Pena capitale in Israele per i palestinesi rapiti

di Renato Fioretti*

L’articolo pubblicato lo scorso 20 giugno dal sito lavoroesalute: “Gli israeliani si uniscono a sostegno della pena di morte per i palestinesi”, descriveva con chiarezza la sequenza legislativa che, tra il 2025 e il 2026, ha trasformato il sistema penale israeliano in un apparato eccezionale destinato esclusivamente alla popolazione palestinese. Le nuove norme non rappresentano un semplice irrigidimento repressivo, ma la costruzione di un regime giuridico parallelo, fondato sulla selettività etnica, sulla retroattività penale, sull’ammissione della tortura come strumento probatorio e sulla possibilità di processi in absentia. Si tratta di una logica punitiva e identitaria che mira a ribadire il rapporto tra Israele e la popolazione palestinese non in termini di diritto, ma di dominio.

La legge del 30 marzo 2025, promossa dal ministro della Sicurezza Nazionale, il famigerato Itamar Ben-Gvir, introduce per la prima volta nella storia israeliana una pena di morte applicabile in modo selettivo ai palestinesi, sia nei tribunali militari sia in quelli civili. L’ordine del 17 maggio 2025 del comandante del Comando Centrale, Avi Bluth, ne estende l’applicazione ai palestinesi della Cisgiordania, consolidando un doppio regime giuridico incompatibile con qualsiasi principio di uguaglianza. L’adozione dell’11 maggio 2026, applicabile retroattivamente agli eventi del 7 ottobre 2023, rappresenta un salto qualitativo: la retroattività penale è vietata in modo assoluto dal diritto internazionale, e nessun sistema democratico ammette la pena di morte per fatti precedenti all’entrata in vigore della norma.  La possibilità di condannare a morte un imputato sulla base di una legge entrata in vigore anni dopo i fatti contestati è incompatibile con qualsiasi (minimo) standard giuridico riconosciuto.

L’aspetto probatorio rivela la natura politica dell’intero impianto. L’ammissione di dichiarazioni estorte sotto tortura, vietata dall’articolo 15 della Convenzione ONU contro la Tortura, istituzionalizza pratiche già documentate da B’Tselem nei centri di detenzione israeliani, descritti come “una rete di campi di tortura”. La nuova normativa consente di accettare confessioni non verificate, materiali privi di catena di custodia e testimonianze scritte senza contraddittorio, purché il giudice ritenga che ciò “non comprometta sostanzialmente l’equità del processo”. Questa formula, volutamente vaga, trasforma il processo penale in un atto amministrativo di conferma dell’accusa. L’eliminazione del contesto dell’occupazione è un altro elemento centrale: la legge definisce qualsiasi partecipazione agli eventi del 7 ottobre come motivata dall’odio verso gli ebrei, cancellando la dimensione politica, territoriale e militare del conflitto. La legge del 2024 contro la “negazione degli eventi del massacro del 7 ottobre”, che punisce con cinque anni di reclusione qualsiasi forma di “identificazione” con gli atti compiuti quel giorno, aveva già introdotto questa costruzione ideologica. L’attuale normativa la radicalizza, includendo nella categoria dei “crimini contro il popolo ebraico” non solo omicidi e atti di violenza, ma anche saccheggi, furti e ingressi non autorizzati.

La dichiarazione dell’ex procuratore Moran Gez, secondo cui chiunque sia entrato in Israele da Gaza il 7 ottobre “per uccidere o per saccheggiare, non importa” dovrebbe essere condannato a morte, sintetizza la logica della responsabilità collettiva. L’equiparazione tra chi ha ucciso civili e chi ha attraversato la recinzione per rubare beni o raccogliere frutta è un esempio emblematico di come la legge costruisca una responsabilità penale non fondata sui fatti individuali, ma sull’appartenenza etnica e sulla presenza fisica in un determinato luogo

La previsione che chiunque sia sospettato, incriminato o condannato per fatti legati al 7 ottobre non possa essere incluso in futuri scambi di prigionieri conferma la funzione politica del processo. Non si tratta di accertare responsabilità, ma di neutralizzare un gruppo definito come nemico. La possibilità di celebrare processi senza la presenza dell’imputato, già prevista in alcune circostanze dal diritto israeliano, assume qui una dimensione radicale: l’imputato può essere condannato a morte senza aver mai visto un giudice, senza aver potuto contestare le prove e senza aver avuto accesso a un avvocato indipendente. La composizione dei tribunali militari, con tre giudici nominati dal Capo di Stato Maggiore e la possibilità di emettere una condanna capitale con due voti su tre, elimina l’ultima garanzia residua: l’unanimità, prevista in passato per le condanne a morte, era l’unico elemento che impediva l’uso politico della pena capitale. La rimozione di questo requisito, in un contesto in cui i giudici militari dipendono gerarchicamente dall’esecutivo, rende la condanna a morte uno strumento amministrativo più che giudiziario

Il consenso politico che ha accompagnato queste leggi è uno degli elementi più rivelatori della trasformazione in corso. La legge dell’11 maggio 2026 è stata approvata con 93 voti favorevoli e nessun contrario, includendo l’intero arco parlamentare sionista, dai partiti di governo fino a quelli di opposizione. Questo dato non è un dettaglio procedurale, ma la prova che la distinzione tra destra e centro-sinistra israeliano non opera più quando si tratta dei diritti fondamentali dei palestinesi. L’unanimità parlamentare su una legge che introduce la pena di morte retroattiva, ammette prove estorte sotto tortura e consente processi in absentia non segnala coesione istituzionale, ma una deriva illiberale ormai interiorizzata. La giustizia penale diventa un terreno di convergenza identitaria, in cui la punizione del palestinese assume una funzione simbolica di coesione nazionale, indipendentemente da qualsiasi tipo ed ipotesi di responsabilità individuali.

