Fermare i nuovi OGM: una questione di sovranità (alimentare)
Il 2025 potrebbe essere l’anno in cui l’Unione Europea deciderà di riscrivere le regole per produrre e commercializzare alimenti e mangimi ottenuti con l’ingegneria genetica. Da tempo, infatti, è in corso un dibattito intenso sul destino dei cosiddetti organismi geneticamente modificati (OGM). Si configurano possibili cambiamenti radicali nell’approccio finora adottato dai paesi del vecchio continente e dalle stesse istituzioni comunitarie. La discussione in atto sulla riforma delle attuali norme per rilascio in ambiente e in commercio di OGM è dunque un tema chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare europea. Mentre l’iter di una sostanziale deregulation è oggi in stato avanzato, la questione è per lo più assente dalla sfera mediatica e dalla società. Così, un’opinione pubblica che, negli ultimi venticinque anni, aveva largamente contribuito a orientare la normativa sugli OGM verso il principio di precauzione, si ritrova oggi per la gran parte all’oscuro di un profondo e imminente cambio di approccio che la riguarderà direttamente. I possibili impatti negativi di una simile trasformazione sul piano socioeconomico, ecologico e dei diritti di chi produce e consuma il cibo saranno molto profondi, per questo i movimenti di base che difendono l’agricoltura contadina e la sovranità alimentare si stanno mobilitando e saranno in piazza il prossimo 14 giugno a Parma[1].
Dagli OGM alle TEA: come nasce una narrativa
Con una proposta di regolamento del 5 luglio 2023[2], la Commissione Europea ha mosso il primo passo verso la ridefinizione delle norme che regolano le attività di produzione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati nel territorio comunitario. La proposta riguarda le piante ottenute tramite nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques, NGT). Questo termine ombrello è utilizzato per identificare una classe di tecniche ideate per alterare il materiale genetico di un organismo sviluppate dopo il 2001, anno in cui è stata adottata la legislazione dell’Unione sugli OGM. Le NGT vengono descritte dai promotori come biotecnologie in grado di accelerare lo sviluppo di nuovi tratti utili nella selezione delle piante e di “correggere” le disfunzioni genetiche di tutti gli organismi viventi, compreso l’essere umano. Si dividono principalmente in due rami: la cisgenesi e il genome editing. Mentre quest’ultimo modifica i geni di un organismo con l’intento di “amplificare” o “silenziare” alcune funzioni, la cisgenesi prevede anche l’inserimento di sequenze di DNA prelevate da altri organismi della stessa specie o da specie sessualmente compatibili. In questo caso, l’idea è inserire un tratto genetico mancante all’interno della pianta modificata per farle performare una nuova funzione. Le tecniche che vanno sotto questa terminologia vengono considerate come “non OGM” da alcuni scienziati, dai rappresentanti delle imprese sementiere e agrochimiche multinazionali e dalle principali organizzazioni di categoria, come la Coldiretti, la Cia e la Confagricoltura. La considerazione alla base di questa differenziazione è che con le nuove tecniche genomiche non avverrebbe un incrocio tra geni di specie differenti, spesso neppure affini, come è tipico delle tecniche di transgenesi utilizzate nel recente passato. Il trasferimento “mirato” di sequenze genetiche all’interno della stessa specie, o addirittura l’alterazione del genoma di un organismo in punti specifici senza inserimento volontario di nuovo DNA, sarebbe garanzia di sicurezza, precisione ed efficacia maggiori rispetto alle tecniche che originano gli OGM “di prima generazione”. Per di più, i cambiamenti operati negli organismi viventi sono descritti sovente come indistinguibili da quelli che avvengono in natura o emergono dalla selezione convenzionale di nuove varietà. In questo articolo non affrontiamo le pur numerose problematiche relative ai potenziali danni sanitari ed ecologici derivanti dalle centinaia di mutazioni fuori bersaglio indotte dalle nuove tecniche genomiche, raccontate come “mirate” e “precise” eppure tutt’altro che tali[3]. Questa supposta identità del prodotto finale spinge i promotori delle NGT a chiedere un cambio normativo che ne renda più semplice lo sviluppo e il commercio nell’Unione Europea. Alla di questa spinta c’è una campagna lanciata nel 2017 dall’International Seed Federation (ISF), la federazione internazionale delle industrie sementiere. ISF ha pubblicato un manuale che spiega passo-passo come scegliere bene le parole e gli argomenti per promuovere questi nuovi OGM senza allarmare gli interlocutori[4]. In Italia l’idea è stata portata ancora più avanti dalla Società Italiana di Genetica Agraria, che ha incaricato un ex autore di Superquark[5], già consulente anche della Bayer, di trovare un nuovo nome meno inquietante. Così è nato l’acronimo TEA, ovvero Tecniche di Evoluzione Assistita[6], usato solo in Italia e privo di un significato giuridico.
