Dalla propaganda della paura allo Stato di polizia
di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Come si è verificato altre volte in passato, ad ogni mancata risposta da parte della maggioranza ai problemi reali, che riguardano anche la sicurezza di tutti, non solo dei cittadini, e le politiche migratorie, il governo tenta di conquistare consensi con la decretazione d’urgenza: un nuovo decreto legge da inserire nel pacchetto sicurezza che dovrebbe essere adottato all’inizio di febbraio. Un provvedimento di cui, malgrado manchi ancora un testo definitivo, si conoscono già le eterogenee disposizioni, dalle “zone rosse” estese a discrezione, ai DASPO ed ai “fermi di polizia preventivi” prima delle manifestazioni, di “persone sospettate di costituire un pericolo”, fino alle misure contro la diffusione dei coltelli tra i giovani, che riguardano materie che nulla hanno in comune con le politiche migratorie, salvo la apparente corrispondenza a quanto richiesto con forte rilievo mediatico e politico da quell’elettorato di destra che antepone il mantra “legge ed ordine” alla soluzione delle questioni sociali. Come se gli strumenti repressivi, al centro della decretazione d’urgenza, potessero eliminare una violenza diffusa nei grandi centri urbani, l’irregolarità e l’emarginazione dei migranti, la criminalità giovanile, che si utilizzano in modo strumentale per radicalizzare scontri che alimentano poi ulteriore repressione. Un circuito vizioso che giova soltanto a chi non vuole dare soluzione ai problemi e ricorre alla propaganda della paura ed alla criminalizzazione del dissenso per diffuse campagne di distrazione di massa e per orientare il corpo elettorale a proprio vantaggio. Mentre si sta completando il progetto di asservimento della magistratura, destinataria di precise intimidazioni nei confronti di quei giudici che applicano la legge in senso conforme alla Costituzione ed al diritto sovranazionale, senza allinearsi agli indirizzi seletttivi e punitivi imposti dall’esecutivo. Che vuole trasferire alle forze di polizia (inclusi i carabinieri e la guardia di finanza) dipendenti dai diversi ministri, poteri di indirizzo sempre più ampi, come la direzione delle indagini giudiziarie che oggi compete al pubblico ministero.
L’immigrazione rimane al centro della propaganda diffusa a reti unificate dai paladini della sicurezza. Tra le misure repressive annunciate dal governo per dare maggiore efficacia alle procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione si profila un nuovo giro di vite sulla detenzione amministrativa nei CPR (centri per i rimpatri) e nelle altre strutture a disposizione delle forze di polizia per il trattenimento prolungato di persone che, senza il riconoscimento da parte del paese di origine, non si riuscirà comunque a rimpatriare. In caso di mancanza di posti, i questori potranno disporre trasferimenti anche in strutture notevolmente distanti, da una parte all’altra dell’Italia, e forse anche in Albania. Il Viminale annuncia per questo nuovi fondi. Ma non si vuole riconoscere che rispetto ai numeri propagandati per le espulsioni promesse prima delle elezioni non ci sono possibilità reali di dare esecuzione a decine di migliaia di provvedimenti di accompagnamento forzato emessi ogni anno, anche nei confronti di richiedenti asilo denegati, magari con ricorsi ancora pendenti davanti all’autorità giurisdizionale. Gli accordi con i paesi di origine non funzionano, e dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 1 agosto 2025 il ricorso alla categoria di paese di origine sicuro, ed ai centri in Albania, non appare più funzionale a facilitare le espulsioni. Ancora più fumosa la prospettiva, pure ventilata, di espulsioni verso paesi terzi sicuri, categoria che risulta controversa nella legislazione europea che deve ancora entrare in vigore, per dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.L’ultimo rapporto delle associazioni italiane sui Centri per i rimpatri è impietoso e fotografa una situazione totalmente fallimentare dei CPR (centri per i rimpatri), oltre che sul piano funzionale, dal punto di vista strutturale, e sotto il profilo della ricorrente violazione dei diritti fondamentali in tutti i centri di detenzione amministrativa attualmente operativi in Italia.
La Corte Costituzionale con la sentenza n.96/2025, rilevava come la vigente normativa dettata dall’art. 14 del Testo Unico sul’immigrazione (TUI) risultasse lesiva del principio costituzionale della riserva di legge in materia di libertà personale (art.13 Cost.), in quanto «del tutto inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale», rimettendo «pressoché l’intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali», ed aveva quindi richiesto al legislatore un intervento per definire le modalità del trattenimento amministrativo. Il governo Meloni si sta orientando in una direzione opposta, prima con circolari ministeriali ed adesso con la decretazione d’urgenza, esaltando i poteri discrezionali di questori e prefetti, in una materia come la libertà personale che è coperta da precise garanzie costituzionali come la riserva di legge e la riserva di giurisdizione (art.13 Cost.).
Sulla base di una perenne emergenza sicurezza, che non si potrà certo risolvere con l’allontanamento forzato di alcune migliaia di persone, il pacchetto sicurezza che si annuncia per febbraio contiene norme, che potrebbero finire in un decreto legge, secondo cui si delimita il sindacato del giudice nella convalida dei provvedimenti di accompagnamento forzato alla frontiera e di trattenimento amministrativo, “tenendo conto delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza italiana e internazionale, al fine di evitare distorsioni interpretativo-applicative”. Distorsioni che sarebbero imputabili evidentemente ai giudici che non convalidano le misure di trattenimento, mentre adesso il ministro dell’interno si erge a “controllore” di organi giurisdizionali. Sembra che con la nuova decretazione d’urgenza si voglia reagire ad alcuni pareri dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione che lo scorso anno, proprio in materia di detenzione amministrativa, pur riassumendo la consolidata giurisprudenza della Corte, sono stati considerati da esponenti della maggioranza come un attacco ai provvedimenti posti in essere dal governo.
Con il decreto legge “sicurezza” in arrivo sull’onda di scontri di piazza che hanno fortemente colpito l’opinione pubblica, si tenta ancora una volta di limitare i ricorsi giurisdizionali delle persone immigrate destinatarie di un provvedimento di espulsione. Si svuotano i diritti di difesa con la previsione che il gratuito patrocinio non sia più automaticamente garantito nei procedimenti di opposizione all’espulsione. In caso diviolazione reiterata dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, si prevede che il rimpatrio con accompagnamento forzato possa avvenire senza l’adozione di un nuovo provvedimento formale che l’autorità giudiziaria dovrebbe convalidare. Risulta così svuotato il principio di effettività della difesa sancito dall’art.24 della Costituzione, e richiamato in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
2. Mentre appare ancora incerta la portata effettiva delle previsioni riguardanti la detenzione amministrativa che saranno contenute nel nuovo pacchetto sicurezza, che dovrà concretizzarsi in un decreto legge e in un disegno di legge, il ministro dell’interno Piantedosi ha diffuso una circolare (direttiva) per sollecitare “con la massima determinazione” le espulsioni per i migranti violenti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Secondo Piantedosi, “si rende quanto mai necessario che sia disposto il rimpatrio con accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari che, per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, possano ritenersi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo in campo ogni sforzo organizzativo utile a darvi corso”. Nei loro confronti si prevede che “sia disposto il trattenimento nei CPR con priorità”, formalmente in base dall’art. 14. comma 1.1. del decreto legislativo n. 286/1998, ma nella sostanza sulla base di una valutazione amministrativa fortemente discrezionale.
Secondo la circolare del Viminale “qualora singoli alloggi o addirittura, come pure è accaduto, interi settori dei Cpr siano resi inutilizzabili, si provveda a trasferire i migranti ivi trattenuti presso altri centri di trattenimento, escludendosi la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti”. Il trattenimento amministrativo appare dunque finalizzato a garantire la sicurezza pubblica (impedire “efferati delitti”) piuttosto che all’esecuzione effettiva del rimpatrio, una prospettiva opposta rispetto alle previsioni in materia di trattenimento amministrativo dettate dalla vigente Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE, e persino dal prossimo Regolamento sui rimpatri approvato lo scorso dicembre dal Consiglio UE, ancora non entrato in vigore.
Con questa ennesima direttiva ministeriale viene stravolto il rapporto stabilito dalla Costituzione tra norma di legge e provvedimento amministrativo, e materie che dovrebbero essere disciplinate dal legislatore, riguardando la libertà personale, coperta dalla riserva di legge, rimangono invece oggetto di atti discrezionali di singoli ministri, con un progressivo svuotamento dello Stato di diritto, principio fondante del sistema democratico.
