Autonomia Differenziata. Memoria sulle Intese preliminari. Audizione al Senato

di Franco Russo

membro dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti

Che la legge 86/2024 sia stata letteralmente ‘smontata’ dalla Corte costituzionale non è un mio giudizio partigiano, si evince dalla lettura della vasta e approfondita sentenza 192/2024, così riassunta in una sua intervista all’Annuario 2024 della Corte costituzionale dal Presidente Amoroso: la ‘pronuncia n. 192 del 2024 ha annullato varie parti della legge (nel complesso, quattordici dichiarazioni di illegittimità costituzionale) e di altre ha dato un’interpretazione adeguatrice. La legge n. 86 del 2024 è così risultata fortemente ridimensionata. È rimasto, in sostanza, un perno attorno al quale, però, è ben possibile che il legislatore intervenga per costruire la regolamentazione attuativa dell’autonomia differenziata, ossia dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto soprattutto del principio di sussidiarietà, come affermato dalla sentenza n. 192’.

D’altro canto, basta leggere il Dossier degli Uffici studi di Camera e Senato (n. 536 del 25 novembre 2025), dove si riassumono con parole chiare le modifiche apportate dalla Corte costituzionale alla legge 86/2024. Vi si elencano questi punti:

‘• Trasferimento di “Funzioni specifiche”: La Corte ha ritenuto fondata la contestazione che la legge consentisse una “devoluzione sine limite” di intere “materie o ambiti di materie”, violando l’Art. 116, terzo comma, Cost. La sentenza ha chiarito che il trasferimento deve riguardare “specifiche funzioni” (legislative e/o amministrative), basate su una ragionevole giustificazione e un’idonea istruttoria, in attuazione del principio di sussidiarietà. La ripartizione delle funzioni deve mirare all’efficacia,

efficienza, equità e responsabilità dell’autorità pubblica.

• Giustificazione dell’iniziativa regionale: La Corte ha stabilito l’illegittimità costituzionale della previsione (Art. 2) che non prescrive che “l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà”. Questo impedisce il trasferimento indiscriminato di tutte le funzioni rientranti in una materia senza una motivazione specifica legata alla situazione della Regione richiedente.

• Modifiche al negoziato: La Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione (Art. 2, comma 1) che stabiliva che il negoziato, riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, fosse svolto “per ciascuna singola materia o ambito di materia”, anziché “con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni”.

• Potere di iniziativa legislativa e di emendamento delle Camere: La sentenza ha chiarito che la legge di differenziazione non è una mera approvazione dell’intesa, ma “implica il potere di emendamento delle Camere”. Tuttavia, se le Camere intendono apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, “esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura”

(punto 11.2).

• Incostituzionalità della delega sui LEP: La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, che conteneva la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi per l’individuazione dei LEP, a causa della “genericità” dei criteri direttivi per le numerose e variegate materie. La legge infatti, come si è visto, individuava tali criteri mediante il ricorso ai commi da 791 a 801-bis dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023). Secondo il Giudice delle leggi, le finalità indicate dal comma 791 (come il “pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni”, l'”assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari” e il “favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza”) risultano troppo generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato. Inoltre, le norme procedurali contenute nei commi 792 e seguenti della legge n. 197/2022 non sono state giudicate sufficienti a soddisfare lo standard dell’articolo 76 della Costituzione, poiché tale norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere. Il vizio di incostituzionalità risiede anche nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi plurisettoriali (per relationem) per numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e bilanciamenti, una determinazione così generica dei criteri direttivi è destinata

all’indeterminatezza.

• Determinazione dei LEP per funzioni specifiche: La Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 3, comma 3, nella parte in cui prevedeva che “i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie”, anziché “i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie”.

• Aggiornamento dei LEP: L’articolo 3, comma 7, che prevedeva l’aggiornamento periodico dei LEP con D.P.C.m., è stato dichiarato incostituzionale per violazione dell’articolo 3 Cost., in quanto “una fonte primaria non può creare una fonte con sé concorrenziale” e per contrasto con l’articolo 76 Cost. (delega legislativa). L’Art. 3, comma 9, che manteneva in vigore le procedure di determinazione dei LEP tramite d.P.C.m. della legge di bilancio 2023 in attesa dei nuovi decreti legislativi, è stato

dichiarato incostituzionale per violazione dell’Art. 3 Cost., a causa della “anomala convivenza” tra i due percorsi;

• Distinzione tra materie “LEP” e no “LEP”: La Corte ha ritenuto non fondate le questioni sulla distinzione tra materie “LEP” e “no-LEP”, ma hafornito un’interpretazione costituzionalmente orientata: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard);

• Finanziamento delle Funzioni Trasferite: La Corte ha sottolineato che il finanziamento delle funzioni trasferite deve basarsi su un criterio che assuma come parametro la “gestione efficiente”, escludendo in linea di principio il riferimento alla “spesa storica”, ritenendo dunque fondate le questioni sull’articolo 8, comma 2, che consentiva variazioni delle aliquote di compartecipazione basate sui “fabbisogni di spesa”’ (Dossier, n. 536, pp. 15-16).