Sei anni dopo l’uscita del manualetto dell’ISF, non senza importanti controversie e forzature, è arrivata la proposta di una normativa separata per le nuove tecniche genomiche. Il nuovo regolamento, che sposa completamente questo nuovo ordine del discorso[7], riguarderebbe piante e sementi, mentre un più generale “Biotech Act” già si affaccia all’orizzonte e fornirà un orientamento per l’applicazione su tutte le forme di vita[8]. Obiettivo è creare un «quadro normativo semplificato» per un «accesso più rapido al mercato»[9].
Per afferrare l’entità dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nel prossimo futuro adottando questo approccio, è importante comprendere cosa promettono le New Genomic Techniques in campo agricolo e alimentare, a quale legislazione devono sottostare e quale, invece, si sta costruendo per accelerarne la commercializzazione.
La regolamentazione degli OGM
Proprio come gli OGM transgenici, anche gli OGM prodotti da nuove tecniche genomiche si propongono di fornire alle piante diverse caratteristiche, come la maggiore resistenza agli erbicidi o la capacità di produrre autonomamente tossine che neutralizzano gli insetti, viene poi enfatizzata la possibilità di inventare frutti che marciscono più tardi[10] o che contengono più nutrienti[11]”. Tuttavia, il perno attorno al quale ruota la richiesta di escludere le NGT dal perimetro regolatorio che “costringe” gli OGM è la promessa di creare piante in grado di resistere a stress biotici, come gli agenti patogeni, e a quelli abiotici, il più preoccupante dei quali è la siccità. Le nuove biotecnologie per la modificazione del genoma sono quindi descritte come l’arma di cui l’agricoltura ha bisogno per attraversare l’era del cambiamento climatico, la pietra angolare attorno a cui costruire la resilienza del settore e mantenere la produttività in tempi di crescente incertezza.
Cosa rallenta lo sviluppo dei nuovi OGM prodotti con le NGT? Secondo i promotori di una deregulation, la causa sono le attuali norme UE su produzione e commercio di organismi geneticamente modificati. L’Unione ha una regolamentazione improntata al principio di precauzione, varata tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Il dibattito, tuttavia, è rimasto acceso per gli anni a venire, tanto che nuove, importanti modifiche sono state introdotte nel 2015. Il pilastro normativo è costituito dalla Direttiva 2001/18, che impone a chi vuole commercializzare OGM di svolgere una valutazione del rischio, garantire la tracciabilità e l’etichettatura del prodotto. Sono definiti OGM quegli «organismi (a eccezione degli esseri umani) il cui corredo genetico è stato alterato in un modo che non avviene naturalmente tramite l’accoppiamento e/o la ricombinazione naturale»[12]. Per quanto riguarda la coltivazione, invece, questa è ammessa per gli OGM approvati a livello europeo, ferma restando la facoltà degli stati membri di vietarla per ragioni socioeconomiche, di politica agricola o ambientale. Questa opportunità, introdotta con l’emendamento del 2015, è oggi esercitata da 19 paesi dell’Unione, tra cui l’Italia.
