Che cos’è il moderno Stato di Polizia?

Quando il capitale non ha più nulla da offrire alla società, il ciclo di accumulazione va blindato (con la forza)

Più volte, all’interno del dibattito pubblico italiano, si è sentito parlare di “Stato di Polizia” per descrivere le politiche securitarie e repressive del Governo Meloni. Di recente, del resto, abbiamo visto che quest’ultimo si inserisce nel quadro più ampio dello Statalismo Autoritario, i cui tratti sono stati resi visibili soprattutto in questi quattro anni. Pertanto, la definizione di Stato di Polizia è perfettamente attinente alla questione, ma necessita di una profonda reinterpretazione in primis per disinnescare possibili malintesi.

In primo luogo, sappiamo bene come siamo stati abituati, nel tempo, a immaginare lo Stato di Polizia come una di quelle dittature militari del secolo scorso, caratterizzate dall’assenza totale di democrazia e soprattutto da una netta ed evidente violenza di stato (polizia politica, torture, arresti di massa, ecc.). Questa visione, tuttavia, non ci permette di cogliere come le cose siano profondamente mutate nel XXI Secolo. Nel caso dell’Italia, lo Stato di Polizia si manifesta in una forma de facto postmoderna e apparentemente democratica. Non si tratta affatto di un regime militare venutosi a creare con un golpe, ma di uno Stato formalmente democratico-costituzionale che, in realtà, presenta le proprie strutture liberali completamente svuotate.

Spiegato in altre parole, stiamo parlando di quello che i politologi hanno definito “regime ibrido” (“hybrid regime”), e che dunque presenta di democratico esclusivamente la facciata. In tal senso, lo Statalismo Securitario si inserisce perfettamente all’interno di quest’ottica, in quanto consiste nell’istituzionalizzazione progressiva dell’emergenza permanente mantenendo de iure le garanzie costituzionali tipiche dello Stato di Diritto. Se volessimo coniare un termine per sintetizzare questa forma, probabilmente quello più adatto sarebbe democrazia poliziesca.

La metamorfosi dello Statalismo Securitario

Come già detto, uno degli errori tipici dell’attualità è ricercare lo Stato di Polizia nelle forme del fascismo storico oppure nei regimi militari sudamericani (o alcune esperienze europee come la dittatura dei colonnelli greca). Nei regimi del secolo precedente, la Polizia (o comunque gli apparati di sicurezza) molto spesso agiva al di fuori o al di sopra della legge (arbitrio sovrano). In altre parole, essa traeva la propria legittimità direttamente dal potere politico assoluto (il Dittatore, il Partito, la Giunta Militare, ecc.) e non dal rispetto del diritto pubblico e privato. La Polizia, infatti, era libera di arrestare, torturare o “far sparire” un dissidente politico senza dover rispondere alla Magistratura: sebbene la legge formale esistesse ancora sulla carta, i poteri della Polizia la scavalcavano sistematicamente.

Al contrario, nello Stato di Polizia moderno (e dunque nello Statalismo Securitario) gli apparati di sicurezza non hanno affatto bisogno di agire nell’illegalità. Anzi, è sufficiente modificare la legge attraverso il Parlamento o decreti d’urgenza affinché sia possibile fare impiego di pratiche comunemente arbitrarie. Lo Stato, quindi, non viola le proprie leggi per reprimere le classi subalterne, ma riscrittura continuamente i propri codici per rendere legale la limitazione preventiva delle libertà civili e politiche. Attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza — forma caratteristica dello Statalismo Autoritario — l’eccezione viene normalizzata ed entra permanentemente nel codice penale. I passaggi chiave della nostra storia recente — dai Decreti Minniti-Orlando del 2017 sui Daspo Urbani fino al più recente DDL Sicurezza 1660 — non sono pertanto meri “incidenti di percorso”, ma il risultato di una metamorfosi nella quale il Diritto diviene uno strumento ineccepibile del Potere Politico.

Oltremodo, la messa in atto di queste misure si concretizza (come visto nello scorso articolo, “Dove va l’Italia?”) in primis attraverso strumenti eccezionali quali la decretazione d’urgenza e la legislazione emergenziale (usata storicamente in chiave antimafia o antiterrorismo). Queste modalità di legiferazione, infatti, divengono la norma con cui si amministrano determinati fenomeni, tra cui il dissenso sociale e politico.

Nello Stato di Polizia contemporaneo, quindi, come si concretizza la repressione delle classi subalterne? Come ben sappiamo, la repressione aperta del dissenso socio-politico (pensiamo ai Fatti del G8 di Genova nel 2001) è molto spesso oggetto di indignazione collettiva all’interno della società civile; e può colpire dunque il cuore del consenso di massa nei confronti dello status quo. Sebbene questa non sia affatto sparita (anzi, ha subito una forte crescita negli ultimi anni), il baricentro degli Apparati Repressivi di Stato si è spostato principalmente dalla punizione ex-post alla neutralizzazione ex-ante, spesso per via amministrativa e burocratica. Per esempio, pensiamo all’uso sistematico di misure come il foglio di via obbligatorio o l’avviso orale del Questore, a danno in particolare di attivisti o sindacalisti prima ancora che abbiano effettivamente commesso un reato fisico. In tal caso, lo Stato agisce tramite l’utilizzo della burocrazia (che rientra negli Apparati Repressivi di Stato), capace di recidere i legami socio-politici dei singoli con interi centri abitati. Interessante è anche l’introduzione di sanzioni pecuniarie onerose per determinati reati, come i blocchi stradali o le proteste “non autorizzate”. Oltre ad avere un effetto dissuasivo sul manifestare dissenso, esse finiscono per soffocare economicamente il trasgressore in un modo silenzioso ed efficace, senza generare alcun tipo di indignazione pubblica.

Altrettanto notevole, tuttavia, è il modus operandi con cui lo Stato reprime fisicamente il dissenso delle classi subalterne (e quindi qualunque minaccia per il sistema socio-economico vigente) nel momento in cui esso assume una postura apertamente conflittuale – come nel caso dei movimenti sociali, ma non solo.

Nel caso delle piazze, la repressione si caratterizza per lo schiacciamento brutale della protesta per mano degli apparati di sicurezza dello Stato. L’obiettivo (al pari del G8 di Genova), insomma, è infliggere un costo fisico talmente traumatico a chi costituisce una minaccia per lo status quo da eliminarlo fisicamente. La Polizia, dunque, agisce in modo estremamente aggressivo tramite, per esempio, cariche violente, l’impiego sproporzionato di gas lacrimogeni in contesti urbani e pericolose tecniche di accerchiamento (come il kettling, dove i manifestanti vengono bloccati per varie ore). Allo stesso tempo, la Magistratura — in stretta collaborazione con gli organi investigativi (come la DIGOS) — opera utilizzando il codice penale come arma di logoramento a lungo termine.

Nel corso delle proteste di piazza, anche le condotte di resistenza o danneggiamenti marginali sono contestate sotto fattispecie di reato gravissimo; in base a norme ereditate dal Codice Rocco o dalle leggi d’emergenza (es. devastazione e saccheggio, articolo 419 c.p., che prevede pene da 8 a 15 anni, oppure reati con finalità di terrorismo ed eversione). Molte volte, l’obiettivo non è affatto arrestare o incarcerare chiunque abbia preso parte a manifestazioni non autorizzate o violente, ma causare danni a sufficienza al movimento da scoraggiare la partecipazione ad esso: colpiscine uno per educarne cento. Arresti domiciliari, obblighi di dimora e firme quotidiane applicate agli attivisti rientrano concretamente in questo quadro. D’altronde, si tratta di pene anticipate volte a privare movimenti e organizzazioni dei quadri politici più rilevanti e attivi, proprio in continuità con quanto detto in precedenza.

