RIAMMESSO IL MACCHINISTA LICENZIATO PERCHÉ TUTELAVA LA SICUREZZA SUL LAVORO.

Meglio soli che male accompagnati? Mai alla guida di un treno. Lo ha confermato, il 23 marzo scorso, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova (giudice Marcello Basilico) che ha annullato il licenziamento disposto da Trenitalia nei confronti del macchinista Silvio Lorenzoni, di La Spezia, che si era rifiutato, più volte, di guidare da solo.

La figura del “macchinista solo” al comando dei treni è stata introdotta da Trenitalia nel 2009, per il trasporto viaggiatori, e dal 2010 sui treni merci a seguito di accordi siglati dall’azienda con i sindacati confederali ed in seguito anche con l’Orsa, il sindacato autonomo dei macchinisti a cui è iscritto Lorenzoni. “Un accordo storico” per il rilancio competitivo delle Ferrovie, aveva dichiarato l’allora ad Mauro Moretti, soddisfatto per il superamento del “tabù del doppio agente di condotta”.

Sui treni merci, poi, era stato deciso di introdurre un nuovo modulo di equipaggio “misto”, composto da un macchinista e da un Tecnico Polifunzionale Treno (TPT), un ferroviere di supporto al conducente, in servizio ai treni ma non abilitato a guidarli, con il compito di intervenire in caso di emergenza per assicurare l’arresto e l’immobilizzo del treno e chiamare i soccorsi. Tutto ok quando il macchinista è operativo, ma se il macchinista è colto da malore o, peggio, da infarto miocardico, i soccorsi potrebbero arrivare troppo tardi e mettere a rischio la vita del lavoratore.

È un dato di fatto che, su molti assi ferroviari italiani come quello di La Spezia-Parma (lunghi tratti con binario unico, una galleria di 8 chilometri, due gallerie di 2 km a binario unico e luoghi impervi), i mezzi di soccorso avrebbero difficoltà di accesso ed i tempi del soccorso potrebbero essere “eccessivi”. L’aveva scritto, nero su bianco, anche l’ASL 2 di Savona. Per questi motivi, Lorenzoni, addetto alla Divisione Cargo di Genova Rivarolo, già nel 2011 aveva scritto una lettera alla direzione di Trenitalia dove, appellandosi all’art. 1460 del Codice civile, comunicava che, in relazione alle norme di sicurezza vigenti, avrebbe potuto astenersi dal lavoro “a tutela della propria incolumità”, in attesa che l’azienda gli affiancasse un agente abilitato alla condotta del treno. E l’aveva fatto.

Con i suoi quasi 35 anni di servizio in ferrovia, sempre impegnato in battaglie per la sicurezza sul luogo di lavoro, Lorenzoni si è fatto strumento di una rivendicazione che riguardava non solo lui ma tutta la categoria dei macchinisti, 10.000 in tutta Italia. Per sé e per loro, già nel 2012, si era rifiutato per ben due volte di condurre da solo il treno a cui era stato assegnato. Ed era stato punito da Trenitalia con altrettante sospensioni dal servizio, di 6 e 9 giorni. Nel 2014, Lorenzoni ha osato il massimo. Quattro rifiuti a guidare da solo i treni, tra gennaio e maggio, che gli erano costati altrettante sanzioni disciplinari conservative e due rifiuti, tra luglio ed agosto, che gli sono costati ben due licenziamenti, uno, del 1° agosto, intimato senza preavviso, e il secondo, del 5 settembre, per giusta causa. Ovvero, come sostenuto da Trenitalia, per aver causato danni patrimoniali all’azienda per i ritardi nella partenza dei treni, per la sostituzione del lavoratore con un collega e per un indennizzo dovuto a RFI spa.

Contro il duplice licenziamento, Lorenzoni, assistito dall’avvocato Roberto Lamma di La Spezia, si è rivolto al Tribunale del Lavoro che gli ha dato ragione con una sentenza che farà storia perché viene ribadito un principio troppe volte dimenticato nelle aule dei tribunali, ovvero che l’iniziativa economica (art. 41 della Cost.) non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall’art. 32 della Costituzione. Nel caso specifico, la sicurezza del lavoratore deve essere garantita dal datore di lavoro che non può aumentare i rischi del lavoratore per motivi di “logica d’impresa e di mercato”. Se lo fa è da considerarsi responsabile. “Le ragioni del ricorrente derivano dalla diretta applicazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 4 del DM 19/2011 che si coordina con il primo”, ha scritto il giudice Basilico che ha deciso l’annullamento dei due licenziamenti, il pagamento di sei mesi di mensilità arretrate e l’immediata reintegrazione di Lorenzoni al suo posto di lavoro. In base all’art. 2087, scrive il giudice, “l’imprenditore ha l’obbligo fondamentale, sussidiario rispetto alle prescrizioni di specifiche norme infortunistiche, di adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Inoltre, dall’art. 4 del DM 19/2011, relativo alle modalità dei primi interventi sanitari da parte delle aziende ferroviarie, si possono ricavare, scrive il giudice, le “linee guida” che sono essenzialmente tre: “l’adozione di procedure specifiche per il coordinamento coi servizi pubblici di pronto soccorso; la garanzia del soccorso qualificato nei modi più efficaci; la modulazione dell’intervento per ciascun punto della rete ferroviaria”.

È evidente, continua il giudice, che “la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d’intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l’emergenza può verificarsi”. La “sentenza Lorenzoni” potrebbe cambiare il destino di altri 200 macchinisti che si sono rifiutati di guidare “soli”. Sono già stati sospesi dall’azienda ed in tribunale hanno già perso in primo grado. Ora aspettano l’appello. Intanto, sono aumentati gli incidenti. “In soli dieci giorni, dal 7 al 17 febbraio, ci sono stati 4 incidenti, fra cui 2 deragliamenti, che hanno coinvolto treni merci che trasportavano merci pericolose che solo per una serie di coincidenze fortuite non hanno avuto conseguenze drammatiche”, ci scrivono i ferrovieri che ci informano anche del fatto che alcuni dirigenti di Trenitalia sono indagati dalla Procura di Roma per la questione del “macchinista solo”.

Beatrice Bardelli

3/4/2015 www.lacittafutura.it

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