Peggio della pena di morte

L’obiettivo ideologico della Meloni è l’egemonia culturale sull’insieme della società italiana, una forma di disciplinamento. Anche attraverso atti simbolici. Non a caso uno dei primi provvedimenti è il rafforzamento dell’ergastolo ostativo. Aggirando , innanzitutto, il dettato della Corte Costituzionale, che aveva rilevato la sostanziale incostituzionalità della misura. Nell’aprile del 2021 la Consulta aveva dato al Parlamento un anno di tempo, poi prolungato di altri sei mesi, per modificare un provvedimento incostituzionale : non si possono negare scarcerazioni e pene alternative “in modo assoluto a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia”. La Camera aveva approvato una mediocre proposta di legge, che sostanzialmente confermava la norma incostituzionale. La proposta non è stata , poi, votata dal Senato  per lo scioglimento anticipato delle Camere. Quel testo di legge è la base del decreto del governo ; preclude l’accesso del detenuto ai benefici penitenziari in caso di “collaborazione con la giustizia inutile o irrilevante, e allarga l’area dei reati ostativi anche a quelli contro la Pubblica Amministrazione. Il governo sta anche aggirando la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 2019, che ha scritto che l’ergastolo ostativo  è in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta in modo assoluto  trattamenti inumani o degradanti. E’ il medesimo contenuto dell’art. 27 della nostra Costituzione. 

Meloni afferma, negando il parere di tre presidenti emeriti  della Corte Costituzionale, che l’ergastolo ostativo è indispensabile per combattere le mafie. E’ solo demagogico populismo giudiziario, che sembra ignorare che le mafie contemporanee sono, soprattutto, processi di accumulazione finanziaria capitalistica.   Ma cosa è l’ergastolo ostativo? E’ un “fine pena mai”, una perpetua pena che non consente al condannato la socializzazione, a precise e stringenti condizioni,  dopo trenta anni di lunga e dura reclusione. E non permette l’ammissione ai benefici di legge , pur parzialissimi, anche in presenza di prove certe di riabilitazione, di comportamenti carcerari positivi, certificati da autorità carcerarie e giurisdizionali.  Ho avuto, come parlamentare interessato ai temi della giustizia, l’occasione di conoscere Musumeci , detenuto di mafia, laureatosi in carcere, autore di un testo importante ( ho avuto il piacere di scriverne la prefazione) che fu , più di venti anni, uno dei primi dibattiti intorno alla realtà giuridica ed umana dell’ergastolo ostativo. Gli ergastolani ostativi non sono ammessi ai “benefici penitenziari”, a misure alternative al carcere; e, ovviamente, alla liberazione condizionale. Musumeci ha intervistato decine di detenuti ergastolani ; tutti ritengono “preferibile la pena di morte. Se lo Stato uccide la speranza di riabilitazione  ha già spento la vita”. Penso che ogni misura debba essere coerente  con la tutela dei diritti fondamentali della persona, come recita l’art. 27 della Costituzione.

La relazione di Aldo Moro all’Assemblea Costituente a favore dell’abolizione dell’ergastolo e’ una pagina alta di diritto, di filosofia, di umanità. La tortura non può essere legittimata per evitare la commissione di futuri eventuali reati. E la carcerazione non è vendetta di Stato. L’art. 27 della Cost. è chiarissimo nel tracciare ls distinzione tra efficacia punitiva e riabilitazione. Anche nei casi dei delitti più efferati le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato” L’ergastolo ostativo non attiene alla verifica della sussistenza o meno, dopo trenta anni di detenzione pura(in regime di 41 e 41bis),ma si riconnette, nella sostanza, alla presunta, proclamata necessità di una sostanziale pena di morte per restaurare l’equilibrio statuale “offeso” dal grave reato di mafia e terrorismo.

La Convenzione europea ci chiede, invece, di valutare la persona , senza “inchiodarla” al reato commesso trenta anni e più anni prima. E ci chiede che il giudice possa riconsiderare caso per caso la situazione del detenuto , articolando la fattispecie senza, comunque, nessun automatismo concessivo. E’ veramente mediocre la demagogia della Meloni, che parla di  “sicurezza della pena” senza alcuna riflessione sul grande tema, delicatissimo, sofferto, posto dalla Convenzione europea: : è possibile una pena orientata costituzionalmente anche  di fronte a reati gravissimi e, a volte, agghiaccianti? Una grande sfida ideale. Abbiamo scritto, come Associazione Antigone :” si tratta di una decisione di civiltà giuridica. Uno Stato forte non teme se stesso e i propri giudici né la liberazione di persone che hanno scontato, in carcere duro, decenni di pena”.

Giovanni Russo Spena

2/11/2022 https://transform-italia.it

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