Non dimentichiamo, infine, come la violenza della repressione si manifesti anche (e soprattutto) attraverso il ruolo degli Apparati Ideologici di Stato, e principalmente di tutto l’ecosistema mediatico. Tramite quest’ultimo, si mette in corso una vera e propria opera di criminalizzazione delle manifestazioni; volte a preservare il consenso delle classi subalterne nei confronti dello Stato e del sistema vigente. Per fare un esempio, i manifestanti per il clima diventano “eco-terroristi” e gli studenti dei “fannulloni che non studiano” o dei “vandali”. A tal proposito, ogni misura repressiva a danno di questi ultimi viene presentata come un atto necessario avente lo scopo di preservare la sicurezza nazionale, minacciata da tutte quelle soggettività criminalizzate dall’ecosistema mediatico. L’opinione pubblica, insomma, è sin da subito orientata ad approvare norme liberticide che mettono a repentaglio i meccanismi sostanzialmente democratici del paese. In questo modo, è possibile restringere il campo d’azione del dissenso socio-politico realizzando una sinergia semplicemente perfetta tra gli Apparati Repressivi di Stato e gli Apparati Ideologici di Stato.

La funzione degli Apparati Repressivi di Stato nello Statalismo Securitario

Abbiamo visto come nello Statalismo Securitario (o Stato di Polizia) gli Apparati Repressivi di Stato (che per comodità chiameremo da ora in poi ARS) svolgano un ruolo a dir poco essenziale per la tenuta dell’intero sistema. Questo, tuttavia, è da ricercare in primis nel collasso degli Apparati Ideologici di Stato (AIS). Riprendendo Althusser (da cui deriva la definizione di ARS e AIS), storicamente lo status quo capitalistico (e dello Stato) si tiene grazie alla sinergia tra egemonia culturale (realizzata con gli AIS) e forza (realizzata con gli ARS). Nel momento in cui, tuttavia, il capitalismo non è più in grado di concedere alle classi subalterne il benessere materiale (come invece poteva nel Novecento grazie al vecchio welfare state), assistiamo a un crollo del consenso spontaneo, dando vita a masse crescenti di soggettività subalterne non più integrabili nel Contratto Sociale. Gli ARS quindi, subentrano come supplemento a questa mancanza, la quale non può che mettere in luce quanto effettivamente evidenti siano le contraddizioni del sistema capitalista. L’utilizzo della forza, infatti, diviene sempre più l’unico modo per mantenere inalterato lo status quo; sebbene con i suoi limiti e le sue contraddizioni (di cui abbiamo parlato ancora una volta nello scorso approfondimento, che invitiamo a recuperare).

In che modo gli ARS subentrano nei quadri della quotidianità capitalistica? Innanzitutto, gli apparati di sicurezza (Esercito e Polizia) vengono rivestiti di una funzione duplice, cioè sia di ammortizzatore sociale che di ammortizzatore coercitivo. Nel primo caso, essi assumono un’importanza materiale a dir poco fondamentale, in quanto — sostituendo le politiche di welfare e sviluppo economico — divengono gli strumenti principali dello Stato per frenare la disoccupazione di massa e l’impoverimento strutturale. Mentre il welfare redistribuisce il benessere fornendo servizi e sussidi a chi è già escluso dal mercato del lavoro, gli apparati di sicurezza reintegrano una quota di questa “carne in esubero” nelle proprie fila. Non a caso, nelle aree colpite storicamente da disoccupazione giovanile e deindustrializzazione (pensiamo in primis al Sud Italia, dove questo meccanismo viene messo in atto dai tempi dell’Unità d’Italia), i concorsi per la Polizia e l’Esercito diventano una delle poche valvole di occupazione stabile rimaste. Lo Stato, insomma, anziché investire nella crescita della produttività industriale (e consequenzialmente del lavoro non precario) o dei servizi sociali (pubblico impiego), allarga le maglie dell’arruolamento compensando le carenze strutturali del mercato. Ne consegue, dunque, che la forza-lavoro non assorbibile da quest’ultimo viene impegnata dagli apparati di sicurezza, che agiscono come bacino di raccolta in ultima istanza. Questo, del resto, non può che generare una regionalizzazione degli arruolamenti, consistente nel fatto che la stragrande maggioranza degli arruolati proviene da tutti quei territori con il maggior disagio socio-economico del paese. Ne consegue che gli stessi poliziotti o soldati — inviati dallo Stato per reprimere fisicamente il dissenso — condividono molto spesso la medesima estrazione sociale delle soggettività conflittuali delle classi subalterne. Si tratta, del resto, di una delle questioni più vecchie degli apparati di sicurezza dello Stato, e che riflette come quest’ultimo sia intriso di contraddizioni strutturali.