Con la circolare Piantedosi si chiede ai questori di destinare “risorse adeguate all’accompagnamento degli stranieri presso i CPR assegnati, a qualsiasi distanza questi si trovino. Qualora, peraltro, per esigenze o circostanze contingenti, ciò non risulti possibile, interesseranno la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché assicuri ogni supporto logistico o di personale utile a tale scopo”. Sarebbe anche esclusa “la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti”, e verrebbe ridotta la possibilità di accertare l’inidoneità fisica della persona rinchiusa nel centro di detenzione rispetto al trattenimento amministrativo, e dunque di stabilire la sua liberazione.
Con la stessa circolare i Prefetti vengono invitati“a stipulare convenzioni con l’ASL per applicare pienamente l’art. 3. comma 2. della direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell’interno “ in modo da garantire il trattenimento nei Centri di detenzione anche in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso. Per evitare che “l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero” si sollecitano i Prefetti a “stipulare apposite convenzioni con i locali SerD”. Previsioni che aumenteranno in modo esponenziale le condizioni di disagio psicofisico che già caratterizza i centri di detenzione in Italia, con un diffuso ricorso a psicofarmaci, ai quali corrisponde un insostenibile clima di tensione che la circolare Piantedosi andrà ad esasperare.
I diritti di difesa delle persone immigrate irregolari, malgrado un recente intervento della Corte di Cassazione (Ordinanza n.188 del 4 settembre 2025) che ne riconosce la valenza effettiva, sembrano sempre più limitati ad un mero riconoscimento formale. Al contrario, per la Consulta, va richiamata la “tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal generale principio del neminem laedere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”, mentre “ lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost.” I rimedi giurisdizionali devono avere portata effettiva, senza eccezioni personali, e vanno riconosciuti a tutte le persone straniere private della libertà personale.
Le modalità di trattenimento decise in via amministrativa appaiono in contrasto, oltre che con le sovraordinate fonti normative internazionali, con i più elementari principi di umanità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei CPR per effetto di provvedimenti questorili, sanciti dalla Costituzione. Come ha affermato la sezione specializzata della Corte d’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari (N.R.G. 290/2025 del 4 luglio 2025): “in assenza di quella determinazione dei ‘modi’ della detenzione, non ‘ancora’ disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto alla libertà personale, il cui vulnus è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque ‘modo’ non disciplinato da norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla”. Non si può prevedere adesso quale sarà la risposta dei giudici a questa nuova decretazione d’urgenza ed alla circolare ministeriale che incide tanto profondamente sulle modalità di trattenimento, che dovrebbero essere regolate per legge, in conformità al riconoscimento effettivo dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Di certo si tratta di una materia nella quale sarà determinante la residua autonomia della magistratura rispetto al potere esecutivo, come si potrà verificare presto su scala più ampia con riferimento ai diritti di libertà di tutte le persone sottoposte alla giurisdizione italiana.
Le forme di limitazione della libertà personale, e della libertà di circolazione, affidate ad una discrezionalità sempre più ampia delle autorità amministrative, sperimentate contro le persone migranti in condizione di irregolarità, inclusi i richiedenti asilo destinatari di un provvedimento di diniego, si stanno rapidamente estendendo ai cittadini, per i quali si prevede l’inasprimento degli strumenti di controllo e dei divieti generalizzati, che non colpiscono le frange più violente, ma vanno inesorabilmente a segnare una svolta autoritaria che limiterà l’esercizio delle libertà democratiche (di manifestazione, di associazione, di circolazione, ed in prospettiva, di manifestazione del pensiero) per tutti i cittadini. Al di là della tutela giurisdizionale che sarà ancora azionabile, dopo la riforma della giustizia che si avvia alla verifica referendaria, sarà necessario rafforzare le reti di difesa legale, e promuovere nuove aggregazioni del corpo sociale che, dal basso ed in modo diffuso, costituiscano barriere di resistenza quotidiana di fronte alla degenerazione securitaria in corso.


SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
POTENZIAMENTO OPERATIVO E ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO E DELLE FORZE DI POLIZIA (BOZZA AGGIORNATA AL 25 GENNAIO 2026)
Il presente decreto-legge consta di 25 articoli i cui contenuti sono di seguito sintetizzati:
➢ Istituzione di zone a vigilanza rafforzata (cosiddette “zone rosse”)Possibilità (oggi prevista solo in casi eccezionali ed urgenti) per il Prefetto di individuare delle zone caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è vietata la permanenza ed è disposto l’allontanamento di soggetti già segnalati dall’Autorità giudiziaria per particolari reati (contro la persona, il patrimonio o per stupefacenti o per il porto di armi o oggetti atti ad offendere, o per il porto di armi per cui non è ammessa licenza) che tengono, nelle predette aree, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendo in pericolo la sicurezza e impedendo la libera fruibilità di quelle aree.
L’individuazione delle zone rosse reca la specifica indicazione dei luoghi interessati e del
termine di durata decorso il quale ogni ulteriore provvedimento eventualmente adottato dal Prefetto è preceduto da un’analisi e da una valutazione aggiornate sulla base degli elementi disponibili, della situazione dei luoghi di interesse e la durata ed è motivato da specifiche, concrete e attuali esigenze di sicurezza (articolo 1).
➢ Potenziamento iniziative in materia di sicurezza urbana
Si interviene in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei Patti
per l’attuazione della sicurezza urbana dando continuità, anche il triennio 2025-2028, a quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia di risorse statali da destinare
all’implementazione delle suddette tecnologie di prevenzione e contrasto alla criminalità. Si dispone, altresì, l’integrazione delle risorse del Fondo sicurezza urbana e la possibilità per i comuni di destinarlo, in parte, anche ai compensi per lavoro straordinario del personale delle polizie locali. Ulteriori disposizioni sono state inserite, da ultimo, per recuperare risorse finanziarie anche provenienti da altre fonti (tassa di soggiorno, proventi contravvenzioni stradali, ecc.) per incentivare le iniziative di sicurezza urbana, compreso il pagamento dei predetti compensi (articolo 2).
➢ Potenziamento dei presidi territoriali della Polizia di Stato
Possibilità di istituire posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti
dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio anche in comuni non capoluogo di provincia, nell’ambito di centri commerciali, zone industriali e località turistiche (articolo 3).
➢ Sistemi di identificazione biometrica a posteriori per il contrasto dei reati in
occasione di manifestazioni sportive
Per garantire una maggiore sicurezza negli impianti sportivi, con preminente riguardo agli stadi di calcio, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali e con la più recente e avanzata regolamentazione unionale dell’intelligenza artificiale, si prevedono “sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori” dotati di una funzione di riconoscimento facciale integrata con componenti di intelligenza artificiale.
Il riconoscimento facciale degli spettatori opera a posteriori in quanto lo stesso si attiva solo a seguito della commissione di un reato nel corso della manifestazione sportiva, supportando le Forze di polizia nella identificazione del presunto autore anche ai fini dell’adozione di misure quali il DASPO e l’arresto in flagranza differita (articolo 4).
➢ Vigilanza dei litorali
In vista della stagione estiva, Polizia di Stato e Carabinieri potranno utilizzare anche “natanti”, affiancando o sostituendo le moto d’acqua, per i servizi di vigilanza dei litorali, superando l’attuale limitazione (articolo 5).
➢ Operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari
Si ampliano i poteri investigativi degli ufficiali di p.g. del Corpo di polizia penitenziaria per
reati gravi in carcere (articolo 6).
➢ Contrasto di illeciti sulla rete ferroviaria
Si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare accordi di collaborazione tra Interno/MIT/Gruppo FS per rafforzare i livelli di sicurezza delle stazioni ferroviarie. Si prevede, altresì, che le Forze di polizia possano stipulare convenzioni con i gestori ferroviari per l’accesso alle banche dati afferenti al traffico passeggeri e merci e implementare i servizi di vigilanza sulla rete ferroviaria (articolo 7).
➢ Interconnessione info-investigativa
Il Casellario nazionale d’identità del Ministero dell’interno viene interconnesso con il CED del Dipartimento della pubblica sicurezza per potenziare la disponibilità interforze dei dati info- investigativi.