Queste sono, sottolineo, le parole del Dossier degli Uffici studi di Camera e Senato da cui risulta che la demolizione della legge ‘Calderoli’ del 2024 è pressocché completa, e a ragione dunque il presidente Amoroso ha sostenuto che essa è stata ‘fortemente ridimensionata’. Purtroppo non è stato accolto dal Parlamento l’invito al legislatore del Presidente della Corte costituzionale a ‘costruire la regolamentazione attuativa dell’autonomia differenziata’.

In generale, l’illegittimità costituzionale è visibile ictu oculi perché le Intese preliminari con le quattro diverse Regioni sono una fotocopia una dell’altra: è mai possibile che Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte siano per profili professionali, per caratteristiche demografiche, per conformazione territoriale, per profilo sanitario talmente simili da giustificare la devoluzione di identiche competenze legislative? Chiaramente ciò è assurdo.

In particolare, per quanto riguarda la protezione civile, credo che l’analisi fatta dal Servizio studi nel Dossier  (n. 692, 8 maggio 2026) spieghi bene l’ampiezza e la genericità dei poteri derogatori della Regione in questo campo, mettendo in evidenza che le Intese preliminari – uso il plurale perché, ripeto, sono identiche – ampliano il potere di ordinanza, già disciplinato dall’articolo 25 del Codice di protezione civile (dlgs 1/2018), attribuendo al Presidente di Regione quando le calamità ‘interessano esclusivamente il territorio regionale’, il potere di intervenire con ordinanze in deroga alle disposizioni legislative regionali, ma anche con ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali, nel rispetto di specifici limiti (materiali e procedurali). Non solo, ha rilevato Pietro Spirito nell’Assemblea nazionale dei Comitati svolatasi a Napoli il 6 giugno, si dà la possibilità di assunzioni da parte delle Regioni, con la conseguenza che, di fronte a medesimi eventi calamitosi che colpiscono diverse Regioni, alcune avranno a disposizione più personale per fronteggiare le emergenze e più poteri di intervento immediato: disparità tra funzioni e un vero caos operativo, dovuto alla frammentazione delle competenze.  E alcuni fatti stanno a dimostrare che la protezione civile ha bisogno di cooperazione tra gli organi istituzionali ai diversi livelli per essere efficace. Si pensi all’alluvione del maggio del 2023 che colpì violentemente l’Emilia-Romagna, coinvolgendo anche le Marche e taluni comuni toscani: l’alluvione, al pari degli altri fenomeni naturali, non conosce i confini amministrativi, eppure con la devoluzioni di funzioni di materie quali la protezione civile si vogliono separare le funzioni dei suoi organi ai diversi livelli operativi. Invece, si ha notizia dell’ispezione delle zone alluvionate emiliane in elicottero della presidente della Commissione UE von der Leyen, della presidente del Consiglio Meloni e del presidente della Regione Bonaccini. Dunque Regione, Governo e UE ispezionarono insieme perché insieme operarono, mentre ora con le Intese si vogliono creare poteri differenziati invece di rafforzarne le sinergie e le forme di cooperazione.

Ancora un fatto: la presidente Meloni si è recata il 21 maggio per la terza volta a Niscemi, soggetta a una frana che ingoia il suo territorio. Qui ha incontrato il sindaco Conti, il Capo del dipartimento della protezione civile Ciciliano, il presidente della Regione, e in collegamento il ministro Musumeci. Questi episodi, se ne possono citare altri, dicono che la protezione civile ha bisogno non di separare gli organi operando per compartimenti stagni, al contrario è necessario, per essere gli interventi efficaci, la cooperazione e il coordinamento tra i diversi livelli di governo. Un decreto-legge, 25/2026, stanzia 150 milioni per Niscemi e nomina un Commissario straordinario, Ciciliano, per tutti gli interventi necessari: sono stanziate risorse pubbliche nazionali, non regionali! Dov’è la necessità di attribuzione di poteri speciali generali alla Regione?  Si potrebbero moltiplicare i richiami a simili eventi data la devastazione del territorio e le alterazioni antropiche del clima, a testimonianza e a dimostrazione della necessità di cooperazione e coordinamento tra gli organi pubblici posti ai diversi livelli.