Nel secondo caso, la funzione di ammortizzatore coercitivo si realizza nel momento in cui gli apparati di sicurezza intervengono per segregare, contenere e neutralizzare tutta quella massa di subalterni eccedente, povera e potenzialmente pericolosa per lo status quo. Se nel passato le crisi economiche venivano attutite dal welfare state, oggi lo Stato interviene tagliando la spesa sociale e soprattutto impiegando gli ARS per gestire le problematiche risultanti dalla povertà (tossicodipendenti, senzatetto, immigrati irregolari, ecc.). In tal caso, gli apparati di sicurezza intervengono per ripulire lo spazio pubblico, fino a trasformarsi nel surrogato violento dello Stato sociale. Le strutture penitenziarie, per esempio, vengono totalmente svuotate della propria funzione rieducativa per trasformarsi in meri contenitori del disagio sociale. Non a caso, in Italia la stragrande maggioranza dei detenuti è composta in larga parte da tossicodipendenti, persone con disagi psichici e migranti privi di rete sociale. L’altro caso, invece, è dei CPR, che de facto sottraggono individui (in questo caso, immigrati) dal tessuto socio-economico per evitare che la loro disperazione materiale si traduca in conflitto politico o criminalità.

In altre parole, dunque, il sistema penale assorbe il collasso dei servizi sociali, e lo fa in un modo atipico ed eccezionale. Naturalmente, questo meccanismo si estende anche all’esterno delle istituzioni degli ARS (in questo caso, il sistema carcerario e non) per contenere l’iper-marginalità territoriale delle metropoli. Attraverso l’utilizzo della Polizia (reparti mobili, ecc.), intere aree urbane ed extraurbane — in primis quelle più disagiate sul piano socio-economico — vengono sottoposte a regimi di controllo rigido e asfittico senza risolvere minimamente la povertà ivi presente. Del resto, si tratta di manovre puramente di classe, in quanto vanno a stabilire dei veri e propri cordones sanitaires (barriere di contenimento) per evitare che il degrado materiale esondi nei quartieri ricchi. Se insomma volessimo dare una definizione finale, l’ammortizzatore coercitivo è lo Stato che impiega i propri apparati repressivi per tamponare — con la forza — le crepe prodotte dal crollo del Contratto Sociale.

In secondo luogo, gli ARS — soprattutto, e ancora una volta, gli apparati di sicurezza — vengono disciplinati dallo Stato per operare de facto all’interno di un’infrastruttura di protezione del capitale. Nel capitalismo contemporaneo, infatti, il processo di accumulazione si regge sulla velocità di circolazione delle merci (la logistica Just-In-Time), sulla realizzazione delle grandi piattaforme estrattive e sulla mercificazione dei beni comuni. In questa situazione, gli apparati di sicurezza si rivelano esplicitamente il braccio operativo dei flussi finanziari e logistici del grande capitale, quasi come una sorta di polizia privata. Lo vediamo, dunque, all’interno della logistica, dove, nel momento in cui i lavoratori (molto spesso precari) incrociando le braccia bloccano l’intero sistema di accumulazione del capitale, la Polizia interviene per ripristinare con la forza il flusso delle merci. E non è neanche un caso, del resto, che le modifiche legislative degli ultimi anni (DdL Sicurezza 1660) abbiano inasprito le pene per il blocco stradale, blindando la sicurezza della logistica Just-In-Time del grande capitale. Lo vediamo nella filiera delle macro-infrastrutture strategiche (grandi opere, gasdotti, viadotti, ferrovie ad alta velocità, ponti, ecc.), dove dinanzi all’inconciliabilità tra il profitto dei consorzi costruttori e la tutela dei territori, questi ultimi vengono sottratti al dibattito democratico, dichiarando i cantieri “siti di interesse strategico nazionale” (come nel caso della TAV Torino-Lione in Val di Susa). Da questo momento, le apposite aree subiscono una totale militarizzazione da parte di Polizia ed Esercito, che difendono la proprietà privata del cantiere impiegando risorse straordinarie ed eccezionali anche nei confronti di chi si oppone apertamente (come nel caso dei No TAV). Lo vediamo infine nelle grandi metropoli, dove una fetta gigantesca del capitale si riproduce nella speculazione immobiliare, nel turismo di massa e nella rigenerazione urbana finalizzata al consumo di lusso. In questo caso, gli apparati di sicurezza si muovono per “bonificare” la città da qualunque elemento di disturbo a queste operazioni, e lo fanno colpendo i picchetti antisfratto, gli spazi sociali autogestiti e le occupazioni abitative, nonché la marginalità urbana visibile nei centri storici.

Gli apparati di sicurezza, insomma, rispondono prima di tutto al grande capitale; e non è un caso d’altronde che lo Stato ne sia quasi completamente asservito.

Infine, ragguardevole è anche il ruolo ideologico e di generazione del consenso che svolgono proprio gli stessi apparati di sicurezza (come visibile sotto il Governo Meloni). Questi ultimi, infatti, producono direttamente l’Ideologia necessaria a legittimare lo Stato capitalista, e lo fanno attraverso tre meccanismi. In primo luogo, trasformano la sicurezza in un elemento da spettacolarizzare tramite i mass media: le maxi-operazioni nelle periferie in TV o gli sgomberi sui canali social servono a mostrare — in un’epoca dove lo Stato ha perso gran parte della propria sovranità socio-economica — che le istituzioni esistono e sono ancora presenti; sebbene si tratta, per l’appunto, di una mera illusione scenica. Ciononostante, essa è perfettamente utile per orientare il malcontento della piccola borghesia (i “ceti medi”) e della classe operaia impoverita in una guerra orizzontale o verso il basso (penultimo contro ultimo). L’attenzione ossessiva rivolta alla micro-criminalità (spesso compiuta da immigrati irregolari o di seconda o terza generazione) o alle mobilitazioni sociali è non a caso estremamente rilevante, poiché individua subito un nemico immediato per quelle classi o frazioni di classe in declino.

La conseguenza più logica, dunque, è l’attivazione di un circuito fondato in primis sulla paura collettiva, la quale di fatto legittima lo Stato — che molto spesso sovrastima certe minacce — a intraprendere politiche sempre più autoritarie. Si può definire, per certi versi, una sorta di strategia della tensione permanente, in quanto, tenendo costantemente la società in allerta con nemici creati ad hoc, plasma la giustificazione per la torsione autoritaria dello Stato; e quindi per lo Statalismo Securitario.

L’architettura del Diritto Penale del Nemico: chi è il nemico del Governo Meloni?

Nel 1985 il giurista e filosofo tedesco Günther Jakobs definisce il cosiddetto Diritto Penale del Nemico. Secondo Jakobs, nello Stato convivono due tipi di Diritto Penale: il Diritto Penale del Cittadino (Bürgerstrafecht) e il Diritto Penale del Nemico (Feindstrafrecht). La differenza tra i due è fondamentale: il Diritto Penale del Cittadino viene applicato a chi, commettendo un reato, non mette in discussione le fondamenta dello Stato e, quindi, conserva le garanzie processuali e costituzionali; il Diritto Penale del Nemico, invece, viene applicato a chi, per condotta o natura, dimostra di rifiutare integralmente lo status quo e le regole dello Stato e, dunque, costituiscono delle fonti di pericolo viventi da neutralizzare preventivamente.

Quali sono, dunque, le caratteristiche del Diritto Penale del Nemico? In prima istanza, la punizione non scatta ex-post per un fatto dannoso compiuto, ma viene anticipata ex-ante alla sfera dei reati di pericolo, dell’intenzione o della mera appartenenza a un determinato gruppo. Le sanzioni, inoltre, non sono più commisurate alla gravità del fatto compiuto, ma subiscono un inasprimento draconiano finalizzato alla neutralizzazione sociale del soggetto, le cui tutele processuali sono appositamente ridotte.
A questo punto, quindi, sorge spontanea una domanda: chi è il nemico (hostis) nel quadro dello Statalismo Securitario (o comunque del Governo Meloni)?

