DISABILI. CONSIGLIO DI STATO, IMPORTANTE SENTENZA ISEE/REGOLAMENTI COMUNALI

Nei Comuni/Consorzi con regolamento cassato, l’effetto vale per tutte le vittime dell’illegittimo provvedimento

📄 Nella Sentenza 7027/2025, pubblicata il 12 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la pretesa, avanzata dal Comune di Verona, al rimborso di una somma per «compartecipazione al costo dei servizi sanitari integrati degli utenti disabili grandi invalidi non autosufficienti residenti nel Comune di Verona» (integrazione della cosiddetta retta alberghiera di una Residenza sanitaria assistenziale, Rsa) calcolata sulla base di un Regolamento già annullato in sede giurisdizionale.

✅ Ogni malato non autosufficiente con invalidità al 100% può avvalersi dell’effetto automatico dell’annullamento di un regolamento comunale che viola l’Isee. Il ricoverato in struttura residenziale (Rsa, ma anche comunità alloggio per persone con disabilità o simili) se gli vengono applicate regole di conteggio di regolamenti comunali cassati dalla magistratura e gli vengono chieste come pagamento somme da parte del Comune o del gestore della struttura che non sono previste dal valore Isee, ha automaticamente diritto di non pagare e di vedersi riconosciuto il giusto calcolo. Purtroppo, anche in caso di regolamenti cassati, i Comuni insistono nell’applicare ai malati e alle persone con disabilità criteri di compartecipazione alla spesa di ricovero che non sono legittimi. Questa sentenza renderà più agevole la difesa di quanti richiedono giustizia!

👏 Determinante la causa dell’ottima Maria Luisa Tezza (avvocato a Verona) a seguito della quale il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento del Comune di Verona con il quale chiedeva ad una malata non autosufficiente il rimborso di 5.125,39 euro, condannandolo «a rifondere all’appellante le spese ed onorari del doppio grado di giudizio nella misura complessiva di € 4.000,00 oltre accessori di legge, da rifondersi all’apposito capitolo della giustizia amministrativa», stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

👉🏻 La sentenza ha precisato che in base ai principi consolidati della giurisprudenza «l’annullamento di un atto normativo, come il regolamento comunale impugnato (…) è efficace erga omnes: nel senso che ne comporta la rimozione dall’ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2019, n. 5164; IV, 19 febbraio 2007, n. 883;IV, 12 maggio 2006, n. 2671); comporta dunque la preclusione, per l’amministrazione, di continuare ad applicare la norma” (Cons. Stato, nn. 46/2021, 2730/2024, 6678/2024). A seguito dell’avvenuto annullamento la P.A. non può più fare applicazione del regolamento illegittimo».

❌ Per di più, il Consiglio di Stato ha precisato che «l’annullamento ha efficacia ex tunc: quindi gli atti emessi nel frattempo dalla P.A. sulla base di un regolamento in seguito dichiarato illegittimo e quindi annullato, hanno perso – per effetto dell’avvenuto annullamento – la loro base normativa, essendo stati emessi sulla base di un presupposto che è venuto meno con efficacia retroattiva».

❌ Infine, poiché il Comune di Verona aveva preteso che debitore delle presunte somme dovute come rimborso fosse il figlio della malata non autosufficiente, ha perentoriamente precisato che: «L’art. 6, co. 3, lett. b), del DPCM n. 159/2013 prevede, invero, che per “le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo” la “presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2” comporta solo che “l’ISEE (…) è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto”. Dunque, la “componente aggiuntiva” del “figlio”, come risulta dalle attestazioni ISEE (…) comporta solo un elemento aggiuntivo al suo ISEE».

di Andrea Ciattaglia

Fondazione Promozione Sociale. CSA – Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base

4/9/2025

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