Il complesso scientifico-agroindustriale che lavora allo sviluppo degli OGM ha lamentato a lungo gli effetti negativi del collo di bottiglia causato dalla Direttiva 2001/18. Tuttavia, tutte le disposizioni normative sono basate su una razionalità precisa. L’etichettatura lascia libertà ai consumatori di evitare l’acquisto di prodotti geneticamente modificati, eccezion fatta per quelli derivati da animali nutriti con OGM, per i quali l’etichetta si ferma ai mangimi. La tracciabilità obbligatoria consente alle autorità pubbliche di rilevare contaminazioni nei campi e nelle filiere, così che le responsabilità di eventuali danni economici a produzioni biologiche o OGM-free possano essere allocate secondo il principio “chi inquina paga”. La valutazione del rischio è condotta dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha sempre approvato come sicuri gli OGM proposti per la commercializzazione in Europa, aprendo importanti discussioni scientifiche sull’uso di una metodologia controversa[13]. Il fatto che organismi geneticamente modificati per il consumo umano non abbiano raggiunto il mercato in trent’anni dalla creazione del primo pomodoro transgenico[14] non è quindi perché gli venga negata l’autorizzazione, quanto piuttosto perché scontano altri problemi, primo fra tutti quello dell’obbligo di dichiarazione in etichetta. Al contrario, la possibilità per ciascuno stato membro di vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio per diverse ragioni, ha effettivamente limitato la loro diffusione in agricoltura. Oggi Spagna e Portogallo sono gli unici paesi in cui effettivamente crescono delle piante di mais MON810 della Monsanto. Dal 2019 al 2023, la superficie in Spagna è scesa da 107.000 ettari a 46.000, in Portogallo da 2700 a 760[15]. In generale gli OGM hanno avuto poca fortuna nel mondo. Dopo tre decenni di coltivazione sono diffusi su appena 200 milioni di ettari[16], dedicati per oltre il 95% a soia, mais, colza e cotone. I terreni con cui si coltivano queste quattro commodities legate a filiere quali il tessile, i biocarburanti e l’allevamento intensivo, sono concentrati in larga maggioranza tra Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina e India. Nel complesso, valgono il 5% della superficie agricola globale[17]. Promossi come tecnologia in grado di alleviare il problema della fame nel mondo o ridurre l’uso della chimica, oggi è inevitabile concludere che gli OGM hanno fallito entrambi gli obiettivi[18][19].
La chiave di tutto: brevettare il vivente
Dopo trent’anni di fiaschi, tuttavia, la propaganda è ripresa a tambur battente per ottenere la liberalizzazione dei nuovi OGM/TEA. La proposta della Commissione Europea è stata approvata il 7 febbraio 2024 dal Parlamento Europeo (con qualche proposta di modifica) e dal 6 maggio scorso è discussa nel Trilogo con il Consiglio UE, per addivenire a una sintesi. In questi giorni, ci stiamo giocando tracciabilità, etichettatura e valutazione del rischio, così come il divieto per i singoli paesi di impedire la coltivazione degli OGM sul proprio territorio.
Diversi paesi restano scettici, anche se tra questi non c’è l’Italia. Temono le contaminazioni irrimediabili delle superfici coltivate a biologico, la compressione della libertà di scelta dei consumatori, gli impatti sull’export in paesi che adottano norme differenti e le possibili ripercussioni sulla salute e la biodiversità. Tuttavia, la preoccupazione primaria è di perdere il controllo su qualcosa di molto delicato: le risorse genetiche di una nazione. Infatti, se a livello scientifico verranno considerati equivalenti a prodotti naturali, da un punto di vista giuridico i nuovi OGM sono e rimarranno “invenzioni” brevettabili, dunque privatizzabili. Mentre la sicurezza e la tracciabilità sono appannaggio della Direttiva UE 2001/18 e dei regolamenti che le sono seguiti (1829/2003[20] e 1830/2003[21]), le questioni di proprietà intellettuale ad essi legate ricadono sotto la Direttiva 98/44[22]. Tutto ciò che comporti attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale, secondo la direttiva, è brevettabile. Un brevetto assicura la proprietà esclusiva dell’invenzione per vent’anni al soggetto che lo ottiene. Nessuno può utilizzare il prodotto o il processo brevettato senza ottenere una licenza, che può essere esclusiva o non esclusiva. Il brevetto copre anche materiale biologico e processi che utilizzano materiale biologico, ovvero le stesse tecniche genomiche adoperate per realizzare prodotti agricoli, alimentari o farmaceutici. La possibilità di brevettare le tecnologie e i prodotti che ne derivano, tramite l’informazione genetica che contengono, allinea pericolosamente gli interessi della ricerca con quelli dell’industria, come da tempo segnala la sociologia[23].
