La ludopatia e l’abuso dell’incapacità

Il vizio del gioco può facilmente trasformarsi in malattia.

Che la ludopatia possa essere considerata una patologia psichiatrica (diagnosi di gioco d’azzardo patologico, G.A.P.) in presenza di alcuni indici significativi non appare discutibile.

Quello che appare discutibile è la possibile ricaduta di essa sulla capacità di intendere e di volere del soggetto al punto da abolirla completamente.

In tal senso, invece, sembra essersi espresso il Tribunale di Milano, sezione VII penale, che ha prosciolto, per totale incapacità di intendere e volere, dall’accusa di reiterati furti una donna dichiarata giocatrice patologica, «con dipendenza dall’abitudine del gioco quale condizione per cui il soggetto non può impedirsi di compiere furti in modo coattivo per garantirsi tale possibilità». La notizia è apparsa nelle cronache giornalistiche pochi giorni fa ed è stata accolta con interesse dall’Associazione Azzardo e nuove dipendenze per il riconoscimento di malattia e della fragilità delle persone.

È mai accaduto che un giudice penale abbia prosciolto per totale incapacità totale di intendere e volere un tossicodipendente che aveva commesso furti o rapine spinto dall’insopprimibile necessità di procurarsi denaro per acquistare lo stupefacente necessario?

Facilissimo rispondere a questa domanda retorica.

La dipendenza da gioco, come quella da alcool e da droga, in quanto patologia, va certamente curata e trattata e sarebbe utile un sistema sanzionatorio che prevedesse, a fronte di fatti reati commessi al fine di procurarsi soldi per “giocare, drogarsi o bere”, percorsi di cura adeguati con servizi specialistici.

Sarebbe auspicabile, ad esempio, che vi fosse un ampliamento delle misure alternative di cura previste dal DPR 309/90 per i tossicodipendenti anche alle persone colpite da ulteriori e patologiche dipendenze, quale quella della ludopatia. La circostanza stessa che i servizi ormai affrontino queste problematiche attesta la loro consistenza e suggerirebbe una uniformazione della disciplina giuridica oggi prevista solo per i tossicodipendenti e non, invece, estensibile ad altre patologie da dipendenza, secondo i dettami della Suprema Corte (Cass. Sez. I, 3.5.2016 n. 29331).

Desta invece molte perplessità una pronuncia che addirittura azzeri la capacità di intendere e volere di un soggetto: se da un lato può esserci limitazione del volere, appare francamente forzata e discutibile la esclusione completa di quella di intendere il fine delle azioni, che sono ovviamente indirizzate a soddisfare i bisogni della dipendenza in atto.

L’estensione a dismisura delle incapacità di intendere e volere rischia di stravolgere i criteri rigorosi di accertamento e riconoscimento di essa secondo i parametri giuridici e forensi e di ampliare il campo delle misure di sicurezza con pericolose derive verso applicazioni di misure restrittive già ampiamente abusate rispetto ai criteri previsti e sanciti dalla legge 81/2014 sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg), che fatica ad andare a regime proprio a causa dell’impropria applicazione dei nuovi principi.

La cura può passare anche attraverso un riconoscimento di penale responsabilità, con misure alternative connotate di attenzione, oppure può costituire l’elemento fondante di un progetto di messa alla prova, come previsto dalla normativa introdotto con la legge 67/2014. Disciplina peraltro applicabile anche ai recidivi e ad una vasta tipologia di reati.

Il tutto senza forzare i principi che dovrebbero caratterizzare gli accertamenti di correlazione tra malattia ed incidenza di essa al momento dei fatti sui processi volitivi e determinativi del soggetto.

Antonella Calcaterra

Avvocato. Rubrica settimanale a cura di Fuoriluogo

14/12/2016 http://ilmanifesto.info

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