Infine, e su questo il Dossier è molto chiaro, ‘considerata la difficoltà di individuare ex ante e in positivo un elenco di disposizioni statali derogabili con atti regionali – risultando spesso la deroga motivata sulla base delle peculiarità dell’evento in concreto occorso, non preventivabili in via generale e astratta – e considerata la possibilità che deroghe preventivate in via astratta afferiscano comunque a funzioni incidenti su diritti civili e sociali [per i quali occorre la previa determinazione dei LEP], si è ritenuto preferibile attribuire alla Regione un potere derogatorio generale, limitato sia nell’iter procedurale, sia in negativo, mediante l’individuazione delle disposizioni che, in quanto attinenti a principi generali, norme unionali o ambiti particolarmente sensibili, non potrebbero mai essere derogate’. L’attribuzione di un potere derogatorio generale lungi dall’attenuare può al contrario incidere su diritti civili fondamentali come quella di libera circolazione e del non-obbligo a sottostare a trattamenti sanitari ‘se non per disposizione di legge (art. 32 Cost,), dunque la genericità dei poteri attribuiti alla Regione possono essere fonte di lesioni di diritti fondamentali.

Per quanto riguarda la previdenza, si dà alle Regioni la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare e integrativa e di disciplinarne il funzionamento operativo e organizzativo. I motivi della critica verso questa devoluzione di competenze è che questa rafforza la tendenza al restringimento del campo delle pensioni pubbliche, a vantaggio di forme private disarticolando il sistema pensionistico soggetto sempre più alle dinamiche dei mercati finanziari. Sempre a Napoli all’Assemblea nazionale dei Comitati, ancora Pietro Spirito ha messo in luce l’assurdità della devoluzione in materia di previdenza complementare, che riguarda in modo particolare i lavoratori dipendenti, che hanno fondi istituiti dai contratti nazionali, Ebbene prendiamo il grande gruppo industriale Marcegaglia, i cui siti produttivi  sono in Emilia e in Lombardia e in cui è attivo il fondo chiuso Cometa per la previdenza complementare: se questa venisse devoluta si potrebbe creare una condizione di disparità tra i lavoratori lombardi e lavoratori emiliani per quanto attiene alle modalità operative del fondo e ai sostegni pubblici, ledendo i principi della parità di trattamento contrattuale e rompendo l’uniformità del contratto nazionale metalmeccanici.

Per le professioni valgono considerazioni analoghe, con due ulteriori avvertenze critiche. La prima: pur escludendo quelle ordinistiche e sanitarie, le professioni sono regolamentate a livello di Unione Europea sia in disposizioni del TFUE (artt. 45-62 e 53) sia di Direttive, guidate dal principio del mutuo riconoscimento, e dunque sono anche queste materie che richiedono un coordinamento e una cooperazione tra i vari livelli istituzionali, fino a quello dell’UE. Tuttavia il rilievo critico più forte riguarda le finalità della competenza nel campo delle professioni, svelate dalla Relazione sulla sussidiarietà per il Piemonte, ma analoghe sono quelle per le altre tre Regioni. In essa si motiva l’esigenza di una ‘maggiore autonomia in materia di professioni’ per fronteggiare ‘la difficoltà, da parte delle imprese locali, di reperire figure professionali adeguate a far fronte alla accresciuta competitività dei settori emergenti, artigianali, turistici che connota la regione Piemonte … Pertanto, l’attribuzione di ulteriori competenze in materia di professioni risponderebbe a una crescente domanda di figure professionali specifiche e trasversali nel campo della produzione di nuovi beni e servizi alimentando, al contempo, l’istituzione e la regolazione di professionalità legate al contesto territoriale e la conversione del sistema produttivo verso forme di maggior sostenibilità, sostenendone la transizione’. Ecco che cominciano ad emergere gli interessi di classe dietro la richiesta di autonomia differenziata, in questo caso è per consentire alle imprese di sanare il mis-match tra domanda e offerta di lavoro, facilitandole nella ricerca e/o formazione di manodopera per le singole aziende. L’autonomia differenziata serve agli imprenditori che utilizzano però istituzioni e risorse pubbliche per i loro scopi privati; dunque, l’autonomia differenziata non è volta a rispondere a interessi e a garantire diritti dei cittadini.

Vengo alla materia più spinosa, la sanità.

I motivi che legittimano il trasferimento di questo insieme di competenze nel campo della sanità, sono che i LEA definiscono i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario. La stessa sentenza 192/2024 della Corte costituzionale accoglie questa equiparazione, non a caso richiamata espressamente nelle premesse delle Intese preliminari, così come avviene con il comma 5 dell’articolo 1 del ddl AS 1623, in discussione in questa I Commissione.

Non sono aduso a ignorare o a manipolare le sentenze della Corte costituzionale.  Sostengo che lungi dall’essere un punto di forza per il trasferimento delle competenze in campo sanitario, il richiamo alla sentenza 192/2024 è un punto di debolezza delle Intese preliminari. Occorre ricordare che la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale, è il giudice delle leggi, essa non fa le leggi, è, come ha spiegato Kelsen, al massimo un legislatore negativo (Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, Berlin-Leipzig, 1929, pp. 52-56). Poteva mai la Corte valutare i LEA in sede di discussione dei ricorsi alla legge 86/2024 e giudicarli in sede di sentenza? Si sarebbe sostituita al Parlamento, è il Parlamento a dover indagare e valutare se l’applicazione dei LEA abbiano o meno garantito i livelli essenziali di prestazione: è il Parlamento chiamato a valutare se è fondata l’identificazione tra i LEA e i LEP. Martin Kriele, pur con un approccio teorico diverso, articola il discorso di Kelsen, specificando che: ‘Il parlamentare assomma in sé il ruolo di avvocato e quello di giudice. È il rappresentante del popolo investito di un mandato generale: deve difenderne gli interessi, sostenerne le istanze e formulare proposte a suo nome. Nel processo politico, diversamente da quello giudiziario, chi argomenta e chi decide non sono soggetti distinti, ma coincidono’ (Einführung in die Staatslehre, Stuttgart 20036, p. 207).

È il Parlamento, sede di giudizio sugli effetti degli atti normativi e di decisione politica di innovazione legislativa, a dover trarre un bilancio dei LEA e valutare se essi corrispondono a quanto prescritto in Costituzione, non solo alla luce della lettera m, comma 2 dell’articolo 117, ma anche alle disposizioni dei suoi articoli 3 e 32. E quale migliore occasione se non questa delle Intese preliminari per varare una nuova disciplina?

Perché il Parlamento, come avvenne con la Commissione d’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla (1951-1954), non si fa carico di una Inchiesta sulla miseria sanitaria in Italia e sui mezzi per combatterla? Sarebbe questa un’occasione per togliere dalle mani di organismi tecnici decisioni eminentemente politiche, perché mai a istruire le decisioni politiche in campo sanitario devono essere organi quali SOSE, CTFS, Cinsedo, CLEP, Ragioneria dello Stato che si basano su parametri statistici da essi stessi stabiliti per rilevare i fabbisogni standard e stabilire i livelli delle prestazioni? Ricordo il brocardo del diritto successorio romano, adattato dai pubblicisti medievali per cui Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet, ‘ciò che tocca tutti da tutti deve essere deciso’. C’è materia che più tocca le persone di quella sanitaria, che riguarda le condizioni di vita e di morte? Se il Parlamento istituisse una Commissione d’inchiesta sulla miseria sanitaria potrebbe attivare enti territoriali, associazioni e sindacati degli operatori sanitari, fondazioni, movimenti di cittadinanza attiva per dar luogo a un grande débat publique in grado di tracciare un quadro reale e veritiero del sistema sanitario, e su questa base il Parlamento potrebbe assumere decisioni ben fondate: il ‘conoscere per deliberare’ di Luigi Einaudi va inteso non come ‘conoscenza burocratica’ attraverso le sole statistiche, di cui pure era maestro, ma essa deve essere il frutto dell’inchiesta sul campo, come peraltro era abituato lui grande cronista delle lotte operaie del Primo Novecento.

I LEA non sono i LEP, quella identificazione è infondata, senza riscontri nella vita di milioni e milioni di persone, e la cui fallacia è rilevata perfino nelle statistiche sanitarie. Infatti i LEA hanno fallito nel garantire ai cittadini le prestazioni dei servizi sanitari in modo uniforme sull’intero territorio, e a testimoniarlo basta richiamare alcuni dati:

  • la mobilità sanitaria, con un flusso di pazienti che dal Sud vanno al Nord per farsi curare; secondo i dati AGENAS nel 2023 i ricoveri effettivi fuori Regione sono stati 537.000, che ha comportato un corrispondente flusso finanziario di 5,15 miliardi di euro a vantaggio soprattutto di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre i saldi passivi più alti sono stati registrati da Campania, Calabria, Sicilia e Puglia;
  • le rinunce alle cure hanno riguardato, nel 2024, 5,8 milioni di persone, rispetto ai 4,5 milioni del 2023, a causa delle liste di attese, di insuperabili difficoltà di accesso territoriale, ed essendo impossibilitate a ricorrere alla sanità privata per motivi economici;
  • le spese private sanitarie nel 2024, sulla complessiva spesa sanitaria di 185 miliardi, ammontano a 47/48 miliardi, di cui 41 miliardi pagati dalle famiglie, in gergo definite ‘out of pocket’

