CPR. La sentenza 96/2025 della Corte Costituzionale e le speranze tradite

Al momento di affondare il colpo decisivo decide di fermarsi e di arretrare

Avv. Arturo Raffaele Covella

Dopo la sentenza n. 96 del 2025 della Corte costituzionale si è riacceso il dibattito sulla legittimità dei Centri di Permanenza per i Rimpatri e, più, in generale, sull’istituto della detenzione amministrativa nel nostro Paese.

Nelle ore successive alla pubblicazione della pronuncia della Corte, sono state numerose le prese di posizione da parte soprattutto delle associazioni che si battono da anni per la chiusura dei CPR e non solo. Si è subito paventata da parte di qualcuno la possibilità di un “liberateli tutti” ovvero di una apertura dei cancelli dei CPR per far rimettere in libertà tutti gli stranieri in essi trattenuti.

La pronuncia della Corte costituzionale va, però, ben interpretata perché, lungi dall’essere la soluzione tanto auspicata da chi lotta per la chiusura dei CPR, potrebbe diventare un boomerang inaspettato.

Alla fine, infatti, la sentenza della Corte costituzionale, pur ribadendo tutta una serie di profili problematici che attengono all’istituto della detenzione amministrativa e al trattenimento nei CPR, al momento di affondare il colpo decisivo decide di fermarsi e di arretrare.

Il rinvio alla Corte costituzionale

Il Giudice di Pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), aveva sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevate in riferimento sia agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione. Il rimettente aveva denunciato che il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione; aveva inoltre lamentato l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell’ordinamento penitenziario.

La decisione

A fronte di tali rilievi, la Corte con la sentenza richiamata ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, nelle parti in cui non disciplina puntualmente i «modi» e i procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR); non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l’autorità giudiziaria competente al controllo dei «modi» di restrizione della libertà personale dei cittadini stranieri in stato di «detenzione amministrativa», all’interno dei CPR, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorità giudiziaria; rinvia, pressoché integralmente, a una fonte subordinata, quale l’art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Come precisato nel comunicato stampa che accompagna la decisione della Corte, “il trattenimento nei CPR implica un assoggettamento fisico all’altrui potere, incidente sulla libertà personale.
La sentenza ha quindi ritenuto sussistente il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali”.

Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto di dichiarare inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in quanto non è ad essa consentito porre rimedio al riscontrato difetto, ricadendo sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta.

Anche l’altra questione sollevata e relativa agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione è stata dichiarata inammissibile “per incompleta ricostruzione del quadro normativo, riguardo all’operatività, a tutela dei diritti della persona trattenuta, oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all’articolo 2043 del codice civile, altresì del rimedio di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile. Il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall’articolo 700 del codice di procedura civile ben può, infatti, giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, non oggetto di puntuale disciplina da parte del testo unico dell’immigrazione”.

In definitiva ed in estrema sintesi, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la presenza di un vulnus normativo con riguardo alla riserva assoluta di legge, ha rilanciato la palla nel campo avversario, invitando il legislatore ad intervenire sulla materia per coprire tale vulnus. Tutto questo senza spingersi ad una pronuncia di incostituzionalità come richiesto.

Cosa accadrà ora

La decisione della Corte costituzionale era attesa da molti con speranza e, in prima battuta, al momento della sua pubblicazione ha fatto nascere, a mio sommesso avviso, troppe speranze e rischia di generare grandi illusioni. Purtroppo, infatti, il risultato più immediato della sentenza della Corte è che ora la palla è passata nel campo del legislatore, con il Governo Meloni e la maggioranza che lo sostiene che già si è dichiarata pronta ad intervenire per colmare quel vulnus denunciato dalla Corte. Come questo vulnus sarà colmato è tutto ancora da verificare ma, la storia più recente degli interventi normativi in materia di detenzione amministrativa e CPR non possono certo farci pensare ad un esito positivo di questa vicenda.

Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 3 luglio 2025

Melting Pot ha deciso di pubblicare una serie di commenti con punti di vista differenti sull’ultima sentenza della Corte costituzionale relativa ai CPR, per offrire una riflessione ampia e approfondita su un tema di grande rilevanza giuridica e politica.

4/7/2025 https://www.meltingpot.org

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