Il 28° regime: i diritti in Ue diventano à la carte?
Con la scusa della sburocratizzazione, nell’ottica della competitività e sulla scia dei piani Letta e Draghi, va in scena il più grande attacco ai diritti dei lavoratori nell’ultimo decennio. Si chiama “28esimo regime” e lo promuovono in un pre-vertice le destre di governo: Meloni, Merz e il belga De Wever.
di Monica Di Sisto
L’idea dell’introduzione di un “28esimo regime” europeo – o “Bussola per la competitività” come viene anche chiamata la proposta semplificata tratta dal rapporto Draghi e soprattutto dal rapporto Letta – , alla vigilia del “ritiro” dei vertici dei Paesi europei con la Commissione e con l’immancabile Mario Draghi, viene presentata come un raffinato intervento tecnico. In realtà, leggendo con attenzione la stratificazione dei documenti politici, dei precedenti normativi e delle prese di posizione che si stanno accumulando a Bruxelles, emerge un progetto politico dirompente: la creazione di un quadro giuridico parallelo, opzionale, che consentirebbe alle imprese di operare al di fuori delle regole nazionali su lavoro, fiscalità e governance societaria. Non un dettaglio amministrativo, ma una riscrittura silenziosa degli equilibri tra mercato e diritti.
Il non-paper elaborato da Italia, Germania e Belgio in vista del ritiro di Alden Biesen località a un centinaio di chilometri da Bruxelles dove si riuniscono giovedì 12 febbraio Giorgia Meloni, il tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever in un pre vertice informale – pone tra gli assi “dell’ambiziosa agenda europea per la competitività nel 2026” esplicitamente “l’adozione di un 28esimo regime giuridico entro la fine dell’anno per superare la frammentazione dei sistemi nazionali”. Tradotto dal linguaggio diplomatico: costruire un sistema normativo europeo alternativo ai regimi nazionali, applicabile uniformemente in tutta l’Unione. Il documento lega questa proposta alla semplificazione normativa, alla neutralità tecnologica, ai meccanismi di silenzio-assenso, fino all’ipotesi di un “freno di emergenza” capace di bloccare oneri legislativi ritenuti eccessivi. La logica complessiva è evidente: ridurre l’interferenza regolatoria e accelerare i processi decisionali a beneficio delle imprese.
Parallelamente, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha evocato la possibilità di ricorrere alla cooperazione rafforzata qualora l’unanimità tra i 27 non fosse raggiungibile. È un passaggio cruciale. Formalmente si tratta di uno strumento previsto dai Trattati; politicamente, apre la strada a un’Europa a geometria variabile proprio sulle regole economiche e sociali. Nello stesso dibattito, Mario Draghi ha rilanciato la formula del “federalismo pragmatico”, mentre Enrico Letta ha contribuito a consolidare il concetto nei suoi rapporti sulla competitività. L’argomento è noto: se l’Europa vuole competere con Stati Uniti e Cina, deve dotarsi di strumenti più rapidi, omogenei, meno vincolati dalle diversità nazionali.
La richiesta di un “28esimo regime”, però, non nasce con Draghi, e nemmeno con il non-paper delle destre europee di governo. Ha almeno due genealogie precedenti, una dottrinale e una materiale, che vengono poi ricombinate nel ciclo politico del 2024 e rilanciate nella stagione attuale. La prima origine è concettuale: il “28th regime” come strumento opzionale europeo accanto ai diritti nazionali. L’espressione circola da anni nella riflessione istituzionale sulla Better Regulation. Già nel 2010-2011 il Comitato economico e sociale europeo adottava un parere intitolato “The 28th regime — an alternative allowing less lawmaking at Community level”, nel quale si teorizzava la creazione di un regime europeo “aggiuntivo” ai sistemi nazionali per ridurre la necessità di armonizzazioni complesse. In quella stagione si collocava anche il dibattito sul Common European Sales Law, presentato esplicitamente come un “28th regime” nel diritto contrattuale, cioè come un insieme di regole opzionali da affiancare ai diritti nazionali senza sostituirli. Si normalizzava così un principio cruciale: non unificare i sistemi giuridici, ma creare un canale alternativo cui aderire su base volontaria.
La seconda genealogia è societaria e riguarda i precedenti tentativi di creare veicoli giuridici europei per superare la frammentazione nazionale. In questa traiettoria rientra la proposta di Societas Privata Europaea del 2008 e, dopo il suo stallo, la proposta del 2014 sulla Societas Unius Personae. Il Parlamento europeo ricostruiva esplicitamente la SUP come alternativa al fallimento della SPE , mentre la Confederazione europea dei sindacati inquadrava la SUP come follow-up della SPE, segnalando già allora i nodi legati a governance, diritti dei lavoratori e potenziale arbitraggio normativo. Anche in questo caso, la logica sottostante era chiara: creare strumenti societari europei paralleli per facilitare la scalabilità transfrontaliera delle imprese.
Queste due linee di sviluppo, quella del regime opzionale e quella delle forme societarie europee, vengono riallineate nel 2024. Il Rapporto Letta, “Much more than a market”, esplicita l’idea di un codice d’impresa europeo come “28th regime”, cioè un quadro volontario europeo accanto ai diritti nazionali. Pochi mesi dopo, il Rapporto Draghi, “The future of European competitiveness”, inserisce la formula in modo ancora più netto tra le raccomandazioni strategiche: “establish a ‘28th regime’ – i.e. a special legal framework outside of the 27 different national legal systems”. Il passaggio non è un’interpretazione giornalistica, ma parte integrante dell’analisi programmatica. Il “28esimo regime” viene descritto come un quadro giuridico speciale al di fuori dei sistemi nazionali, concepito come risposta alla frammentazione normativa percepita come ostacolo alla competitività.
È in questo contesto che l’operazione lessicale si rivela per ciò che è. Si parla di competitività, semplificazione, integrazione del mercato unico, come se si trattasse di una normale manutenzione dell’architettura europea. Ma dietro questa formula prende forma un salto politico che ridisegna i rapporti tra capitale e lavoro, spalancando un canale legale alternativo e rendendo strutturale la concorrenza regolatoria. Oliver Roethig, segretario di Uni Europa in un recente editoriale colloca la questione su un piano storico-politico che rende esplicita la natura del conflitto: il 28esimo regime è una “Bolkestein rivisitata”. Nel 2004 la direttiva proposta da Frits Bolkestein introduceva il principio del Paese d’origine, consentendo alle imprese di operare all’estero sotto le regole del proprio Stato. I sindacati la ribattezzarono “direttiva Frankenstein”. Dopo mobilitazioni continentali, quel principio fu rovesciato. Roethig avverte che oggi l’Europa rischia di reintrodurre, per via societaria, ciò che allora fu respinto per via dei servizi: una scorciatoia legale per bypassare contratti collettivi, diritti sindacali e protezioni sociali.
Osservatori attenti del lobbismo d’impresa a Bruxelles come Corporate Europe Observatory, aggiungono un ulteriore livello di analisi. La proposta non nasce nel vuoto istituzionale, ma viene sostenuta da coalizioni imprenditoriali e venture capital, appoggiata da attori di peso come BusinessEurope. Diverse posizioni convergono su un punto: il regime dovrebbe essere aperto a tutte le imprese, non solo alle start-up. È il passaggio più rivelatore. Ciò che oggi viene descritto come strumento mirato all’innovazione potrebbe trasformarsi in una piattaforma generalizzata di forum shopping normativo.
L’argomento della “semplificazione” merita un’attenzione particolare. Eliminare oneri inutili è un obiettivo condivisibile. Ma quando la semplificazione si estende a diritto del lavoro, fiscalità e controlli, il confine con la deregolazione diventa sottile. I meccanismi di approvazione tacita, i freni di emergenza legislativi, la riduzione del cosiddetto gold-plating possono produrre effetti cumulativi: meno capacità degli Stati di imporre standard sociali, meno strumenti per contrastare dumping salariale e concorrenza fiscale aggressiva. Il nodo politico, dunque, non è la competitività in sé, ma il modello di integrazione che si vuole costruire. Un regime opzionale parallelo rischia di erodere il principio del “level playing field” che ha sorretto il mercato unico. Se imprese concorrenti operano nello stesso territorio con regole del lavoro differenti, la pressione verso il basso diventa sistemica. Non serve immaginare scenari estremi: basta osservare le dinamiche già visibili nei regimi fiscali o nelle delocalizzazioni intraeuropee.
La European Trade Union Confederation non usa mezzi termini. Condanna i piani contenuti nella Startup and Scaleup Strategy denunciandoli come “il più grande attacco ai diritti dei lavoratori in oltre un decennio” . Esther Lynch denuncia il rischio di una “two-tier workforce”, una forza lavoro a due livelli, mentre Uni Europa lancia un monito altrettanto netto. Non si tratta di allarmismo ideologico, ma della critica a un’asimmetria strutturale: le imprese acquisirebbero nuove facoltà di scelta normativa, i lavoratori no.
Le analisi dell’ETUI mostrano che il tallone d’Achille di un regime societario europeo opzionale è il suo impatto inevitabile ben oltre il diritto societario. Il diritto societario ancora e condiziona lavoro, fiscalità, sicurezza sociale. L’esperienza della Societas Europaea dimostra come i regimi paralleli possano essere utilizzati per congelare o aggirare diritti di partecipazione. La proposta EU-Inc, con costituzioni digitali rapidissime e soglie elevate per informazione e consultazione, accentua questi rischi, rendendo virtualmente impossibili controlli ordinari e favorendo fenomeni di forum shopping normativo.
Il punto logico da colpire è l’idea che la frammentazione normativa sia il problema e che la soluzione sia un regime parallelo. Un regime parallelo non armonizza verso l’alto: crea un canale di fuga. In un’Unione caratterizzata da differenze salariali e modelli di relazioni industriali eterogenei, un canale di fuga produce selezione avversa e dumping regolatorio per costruzione. Le imprese sceglieranno il regime più vantaggioso; gli Stati subiranno la pressione a imitare lo standard più debole.
Il conflitto vero, in fondo, è sul modello europeo. Competitività e diritti non sono variabili antagoniste per definizione. Ma se la competitività viene declinata come riduzione di tutele e compressione della contrattazione, allora il 28esimo regime non è un tecnicismo, né fantascienza, ma il solito vecchio Frankenstein corporativo che ci vuole affamati e schiavi: è un attacco strutturale al cuore del modello sociale europeo, che si rivela come una copertina di dabbenaggine sempre più infeltrita e ridotta. Ed è esattamente per questo che la mobilitazione non appare una reazione ideologica, ma una risposta razionale a una trasformazione che rischia di diventare irreversibile. Quando le regole del mercato entrano in collisione con i diritti del lavoro e delle persone, la neutralità non è più possibile. E il silenzio, in quel caso, diventa complicità.
12/2/2026 https://sbilanciamoci.info










Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!