È tempo che il Parlamento indaghi sulle cause della ‘miseria sanitaria’ e vi ponga rimedio e sono convinto che il rimedio sarà individuato nella cancellazione delle normative alla base delle privatizzazioni dei servizi sanitari per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini ovunque risiedano e di riorganizzare, in forme cooperative, i vari livelli del loro governo. La sanità deve tornare completamente pubblica, secondo i principi della legge 833/1978, basati su universalità e uguaglianza.

Voglio ora mettere in luce le ragioni economico-sociali dell’autonomia differenziata.

Non è il popolo del Nord, non sono i cittadini settentrionali a spingere per l’autonomia differenziata, è la classe imprenditoriale, in particolare quella industriale e dei servizi tecnologici avanzati, a spingere per dar vita a istituzioni regionali con poteri legislativi e amministrativi differenziati che rispondano direttamente alle loro esigenze produttive.  Le imprese del Nord vogliono liberarsi dei presunti lacci e lacciuoli dello Stato centrale per integrarsi più rapidamente e più saldamente nelle catene del valore internazionali, per aumentare la loro competitività sui mercati mondiali, per rendere le loro aziende più resilienti agli shock dei prezzi dell’energia, dei dazi, delle materie prime critiche, dovuti alle guerre e agli sconvolgimenti commerciali. Per questo abbisognano di istituzioni territoriali differenziate perché siano più rispondenti alle loro esigenze: meno vincoli ambientali, più sovvenzioni mirate per le loro produzioni, più formazione professionale legata alle singole aziende. Tutto ciò costituisce il fondamento di classe dell’autonomia differenziata; gli interessi economici di un ceto quasi corporativo, quello degli industriali. Si leggano i documenti, del passato e recenti, di Assolombarda, di Confindustria Veneto e Piemonte e si potrà cogliere il loro disegno di avere istituzioni pubbliche ritagliate sulle loro esigenze particolari, per questo noi dei Comitati parliamo,riprendendo il titolo di un fortunato pamphlet di Gianfranco Viesti, di ‘secessione dei ricchi’. Certo la Lega, quella delle origini, inventò una tradizione con i suoi riti alla fonte del Po, con le adunate a Pontida per un nuovo giuramento a difesa del Nord contro Roma ladrona, con i richiami alla Repubblica veneziana per creare un’identità di popolo, in realtà essa era ed è solo funzionale ad avvolgere nella nuvola ideologica del suprematismo del ‘bianco del Nord’ gli interessi dei ricchi e potenti industriali del Nord (come ha ben scritto Marina Boscaino). Recenti manifestazioni di questa ideologia si sono avute dopo i risultati del referendum sulla giustizia, quando il Mezzogiorno e le sue città in particolare hanno votato NO. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha detto: ‘Bisogna trovare il modo di mettere il Nord, che è la parte sana e produttiva del Paese, in grado di competere con le Regioni europee più avanzate […]. L’Autonomia è solo un primo passo, il nodo di fondo è che bisogna cambiare la forma dello Stato in senso federale’. Ecco, come – con poche quanto inequivocabili parole – si dà voce al suprematismo ‘bianco del Nord’ per esaltare una parte “sana” (e quindi una malata) nel Paese. Liberarsi di questa ‘palla al piede’ che è il Meridione attraverso il federalismo secessionista consentirà alle regioni del Nord di unirsi alla ‘locomotiva europea’, per proteggere la propria industria, ‘per esempio a cominciare dall’automotive’.

Al presidente Fontana consiglierei di ‘risciacquare i panni’ nelle acque del vecchio Althusius con il suo federalismo dal basso, oppure in quelle di Carlo Cattaneo con il suo municipalismo democratico, o di Silvio Trentin con i suoi progetti di Costituzione federale per l’Italia e l’Europa per fondare istituzioni economiche e politiche democratiche partendo dai luoghi di lavoro e dai territori. Basta, però, per cogliere lo spirito separatista della Lega e dei suoi rappresentanti istituzionali ricordare il motto, stampato nel Great Seal of the United States e nelle sue monete: e pluribus unum. I principi politici della Lega sono molto simili invece a quelli di John Calhoun oppositore sudista del federalismo, che combatté a difesa della sovranità dei singoli Stati e della schiavitù, che oggi vengono tradotti nel sovranismo e nel suprematismo bianco.