Il tutto si inserisce in una storia di controversie molto accese di ordine etico, politico ed economico che hanno da sempre caratterizzato i negoziati intorno alla brevettazione del vivente nell’Unione Europea. Esse hanno spinto i legislatori ad escludere dall’ambito di protezione brevettuale i procedimenti essenzialmente biologici di produzione, ovvero quelli derivanti da operazioni di incrocio e selezione classici. Tuttavia, ciò non impedisce di acquisire questi diritti di proprietà su sequenze genetiche spostate da un organismo all’altro, quando ne viene resa nota la funzione e si utilizzano processi biotecnologici. Ciò che più spaventa è l’articolo 9 della direttiva 98/44, dove si esplicita che «la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione».
Queste definizioni servono a chiarire l’orizzonte che una possibile deregolamentazione dei nuovi OGM configura dal punto di vista sociale ed economico. Il rischio denunciato dai movimenti contadini e da numerosi esperti è che una deregulation spalanchi le porte all’estensione abusiva dei brevetti ottenuti sui nuovi OGM a tutti gli organismi viventi che contengono naturalmente lo stesso tratto genetico privatizzato dall’invenzione biotecnologica. È anche, forse soprattutto per limitare questa eventualità, che la normativa UE ha introdotto gli obblighi di tracciabilità e di pubblicazione dei metodi di identificazione degli OGM. In più per non doversi appoggiare solo alle dichiarazioni del settore privato è stata realizzata nel 2002 una rete europea di laboratori pubblici in grado di rilevare, identificare e quantificare la presenza di organismi geneticamente modificati in maniera indipendente[24]. Se i nuovi OGM, NGT o TEA – comunque verranno definiti – verranno privati della tracciabilità e dell’obbligo di pubblicare i metodi di rilevamento e identificazione, tutta questa impalcatura logica verrà meno. Mancheranno, in altre parole, gli strumenti per evitare che poche imprese multinazionali, già oggi capaci di concentrare il 60% del mercato sementiero[25], possano reclamare la proprietà di risorse genetiche, come piante o sementi, selezionate con metodi convenzionali, evolute dagli agricoltori nei loro campi o contaminate dai pollini di terreni contigui coltivati con OGM brevettati. Quella che può apparire come una “teoria del complotto”, è supportata da decenni di prove documentali raccolte in Nord America[26], dove gli OGM sono coltivati su ampie estensioni e centinaia di agricoltori hanno subito cause per furto di proprietà intellettuale. A queste prove si aggiungono recenti diatribe scoppiate in Europa, dove alcune imprese hanno sfruttato aree grigie della normativa[27]. Il tema, infine, è da oltre un decennio all’ordine del giorno delle riunioni del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche (ITPGRFA)[28] e della Convenzione sulla Biodiversità.
La cautela nello sdoganare il regime del brevetto in Europa tramite una nuova regolamentazione delle NGT che non preveda la tracciabilità è dunque figlia del fatto che questo strumento intensifica i monopoli sulla biodiversità sull’economia di migliaia di piccole e medie aziende sementiere europee, che non potrebbero permettersi molteplici costose ricognizioni per evitare di utilizzare materiale brevettato e finire in tribunale. Anche gli agricoltori sarebbero limitati oltre ogni misura nell’esercizio dei loro diritti collettivi alla conservazione, utilizzo, scambio e vendita delle proprie sementi.