Se Jakobs pensava originariamente al terrorismo internazionale (e non) o alla criminalità organizzata (come nel caso della mafia), nel regime di Stato di Polizia la categoria del nemico subisce una clamorosa estensione, in quanto viene direttamente applicata alle soggettività subalterne del conflitto di classe e della marginalità. Il nemico, infatti, si definisce per quello che impedisce ed è chiunque nella sua essenza pratica minaccia l’ordine capitalista. A tal proposito, il Governo Meloni, portando a compimento una traiettoria trentennale di sdoppiamento del Diritto Penale, ha cristallizzato giuridicamente uno spettro del nemico articolabile in quattro profili: il nemico del flusso, il nemico dell’estrazione, il nemico della rendita e il nemico recluso.

Nel capitalismo contemporaneo delle multinazionali e della logistica Just-In-Time, abbiamo visto come il valore risieda in primis nella velocità di circolazione delle merci. Un semplice blocco di un hub logistico, pertanto, può danneggiare gravemente il sistema su cui si fonda il grande capitale, rendendo quasi d’obbligo un intervento dello Stato.
Tradizionalmente, il blocco stradale della filiera logistica era considerata una modalità dura, ma legittima di conflitto sociale, al massimo sanzionata dalla Legge come un illecito amministrativo. Il DdL Sicurezza 1660, tuttavia, ha mutato radicalmente le carte in tavola, rendendo il blocco stradale un reato punito con la reclusione. Questo va a colpire soprattutto quelle soggettività del settore logistico (spesso facchini precari o lavoratori immigrati) integrate nel sindacalismo di base (USB, Sudd COBAS, SI COBAS, ecc.), trasformate in minacce per il grande capitale da neutralizzare con la forza.

Molto simile è il discorso sul piano del capitalismo estrattivo. Il capitale, infatti, ha necessità di penetrare continuamente nei territori con macro-infrastrutture ad alto impatto (grandi trasporti ferroviari, gasdotti, termovalorizzatori, ecc.) che spesso — al prezzo di danni ambientali devastanti — generano profitti privati immensi. Il Diritto Penale, dunque, colpisce tutti quei soggetti che oppongono i propri corpi a progetti del genere, per esempio iper-penalizzando il danneggiamento, l’imbrattamento o il blocco di siti e cantieri strategici fino a trasformarle in condotte eversive. Si tratta di un disegno che ha trovato la propria realizzazione anche diverso tempo prima dell’entrata in carica del Governo Meloni, in primis se vediamo il caso del movimento No TAV. Quest’ultimo, non a caso, è stato costantemente criminalizzato sin dal principio; e in alcuni casi (specialmente dalla Magistratura torinese) additato come “organizzazione terroristica”.

Cosa succede, invece, per la rendita urbana? Nelle metropoli gentrificate dalla speculazione edilizia e dal turismo di massa (pensiamo per esempio a Roma, Milano o Torino), lo spazio pubblico ha necessità di venire sterilizzato per trasformarsi in una vetrina a tempo pieno. La povertà, il disagio sociale e le occupazioni immobiliari costituiscono dei problemi da risolvere non con il welfare, ma con l’uso della forza. A tal proposito, l’introduzione di reati con pene draconiane (pensiamo al reato di occupazione arbitraria di immobile, con pene da 2 a 7 anni), la velocizzazione degli sgomberi messi in atto dalla Polizia e l’abuso del Daspo Urbano hanno identificato gli inquilini morosi, gli occupanti degli spazi sociali e i senzatetto come elementi da estirpare per mezzo del Diritto Penale: chi non ha i mezzi per sopravvivere al mercato della speculazione immobiliare o chi vuole creare spazi urbani sottratti alle logiche del profitto è trattato al pari di un problema d’ordine pubblico. Ne sono un esempio gli sgomberi attuati recentemente a danno di questi soggetti sociali (come nel caso di SpinTime a Roma o di Askatasuna a Torino), che dimostrano come la rendita urbana del grande capitale sia una priorità rispetto alla dignità umana.