Oltre alla irrazionale ideologia del suprematismo, si avanza un argomento che vuol essere razionale, di natura economico-sociale, quello del trickle down, dello sgocciolamento: se i ricchi divengono più ricchi qualcosa ‘sgocciola’ pure in basso, oppure con un’immagine meno greve si dice ‘se la marea si alza porta in alto sia gli yatch sia le barche a remi’. Tradotto: se le imprese fanno profitti, allora anche i lavoratori e in generale le classi popolari avranno migliori condizioni di vita. Questo è vero? No, decine e decine di ricerche, report e libri hanno documentato che nel capitalismo, e anche in quello contemporaneo, i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri, allargandosi sempre più le disuguaglianze economiche e sociali. Per restare proprio in Lombardia, la ‘locomotiva del treno Italia’, si prenda Milano che è sì centro finanziario e hub dell’high tech, svettante con i suoi grattacieli verso il cielo, ma in basso c’è l’inferno dei rider, della subfornitura e del terzismo nella filiera della moda e del lusso, della speculazione edilizia e degli affitti alle stelle che spingono i settori popolari e gli studenti sempre più in lontane e degradate periferie, della privatizzazione della sanità con gli alti costi per curarsi, dei servizi sociali insufficienti e dello sfruttamento e al contempo della marginalizzazione sociale dei migranti.

Per questo l’autonomia differenziata non porterà vantaggi al popolo del Nord, che vedrà invece ulteriori privatizzazioni dei servizi e peggioramento delle condizioni di vita sociale, ma anche civile e politica, perché l’autonomia differenziata avrà l’effetto di un centralismo regionale, una concentrazione di potere nel ‘governatore’. La devoluzione di poteri alle Regioni non innalzerà i livelli di democrazia, li abbasserà perché il potere decisionale, ampliato nei suoi ambiti di competenza, si concentrerà nei ‘governatori’ e i cittadini saranno trattati da clientes.

Questo Nord così esaltato da Fontana, Zaia e dai vari presidenti di Assolombarda è davvero autosufficiente? Davvero non ha bisogno di nessuno perché in grado di camminare da solo? Assolutamente no, non è stato autosufficiente nel passato e non lo è nel presente. Hanno scritto Maria Teresa Capozza e Loretta Mussi, in  un documento predisposto per l’Assemblea di Napoli dei Comitati (6 giugno), che le industrie del Nord ‒ oltre ad aver sempre goduto di sovvenzioni finanziarie, incentivi economici e sgravi fiscali pubblici – hanno, prima, sfruttato il Mezzogiorno come mercato di sbocco delle loro merci, per avere manodopera a basso costo con le possenti migrazioni interne, per disporre di beni intermedi per la produzione delle loro merci (acciaio e chimica di base), e come discarica degli scarti inquinanti che hanno devastato territori agricoli di alto valore e provocato malattie letali (la Terra dei fuochi docet).

Se al Nord l’autonomia differenziata gioverà solo a ristretti gruppi sociali e rafforzerà le oligarchie politiche, al Sud provocherà ulteriori disuguaglianze e divari territoriali, che non sono statio sanati neppure con gli investimenti del PNRR. Le classi dirigenti industriali e finanziarie e quelle politiche ‒ governo Meloni e Commissione UE ‒ hanno un preciso disegno per il Mezzogiorno: hub per l’energia per le industrie del Nord Italia e dell’Unione europea, snodo logistico per la sua collocazione al centro del Mediterraneo, che abbisogna di corridoi infrastrutturali per esportare e importare dall’Africa e dal Medioriente (Ponte sullo Stretto). Al Mezzogiorno, oggi come ieri, è riservato dalle classi dirigenti un destino da ZES, cioè zona emarginata speciale.  Il Mezzogiorno ha ricevuto meno risorse pubbliche e tutte le ricerche – da quelle della SVIMEZ a quelle di Openpolis o dell’ISTAT ‒ dimostrano che la spesa per sanità, assistenza sociale, asili nido, servizi scolastici nel Sud è molto inferiore a quella del Nord, e il PNRR non ha colmato i divari.

Il superamento delle disparità sociali e territoriali, tra Sud e Nord, tra le aree metropolitane e quelle interne si potrà realizzare solo attraverso la costruzione dell’unità della Repubblica, attraverso l’unità dei diritti sociali, politici e civili, e il regionalismo cooperativo, sanciti negli articoli 3 e 5 della Costituzione.