Inoltre, i dati riguardanti le procedure di controllo dei cittadini stranieri alle frontiere
marittime, messi a disposizione dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sono raccolti dal Ministero dell’interno nel sistema informativo sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), per velocizzare le attuali procedure di controllo (articolo 8).
➢ Istituzione della Direzione centrale della polizia scientifica del Dipartimento della
pubblica sicurezza e disposizioni connesse
Si istituisce la Direzione centrale della polizia scientifica. Inoltre, si prevede una
rimodulazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con un rafforzamento della componente dirigenziale nella misura di 45 unità con qualifica dirigenziale del “ruolo ordinario”, nonché di 17 unità con qualifica dirigenziale dei “ruoli tecnici”, connotate da un alto livello di professionalità ed esperienza, nonché di specializzazione tecnica e scientifica.
Si ampliano le mansioni attribuite al personale dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, attualmente limitato al settore di impiego “supporto logistico”, estendendolo al settore “supporto logistico-amministrativo” (articolo 9).
➢Funzionamento delle strutture dedicate al trattenimento dello straniero
Disciplina, con norme di rango primario, dei modi di trattenimento dello straniero, in
armonia con l’articolo 13 della Costituzione e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 96 del 9 giugno 2025, resa in merito ad una questione di costituzionalità sollevata in diverse ordinanze dal Giudice di Pace di Roma in relazione all’articolo 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (articolo 10).
➢ Respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio
Superamento di talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del
provvedimento di espulsione connesso alla violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore, mediante il chiarimento di taluni passaggi procedurali in linea con le indicazioni eurounitarie volte a rendere i rimpatri più efficaci.
In particolare, si precisa che, nel caso in cui lo straniero è rintracciato dopo aver violato il secondo ordine questorile, non si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso, salvo il caso in cui non siano sopraggiunte situazioni personali diverse, meritevoli di attenzione.
Si abroga, altresì, la disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea. Al fine di dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo, è autorizzata in favore del Ministero dell’interno, per il triennio 2026-2028, una spesa complessiva pari a euro 8.004.960 (articolo 11).
➢ Potenziamento della rete delle strutture destinate all’accoglienza ed al
trattenimento dei cittadini stranieri
Si consente al Ministero dell’interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, di ampie facoltà di deroga della normativa vigente, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si aggiunge all’attuale modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti al domicilio privato, anche quella a mezzo posta elettronica certificata, qualora il richiedente ne sia in possesso oppure sia assistito da un legale rappresentante nella fase amministrativa della procedura (articolo 12).
➢ Accordo quadro Italia-Svizzera
Si autorizza il versamento da parte delle autorità svizzere allo Stato italiano dell’importo di
20.000.000 di franchi svizzeri, in esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della
Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, da destinare al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, per spese relative a centri di accoglienza e a centri di trattenimento di cittadini stranieri (articolo 13).
➢ Avvalimento della Croce Rossa Italiana
Si consente al Ministero dell’interno, in deroga al codice dei contratti, di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) nell’espletamento delle attività
umanitarie presso i centri per migranti, alla luce della positiva esperienza fin qui maturata
per l’hotspot di Lampedusa, anche mediante il coordinamento di enti del Terzo settore (articolo 14).
➢ Semplificazioni in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato
Per rendere più efficaci i processi assunzionali, si interviene sulla verifica dei requisiti
attitudinali in fase di reclutamento nei concorsi per l’accesso ai ruoli e alle carriere della
Polizia di Stato. Inoltre, viene resa più incisiva la procedura di attribuzione del giudizio di
idoneità al servizio di polizia, al termine dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato (articolo 15).
Si esonerano gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia, dagli accertamenti dell’efficienza fisica e da quelli medici e psico-
attitudinali quando partecipano a concorsi interni o pubblici per l’accesso ai ruoli superiori.
Inoltre, si introduce la possibilità di prevedere, nei bandi delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, lo svolgimento di prove d’esame e
accertamenti facoltativi, in aggiunta a quelli obbligatori, al fine di valorizzare i candidati che dimostrino qualità ulteriori o superiori rispetto a quelle minime richieste per il conseguimento dell’idoneità nelle prove e negli accertamenti obbligatori.
31/1/2026 https://www.a-dif.org/










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