Non dimentichiamo, infine, quanto accade per quella forza-lavoro che il mercato ha reso strutturalmente superflua ed eccedente e che lo Stato ha ammassato nelle discariche sociali delle carceri e dei CPR. Parliamo di semplici detenuti o immigrati irregolari in attesa di espulsione, su cui il Diritto Penale del Nemico si mostra nella sua purezza biologica. Dinanzi alla disperazione delle strutture di detenzione, lo Stato risponde con la criminalizzazione anche della stessa resistenza passiva: se un gruppo di reclusi si rifiuta di rientrare in cella, compie uno sciopero della fame od ostruzionismo per esempio per denunciare la mancanza di beni di prima necessità (acqua, cibo o medicine), può addirittura macchiarsi del reato di rivolta. Insomma, persino il silenzio o la non-collaborazione pacifica diventa un attacco all’autorità dello Stato, che trasforma il recluso in un nemico da far tacere.

Lo Statalismo Securitario come necessità del capitalismo

Per decenni, le democrazie liberali hanno governato il conflitto di classe attraverso il cosiddetto compromesso keynesiano: lo Stato estraeva tasse dal grande capitale per finanziare il welfare (sanità, scuola, pensioni, ecc) e redistribuire la ricchezza. Il consenso delle classi subalterne, in altre parole, veniva letteralmente “comprato” migliorando le loro condizioni materiali di vita. In Italia lo abbiamo visto soprattutto e specialmente grazie alla notevole mediazione dei partiti di massa — la Democrazia Cristiana primo tra tutti — e l’utilizzo della spesa pubblica e delle partecipate di Stato. Il modello italiano ha visto lo Stato agire come un vero e proprio ammortizzatore socio-economico, garantendo l’occupazione e beni a basso costo per la classe operaia del Novecento.

La svolta neoliberale, tuttavia, ha cambiato radicalmente lo status quo. In particolare, l’istituzionalizzazione dei vincoli macroeconomici globali — tra cui il pareggio di bilancio in Costituzione e i trattati di stabilità dell’Unione Europea — ha ridotto drasticamente la sovranità socio-economica dello Stato. Quest’ultimo, infatti, è stato strettamente obbligato — anche per via di una certa tolleranza da parte dei mercati — a garantire in primis le condizioni per l’estrazione del profitto privato, il tutto sulla testa del welfare state e dei servizi sociali. Non potendo più eliminare la povertà attraverso le riforme sociali, lo Stato decide di criminalizzarla attraverso il codice penale: la spesa pubblica per la sanità, l’istruzione o le pensioni viene drasticamente tagliata, mentre i fondi per gli Apparati Repressivi di Stato vengono aumentati in modo esponenziale. Lo Statalismo Securitario, pertanto, non è affatto (o meglio, non solo) un’aberrazione ideologica della destra reazionaria. Al contrario, esso è la forma politica storicamente necessaria che assume il capitale quando non ha più nulla da offrire alla società.

Il capitale, infatti, nella sua fase di declino, è strutturalmente fragile. Esso non può affatto permettersi frizioni e quindi tollerare che un gruppo di facchini blocchi un magazzino della logistica Just-In-Time, che una comunità locale fermi un cantiere estrattivo miliardario o che la rendita immobiliare delle metropoli sia minacciata da chi occupa per necessità. A tal proposito, la Legge — con il Diritto Penale del Nemico — interviene come l’infrastruttura giuridica d’emergenza che blinda il ciclo di accumulazione del capitale. Quest’ultima, non a caso, spoglia i soggetti conflittuali delle classi subalterne dei propri diritti e li neutralizza preventivamente. Lo Stato di Polizia postmoderno non difende la sicurezza dei cittadini dall’illegalità, ma difende la stabilità del profitto privato dall’insorgenza della realtà sociale.

Fabrizio Marengo

3/11/2026 https://www.capibara.media/

Foto: Cau Napoli Collettivo Autorganizzato Universitario di Napoli / CC BY-NC-SA 2.0

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