SICUREZZA SUL LAVORO IN SANITA’ MALATTIE PROFESSIONALI DA MOBBING AZIENDALE

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Di questi tempi invasi dalla campagna contro le aggressioni in sanità pare opportuna la riflessione che segue per chiarire il senso dell’inchiesta di malattia professionale che riguarda i lavoratori colpiti da lesioni della sfera psichica (dall’impatto comunicativo-relazionale sul lavoro per la esposizione al rischio organizzativo psico sociale). La tipologia di rischio da cui conseguono tali lesioni ha senz’altro delle specificità, che tuttavia non l’emarginano in zone remote in cui la definizione giuridica di rischio lavorativo evapori fino a scomparire.
Nell’ordinamento nazionale le vicende lavorative che esitano in lesioni fisiche e/o psichiche evidenziano un chiaro parallelismo tra l’ambito civile (obbligo di risarcimento del danno prodotto) e quello penale (sanzione al responsabile delle lesioni causate ai lavoratori dipendenti).

La stessa cosa avviene in tema di malattie da lavoro (patologie che conseguono dall’esposizione lavorativa a fattori di rischio di varia natura), sia nel caso in cui la lesione colpisca il fisico che nel caso sia la sfera psichica del dipendente a subire la lesione. Ma mentre è pacifica la tutela penale della salute dalla esposizione ai rischi tradizionali (fattori chimici, fisici, biologici…) stenta a farsi strada il riconoscimento della tutela penale dalle malattie che colpiscono la sfera psichica (per l’esposizione ai fattori di rischio relazionale e comunicativo, al rischio psico sociale ed organizzativo).

Non sono riconosciute le violazioni alla normativa di salute e sicurezza del lavoro che costituiscono nesso di causa con l’episodio infortunistico individuando, le relative responsabilità. Com’è possibile sostenere che aggressioni, vessazioni, discriminazioni, persecuzioni, dequalificazione, demansionamento, comunicazione ostile, disconoscimento delle capacità professionali connesse all’inquadramento contrattuale, isolamento, emarginazione, gratuità di premi, punizioni e ruoli aziendali … (che costituiscono parte rilevante del rischio lavorativo della Società Globale, che pretende flessibilità e sacrificio remunerativo continuo per favorire livelli legittimi di competizione) abbiano esclusiva valenza civilistica nell’ordinamento nazionale?
Se il rischio lavorativo è sanzionato penalmente (e fino ad ora – visto anche il fallimento del progetto di Testo Unico – non è lecito sostenere il contrario) o si sostiene (e con quale coerenza?) che l’offesa alla dignità ed alla personalità del lavoratore dipendente che esita in patologia non costituisce rischio lavorativo oppure si celebrano i processi (contro i responsabili delle lesioni prodotte ai dipendenti in violazione di norme di salute e sicurezza del lavoro).

I “fattori di rischio” che colpiscono il fisico o lo psichico hanno natura diversa; si integrano però nella comune categoria dei rischi lavorativi per i quali vige l’obbligo tassativo di Prevenzione violando il quale si commettono reati.

E’lecito chiedersi: può la condotta sottolineata dalla sentenza verificarsi senza che vi sia violazione delle norme penali di salute e sicurezza de lavoro? L’uniformità della risposta positiva mi pare irta di ostacoli. Se il fattore di rischio lavorativo ha natura relazionale comunicativa, la lesione che si produce ha buone probabilità di conseguire alla “esposizione” a condotte (comportamenti) e a decisioni (provvedimenti) che violano la normativa di salute e sicurezza del lavoro.

La valutazione dei rischi che hanno la potenzialità di ledere la salute fisica e psichica del lavoratore dipendente deve riguardare tutti i rischi lavorativi, incluso il rischio psico sociale organizzativo. L’obbligo di Valutazione che ne deriva ha il senso dell’individuazione preventiva non solo dei rischi legati all’ambiente lavorativo (strutture), ai macchinari, alle sostanze, agli impianti, alle attrezzature… ma anche ai rischi che hanno un precipuo significato organizzativo (rapporti interpersonali, comunicazione, ruoli professionali e contrattuali…). Alla individuazione puntuale dei rischi organizzativi devono seguire, come per gli altri rischi, le Misure idonee ad evitare le conseguenze negative (danno/lesione per i dipendenti).

Redazione Lavoro e Salute

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