La retorica che accompagna queste misure conferma la natura politica dell’intero impianto. La deputata Yulia Malinovsky ha parlato della necessità di “entrare nei libri di storia processando i nazisti dell’era moderna”, mentre il suo leader Avigdor Lieberman aveva già invocato in passato la decapitazione dei palestinesi “sleali” e l’annegamento collettivo dei prigionieri nel Mar Morto. La funzione della legge, quindi, non è punire crimini, ma confermare una gerarchia etnica e politica che assegna ai palestinesi uno status giuridico inferiore.

La decisione della Knesset di investire centinaia di milioni di shekel per trasmettere i processi in televisione è un ulteriore indicatore della natura performativa del sistema. La giustizia non è più un procedimento tecnico volto ad accertare la verità, ma un dispositivo di rappresentazione politica. La televisione diventa il luogo in cui lo Stato mette in scena la propria sovranità attraverso la punizione del corpo palestinese, in continuità con le immagini di tortura già diffuse nel 2024 e con le visite guidate ai centri di detenzione organizzate dall’esercito per i civili israeliani. La pena di morte televisiva non è un effetto collaterale, ma il punto finale di un processo di disumanizzazione che dura da anni.

Questa trasformazione non è priva di precedenti storici. L’uso della giustizia come spettacolo punitivo ha caratterizzato numerosi regimi autoritari del Novecento, dai processi pubblici dell’Unione Sovietica agli spettacoli giudiziari della Cina maoista, fino ai tribunali speciali istituiti in America Latina durante le dittature militari. In tutti questi casi, la funzione del processo non era accertare responsabilità individuali, ma produrre consenso attraverso la rappresentazione pubblica del nemico. 

L’introduzione della pena di morte retroattiva, l’ammissione della tortura e la possibilità di processi in absentia non rispondono a esigenze di sicurezza, ma a una logica punitiva e identitaria. La Corte Internazionale di Giustizia ha già affermato che Israele non può invocare la propria legislazione interna per giustificare violazioni del diritto internazionale nei territori occupati. La nuova normativa, applicata ai palestinesi della Cisgiordania attraverso un ordine militare, viola apertamente questo principio.

La costruzione di una responsabilità collettiva è il tratto distintivo dell’intero impianto. La legge non distingue tra chi ha commesso omicidi, chi ha partecipato ad atti di violenza, chi ha saccheggiato beni e chi ha semplicemente attraversato la recinzione. Tutti sono considerati parte di un unico evento, definito come “crimine contro il popolo ebraico”, e tutti possono essere condannati a morte sulla base di prove deboli, confessioni estorte o semplici sospetti

La conclusione è chiara: ciò che sta emergendo non è un rafforzamento della sicurezza, ma la costruzione di un sistema punitivo fondato sulla disuguaglianza giuridica e sulla punizione collettiva.

In questo quadro, l’articolo pubblicato lo scorso 20 giugno dal sito lavoroesalute coglie un punto essenziale: la deriva non riguarda soltanto il governo Netanyahu o l’estrema destra, ma investe l’intero sistema politico israeliano, che ha ormai interiorizzato un modello di giustizia fondato sulla discriminazione strutturale e sulla punizione esemplare. La pena capitale non è più una misura eccezionale, ma un dispositivo di sovranità che definisce chi appartiene e chi può essere eliminato, chi è considerato cittadino e chi è ridotto a nemico ontologico. 

Ciò che, però, considero particolarmente grave e politicamente sconvolgente, è l’ampio consenso che provvedimenti di questa natura sembrano riscuotere all’interno della società israeliana. Con buona pace di chi, in Italia come nell’intera e informe UE, continua a sostenere l’esistenza di robuste forze interne di opposizione alla politica genocidaria del governo Netanyahu e dei suoi alleati, la realtà mostra un quadro diverso: la resistenza è marginale, frammentata – sostanzialmente silente – mentre la maggioranza parlamentare e una parte significativa dell’opinione pubblica accettano, giustificano o addirittura rivendicano misure che violano apertamente il diritto internazionale. L’idea che in Israele esista un fronte interno capace di contrastare questa deriva è diventata un alibi retorico utile a evitare di nominare la responsabilità politica e morale di un intero sistema che ha normalizzato la discriminazione, la punizione collettiva e la sospensione dei diritti fondamentali. In questo contesto, l’inerzia europea e la timidezza italiana non sono semplici omissioni: sono parte integrante del problema.

  • collaboratore redazionale del mensile Lavoro e Salute

23/6/2026

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