L’INSOSTENIBILITÀ DI UN INSEGNAMENTO CONFESSIONALE IN UNO STATO LAICO

A seguito della richiesta da parte del Vaticano di modificare il DDL Zan, si è riacceso il dibattito sull’abrogazione del Concordato tra Stato e Chiesa e dunque anche dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che è da questo regolata. Una modifica dell’IRC è auspicabile perché lo Stato possa slegarsi dalle maglie della Chiesa e definirsi davvero laico.

Lo scorso 17 giugno, la Santa Sede, per via del Segretario per i rapporti con gli Stati – il monsignor Paul Richard Gallagher –, ha chiesto formalmente al governo italiano di ritoccare il DDL Zan, poiché trasgredirebbe l’accordo tra lo Stato Italiano e il Vaticano. In particolare, la Chiesa Cattolica ritiene che, se la legge venisse approvata, non verrebbe assicurata una piena «libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale»; allo stesso modo, si dice preoccupata che ai fedeli cattolici possa venire impedito l’esercizio della «libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Sorvoliamo sul fatto che il disegno di legge firmato dall’onorevole Alessandro Zan garantirebbe certo la libertà di espressione e non condannerebbe affatto i convincimenti religiosi; quello che più ci impensierisce è l’ingerenza del Vaticano tramite vie diplomatiche, con il fine di ostacolare il già tortuoso iter di approvazione della legge. Ciò ha scatenato una nuova ondata di critiche alla Santa Sede (in generale) e al Concordato (in particolare): l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha fatto sapere che la loro pagina dedicata allo sbattezzo ha avuto un boom di accessi e in tantissimi hanno richiesto formalmente al proprio parroco di uscire dalla Chiesa Cattolica, dalla quale non ci si sente più rappresentati; inoltre, la senatrice Bianca Laura Granato ha suggerito di modificare il Concordato in modo da abolire l’ora di insegnamento della religione cattolica, proponendone la sostituzione con discipline laiche come la storia delle religioni.

Effettivamente, per come è organizzata l’ora di religione nella scuola italiana, sul piano europeo il caso nostrano rappresenta un unicum: infatti, contrariamente a quanto avviene nel belpaese – dove l’insegnamento è confessionale –, in altri stati europei si studia una disciplina totalmente laica. Quindi, al di fuori dei confini nazionali, la situazione cambia radicalmente: in Danimarca, per quanto si insegni prevalentemente la religione cristiana ed è obbligatorio avvalersene, l’insegnamento si caratterizza per l’aconfessionalità e per l’orientamento scientifico, così come in Svezia, in cui è vietato trasmettere nozioni religiose in maniera apodittica e irrelata (cfr. Saggioro, Educazione e religione in Filoramo-Giorda-Spineto (eds.), Manuale di Scienze della religione).

Il caso italiano invece appare differente da queste realtà. Il Vaticano, con la costituzione pastorale del 1965 Gaudium et spes – che si occupa anche dei rapporti tra la Chiesa e la comunità politica –, riconosce la presenza di una molteplicità di prospettive e afferma che il sistema dei valori della politica è indipendente da quello della Chiesa (nel senso che non si chiede più all’Italia che il cattolicesimo sia religione di Stato). Tuttavia, Stato e Chiesa non sono indifferenti l’uno con l’altro e possono prendere accordi laddove vi siano interessi in comune. Per lo Stato italiano, ad esempio, i cittadini hanno delle esigenze spirituali e intende prendersene cura collaborando con le istituzioni religiose. Questo è esattamente il principio per il quale sia si assicura l’assistenza religiosa negli ospedali, sia si concede alla Chiesa cattolica l’ora – o le ore (a seconda dell’ordine e del grado di istruzione) – di religione nelle scuole pubbliche. Attraverso la forma del concordato, la Santa Sede e lo Stato italiano possono, dunque, stabilire degli accordi: rientrano in questa categoria giuridica i Patti Lateranensi del 1929 e l’Accordo di Villa Madama del 1984. I fedeli, secondo il Diritto Canonico, detengono il diritto ed il dovere di ricevere un’educazione cattolica e di impartirla ai figli; lo Stato italiano riconosce questo bisogno e si fa promotore di queste istanze, delegando alla Chiesa l’insegnamento di una specifica disciplina.

