Nuove frontiere della repressione, fogli di via, giudici
di Luca Masera
Durante un comizio del Ministro Salvini, presso il parco “La Versiliana” nel Comune di Pietrasanta, un uomo arriva sotto il palco, apre una bandiera palestinese e grida “Palestina libera, Governo complice del genocidio”: nessuna violenza, nessuna contestazione organizzata, solo una protesta pacifica, peraltro immediatamente interrotta dalle forze dell’ordine, che allontanano il contestatore e procedono alla sua identificazione. In uno Stato democratico, sarebbe stato lecito aspettarsi che non vi fossero per l’uomo conseguenze ulteriori: ha semplicemente manifestato la propria opinione, senza mettere a rischio i beni o l’incolumità altrui, e l’art. 21 della nostra Costituzione solennemente garantisce che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Le cose, però, sono andate diversamente. Pochi giorni dopo il fatto, l’uomo si è visto notificare da parte della Questura di Lucca un provvedimento (il foglio di via obbligatorio) con cui gli veniva ordinato di lasciare il territorio del Comune di Pietrasanta, e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di tre anni. Solo all’esito di un ricorso davanti al TAR Toscana, tale provvedimento è stato annullato, e l’amministrazione condannata a rimborsare le spese di lite.
Ma come è possibile che una semplice protesta pacifica possa dare luogo a conseguenze che incidono su un diritto costituzionalmente garantito, come la libertà di circolazione? E per quali ragioni il provvedimento è stato annullato dal TAR? La base giuridica su cui la Questura ha emesso la sua decisione è rappresentata dal cosiddetto Codice delle leggi antimafia, dove è collocata la disciplina delle misure di prevenzione, come il foglio di via. Si tratta, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, di quelle che negli anni Settanta la letteratura giuridica progressista chiamava “le pene del sospetto”: sono infatti misure che, a differenza delle sanzioni penali, non vengono inflitte all’esito di un procedimento che ha accertato la commissione di un reato, ma vengono applicate sulla base appunto del sospetto che un soggetto, per il suo stile di vita e i suoi comportamenti, sia pericoloso in quanto potrebbe in futuro commettere dei reati. È evidente che ci troviamo di fronte a un istituto che entra in tensione con il principio cardine del diritto penale liberale, per cui non si può punire qualcuno perché è reputato pericoloso, ma solo perché ha compiuto uno specifico fatto previsto dalla legge come reato. La questione, da un punto di vista formale, si risolve affermando che con tali misure non si vuole punire qualcuno, ma (come dice la loro stessa denominazione) si vuole prevenire la commissione di reati: ciò non toglie che, nella sostanza, a un soggetto viene applicata una misura che incide sui suoi diritti costituzionali, senza che vi sia stato alcun accertamento di un fatto illecito da lui compiuto.
Se negli anni Sessanta e Settanta si era sviluppato un movimento profondamente critico verso le misure di prevenzione, a partire dagli Ottanta il loro utilizzo massiccio nella lotta antimafia ne ha prodotto una diffusa legittimazione, come strumento sì distonico rispetto alla tradizione liberale, ma indispensabile per un contrasto efficace alla criminalità. Il problema è che tali misure non si applicano solo nei confronti dei sospettati di appartenere a un’organizzazione mafiosa, ma hanno un ambito applicativo enormemente più ampio, come dimostra proprio il caso che qui stiamo commentando, in cui la misura è stata disposta nei confronti del pacifico manifestante in quanto esso rientrerebbe nella categoria di coloro che, secondo quanto prevede la legge, «per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Il soggetto aveva precedenti di polizia in materia di reati come la resistenza a pubblico ufficiale, l’imbrattamento di beni altrui o l’interruzione di pubblico servizio, e questo era sufficiente, secondo la Questura di Lucca, ad applicargli il foglio di via per la sua protesta non violenta.
Come abbiamo già accennato, tale provvedimento è stato poi annullato dal TAR Toscana, con una decisione di cui vale la pena riportare alcuni passaggi. Secondo i giudici, «non può ritenersi che il soggetto sia dedito alla commissione di reati per il fatto di aver messo in atto un’attività di protesta non violenta e non integrante alcuna fattispecie penalmente rilevante, né potendo la fattispecie legale essere integrata dalla mera, generica, indicazione di alcuni ulteriori pregiudizi di polizia»; e viene citata a sostegno di tale conclusione «quella giurisprudenza che ha escluso che la sussistenza di precedenti giudiziari o di polizia ovvero l’appartenenza a un determinato movimento politico pure responsabile di atti che minano la sicurezza pubblica valgano di per sé a fondare un valido giudizio di pericolosità sociale in capo a soggetti che hanno esercitato il loro diritto di manifestazione senza mai fare uso alcuno di violenza. […] Ad essere quindi legittimo motivo per l’adozione di misure di prevenzione sono solo gli atti che minano la tranquillità pubblica nel senso di creare una situazione generale, diffusa e non meramente transeunte, di apprensione nella collettività circa la conservazione della sicurezza pubblica, sicurezza pubblica che in uno Stato costituzionale di diritto è innanzitutto e soprattutto sicurezza dei diritti fondamentali della persona».
Da questa vicenda si possono trarre alcune considerazioni non prive di importanza. Anzitutto bisogna essere consapevoli che esistono nel nostro ordinamento istituti, come le misure di prevenzione, che attribuiscono all’autorità di polizia il potere di limitare l’esercizio di diritti fondamentali sulla base di generiche valutazioni di pericolosità, prive di concreti riscontri oggettivi. Tali misure sono il retaggio di uno Stato di polizia, che il nostro sistema costituzionale ha accettato e accetta come strumento di contrasto alla criminalità organizzata; ma se tali misure vengono usate per punire il dissenso politico, è chiaro il pericolo di un’involuzione autoritaria. Più ancora che sul terreno del diritto penale, è proprio sul terreno delle misure amministrative e di polizia che nei prossimi mesi e anni si giocherà la tenuta del nostro sistema democratico. L’armamentario in questo senso è ormai vasto: oltre alle misure di prevenzione, pensiamo alle varie forme di Daspo di cui si continuano ad allargare gli ambiti di operatività, o al più recente fermo di polizia, o alle espulsioni degli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Se di questi (discutibili) strumenti la polizia inizia a fare uso in modo sempre più massiccio, gli spazi per il dissenso (pacifico) vengono a restringersi al punto da mettere in dubbio che continuiamo a trovarci in uno Stato realmente rispettoso della rule of law. Se basta protestare a un comizio per essere esclusi per tre anni dal territorio di un Comune, è difficile ritenere che il diritto alla manifestazione del pensiero sia realmente tutelato.
La vicenda in esame ci mostra, però, anche che il nostro sistema ha ancora degli anticorpi contro il virus dell’autoritarismo: in questo, come in molti altri casi, la magistratura (ordinaria o amministrativa) si è assunta il ruolo che le compete di garante della legalità costituzionale, annullando un provvedimento che di questa legalità faceva strame. Centrale nella motivazione della sentenza è la nozione di sicurezza pubblica, che non può essere intesa, come spesso accade nel dibattito mediatico, come condizione di docile e acritica adesione alle decisioni del Governo (questa è la sicurezza pubblica dei regimi autoritari!), ma come sicurezza nell’esercizio dei diritti fondamentali, che certo non può essere messa a rischio da una pacifica manifestazione di dissenso. Ciò che ci separa da un regime autoritario è proprio la presenza di una magistratura che ha l’indipendenza per opporsi alle decisioni del Governo che non rispettano i diritti fondamentali; il referendum dello scorso marzo ha dimostrato che l’opinione pubblica è consapevole di quanto ciò sia importante, e sentenze come quella in esame ci confermano che aveva ragione chi sosteneva che, senza una magistratura libera ed autonoma, la democrazia si riduce ad un feticcio.
4/8/2026 https://volerelaluna.i









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