10 giugno 2026


Audizione sull’autonomia differenziata.

Franco Russo

Grazie e a lei presidente Di Priamo, al ministro Calderoli e ai senatori presenti all’audizione sulle Intese preliminari,

Con la sentenza 192/2024, la Corte:

  • esclude che le Camere possano solo respingere o accettare le Intese, potendo emendarle;  
  • dà un’interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra materie LEP e materie no-LEP; infatti, non si possono trasferire funzioni attinenti a una materia no-LEP se esse riguardano prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
  • afferma che, in base a una ragionevole giustificazione, si possono trasferire specifiche funzioni ma non materie.

Il ministro Calderoli ha sostenuto che le quattro Regioni hanno avanzato ragioni differenziate per motivare la richiesta di trasferimento di competenze oggi in capo allo Stato.  Certo, nei documenti istruttori delle quattro Regioni si esprimono motivazioni diverse per le quattro materie, per es. il Piemonte chiede competenze nel campo delle professioni per sanare il miss-match tra domanda e offerta di lavoro nelle industrie, mentre il Veneto motiva la sua richiesta per esigenze legate al turismo. Adattando Aristotele, potremmo dire che ‘a esigenze uguali, uguali competenze e a esigenze differenti competenze differenti’ (Etica Nicomachea, libro V). Per questo ci si aspetterebbe che venissero trasferite competenze legate alle professioni industriali, per l’una, legate alle professioni nei servizi turistici per il Veneto. In questo modo si lede quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza 192/2024, e ciò accade perché si vogliono trasferire materie e non singole funzioni.

In generale, l’illegittimità costituzionale è visibile ictu oculi perché le Intese preliminari con le quattro diverse Regioni sono una fotocopia una dell’altra.

In particolare, per quanto riguarda la protezione civile, lo stesso Dossier dell’Ufficio studi rileva l’ampiezza e la genericità dei poteri derogatori della Regione in questo campo. Inoltre l’attribuzione di un potere derogatorio generale lungi dall’attenuare può al contrario incidere su diritti civili fondamentali come quella di libera circolazione e del non-obbligo dei trattamenti sanitari. Pietro Spirito, nell’assemblea dei Comitati del 6 giugno a Napoli, ha sottolineato che, per esempio, la possibilità di assunzioni da parte delle Regioni ha conseguenze irrazionali; infatti, di fronte a medesimi eventi calamitosi che colpiscono diverse Regioni, alcune avranno a disposizione più personale per fronteggiare le emergenze oltre a maggiori poteri di intervento immediato, generando disparità e un vero caos operativo, dovuto alla frammentazione e diversificazione delle competenze. 

Per quanto riguarda la previdenza, si dà alle Regioni la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare e integrativa e di disciplinarne il funzionamento operativo e organizzativo. Questo rafforza la tendenza al restringimento del campo delle pensioni pubbliche, a vantaggio di forme private disarticolando il sistema pensionistico soggetto sempre più alle dinamiche dei mercati finanziari. Un semplice esempio mostra, anche in questo caso, l’irrazionalità di questo trasferimento di materia. Si prenda il grande gruppo industriale Marcegaglia, i cui siti produttivi sono in Emilia e in Lombardia e in cui è attivo il fondo Cometa per la previdenza complementare: se questa venisse devoluta si potrebbe creare una condizione di disparità tra i lavoratori lombardi e lavoratori emiliani per le modalità operative del fondo e per i sostegni pubblici, ledendo i principi della parità di trattamento contrattuale e rompendo l’uniformità del contratto nazionale metalmeccanici.

Vengo alla materia più spinosa, la sanità.

I motivi che legittimano il trasferimento di questo insieme di competenze nel campo della sanità, sono che i LEA definiscono i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario. La stessa sentenza 192/2024 della Corte costituzionale accoglie questa equiparazione, così come il comma 5 dell’articolo 1 del ddl AS 1623

Occorre ricordare che la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale, è il giudice delle leggi, essa non fa le leggi, è, come ha spiegato Kelsen, al massimo un legislatore negativo. Mi permetto di richiamare l’attenzione su quanto sostiene Martin Kriele, quando scrive: ‘Il parlamentare assomma in sé il ruolo di avvocato e quello di giudice. Nel processo politico, diversamente da quello giudiziario, chi argomenta e chi decide non sono soggetti distinti, ma coincidono’.

È il Parlamento, sede di giudizio sugli effetti degli atti normativi e di decisione politica di innovazione legislativa, a dover trarre un bilancio dei LEA.

I LEA non sono LEP, quell’identificazione è infondata. Infatti i LEA hanno fallito nel garantire ai cittadini le prestazioni dei servizi sanitari in modo uniforme sull’intero territorio, a testimoniarlo basta richiamare alcuni parametri statistici:

  • la mobilità sanitaria,
  • le rinunce alle cure
  • le spese private sanitarie

Perché il Parlamento, come avvenne con la Commissione d’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla (1951-1954), non si fa carico di una Inchiesta sulla miseria sanitaria in Italia e sui mezzi per combatterla? Sarebbe questa un’occasione per togliere dalle mani di organismi tecnici e burocratici decisioni eminentemente politiche e, attraverso la Commissione d’inchiesta, attivare enti territoriali, associazioni e sindacati degli operatori sanitari, fondazioni, movimenti di cittadini per dar vita a un grande débat publique in grado di tracciare un quadro reale e veritiero del sistema sanitario, e su questa base il Parlamento potrebbe assumere decisioni ben fondate, quelle di rifondare il sistema sanitario seguendo i principi di universalità e uguaglianza fissati nella l. 833/ 1978, riforma guidata dall’articolo 32 della Costituzione.

Sulle ragioni economico-sociali dell’autonomia differenziata, voglio sottolineare che non è il popolo del Nord, non sono i cittadini settentrionali a spingere per l’autonomia differenziata, è la classe imprenditoriale, in particolare quella industriale, a spingere per istituzioni regionali con poteri legislativi e amministrativi differenziati per le loro esigenze produttive. 

Il presidente della Regione Lombardia, Fontana ha detto: ‘Bisogna trovare il modo di mettere il Nord, che è la parte sana e produttiva del Paese, in grado di competere con le Regioni europee più avanzate […]. L’Autonomia è solo un primo passo, il nodo di fondo è che bisogna cambiare la forma dello Stato in senso federale’.  Ci sono fatti e ragioni di principio per fermare questa deriva secessionista. I fatti: si prenda Milano svettante con i suoi grattacieli, ma in basso c’è l’inferno dei rider, della subfornitura e del terzismo nella filiera della moda e del lusso, della speculazione edilizia delle periferie degradate, della privatizzazione della sanità, dello sfruttamento e al contempo della marginalizzazione dei migranti.

L’autonomia differenziata non porterà vantaggi al popolo del Nord.

Ci sono questioni di principio attinenti al federalismo.

Al presidente Fontana consiglierei di ‘risciacquare i panni’ nelle acque del vecchio Althusius con il suo federalismo dal basso, oppure in quelle di Carlo Cattaneo con il suo municipalismo democratico, o di Silvio Trentin con i suoi progetti di Costituzione federale per l’Italia e l’Europa per fondare istituzioni economiche e politiche democratiche partendo dai luoghi di lavoro e dai territori. Basta, però, per cogliere lo spirito separatista della Lega e dei suoi rappresentanti istituzionali ricordare il motto, stampato nel Great Seal of the United States e nelle sue monete: e pluribus unum. I principi politici della Lega sono molto simili invece a quelli di John Calhoun oppositore sudista del federalismo, che combatté a difesa della sovranità dei singoli Stati e della schiavitù, che oggi vengono tradotti nel sovranismo e nel suprematismo bianco.

Le industrie del Nord ‒ oltre ad aver sempre goduto di sovvenzioni finanziarie e sgravi fiscali pubblici – hanno, prima, sfruttato il Mezzogiorno come mercato di sbocco delle loro merci, per avere manodopera a basso costo con le possenti migrazioni interne, per disporre di beni intermedi (acciaio e chimica di base), e come discarica dei rifiuti inquinanti devastando territori agricoli di alto valore e provocato malattie letali (la Terra dei fuochi docet).

Le classi dirigenti industriali e finanziarie e quelle politiche hanno un preciso disegno per il Mezzogiorno: hub per l’energia per le industrie del Nord Italia e dell’Unione europea, snodo logistico, con i grandi corridoi per esportare e importare dall’Africa e dal Medioriente (Ponte sullo Stretto). Al Mezzogiorno, oggi come ieri, è riservato dalle classi dirigenti un destino da ZES, cioè zona emarginata speciale.

Nel complesso la devoluzione legislativa delle quattro materie prefigura un regionalismo separatista, si pone sulla via di vere e proprie secessioni, mentre la Costituzione, con gli articoli 5 e 3, indica la strada per costruire un regionalismo cooperativo, per garantire l’unità della Repubblica, che sta a significare l’unità dei diritti sociali, politici e civili.

11 giugno 2026

Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, l’uguaglianza dei diritti e l’unità
della Repubblica
 e Tavolo No AD

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