L’intento dello Stato apparirebbe, di primo acchito, anche nobile: si consente alle religioni di svolgere la loro missione per garantire un servizio ai cittadini. Gli studenti che non sono interessati a seguire le lezioni di religione cattolica possono chiedere di avvalersi di un’attività alternativa, anche religiosa, per quanto non sia noto questo diritto (sempre in ottemperanza a quel principio per il quale lo Stato si prende carico dei bisogni religiosi delle persone). Tuttavia, vi è un problema di fondo, che risiede soprattutto nella forma di questo insegnamento, più che nei contenuti. Infatti, dal punto di vista didattico, è ben lontano dall’indottrinamento – come afferma Orazio Ruscica, segretario nazionale dello SNADIR, in risposta a Granato – poiché si insegnano anche le altre religioni, con uno sguardo al pluralismo. Non è più come quarant’anni fa – continua Ruscica –, poiché si insegna il dialogo e il rispetto reciproco. In aggiunta, spesso i docenti sono preparatissimi e svolgono il proprio ruolo non meno professionalmente dei loro colleghi di altre materie.

Evidentemente, il vizio sta nella forma: innanzi tutto, per quanto genuini possano essere i programmi didattici, il Ministero dell’Istruzione non ha il controllo su di essi; inoltre, è inconcepibile che lo Stato paghi lo stipendio a dei docenti che vengono scelti direttamente dal vescovo. Infatti, vi sono molteplici requisiti di accesso all’insegnamento della religione cattolica: in primis, bisogna essere “laureati” nelle università pontificie – dunque straniere – e già questo è paradossale, perché esiste un corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni presso gli atenei pubblici che non consente l’accesso all’insegnamento; in secundis, per ottenere la cattedra è necessario il benestare del vescovo, che avviene se l’aspirante docente segue i dettami della fede cristiana. Questo consente alla curia di discriminare i divorziati così come gli omosessuali. Come se non bastasse, il vescovo ha la libertà di ritirare il suo benestare. Sicché, se un docente che ha ottenuto il ruolo – che comporta la sua assunzione da parte dello Stato – si vedesse ritirata l’approvazione del vescovo, non potrà essere licenziato dal Ministero dell’Istruzione, il quale continuerà a pagargli lo stipendio, senza che possa continuare a svolgere la sua attività didattica.

Tutte queste contraddizioni fanno dell’insegnamento della religione cattolica un vero e proprio anacronismo. Per di più, il modello dell’IRC è separativo, poiché si divide il gruppo classe tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento e coloro che invece seguono un’attività alternativa (ovviamente i reietti costretti ad abbandonare l’aula sono questi ultimi). Sul modello integrativo – dove l’insegnamento è aconfessionale e tutti, a prescindere dalle proprie convinzioni religiose, possono seguire le lezioni – si basa, invece, la proposta dei docenti di storia delle religioni presso l’Università “La Sapienza” di Roma Mariachiara Giorda e Alessandro Saggioro: si riconosce l’importanza della conoscenza del fatto religioso e di come le dinamiche religiose legate all’integrazione e all’interculturalità siano oggigiorno centrali, arrivando a suggerire l’istituzione di un insegnamento scientifico, storico, laico e ovviamente statale. Sulla stessa lunghezza d’onda si muoveva anche una proposta di legge da parte del PD, che tuttavia si concluse in un nulla di fatto.

Risulta pertanto pacifico come uno Stato che si dichiara laico e pluralista entri in una sorta di contraddizione quando permette ad una confessione religiosa – quella cattolica – uno status privilegiato, per il quale si garantisce di default l’erogazione dell’insegnamento della propria dottrina, mentre l’attivazione di un’attività alternativa risulta oltremodo più complicato e avviene spesso ad anno scolastico iniziato ormai da tempo; inoltre, la tanto decantata laicità dello Stato va a collidere altresì con il fatto che sia la curia a indicare i docenti: nel 1998 una docente di religione cattolica è stata rimossa dal suo incarico perché «nubile in stato di gravidanza» e dunque non idonea, secondo il vescovo, all’insegnamento; allo stesso modo, nel 2015, un docente è stato licenziato dopo aver criticato il vescovo. Non è concepibile che un lavoratore, pagato dallo Stato, sia estromesso dallo stato di diritto e venga sottoposto ad uno stato etico per il quale viene vincolato a condizioni tutt’altro che democratiche. Solamente riformando l’insegnamento della religione e togliendolo dalle mani della Chiesa cattolica, si assicurerebbe davvero un’imparzialità nei programmi e una difesa dei lavoratori che non dovrebbero più sottostare ad un’istituzione religiosa. Uno Stato davvero laico e pluralista dovrebbe opporsi a queste ingerenze, garantendo un insegnamento aconfessionale e rispettando i diritti dei docenti e tutte le loro libertà, compresa quella di critica.

Angelo Dore

24/7/2021 https://www.intersezionale.com/

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *