Progetto di legge sull’omicidio sul lavoro

omicidi e lavoro

L’art. 590 del codice penale individua l’aggravante della violazione delle normative di sicurezza nei casi di infortunio grave o gravissimo, ma non esiste un equivalente per l’art. 575 (omicidio) e 589 (omicidio colposo) mentre è stata introdotta una norma specifica per l’ “omicidio stradale” (l’aggravante costituita dallo stato di ubriachezza, uso di stupefacenti o manovre azzardate o pericolose  – 589 bis).

Il 9 febbraio si è tenuta presso il Senato la presentazione del progetto di legge sull’omicidio sul lavoro. L’incontro è stato coordinato da Fulvio Aurora, ed era presente l’Avv. Edoardo Bortolotto (sempre di Medicina Democratica)  con il presentatore Sen. Giovanni Barozzino e diversi parlamentari tra cui il Senatore Felice Casson.

Riportiamo il testo integrale della norma e la sua presentazione

progetto di legge omicidio sul lavoro

Il fulcro della proposta è il testo che segue.

Art. 1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art.589-quater (Omicidio sul lavoro)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 d. lgs n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 d. Lgs. N. 81/2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) Se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008;

2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D. Lgs n. 81/2008;

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

13/2/2017 www.medicinademocratica.org

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *