IL TAR DEL PIEMONTE CONFERMA L’ISEE COME UNICO STRUMENTO PER IL CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA

COMUNICATO

ANNULLATA PARTE DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TORINO SUL CONTEGGIO DEGLI IMMOBILI. LE ASSOCIAZIONI DEL CSA: «ORA IL COMUNE APPLICHI INTERAMENTE L’ISEE,
COME PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALLE LINEE GUIDA REGIONALI»

Il TAR del Piemonte con la sentenza 411/2026 ha confermato che l’Isee è l’unico strumento per quantificare
l’importo della quota alberghiera dei servizi socio-sanitari a carico dell’utente e che la parte non coperta dal
fruitore del servizio è a carico del Comune di residenza.

La pronuncia si riferisce al caso di un anziano malato cronico non autosufficiente, impossibilitato a pagare
l’intera retta alberghiera, al quale il Comune di Torino ha rifiutato l’integrazione economica dovuta, in base al
suo regolamento in materia. La causa è stata patrocinata dall’Avvocato Marialuisa Tezza (foro di Verona),
professionista con lunga esperienza nel campo dei diritti in materia socio-sanitaria, che si è dimostrata
sensibile al caso “pubblicizzato” dalle associazioni del Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di
base – Csa, con il quale è in atto da anni una proficua collaborazione. Al ricorso ha partecipato, ad
adjuvandum, la struttura socio-sanitaria presso la quale l’utente è ricoverato. Il Comune è stato condannato a
corrispondere l’integrazione economica all’utente ricoverato applicando l’Isee, a modificare la
delibera/regolamento comunale nel merito e al pagamento delle spese di lite.

«La giurisprudenza ha più volte chiarito – si legge nella dettagliata sentenza – che i Comuni non possono,
con i loro regolamenti, dare rilievo a elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel D.P.C.M. n.
159 del 2013 [normativa ISEE, ndr] al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito, con la
conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che
richiedono prestazioni di tipo assistenziale».

Il malato non autosufficiente oggetto del caso percepisce una pensione di 654 euro mensili (più indennità di
accompagnamento), ha moglie a carico in alloggio in affitto ed è comproprietario di un quarto della casa di
famiglia a Locri (RC). L’attestazione Isee socio-sanitaria residenziale, compresa la componente aggiuntiva dei
figli, risulta di poco più di 6mila euro, a fronte di quali la struttura di ricovero emette fatture da 1.500 euro al
mese (18mila euro/anno), che il Comune aveva finora rifiutato di integrare. Una situazione insostenibile per la
famiglia, che a fronte del rifiuto aveva anche tentato la via del rientro a domicilio dell’utente (per motivi
economici, non certo di maggiore assistenza al malato), naufragata per il peggioramento delle condizioni del
caso, che l’ha costretto ad un lungo ricovero ospedaliero e poi in lungodegenza.

«La semplice enunciazione delle condizioni di partenza rende visibile quanto le norme del Comune siano non
solo illegittime, ma anche del tutto irragionevoli
– osservano i referenti delle associazioni del Coordinamento
sanità e assistenza tra i movimenti di base – Csa –. Com’è possibile che un’amministrazione ritenga corretta
una misura che costringe, negandogli l’integrazione prevista a livello nazionale, un anziano malato a far
fronte ad una richiesta economica tripla rispetto alla sua pensione? Persino il Tribunale aveva verificato la
misera situazione economica dell’utente, accordando il patrocinio a spese dello Stato per poter pagare il
legale
».

Proprio la presenza di un quarto della casa in Calabria aveva fatto scattare il «no» del Comune all’integrazione
economica; secondo il Tribunale, tale considerazione dell’immobile non è legittima e non rispetta il Dpcm
159/2013 in materia di Isee. Il Tar ha perciò annullato la parte del regolamento comunale cittadino sulle
integrazioni economiche che disciplina questa materia, contenuto nella delibera del Consiglio comunale dell’11
giugno 2012.

Non solo, la misura vale per tutti i casi simili. «Il Comune di Torino – specifica la sentenza – dovrà pertanto
provvedere alla riedizione del potere amministrativo, tenendo conto dei principi affermati nella presente
sentenza. In virtù dell’efficacia erga omnes della decisione di annullamento della delibera di Consiglio
Comunale datata 11 giugno 2012 (…) il Comune di Torino è vincolato a garantire la pubblicità della presente
decisione con le stesse forme di pubblicazione delibera di Consiglio Comunale parzialmente annullata
».

Le associazioni del Csa commentano: «Auspichiamo che l’attuale sentenza sia di spunto per mettere mano
anche agli altri punti illegittimi del regolamento comunale – considerazione di pensione di invalidità e
indennità di accompagnamento come redditi disponibili, valutazione della prima casa penalizzante rispetto
all’Isee –, nel rispetto della norma nazionale e delle linee guida regionali; in ogni caso proseguiamo l’attività di
consulenza e accompagnamento dei casi, sia a Torino, sia negli altri Comuni ai quali non viene applicato l’Isee
e che per questo affrontano gravose spese illegittime
».

Per informazioni: info@fondazionepromozionesociale.it – 345.6749838

CSA – Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base
10124 TORINO – Via Artisti, 36
Tel. 011-812.44.69 – Fax 011-812.25.95
info@fondazionepromozionesociale.it
Funziona ininterrottamente dal 1970

2/3/2026

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