CPR: vietato entrare

Ph: Rocco Sapienza – CPR Palazzo S. Gervasio

Il Ministero dell’Interno limita e depotenzia le visite ispettive ai Centri di Permanenza per i Rimpatri

Avv. Arturo Raffaele Covella

È in corso il tentativo di rendere sempre più opaco il diritto ispettivo dei soggetti che per ragioni istituzionali possono entrare all’interno dei Centri di Permanenza per i Rimpatri. Con la Circolare del Ministero dell’Interno del 18 aprile 20251 e con alcune decisioni delle Prefetture è, infatti, iniziata una pericolosa restrizione ai poteri ispettivi di garanti, eurodeputati, parlamentari e consiglieri regionali.

In base alla normativa di riferimento sono diversi i soggetti che, a vario titolo, possono accedere ai CPR con o senza autorizzazione. Oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale, possono accedere ai Centri, senza alcuna autorizzazione e senza alcun preavviso, i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari, i membri del parlamento e i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche, gli europarlamentari, i magistrati territorialmente competenti, i consiglieri regionali, naturalmente il prefetto ed il questore, nonché i garanti dei diritti delle persone detenute comunque denominati.

La normativa di riferimento è quella che riguarda l’ordinamento penitenziario ovvero la Legge 26 luglio 1975 n. 354 e nello specifico l’articolo 67. È in esso che troviamo disciplinato il potere di accesso agli istituti penitenziari ed è l’art. 67 che, per espresso richiamo contenuto nella cosiddetta Direttiva Lamorgese, viene in rilievo anche per gli accessi nei CPR. L’art. 67 cit. prevede che i soggetti non autorizzati possano compiere le visite da soli o con accompagnatori, senza che per questi ultimi sia necessaria alcuna autorizzazione. Tale previsione ha consentito nel tempo ai soggetti interessati di compiere visite ispettive all’interno dei CPR, di formare delegazioni con personale specializzato in grado di analizzare con cognizione di causa le condizioni presenti all’interno dei diversi Centri e di effettuare immediatamente le dovute segnalazioni e le denunce del caso.

Una situazione che probabilmente non è piaciuta al Ministero dell’Interno che, appunto, con la Circolare del 18 aprile corre ai ripari e impone una serie di pesanti restrizioni.

Accade così che da alcune settimane l’art. 67 ha subito una interpretazione fortemente restrittiva che depotenzia il potere di visita di parlamentari, consiglieri regionali e garanti, impedendo, di fatto, l’accesso a questi soggetti con personale di fiducia. Il Ministero, infatti, ha aggiunto un ulteriore e più stringente requisito, richiedendo che gli accompagnatori siano “soggetti funzionalmente incardinati” nell’ufficio del soggetto che accede senza autorizzazione. Tale ulteriore richiamo sta diventando uno strumento utile al Ministero dell’Interno per impedire accessi a sorpresa da parte di personalità che pure sarebbero titolari di tale potere o, comunque, per depotenziare l’accesso stesso. Un requisito non previsto dalla legge, fonte normativa primaria, introdotto per il tramite di una fonte normativa di rango inferiore.

I primi effetti di questa restrittiva interpretazione si sono già prodotti ed è accaduto che già in diverse occasioni le delegazioni che avrebbero dovuto svolgere visite ispettive presso i Centri di Permanenza siano state fortemente ridotte sulla base della circolare in discussione. È accaduto lo scorso 10 luglio al CPR di Palazzo San Gervasio, ma è accaduto, in precedenza, anche per il Centro di Gjader.

Ma non è questo l’unico motivo di preoccupazione che desta la Circolare del 18 aprile 2025. La stessa infatti contiene ulteriori elementi su cui andrebbe fatta un’attenta riflessione.

È scritto testualmente nella circolare, con riferimento ai poteri ispettivi riconosciuti a parlamentari e consiglieri, “relativamente alle finalità dell’accesso, essa deve limitarsi ad un visita, essendo riservato un ruolo ispettivo solo ai Garanti”. In sostanza si tenta di cancellare ogni potere ispettivo da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali, i quali, nella ricostruzione del Ministero, sarebbero deputati a svolgere semplici visite all’interno dei CPR senza aver alcun potere ispettivo.

Ma non solo. Con la medesima Circolare si afferma che le visite non devono determinare ritardi nell’espletamento dei compiti d’ufficio da parte delle Autorità di Polizia né da parte degli enti gestori e saranno i regolamenti dei singoli centri a disciplinare i tempi di durate delle visite.

Conclude, poi, la Direttiva, prevedendo anche una ulteriore limitazione alla possibilità di colloquio con i soggetti trattenuti nei Centri. Sarà infatti il Responsabile del servizio di vigilanza a decidere se i soggetti che accedono senza autorizzazioni potranno svolgere anche colloqui con gli stranieri.

Dal punto di vista giuridico, si pongono tutta una serie di questioni relative alla legittimità delle decisioni assunte dalle Prefetture in conseguenza della circolare emanata dal Ministero dell’Interno. È necessario ricordare che le circolari ministeriali non hanno carattere normativo e che, inoltre, queste hanno efficacia limitata e meramente interna. Ne consegue che la circolare in questione non può spiegare alcun effetto giuridico nei confronti dei soggetti estranei all’Amministrazione e, peraltro, non sono neppure pienamente vincolanti per gli uffici giuridicamente sott’ordinati a quello che ha emanato la circolare. In ogni caso, infatti, il parametro di confronto resta pur sempre la legge che è il riferimento unico per definire se un atto della Pubblica Amministrazione sia legittimo o no. Nel caso specifico il riferimento normativo resta, dunque, la Legge n. 354/1975 e, sulla scorta di quanto in essa previsto, ci sembra di poter affermare che le restrizioni imposte in materia di autorizzazione dalla circolare del 18.04.2025 siano illegittime e vadano contestate con forza.

Su un piano strettamente politico, invece, emerge con evidenza la volontà del Ministero dell’Interno di ridurre i poteri ispettivi delle autorità e dei soggetti che già in passato hanno mostrato il vero volto dei CPR con report dettagliati, con denunce circostanziate, con le testimonianze raccolte dalla viva voce dei trattenuti. Limitare la possibilità di accesso dei collaboratori dei parlamentari, dei consiglieri regionali e degli stessi garanti, restringere i tempi dell’accesso stesso e sottomettere la possibilità di svolgere un’ispezione completa alle esigenze delle autorità di vigilanza e dell’ente gestore, è una maniera subdola per depotenziare questo strumento di trasparenza che in passato tanto è servito. L’ennesimo tentativo di riportare i Centri di Rimpatrio all’interno di quel buco nero che per tanti anni ha consentito di tenere nascoste le nefandezze che accadevano al loro interno. L’ennesimo tentativo di perpetrare le politiche fondate su una detenzione senza reato che mortifica da anni i principi basilari del nostro diritto e calpesta i diritti fondamentali degli stranieri.

La circolare del 18 aprile 2025 rappresenta l’ennesimo attacco al nostro sistema di pesi e contrappesi, un attacco volto a ridare opacità al sistema di controllo dell’operato dei soggetti che gestiscono a vario titolo e con vari compiti i Centri di Permanenza.

  1. Scarica la circolare ↩︎

18/7/2025 https://www.meltingpot.org/

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *