato al CPR, un ragazzo che prende antipsicotici, che ha appena rischiato la vita su un tetto per il trauma della detenzione, continua a essere considerato “idoneo alla vita in comunità ristretta“. Il 25 settembre 2026, un medico del CPR firma il suo certificato per il trasferimento e il volo aereo, attestando che “sulla base delle evidenze non presenta problematiche di salute tali da non permettere voli aerei“, pur annotando esplicitamente che il paziente assume quetiapina, Tavor e delorazepam ed è seguito dal SerD.

Omar è stato rimpatriato la notte del 21 ottobre. Una persona in quelle condizioni psichiatriche, resa ancora più vulnerabile dalla terapia farmacologica, è stata caricata su un aereo in fascette, verso un destino incerto.

Il paradosso del “Fit to Travel” e l’assenza del “Fit to Return”

Queste vicende scoperchiano il vaso di Pandora della medicina penitenziaria e amministrativa applicata ai CPR. Come sottolineato nel contributo alle Linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l’idoneità alla vita in comunità ristretta è oggi uno strumento “spuntato“, usato quasi esclusivamente per escludere malattie infettive che minerebbero la gestione del Centro, ignorando del tutto le patologie croniche, psichiatriche e le vulnerabilità sociali.

Ancor più grave è la gestione del cosiddetto fit to travel. Le direttive europee e le linee guida Frontex impongono che prima di un rimpatrio la persona sia valutata clinicamente in grado di affrontare il viaggio in sicurezza. Tuttavia, in Italia, questa certificazione viene stilata frettolosamente dai medici degli enti gestori privati dei CPR, spesso in piena notte e sotto la pressione delle forze dell’ordine e delle tempistiche dei voli charter. Non vi è alcun controllo reale da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) terzo e indipendente.

Ma la riflessione deve spingersi oltre il semplice viaggio. Se il corpo di queste persone è nelle mani dello Stato italiano, la responsabilità della loro salute non finisce quando si chiudono i portelloni dell’aereo. Manca totalmente la valutazione del fit to return (idoneità al rientro).

Come stabilito da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-69/21 del 22 novembre 2022 3), gli Stati membri non possono rimpatriare una persona malata se vi sono fondati motivi di ritenere che, nel Paese di destinazione, l’assenza di cure adeguate comporterebbe un aumento significativo, irrimediabile e rapido delle sue sofferenze.

Chi garantirà a Omar l’accesso alla quetiapina e al supporto psichiatrico in Pakistan? Chi asporterà o diagnosticherà la massa nel collo di Ali, che lo Stato italiano ha deciso di ignorare a 12 ore dal suo appuntamento ospedaliero? La continuità terapeutica e l’assenza di un rischio per l’incolumità nel Paese di destinazione dovrebbero essere condizioni sine qua non per procedere a un allontanamento forzato.

Conclusioni: una prassi da denunciare

Quello che è successo nella notte del CPR di Gradisca non è un errore di sistema, ma il sistema stesso che opera esattamente come è stato progettato: un meccanismo in cui la priorità dell’espulsione schiaccia ogni diritto costituzionale, primo fra tutti l’articolo 32 che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, indipendentemente dal suo status giuridico.

L’operato dell’avvocata, che stava per presentare le istanze di non convalida basate su fondate perizie mediche, è stato vanificato da una deportazione lampo. L’uso dei voli notturni per svuotare i CPR da soggetti “scomodi” o clinicamente complessi si configura come una grave elusione del diritto di difesa e del controllo giurisdizionale.

È necessario e urgente che l’opinione pubblica, la comunità medica e gli organi di garanzia facciano luce su questa prassi inaccettabile. Non possiamo accettare che i medici operanti nei CPR diventino, consciamente o meno, l’ingranaggio che avalla deportazioni di persone vulnerabili, sostituendo il giuramento di Ippocrate con le direttive del Ministero dell’Interno. Il diritto alla salute non si ferma sulla scaletta di un aereo.

Riferimenti

Cocco, N. (2025). Mental health care in migrant population living in detention centres in Italy. The European Journal of Public Health.

Cocco, N., Marchese, V., Nicoli, F., Russo, G., Testa, J., Corsaro, A., & Mazzetti, M. (2026). The pathogenicity of immigration detention: A systemic conflict between medical ethics and harmful migration policies. The Lancet Regional Health – Europe, 64, 101680.

Campesi, G. (2020). The reinvention of immigration detention in Italy in the aftermath of the “refugee crisis”: A study of parliamentary records (2013–2018). Refugee Survey Quarterly.

Campesi, G., & Fabini, G. (2020). Immigration detention as social defence: Policing “dangerous mobility” in Italy. Theoretical Criminology.

Court of Justice of the European Union. (2022, November 22). Case C-69/21 

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (2023). Linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati / Guidelines for the Monitoring of Forced Returns 

Mazzalai, E., Caminada, S., Giannini, D., Marchetti, G., Angelozzi, A., Gatta, A., De Marchi, C., Turatto, F., Declich, S., & Marceca, M. (2024). Living conditions in Italian administrative detention centres for migrants: A scoping review. The European Journal of Public Health.

Mazzalai, E., Caminada, S., Giannini, D., Marchetti, G., Angelozzi, A., Turatto, F., Jaljaa, A., De Marchi, C., Bellini, A., Gatta, A., Declich, S., Russo, M., & Marceca, M. (2025). A review of the living conditions in administrative detention centres for migrants in Italy from a public health perspective. Discover Public Health.

Stoyanova, V. (2017). How exceptional must “very exceptional” be? Non-refoulement, socio-economic deprivation, and Paposhvili v Belgium. International Journal of Refugee Law.

Veglio, M. (2023). The black book on Turin’s pre-removal detention center (CPR). When legal turns political. Frontiers in Human Dynamics.

  1. Leggi la scheda su questo CPR ↩︎
  2.  I nomi utilizzati in questo articolo sono di fantasia per tutelare l’identità, la privacy e la sicurezza delle persone coinvolte ↩︎
  3. Consulta la sentenza ↩︎

27/10/2026 https://www.meltingpot.org/

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