L’incredibile storia di una legge e del suo contrario
di Francesco Pallante
La conversione dell’ennesimo decreto-legge in materia di sicurezza (rectius: di repressione penale) è una summa delle storture che oggi viziano l’ordinamento costituzionale.
A venire in evidenza è anzitutto la mancanza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza. L’art. 77 della Costituzione è chiaro: il Governo può adottare «provvedimenti provvisori con forza di legge» solo «in casi straordinari di necessità e urgenza». Il fatto che il Governo stesso abbia lasciato passare quasi venti giorni tra l’annuncio del decreto e la sua effettiva adozione è la dimostrazione che non vi era né urgenza, né necessità di intervenire tramite nuove norme. Quanto alla straordinarietà della situazione, il ricorrere di tale ulteriore presupposto è smentito dal fatto che siamo oramai almeno al quinto decreto sicurezza del Governo Meloni: più di uno all’anno. Sicché, delle due l’una: o non esiste, in realtà, alcuna emergenza sicurezza oppure, se esiste, essa ha oramai assunto i caratteri dell’ordinarietà. Con la conseguenza, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, dell’incostituzionalità non solo del decreto-legge, ma anche della legge di conversione del decreto stesso.
Rilevano, poi, le forzature imposte dalla maggioranza al dibattito parlamentare sulla conversione, sia alla Camera, sia al Senato, a partire dalla compressione della discussione in commissione e in aula e dall’esame fittizio degli emendamenti presentati dalle opposizioni (oltre mille in una sola giornata!). Soprattutto, però, l’autoemendamento del decreto da parte della maggioranza o del Governo e l’apposizione della questione di fiducia producono, oltre all’umiliazione del Parlamento (peraltro, sempre volenteroso carnefice di se medesimo), l’aggiramento della ulteriore previsione costituzionale per cui il Governo adotta i decreti-legge «sotto la sua responsabilità». È chiaro, infatti, che ricattare le Camere con la fiducia impone un prezzo – la crisi di Governo – pressoché impossibile da pagare alla difesa delle prerogative parlamentari. Con il risultato che a essere travolto è, più in profondità, il principio democratico in base al quale approvare le leggi spetta al Parlamento (organo che rappresenta tutti), anziché al Governo (organo espressione di una parte soltanto), perché la legittimità di un ordinamento democratico consiste nella coincidenza, sia pure indiretta, tra governanti e governati. Sullo sfondo, vi è il profondo stravolgimento della forma di governo parlamentare, che già oggi ha reso il nostro sistema costituzionale più prossimo al premierato che al disegno dei costituenti.
Quanto al suo – disomogeneo: altro motivo di incostituzionalità – contenuto, il decreto-legge n. 23/2026 si configura come un attacco frontale ai diritti costituzionali. Intanto, pericolosa è l’idea stessa d’intervenire in campo penale tramite decreti che potrebbero non essere convertiti, creando un periodo d’incertezza in cui i cittadini non sono in condizione di prevedere le conseguenze delle loro azioni. Ancor più grave è che a essere travolti sono diritti fondamentali quali la libertà personale e la libertà di riunione, la base individuale e collettiva delle libertà politiche. Il fermo preventivo, praticato nelle settimane scorse contro un gruppetto di anarchici, riporta all’Ottocento, quando i diritti, pur proclamati nelle carte costituzionali, potevano essere sempre sospesi ad arbitrio del potere. E il fatto che tale misura sia adottabile per impedire la partecipazione alle manifestazioni – unitamente a sanzioni pecuniarie, zone rosse, daspo, fogli di via ecc. – è il più chiaro sintomo della mentalità autoritaria dei nostri governanti, dato che ciò che terrorizza il potere è esattamente l’esercizio collettivo dei diritti. Alla fine, la privazione della libertà senza che sia stato commesso alcun reato, per tanti anni sperimentata sui migranti con i Cpr, è giunta ai cittadini. E già s’intende sperimentare il passo successivo, ai danni del diritto di difesa dei migranti, leso dalla restrizione del gratuito patrocinio in patente violazione del diritto di difesa sancito all’art. 24 Costituzione.
L’intervento del Presidente della Repubblica ha almeno evitato all’avvocatura la trasformazione in ufficio di collaborazione con la polizia, anche se la correzione, introdotta con un apposito nuovo decreto-legge, mantiene la possibilità che gli avvocati – insieme ad altri non meglio identificati «rappresentanti muniti di mandato» dei migranti – siano retribuiti dal ministero degli Interni per l’assistenza ai procedimenti di rimpatrio assistito. Il tutto, al prezzo dell’inaudita forzatura che, da un lato, ha visto il Governo, con la fiducia, costringere il Parlamento ad approvare una legge che il Governo stesso immediatamente dopo ha in parte sconfessato tramite decreto-legge, e dall’altro lato ha visto il Capo dello Stato promulgare una legge di conversione e contestualmente un decreto-legge che ne abroga e sostituisce una parte (a voler tacere dell’anomalia consistente nell’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un decreto-legge parzialmente abrogativo di una legge non ancora in vigore e dei rischi che si aprirebbero con l’eventuale decadenza retroattiva del nuovo decreto-legge).
Insomma: dei tre grandi ambiti in cui è suddivisibile il diritto costituzionale – fonti del diritto, forma di governo, diritti – non ce n’è uno che esca indenne da questa inquietante vicenda. Non sarebbe forse stato più lineare rinviare la legge di conversione alle Camere e lasciare che il decreto-legge originario decadesse?
27/4/2026 https://volerelaluna.it/i










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