Gli OGM come questione sociale, economica, politica ed ecologica
Questo angusto margine di manovra rischia di perdersi se gli OGM ottenuti da nuove tecniche genomiche verranno deregolamentati in Europa. La mancanza di tracciabilità obbligatoria impedirà di difendersi dalla contaminazione genetica accidentale o dall’estensione abusiva della portata dei brevetti su tratti genetici già esistenti. Un fatto, quest’ultimo, che le organizzazioni contadine e i Popoli Indigeni chiamano “biopirateria”, e che la convergenza tra biotecnologie, bioinformatica e intelligenza artificiale rischia di portare a nuovi livelli[29][30][31]. Se unicamente le imprese detentrici delle sequenze genetiche brevettate saranno in grado di identificare il loro percorso nell’ambiente e nelle filiere, potranno attivare all’occorrenza cause legali per contraffazione. I dati storici mostrano che spesso questi contenziosi si chiudono con accordi extragiudiziali in cui gli agricoltori accettano di rifornirsi dalle aziende querelanti[32]. Passare agli OGM brevettati comporta normalmente un aumento dei costi per i coltivatori. Lo dicono i trend descritti in un rapporto del Dipartimento statunitense dell’agricoltura (USDA) pubblicato nel 2023. Tra il 1990 e il 2020, spiegano gli analisti statunitensi, i prezzi pagati dagli agricoltori per le sementi convenzionali sono aumentati del 120% circa. Quelli delle sementi di piante con tratti geneticamente modificati sono aumentati del 463%[33].
Per gli agricoltori biologici, che oggi operano su circa un quinto della superficie agricola nazionale, subire una contaminazione significherebbe perdere la certificazione, dal momento che essa è legata al divieto di utilizzo degli OGM in ogni fase della filiera. Il costo degli investimenti per la transizione al biologico si recuperano con il tempo e grazie a un miglior piazzamento sul mercato. Ma gli sforzi sarebbero vanificati se la deregulation delle piante NGT eliminasse le misure di tutela oggi in vigore. Il problema potrebbe toccare anche prodotti del Made in Italy tradizionalmente OGM-free. Sfortunatamente, nessuno dispone dei numeri, perché ad oggi non è stata svolta alcuna valutazione dell’impatto economico-commerciale, sebbene nel negoziato europeo ci siano paesi che l’hanno esplicitamente chiesta[34].
Agire ora, prima che sia tardi
L’inversione a “U” della Coldiretti sugli OGM ha indebolito un’opposizione tradizionalmente forte in Italia. La scarsa conoscenza del tema da parte delle principali organizzazioni ambientaliste e l’incapacità di aggiornare la critica e l’analisi della fase, sta minando la loro capacità di reagire. Qualcosa di simile accade con i partiti verdi e i cosiddetti “progressisti”, del tutto inabili ad articolare un discorso politico intorno a questa seminale questione, salvo rare eccezioni a livello europeo. Occorre dunque spostare lo sguardo alle aree rurali, là dove i movimenti di base contadini conservano gli anticorpi al modello agricolo e sociale legato agli OGM. Qui, si tenta di costruire la risposta in termini di riflessione critica e mobilitazione. Ma questo movimento ha bisogno di crescere in fretta per poter rompere la cortina fumogena eretta dal complesso scientifico-agroindustriale che guida la deregulation.
[1] www.cambiareilcampo.org
[2] Commissione Europea (5 luglio 2023)
[3] Leibowitz et al (2021)
[4] International Seed Federation (2017)
[5] https://giovannicarrada.com/
[6] Società Italiana di Genetica Agraria (2020)
[7] Foucault M. (1970)
[8] Commissione Europea (20 marzo 2024)
[9] Ibid.
[10] Ortega-Salazar I. et. al. (2023)
[11] Waltz E. (2022)
[12] Parlamento Europeo, Consiglio (2001)
[13] Hilbeck, A. et al (2020)
[14] Mori S., Panié F., (2024)
[15] Ibid.
[16] https://gm.agbioinvestor.com/
[17] FAO (2024)
[18] FAO (2024b)
[19] FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2024)
[20] Parlamento Europeo e Consiglio (2003)
[21] Parlamento Europeo e Consiglio (2003b)
[22] Parlamento Europeo e Consiglio (1998)
[23] Kleinman, D. L., Vallas, S. P. (2006)
[24] https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGLabs
[25] ETC Group (2022)
[26] Center for Food Safety (2013)
[27] Meshaka (2024b)
[28] International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
[29] Kastler, G. (2024)
[30] International Planning Committee for Food Sovereignty (2024)
[31] Thomas, J. (2024)
[32] Center for Food Safety (op. cit.)
[33] MacDonald, J.M et al. (2023)
[34] Consiglio dell’Unione Europea (2024)
Francesco Paniè
12/6/2025 https://www.lafionda.org/










Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!